<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<language>it-IT</language>
<title>adrquadra.it</title>
<description>News ed eventi di Adr Quadra</description>
<link>http://www.adrquadra.com</link>
	<item>
		<title><![CDATA[IIa Conferenza Internazionale sulla Mediazione Trasformativa - Ospiti da tutto il mondo]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>3 maggio 2013</strong><br />
	Roma, 10-11 giugno 2013

	&nbsp;

	Unisciti a mediatori, ricercatori e professionisti provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Argentina, Australia, Israele, Slovenia, Lituania, Norvegia, Thailandia, Repubblica Ceca, Lituania, Canada e Stati Uniti...

	&nbsp;

	ULTIMI POSTI DISPONIBILI

	&nbsp;

	&nbsp;

	Vedi anche i corsi avanzati collegati al congresso:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

	&nbsp;

	&nbsp;

	&nbsp;

	Resta sempre aggiornato scaricando la Quadra app per iPhone:

	&nbsp;

	
	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/iia-conferenza-internazionale-sulla-mediazione-trasformativa-ospiti-da-tutto-il-mondo.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/iia-conferenza-internazionale-sulla-mediazione-trasformativa-ospiti-da-tutto-il-mondo.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di aprile 2013]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Aprile 2013</strong><br />
	10-15 GIUGNO 2013: MEDIATION WEEK!
	&nbsp;

	&nbsp;
	Forte del messaggio contenuto nella relazione dei "saggi&rdquo;: [&hellip;] instaurazione effettiva di sistemi ADR [&hellip;], ha inizio il dibatto pubblico sulla proposta di legge formulata da alcuni operatori della giustizia civile che si ripropone di riscrivere la disciplina della mediazione al fine di rilanciarla e migliorarla, in un contesto pi&ugrave; generale che miri a favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

	Sinteticamente la proposta prevede: l&#039;introduzione del &ldquo;negoziato assistito" che in caso di accordo diventi titolo esecutivo; la sostituzione dell&#039;obbligo dell&#039;incontro di mediazione con l&#039;obbligo di un incontro informativo; il miglioramento della qualit&agrave; degli organismi di mediazione e della formazione ad essi dedicata; l&#039;aumento degli incentivi
	economici; il maggior coinvolgimento dei giudici e la promozione all&#039;utilizzo dell&rsquo;arbitrato.

	A nostro avviso la proposta ha alcuni limiti che tendono a perpetuare quel modello di Paese burocratico ancora incapace di riconoscere libert&agrave; di scelta ai suoi cittadini, ma rappresenta certamente un bell&#039;esercizio di negoziazione nei confronti di tutti gli operatori che a vari titoli e con
	varie motivazioni si sono cos&igrave; pesantemente schierati contro gli strumenti ADR.
	Auspichiamo pertanto che i termini della proposta, che sicuramente va migliorata sotto alcuni aspetti, possano essere colti con favore dal mondo giuridico e che si trovi presto una sintesi che sblocchi la situazione di stallo creata dalla sentenza della Consulta.
	Situazione unica che non ha eguali nel panorama europeo, dove si continua invece a sostenere

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletterAnche quest&#039;anno abbiamo l&#039;onore di ospitare la Conferenza annuale sulla mediazione trasformativa (link), organizzata in collaborazione con l&rsquo;Institute for the Study of Transformative Mediation di Philadelphia, U.S.A.
	L&rsquo;evento, al quale parteciperanno numerosi illustri ospiti provenienti da pi&ugrave; parti del mondo, si terr&agrave; a Roma il 10 e l&#039;11 giugno 2013. Sono altres&igrave; previsti due corsi di formazione di altissimo livello (un corso base - link - ed uno avanzato in tema di mediazione trasformativa - link).

	&nbsp;

	Non sei ancora iscritto alla nostra newsletter? Clicca qui]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-aprile-2013-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-aprile-2013-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Che cosa pensano degli ADR i manager in-house dei conflitti]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>10 aprile 2013</strong><br />
	
		di Carlo Alberto Calcagno
	
		Tra il gennaio ed il marzo 2013 L&rsquo;International Mediation Institute (IMI) ha svolto un&rsquo;indagine internazionale presso i consulenti aziendali deputati a gestire la risoluzione delle controversie di imprese piccole, medie e grandi.
	
		Lo scopo era quello di capire quale fosse il loro approccio verso l&rsquo;arbitrato e la mediazione.
	
		Il 64% degli intervistati ha partecipato sia ad arbitrati sia a mediazioni.
	
		Solo l&rsquo;8 % non ha avuto alcuna esperienza in materia di risoluzione alternativa.
	
		La restante percentuale &egrave; divisa tra chi ha partecipato soltanto ad arbitrati (14%) e chi ha preso parte esclusivamente a mediazioni (14%).
	
		Il criterio di scelta del mediatore indicato dai consulenti &egrave; stato il seguente:
	
			esperienza di mediazione (99%),
		
			precedente esperienza con un dato mediatore (97%)
		
			personalit&agrave; e attitudini del mediatore (93%),
		
			specializzazione nel settore della controversa (85%)
		
			verificata indipendenza (83%),
		
			raccomandazione di studi legali (78%),
		
			sottoscrizione di Codice di condotta per mediatori (77%)
		
			esperienza da legale in capo al mediatore (56%).
	
		Il sesso del mediatore non ha avuto praticamente nessun peso nella scelta (4%), e cos&igrave; non grande rilievo ha avuto la sua cultura (38%)
	
		Il criterio della scelta dell&rsquo;arbitro ha fornito i seguenti risultati:
	
			specialista del settore (96%)
		
			esperienza come arbitro (95%)
		
			precedente esperienza con un dato arbitro (91%)
		
			esperienza da legale in capo all&rsquo;arbitro (89%)
		
			personalit&agrave; e attitudini dell&rsquo;arbitro (85%),
		
			verificata indipendenza (83%),
		
			raccomandazione di studi legali (83%)
		
			sottoscrizione di Codice di condotta per arbitri (77%)
	
		L&rsquo;80% degli intervistati richiede che gli accompagnatori alla mediazione e all&rsquo;arbitrato abbiano una formazione specifica in mediazione.
	
		Il 77% si &egrave; dimostrato favorevole al fatto che i neutri ricevessero un feedback del loro operato e che detto feedback fosse messo a disposizione del pubblico. La stessa percentuale ha poi specificato che il mediatore non dovrebbe limitarsi a facilitare, ma dovrebbe anche effettuare proposte.
	
		Il 76% ha mostrato l&rsquo;opinione per cui tutti i neutri dovrebbero appartenere ad una organizzazione professionale di ADR che osservi un codice etico pubblico che preveda conseguenze disciplinari. La medesima percentuale ha precisato che i fornitori di arbitrato devono incoraggiare attivamente la partecipazione ad una mediazione.
	
		Il 60% ha manifestato la preferenza che certificatori della competenza degli erogatori di ADR non siano a loro volta provider dei servizi di ADR.
	
		Il 47% considera gli avvocati esterni come un ostacolo alla mediazione, per il 15% sono indifferenti, il 38% non li percepisce come un impedimento.
	
		Circa la mediazione come condizione di procedibilit&agrave; il 48% si &egrave; dimostrato favorevole, il 15% neutrale, il 37% contrario.
	
		In ambito imprenditoriale dunque molti luoghi comuni vengono sfatati: su questi dati dovrebbero riflettere le Istituzioni, il mondo dell&rsquo;avvocatura e quanti altri abbiano a cuore gli strumenti alternativi.
	
		La presente nota costituisce breve sunto in lingua italiana del seguente e ben pi&ugrave; corposo articolo in lingua inglese: IMI International Corporate Users ADR Survey January-March 2013 apparso recentissimamente su http://imimediation.org/imi-international-corporate-users-adr-survey-summary
	
		Si rimanda quindi ivi il lettore per completezza.


	&nbsp;

	A cura di Carlo Alberto Calcagno - Docente Quadra (source)]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/che-cosa-pensano-degli-adr-i-manager-in-house-dei-conflitti.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/che-cosa-pensano-degli-adr-i-manager-in-house-dei-conflitti.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Relazione finale dei "Saggi" in tema di giustizia]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>12 aprile 2013</strong><br />
	Punto 26
	Per la giustizia civile si propone: a) l&rsquo;instaurazione effettiva di sistemi alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie, specie di minore entit&agrave;, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione (non escluse dalla recente pronuncia della Corte costituzionale &ndash;sent. n. 272 del 2012 &ndash; che ha dichiarato illegittima una disposizione di decreto legislativo che disponeva in questo senso, ma solo per carenza di delega); questi sistemi dovrebbero essere accompagnati da effettivi incentivi per le parti e da adeguate garanzie di competenza, di imparzialit&agrave; e di controllo degli organi della mediazione; b) il potenziamento delle strutture giudiziarie soprattutto per quanto attiene al personale amministrativo e paragiudiziario, sgravando i magistrati da compiti di giustizia &ldquo;minore&rdquo;; c) la istituzione del c.d. ufficio del processo; d) il potenziamento delle banche dati e della
	informatizzazione degli uffici; e) l&rsquo;adozione in tutti gli uffici delle &ldquo;buone pratiche&rdquo; messe in atto da quelli pi&ugrave; efficienti; f) la revisione in un quadro unitario dell&rsquo;ordinamento, del reclutamento e della formazione dei giudici di pace e degli altri magistrati onorari, anche al fine di ampliarne le funzioni.

	&nbsp;

	Leggi l&#039;intera relazione scaricando il documento allegato.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/relazione-finale-dei-saggi-giustizia-mediazione-obbligatoria-aprile-2013.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/relazione-finale-dei-saggi-giustizia-mediazione-obbligatoria-aprile-2013.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L&rsquo;Italia per il Quadro di valutazione della Giustizia 2013]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>4 aprile 2013</strong><br />
	
		Carlo Alberto Calcagno
		Dal Quadro di valutazione della Giustizia UE per il 2013[1] posto a nostra conoscenza il 27 marzo 2013 emerge una situazione decisamente preoccupante.
	
		Del resto nel suo discorso sullo Stato dell&rsquo;Unione, il presidente della Commissione Europea ha dichiarato: &ldquo;Negli ultimi mesi abbiamo visto minacce al tessuto giuridico e democratico in alcuni dei nostri Stati europei Il Parlamento europeo e la Commissione sono stati i primi a lanciare l&rsquo;allarme&hellip;&rdquo;.
	
		La giustizia &egrave; in particolare ancora troppo lenta: un terzo degli stati membri hanno tempi due volte superiori a quelli degli maggior parte degli altri stati membri.
	
		In relazione alla giustizia civile e commerciale l&rsquo;Italia si posiziona in particolare al terz&rsquo;ultimo posto tra i paesi di cui sono noti i dati statistici[2].
	
		Dati peggiori arrivano solo da Cipro e Malta.
	
		Del resto su una stima di 100.000 abitanti il nostro paese si colloca al penultimo posto, dietro a Malta, con riferimento al numero dei giudici [3], mentre eccelliamo tristemente per numero di avvocati: prima di noi vengono soltanto la Grecia ed il Lussemburgo.
	
		I nostri cittadini peraltro non hanno una grande percezione della indipendenza dei magistrati visto che ci posizioniamo al 19&deg; posto su 27 in Europa e al 68&deg; su 144 paesi a livello mondiale, n&eacute; hanno una percezione generale della indipendenza della giustizia (22&deg; posto).
	
		Ci difendiamo, si fa per dire, solo su alcuni aspetti[4]: siamo addirittura al 2&deg; posto per la capacit&agrave; di giudicare le controversie dell&rsquo;anno corrente, al 10&deg; posto per gli stanziamenti economici a favore della Giustizia e per le comunicazioni elettroniche tra il Giudice e le parti.
	
		C&rsquo;&egrave; da aggiungere infine che la UE auspica l&rsquo;incremento dei meccanismi alternativi e segnatamente della mediazione.
	
		Nonostante il fatto che nel Documento di Economia e Finanza 2012[5] elaborato dal Governo attualmente dimissionario il 18 aprile 2012 non si facesse alcun riferimento agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, il Consiglio Europeo nella raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2012 dell&rsquo;Italia del 5 giugno 2012[6] ha precisato che il nostro paese avrebbe dovuto &ldquo;&hellip;attuare la prevista riorganizzazione del sistema della giustizia civile e promuovere il ricorso a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie&rdquo;[7].
	
		Chi scrive non pu&ograve; che sperare nell&rsquo;azione del prossimo Governo.
	
		
			
				[1] Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-285_it.htm; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-288_en.htm
		
		
			
				[2] Mancano quelle di Belgio, Bulgaria, Irlanda, Olanda e Regno Unito.
		
		
			
				[3] Che peraltro non sono nemmeno tanto formati visto che l&rsquo;Italia &egrave; al 19&deg; posto su i 27 disponibili.
		
		
			
				[4] Si tenga conto per&ograve; che le stime sono fatte anche su dati che sono inviati dai singoli paesi.
		
		
			
				[5] http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_italy_it.pdf
		
		
			
				[6] RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma nazionale di riforma 2012 dell&rsquo;Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilit&agrave; dell&rsquo;Italia 2012-2015.
		
		
			
				[7] http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2012_italy_it.pdf
		
	


	&nbsp;

	A cura di Carlo Alberto Calcagno - Docente Quadra (source)]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/l-italia-per-il-quadro-di-valutazione-della-giustizia-2013.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/l-italia-per-il-quadro-di-valutazione-della-giustizia-2013.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sintesi UE delle risoluzioni comunitarie in tema di ODR e ADR]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>29 marzo 2013</strong><br />
	
		Carlo Alberto Calcagno
	
		&nbsp;
	
		Allego qui di seguito il testo del riassunto in lingua inglese, operato dalla Comunit&agrave;, delle risoluzioni del Parlamento europeo approvate il 23 marzo 2013 dal Parlamento europeo in tema di ODR ed ADR:
	
		1) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull&rsquo;ODR per i consumatori) (COM(2011)0794 &ndash; C7-0453/2011 &ndash;2011/0374(COD) )[1];
	
		2) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull&rsquo;ADR per i consumatori) (COM(2011)0793 &ndash; C7-0454/2011 &ndash; 2011/0373(COD) )[2]
	
		(1)
	
		The European Parliament adopted by 622 votes to 24 with 32 abstentions, a legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on online dispute resolution for consumer disputes (Regulation on Consumer ODR).
	
		Parliament adopted its position in first reading following the ordinary legislative procedure. The amendments adopted in plenary are the result of a compromise negotiated between Parliament and Council. They amend the Commission proposal as follows:
	
		Scope: the new regulation will ensure a high level of consumer protection, and shall apply to the out-of-court resolution of disputes initiated by traders against consumers where the relevant ADR procedures are offered by ADR entities listed in the Directive on alternative dispute resolution (ADR Directive). Since, in particular, consumers and traders carrying out cross-border online transactions will benefit from the ODR platform, this Regulation should also apply to domestic online transactions in order to allow for a true level playing field in the area of online commerce.
	
		The platform for online dispute resolution (ODR): this should take the form of an interactive user-friendly website offering a single point of entry to consumers in all the official languages of the institutions of the Union free of charge. The Commission shall develop the ODR platform (and be responsible for its operation, including all the translation functions, maintenance, funding and data security. The development, of the ODR platform shall ensure that the privacy of its users is respected from the design stage (&lsquo;privacy by design&rsquo;) and that the ODR platform is accessible and usable by all, including vulnerable users (&lsquo;design for all&rsquo;), as far as possible.
	
		The Commission shall make the ODR platform accessible, as appropriate, through its websites that provide information to citizens and businesses in the Union and, in particular, through the &lsquo;Your Europe portal&rsquo;.
	
		Functions of the ODR platform: the platform&rsquo;s functions shall be, amongst other things;
	
		&middot; to inform the respondent party about the complaint;
	
		&middot; to identify the competent ADR entity or entities and transmit the complaint to the ADR entity, which the parties have agreed to use,
	
		&middot; to offer an electronic case management tool free of charge, which enables the parties and the ADR entity to conduct the dispute resolution procedure online through the ODR platform;
	
		&middot; to provide the parties and ADR entity with the translation of information which is necessary for the resolution of the dispute and is exchanged through the ODR platform;
	
		&middot; to provide in an accurate, up to date and clear, understandable and easily accessible way certain information, for example: (i) general information regarding ODR; (ii) the competent ADR entity or entities; (iii) an online guide about how to submit complaints through the ODR platform; (iv) information, including contact details, on ODR contact points designated by the Member States; (v) statistical data on the outcome of the disputes which were transmitted to ADR entities through the ODR platform.
	
		Testing of the ODR platform: at the latest 18 months after entry into force of the regulation, the Commission will test the technical functionality and user-friendliness of the ODR platform and of the complaint form, including with regard to translation.
	
		Network of ODR contact points: each ODR contact point shall host at least two ODR advisors. The ODR contact points shall provide support by fulfilling the following functions:
	
		&middot; facilitating communication between the parties and the competent ADR entity, which may include, in particular: (i) assisting with the submission of the complaint and, where appropriate, relevant documentation; (ii) providing the parties and ADR entities with general information on consumer rights and explanations on the procedural rules applied by the ADR entities identified;
	
		&middot; submitting, based on the practical experience gained from the performance of their functions, every two years an activity report to the Commission and to the Member States.
	
		Submission of a complaint: the complaint form shall be user-friendly and easily accessible on the ODR platform. If the complaint form has not been fully completed, the complainant party shall be informed that the complaint cannot be processed further, unless the missing information is provided.
	
		Upon receipt of a fully completed complaint form, the ODR platform shall, in an easily understandable way and without delay, transmit to the respondent party, in one of the official languages of the institutions of the Union chosen by that party, the complaint together with certain data, for example:
	
		&middot; information that the parties have to agree on an ADR entity in order for the complaint to be transmitted to it, and that, if no agreement is reached by the parties or no competent ADR entity is identified, the complaint will not be processed further;
	
		&middot; information about the ADR entity or entities which are competent to deal with the complaint, if any are referred to in the electronic complaint form.
	
		Before submitting their complaint to an ADR entity through the ODR platform, consumers should be encouraged by Member States to contact the trader by any appropriate means, with the aim of resolving the dispute amicably.
	
		An ADR entity that has agreed to deal with a dispute shall not require the physical presence of the parties or their representatives, unless its procedural rules provide for that possibility and the parties agree.
	
		Consumer information: traders established within the Union engaging in online sales or service contracts, and online marketplaces established within the Union, shall provide on their websites an electronic link to the ODR platform. That link shall be easily accessible for consumers. Traders established within the Union engaging in online sales or service contracts shall also state their e-mail addresses.
	
		Member States shall encourage consumer associations and business associations to provide an electronic link to the ODR platform.
	
		(2)
	
		The European Parliament adopted by 617 votes to 51 with 5 abstentions a legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on Consumer ADR).
	
		Parliament adopted its position in first reading following the ordinary legislative procedure. The amendments adopted in plenary are the result of a compromise negotiated between Parliament and Council. They amend the Commission proposal as follows:
	
		Purpose and scope: the purpose of the Directive is, through the achievement of a high level of consumer protection, to ensure that consumers might, on a voluntary basis, submit complaints against traders to entities offering independent, impartial, transparent, effective, fast and fair alternative dispute resolution procedures.
	
		The Directive provides that Member States will be permitted to maintain or introduce national provisions with regard to procedures not covered by the Directive. It acknowledges the competence of Member States to determine whether ADR entities established on their territories are to have the power to impose a solution.
	
		The Directive will apply to procedures for the out-of-court resolution of domestic and cross-border disputes concerning contractual obligations stemming from sales contracts or service contracts between a trader established in the Union and a consumer resident in the Union through the intervention of an ADR entity. Confidentiality and privacy should be respected at all times during the ADR procedure.
	
		The Directive will not apply to:
	
		procedures before dispute resolution entities where the natural persons in charge of dispute resolution are employed or remunerated exclusively by the individual trader;
	
			non-economic services of general interest;
		
			disputes between traders;
		
			procedures initiated by a trader against a consumer;
		
			health services provided by health professionals;
		
			public providers of further or higher education.
	
		Access to ADR entities and ADR procedures: Member States shall facilitate access by consumers to ADR procedures.
	
		ADR entities must: (i) maintain an up-to-date website which provides the parties with easy access to information concerning the ADR procedure, and which enables consumers to submit a complaint and the requisite supporting documents online; (ii) provide the parties, at their request, with the information on a durable medium; (iii) where applicable, enable the consumer to submit a complaint off-line.
	
		Member States may, at their discretion, permit ADR entities to maintain and introduce procedural rules that allow them to refuse to deal with a given dispute, for example, on the grounds that the dispute is frivolous or vexatious or that the consumer did not attempt to contact the trader concerned in order to discuss his complaint and seek, as a first step, to resolve the matter directly with the trader.
	
		Where an ADR entity is unable to consider a dispute that has been submitted to it, that ADR entity shall provide both parties with a reasoned explanation of the grounds for not considering the dispute within three weeks of receiving the complaint file.
	
		The Directive should allow traders established in a Member State to be covered by an ADR entity, which is established in another Member State.
	
		Expertise, independence and impartiality: persons in charge of ADR must: (i) possess the necessary knowledge and skills in the field of alternative or judicial resolution of consumer disputes, as well as a general understanding of law; (ii) be appointed for a term of office of sufficient duration to ensure the independence of their actions; (iii) be remunerated in a way that is not linked to the outcome of the procedure.
	
		Transparency: ADR entities must make publicly available on their websites, or on a durable medium upon request, clear and easily understandable informationon: (i) their contact details, including postal address and e-mail address; (ii) the expertise, impartiality and independence of the natural persons in charge of ADR, if they are employed or remunerated exclusively by the trader; (iii) the procedural rules governing the resolution of a dispute and the grounds on which the ADR entity may refuse to deal with a given dispute; (iv) any preliminary requirements the parties may have to meet before an ADR procedure can be instituted, including the requirement that an attempt be made by the consumer to resolve the matter directly with the trader; (v) whether or not the parties can withdraw from the procedure; (vi) the average length of the ADR procedure; (vii) the legal effect of the outcome of the ADR procedure, including the penalties for non-compliance; (viii) the enforceability of the ADR decision.
	
		Effectiveness: the ADR procedure must be available and easily accessible online and offline to both parties irrespective of where they are. The parties have access to the procedure without being obliged to retain a lawyer or a legal advisor. Furthermore, ADR procedure must be free of charge or available at a nominal fee for consumers. Lastly, the outcome of the ADR procedure must be made available within a period of 90 calendar days from the date on which the ADR entity has received the complete complaint file.
	
		Liberty: Member States shall ensure that in ADR procedures which aim at resolving the dispute by imposing a solution, the solution imposed may be binding on the parties only if they were informed of its binding nature in advance and specifically accepted this.
	
		Legality: in ADR procedures which aim at resolving the dispute by imposing a solution on the consumer, where there is no conflict of laws, the solution imposed shall not result in the consumer being deprived of the protection afforded to him by the provisions that cannot be derogated from by agreement by virtue of the law of the Member State where the consumer and the trader are habitually resident.
	
		In a situation involving a conflict of laws, where the law applicable to the sales or service contract is determined in accordance with Regulation (EC) No 593/2008 (Rome I), the solution imposed by the ADR entity shall not result in the consumer being deprived of the protection afforded to him by the provisions that cannot be derogated from by agreement by virtue of the law of the Member State in which he is habitually resident.
	
		The right to an effective remedy: ADR procedures should not be designed to replace court procedures and should not deprive consumers or traders of their rights to seek redress before the courts.
	
		Information to be given by traders: traders who commit to use ADR entities to resolve disputes with consumers should inform consumers of the address and website of the ADR entity or entities by which they are covered. That information should be provided in a clear, comprehensible and easily accessible way on the trader&rsquo;s website, where one exists, and if applicable in the general terms and conditions of sales or service contracts between the trader and the consumer.
	
		Monitoring of ADR entities: each Member States should designate a competent authority or authorities, which should perform this function. Member States should ensure that ADR entities, the European Consumer Centre Network, and, where appropriate, the bodies designated in accordance with the Directivepublish that list on their website by providing a link to the Commission&rsquo;s website, and whenever possible on a durable medium at their premises.
	
		&nbsp;
	
		
			
				[1] http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1253707&amp;t=d&amp;l=en
		
		
			
				[2] http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1253139&amp;t=e&amp;l=en
			
				&nbsp;
			
				A cura di Carlo Alberto Calcagno - Docente Quadra (source)
			
				&nbsp;
		
	


	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/sintesi-ue-delle-risoluzioni-comunitarie-in-tema-di-odr-e-adr.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/sintesi-ue-delle-risoluzioni-comunitarie-in-tema-di-odr-e-adr.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di marzo 2013]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Marzo 2013</strong><br />
	Buona Pasqua!
	Mentre nel nostro paese tutto sembra "cristallizzato" alla ricerca di una via d&#039;uscita che si fa fatica ad intravedere, altrove, la promozione dell&#039;utilizzo della mediazione come strumento fondamentale per la gestione delle controversie trova ampi spazi e conferme.
	Il&nbsp; 12 marzo scorso il Parlamento europeo ha votato&nbsp; a favore dell&#039;adozione di norme ADR (alternative dispute resolution) e ODR (on-line dispute resolution) che 1) consentiranno ai consumatori ed alle aziende europee di presentare le controversie, derivanti da acquisti on-line, su piattaforma ODR e che 2) disporranno che vi sia una tutela ADR circa le controversie contrattuali per ogni settore di mercato.Tonio Borg, commissario europeo commenta:

	"il Parlamento europeo ha confermato il suo accordo su due proposte fondamentali per favorire la crescita del mercato unico e rafforzare l&#039;economia digitale. ADR e ODR sono un tipico strumento "win-win" per i consumatori, che saranno in grado di risolvere le loro controversie extragiudizialmente in modo semplice, veloce ed a basso costo, ma anche...

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletterAnche quest&#039;anno abbiamo l&#039;onore di ospitare la Conferenza annuale sulla mediazione trasformativa (link), organizzata in collaborazione con l&rsquo;Institute for the Study of Transformative Mediation di Philadelphia, U.S.A.
	L&rsquo;evento, al quale parteciperanno numerosi illustri ospiti provenienti da pi&ugrave; parti del mondo, si terr&agrave; a Roma il 10 e l&#039;11 giugno 2013. Sono altres&igrave; previsti due corsi di formazione di altissimo livello (un corso base - link - ed uno avanzato in tema di mediazione trasformativa - link).

	&nbsp;

	Non sei ancora iscritto alla nostra newsletter? Clicca qui]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-marzo-2013-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-marzo-2013-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Conciliazione e l&rsquo;UNCITRAL]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>8 marzo 2013</strong><br />
	Alla normativa UNCITRAL che descriver&ograve; nei dettagli hanno attinto per un elemento o per un altro la maggior parte delle legislazioni che si sono occupate prima di conciliazione e dopo di mediazione civile e commerciale.

	Tra le pi&ugrave; conosciute possiamo citare da ultimo la legislazione in materia del Regno Unito e quella della Spagna; peraltro il passo lo aveva compiuto l&rsquo;Europa gi&agrave; a partire dalle raccomandazioni del 1998 e del 2001 per arrivare alle proposte di regolamento e di direttiva che in oggi proseguono il loro iter a livello europeo.

	Anche la conciliazione camerale ed il decreto 4 marzo 2010 n. 28 &nbsp;dopo non hanno potuto fare a meno di confrontarsi con la normativa UNCITRAL.

	La ratio della normativa UNCITRAL era quella di fornire le migliori prassi mondiali in modo che gli operatori di conciliazione commerciale potessero fruirne liberamente.

	Questa nota costituisce semplicemente richiamo al nuovo Governo affinch&eacute; non irrigidisca un sistema che &egrave; fin troppo ingessato, &egrave; semplicemente un invito a ritornare alle fonti delle conciliazione e ad eliminare quegli oneri nati in un regime di condizione procedibilit&agrave;, oneri spesso dettati solo da un&rsquo;esigenza di controllo non connaturata all&rsquo;istituto, oneri che non possono di certo pi&ugrave; attagliarsi nel nostro paese ad una procedura su base volontaria ed anzi con essa stridono pesantemente.

	A partire dagli anni &nbsp;&lsquo;80 il fenomeno della conciliazione assunse dimensioni tali che intervenne appunto l&rsquo;UNCITRAL[1] ossia l&rsquo;organo dell&rsquo;ONU che sovraintende al commercio internazionale.

	Con le Conciliation Rules[2] vennero dettati principi che sono condivisi anche oggi dalle nazioni e che ritornano anche nelle discipline sulla mediazione: la volontariet&agrave;, l&rsquo;informalit&agrave;, la riservatezza, la rapidit&agrave;, il costo limitato del procedimento, l&rsquo;intenzione delle parti di giungere ad una soluzione non giudiziale della controversia, l&rsquo;efficacia contrattuale dell&rsquo;accordo.

	La norma di apertura precisa che le Rules possono essere derogate dalle parti e che comunque nel caso di conflitto tra le Rules e una legge inderogabile delle parti prevale la disposizione di legge[3].

	Ci si potrebbe chiedere se il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 possa considerarsi come inderogabile. E parimenti se siano inderogabili il d.m. 180/10 o il d.m. 145/11, le circolari connesse e le richieste dei modelli di domanda ministeriali.

	Ma se la risposta fosse positiva, cosa che non credo personalmente possa essere, &nbsp;a chi gioverebbe?

	Non verrebbe piuttosto leso gravemente il principio di autonomia privata,&nbsp; caposaldo millenario del nostro diritto?

	In oggi si registrano venti assai minacciosi al proposito.

	Gli organismi di mediazione chiudono e nei corridori dello smobilitato Ministero della Giustizia non si provvede nemmeno alla cancellazione, ma si vocifera in compenso che non si possa che continuare a condurre una mediazione volontaria amministrata, in tutto e per tutto rispettante il dettato del decapitato decreto legislativo 28/10 .

	Tale impostazione potrebbe causare un grave danno agli utenti che presto non troveranno organismi di mediazione, o meglio troveranno solo quelli pubblici che tra le altre cose facevano anche mediazione.

	Nella norma della recente riforma del Condominio si fa poi riferimento ad organismi che operano nella circoscrizione di tribunale[4]: che cosa accadr&agrave; se nella circoscrizione non ci sar&agrave; la possibilit&agrave; di conciliare?

	Rispondere semplicemente che le parti potranno andare in giudizio perch&eacute; la mediazione non&nbsp; &egrave; pi&ugrave; condizione di procedibilit&agrave; &egrave; il massimo favore che si pu&ograve; fare ai detrattori dell&rsquo;istituto, perch&eacute; implica il disconoscimento della mediazione come strumento peculiare di composizione dei conflitti.

	In accordo con il fantasma intransigente che aleggia al Ministero della Giustizia c&rsquo;&egrave; chi sostiene che non si possa rinunciare agli incentivi fiscali e al titolo esecutivo e che quindi le cose debbano restare come sono; in pratica gli incentivi del decreto 28/10 che portano a mediare sarebbero gi&agrave; talmente scarsi che praticare una conciliazione ancor meno allettante potrebbe considerarsi insensato.

	Nella mia esperienza di mediatore, a dire il vero, non ho mai incontrato parti o consulenti che avessero un particolare interesse per il credito di imposta o per il valore dell&rsquo;accordo.

	Le esigenze di chi va in mediazione riguardano per lo pi&ugrave; una conclusione onorevole della controversia: diversamente si potrebbe davvero pensare che la gente vada a comprare al supermercato perch&eacute; regalano i bollini!

	La cultura della mediazione &egrave; ben altra cosa.

	In chiave storica peraltro il valore giuridico dell&rsquo;accordo non era certo la prima preoccupazione dei sudditi della penisola, perch&eacute; ad esempio nell&rsquo;Ottocento si facevano per lo pi&ugrave; conciliazioni verbali: la miseria era tanta e a nessuno, proprio a nessuno, veniva in mente di non rispettare le pattuizioni intercorse.

	Certo anche all&rsquo;epoca l&rsquo;Apparato reag&igrave; contro l&rsquo;autonomia contrattuale, cos&igrave; come avviene oggi: ma contro la miseria c&rsquo;era poco da fare; il Giudice conciliatore cap&igrave; che doveva piegare l&rsquo;istituto all&rsquo;esigenza della gente e cos&igrave; fece.

	E non fu il primo a dimostrare grande elasticit&agrave; e lungimiranza: cinquant&rsquo;anni prima[5] &nbsp;Ferdinando I Borbone re di Napoli eman&ograve; a Portici uno splendido regolamento pe&rsquo; conciliatori[6] che a distanza di un anno sarebbe stato ripreso in larga parte dal Codice di procedura civile del 26 marzo 1819, l&rsquo;antenato della Conciliazione dell&rsquo;Italia Unita, il progenitore del Giudice di pace attuale.

	Ebbene il titolo III (Compromessi) conteneva due norme che impressionano per la libert&agrave; che veniva giustamente concessa al conciliatore.

	&ldquo;Prima di tentarsi la conciliazione, o poich&eacute; ne saranno stati vani i tentativi, potr&agrave; il conciliatore esser nominato arbitro dalle parti&rdquo; (art. 43).

	E dunque ben prima delle leggi arbitrali della seconda met&agrave; del &lsquo;900 che connotano il panorama europeo, era il territorio italiano ad avere il Med arb; ma come la Cina del 2012 aveva pure l&rsquo;Arb med.

	&ldquo;La nomina sar&agrave; interposta con atto pubblico o privato. Dovranno le parti spiegare quali sieno gli oggetti controversi; se l&rsquo;arbitro possa nel profferire la sentenza deviar dalle regole del diritto, come amichevole compositore; e se intendano rinunziare all&rsquo;appello, o al ricorso civile&rdquo; (art. 44).

	E dunque anche l&rsquo;arbitrato era molto elastico perch&eacute; poteva anche seguire una conciliazione parziale e le parti potevano pattuire di non rinunziare alla giurisdizione.

	Tanto buon senso non si ritrova oggi se non in quegli interpreti per i quali il mancato riferimento&nbsp;alla conciliazione &nbsp;nell&rsquo;art. 2 del decreto legislativo 28/10 , assumeva un solo significato: la conciliazione rientrava nel concetto di autonomia privata ai sensi dell&rsquo;art. 1322[7] del Codice civile ed era dunque inutile nominarla.

	Tale interpretazione tuttavia sembra venir sconfessata per farci ripiombare ai tempi di Caligola.

	Detto ci&ograve; torniamo alla disciplina Uncitral.

	L&rsquo;art. 2 delle Rules prevede che una parte inizi la conciliazione inviando un invito scritto a conciliare all&rsquo;altra, brevemente identificando l&rsquo;oggetto della disputa.

	Il procedimento di conciliazione inizia quando l&rsquo;altra parte accetta l&rsquo;invito a conciliare.

	Se l&rsquo;accettazione &egrave; orale &egrave; preferibile che venga ripetuta per iscritto.

	Se l&rsquo;altra parte rifiuta l&rsquo;invito non ci sar&agrave; procedimento di conciliazione.

	Se la parte attivante non ha ricevuto una risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha spedito l&rsquo;invito, o nel termine analogo previsto dall&rsquo;invito, ella pu&ograve; scegliere di considerare tale comportamento come un rifiuto dell&rsquo;invito a conciliare. Se opta per tale scelta ne informa in conseguenza l&rsquo;altra parte[8].

	Altra regola &egrave; quella in relazione al numero dei conciliatori e su come vada svolta la loro opera quando sono pi&ugrave; di uno: il conciliatore sar&agrave; unico a meno che le parti concordino sul fatto che vi siano due o tre conciliatori. Se vi sono pi&ugrave; di un conciliatore, come regola generale, dovrebbero agire congiuntamente[9].

	La disciplina poi si sofferma sulla nomina del conciliatore.

	Se il conciliatore &egrave; uno le parti si adoperano per raggiungere un accordo sul suo nome; se il procedimento prevede due conciliatori, ciascuna parte nomina un conciliatore; se i &nbsp;conciliatori sono tre, ciascuna parte nomina un conciliatore. Le parti si adoperano per raggiungere un accordo sul nome del terzo conciliatore.

	In relazione alla nomina del conciliatore le parti possono farsi assistere da un istituto appropriato o da una persona. In particolare,&nbsp; una parte pu&ograve; chiedere a tale ente o persona di raccomandare i nomi di persone idonee a svolgere l&rsquo;ufficio di conciliatore; oppure possono convenire che la nomina di uno o pi&ugrave; conciliatori sia fatta direttamente da tali enti o persone.

	Nel raccomandare o nominare le persone che svolgono il ruolo di conciliatore, l&rsquo;ente o la persona deve porsi il problema di garantire la nomina di un conciliatore indipendente e imparziale[10].

	Il conciliatore,&nbsp; al momento suo incarico, richiede a ciascuna parte di sottoporgli una breve dichiarazione scritta che descriva la natura generale della controversia e dei punti in questione. Ciascuna parte invia una copia della sua dichiarazione per l&rsquo;altra parte.&nbsp;Il conciliatore pu&ograve; chiedere a ciascuna delle parti di sottoporgli un&rsquo;ulteriore comunicazione scritta della sua posizione e fatti e motivi a sostegno dello stesso, integrata con i documenti e altre prove che la parte ritiene appropriati. La parte invia una copia della sua dichiarazione per l&rsquo;altra parte.

	In qualsiasi fase della procedura di conciliazione il conciliatore pu&ograve; chiedere ad una parte di sottoporgli ulteriori informazioni che ritenga opportune[11].

	Le parti possono essere assistite o rappresentate da persona di loro scelta. I nomi e gli indirizzi di tale persone sono comunicate per iscritto alle altre parti e al conciliatore; la comunicazione deve indicare se la nomina &egrave; fatta per ragioni di rappresentanza o di assistenza[12].

	Tali indicazioni si pongono in assoluta continuit&agrave; anche con quella che &egrave; la nostra tradizione giuridica.
	&nbsp;

	
	&nbsp;

	Le Rules prendono posizione sul ruolo del conciliatore, su come si deve comportare il conciliazione[13].

	Il conciliatore assiste le parti in modo indipendente e imparziale, nel loro tentativo di raggiungere una composizione amichevole della loro controversia.

	Il conciliatore sar&agrave; guidato dai principi di obiettivit&agrave;, equit&agrave; e giustizia, e prender&agrave; in considerazione, tra le altre cose, i diritti e gli obblighi delle parti, gli usi commerciali in questione e le circostanze che reggono la disputa, comprese la precedente attivit&agrave; d&rsquo;affari tra le parti.

	Il conciliatore pu&ograve; condurre la procedura di conciliazione nel modo che ritiene opportuno, tenendo in conto le circostanze del caso, i desideri che le parti possono esprimere, anche qualsiasi richiesta di un parte a che il conciliatore ne ascolti le dichiarazioni orali, e la necessit&agrave; di una soluzione rapida della controversia.

	Il conciliatore pu&ograve;, in qualsiasi fase della procedura di conciliazione, fare proposte per una soluzione della controversia. Tali proposte non devono essere necessariamente per iscritto e non devono essere accompagnate da una relazione sulle motivazioni.

	Al fine di facilitare lo svolgimento della procedura di conciliazione, le parti, il conciliatore&nbsp; con il consenso delle parti, pu&ograve; disporre per l&rsquo;assistenza amministrativa da parte di un&rsquo;istituzione o di una persona adatta[14].

	Il conciliatore pu&ograve; invitare le parti a incontrarsi con lui o pu&ograve; comunicare con loro verbalmente o per iscritto.

	Egli pu&ograve; incontrare o comunicare con le parti congiuntamente o con ciascuna di loro separatamente.

	A meno che le parti abbiano concordato il luogo dove gli incontri con il conciliatore si terranno, tale luogo sar&agrave; determinato dal conciliatore, previa consultazione con le parti, tenendo conto delle circostanze della procedura di conciliazione[15].

	Quando il conciliatore riceve da un parte informazioni concrete riguardanti la controversia, rivela la sostanza di tali informazioni all&rsquo;altra parte in modo che quest&rsquo;ultima possa avere l&rsquo;opportunit&agrave; di presentare le spiegazioni che riterr&agrave; opportune. Tuttavia, quando una parte fornisce alcuna informazione al soggetto conciliatore alla specifica condizione che tale informazione sia mantenuta riservata, il conciliatore non rivela l&rsquo;informazione all&rsquo;altra parte[16].

	Anche le parti hanno degli obblighi nei confronti del conciliatore:&nbsp; le parti coopereranno in buona fede con il conciliatore e, in particolare, cercheranno di dar seguito alle richieste del conciliatore di presentare materiale scritto, di fornire prove e di partecipare alle riunioni[17].

	Ciascuna parte pu&ograve;, di sua iniziativa o su invito del conciliatore, presentare al conciliatore suggerimenti per la soluzione della controversia[18].

	Quando al conciliatore appare che esistano elementi per un accordo che sarebbe accettabile per le parti, egli formula i termini di una possibile definizione e li sottopone ai parti per le loro osservazioni.[19]

	Dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti, il conciliatore pu&ograve; riformulare i termini di una soluzione possibile alla luce di tali osservazioni.

	Se le parti raggiungono una intesa sulla risoluzione della controversia, redigono e firmano un accordo scritto di composizione. Se richiesto dalle parti, il conciliatore redige, o aiuta le parti in redazione, l&rsquo;accordo di composizione.

	Le parti con la sottoscrizione dell&rsquo;accordo di composizione pongono fine alla controversia e sono vincolati dall&rsquo;accordo[20].

	Il conciliatore e le parti devono tenere confidenziali tutte le questioni relative alla conciliazione. La confidenzialit&agrave; si estende anche all&rsquo;accordo di composizione, a meno che la rivelazione non sia necessaria per l&rsquo;attuazione o l&rsquo;esecuzione dell&rsquo;accordo[21].

	Secondo le rules i procedimenti di conciliazione sono terminati: a) con la firma dell&rsquo;accordo di composizione tra le parti, alla data dell&rsquo;intesa oppure b) con una dichiarazione scritta del conciliatore, previa consultazione con le parti, nel senso che ulteriori sforzi di conciliazione non sono pi&ugrave; giustificati, alla data della dichiarazione, oppure c) in una dichiarazione scritta delle parti indirizzata al conciliatore nel senso che i procedimenti di conciliazione sono terminati, alla data della dichiarazione, oppure d) in una dichiarazione scritta di una delle parti all&rsquo;altra parte e al conciliatore, se nominato, nel senso che il procedimento di conciliazione &egrave; terminato, alla data della dichiarazione[22].

	Si noti che in ogni caso viene sempre richiesta una dichiarazione scritta: non basta dunque una comunicazione verbale.

	&nbsp;Le parti si impegnano a non avviare, nel corso del procedimento di conciliazione, qualsiasi procedura arbitrale o giudiziaria in relazione alla controversia che &egrave; oggetto della procedura di conciliazione, salvo il caso in cui una parte avvii un procedimento arbitrale o giudiziario, perch&eacute;, a suo parere, tali procedimenti sono necessari per preservare i suoi diritti[23].

	All&rsquo;atto della conclusione della procedura di conciliazione, il conciliatore ne stabilisce&nbsp; i costi e ne d&agrave; comunicazione scritta alle parti. Il termine &ldquo;spese&rdquo; include solo:

	(A) Il compenso del conciliatore che sar&agrave; di importo ragionevole;

	(B) Le spese di viaggio e altri del conciliatore;

	(C) Le spese di viaggio dei testimoni richiesti dal conciliatore con il consenso delle parti;

	(D) Il costo di ogni consulenza di esperti richiesto dal conciliatore con il consenso delle parti;

	(E) Il costo di qualsiasi tipo di assistenza fornita ai sensi degli articoli 4, paragrafo (2) (b), e 8 delle conciliation rules.

	I costi, come sopra definiti, sono a carico delle parti in parti uguali a meno che l&rsquo;accordo di composizione preveda una diversa ripartizione. Tutte le altre spese sostenute da un parte sono a suo carico[24].

	Il conciliatore, al momento della sua nomina, pu&ograve; chiedere a ciascuna parte di depositare un importo uguale come anticipo per le spese che ci si aspetta saranno sostenute.

	Nel corso della procedura di conciliazione il conciliatore pu&ograve; chiedere depositi supplementari per un importo pari a ciascuna delle parti.

	Se i depositi non sono effettuati per intero da entrambe le parti entro trenta giorni, il conciliatore pu&ograve; sospendere il procedimento o pu&ograve; inviare alle parti&nbsp; una dichiarazione scritta di conclusione della procedura, con vigore alla data di detta dichiarazione.

	In caso di conclusione della procedura di conciliazione, il conciliatore rende alle parti un resoconto dei depositi ricevuti e restituisce qualsiasi somma che residua dalle spese occorse per le parti[25].

	Le parti e il conciliatore si impegnano affinch&eacute; il conciliatore non agisca come un arbitro o come rappresentante legale o come consulente&nbsp; di una parte in un procedimento arbitrale o giudiziario in relazione ad una controversia che sia oggetto della procedura di conciliazione. Le parti si impegnano inoltre a non presentare il conciliatore come testimone in un procedimento del genere[26].

	Le parti si impegnano a non fare affidamento su o a non introdurre come prove nei procedimenti giudiziari o arbitrali, anche se il procedimento relativo alla controversia non &egrave; correlato con quello che &egrave; oggetto della procedura di conciliazione;

	(a) opinioni espresse o suggerimenti fatti dalle altre parti con riferimento ad una possibile composizione della controversia;

	(b) ammissioni fatte dalle altre parti nel corso della procedura di conciliazione;

	(c) le proposte formulate dal conciliatore;

	(d) il fatto che l&rsquo;altra parte abbia indicato la sua disponibilit&agrave; ad accettare una proposta di composizione presentata dal conciliatore[27].

	Nel 2002 con la Model law on International Commercial l&rsquo;UNCITRAL mutua dall&rsquo;Uniform Mediation Act[28] una definizione della procedura di conciliazione[29] per gli stati che vogliano recepirla ed alcuni princ&igrave;pi[30] che hanno trovato vasta eco anche in Europa: a) il nomen iuris della procedura &egrave; irrilevante; b) il conciliatore in questa procedura non pu&ograve; imporre una soluzione alle parti; c) la convocazione in conciliazione deve essere accettata entro un determinato termine, diversamente si intende rifiutata[31]; d) possono essere nominati anche pi&ugrave; conciliatori se le parti lo ritengano[32]; e) il conciliatore pu&ograve; tenere sedute congiunte e separate[33]; il conciliatore pu&ograve; comunicare ad una parte le informazioni ricevute dall&rsquo;altra, a meno che quest&rsquo;ultima non le abbia considerate confidenziali[34].

	Vediamo la nuova normativa UNCITRAL in dettaglio: ometto quelle parti che sono gi&agrave; in sostanza un portato delle Conciliation rules del 1983 gi&agrave; descritte.

	Intanto le regole riguardano la conciliazione commerciale internazionale, anche se le parti sono padronissime di considerare internazionale la loro controversia al di l&agrave; della definizione normativa o comunque di accettare di applicare le regole UNCITRAL[35].

	Per conciliatore si intende un unico soggetto o pi&ugrave; soggetti a secondo della necessit&agrave;.

	Per questa legge con &ldquo;conciliazione&rdquo; si indica un processo, sebbene nominato con i termini con conciliazione, mediazione o simili dizioni, in cui le parti richiedono ad una terza persona o a terze persone (il &ldquo;conciliatore&rdquo;) di aiutarle nel loro tentativo di raggiungere un accordo amichevole della loro disputa che pu&ograve; derivare da un contratto o dalla legge.

	Il conciliatore non ha l&rsquo;autorit&agrave; di imporre alle parti una soluzione della disputa.

	La legge non si applica ai casi in cui un giudice od un arbitro nel corso di un processo o di un arbitrato tentano di facilitare un accordo[36].

	Una persona che sia avvicinata per svolgere il ruolo di conciliatore deve indicare tutte le circostanze suscettibili di dar luogo a legittimi dubbi quanto alla sua imparzialit&agrave; o indipendenza.

	Un conciliatore, dal momento della sua nomina e per tutta la procedura di conciliazione, senza indugio deve divulgare tali circostanze a meno che non siano gi&agrave; conosciute dalle parti[37].

	Le parti sono libere di concordare, con riferimento ad un insieme di regole o altro, sul modo in cui la conciliazione deve essere effettuata[38]: norma fondamentale questa che &egrave; stata adottata in molti paesi anche per tutte le negoziazioni domestiche.

	In mancanza di accordo sul modo in cui la conciliazione deve essere condotta, il conciliatore pu&ograve; condurre la procedura di conciliazione nel modo che ritiene opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, di qualsiasi desiderio che le parti possano esprimere e della necessit&agrave; per una soluzione rapida della controversia[39]: nelle Conciliation rules del 1983 il potere del conciliatore di dettare le regole della procedura &egrave; illimitato, mentre qui &egrave; solo sussidiario.

	In ogni caso, nella conduzione del procedimento, il conciliatore cercher&agrave; di mantenere un equo trattamento delle parti e, cos&igrave; facendo, terr&agrave; conto delle circostanze del caso[40]: le norme sembrano suggerirci che il conciliatore debba tener conto del fatto che vi sia una sperequazione di potere tra le parti e che debba dunque farsi parte attiva per l&rsquo;eliminazione degli squilibri.

	Il conciliatore pu&ograve; fare, in qualsiasi fase della procedura di conciliazione, proposte per una soluzione della controversia[41]: non si specifica pi&ugrave; dunque che possano essere anche non fatte per iscritto.

	Il conciliatore pu&ograve; incontrare le parti congiuntamente e separatamente[42].

	Quando il conciliatore riceve da una parte informazioni rispetto alla disputa, pu&ograve; rivelarne la sostanza all&rsquo;altra parte. Tuttavia, quando una parte d&agrave; un&rsquo;informazione al conciliatore, soggetta alla specifica condizione che essa rimanga confidenziale, quella informazione non pu&ograve; essere rivelata all&rsquo;altra parte[43].

	Molto dettagliata &egrave; la disciplina sul rapporto tra conciliazione ed altri strumenti di composizione.

	Una parte del procedimento di conciliazione, il conciliatore ed una terza persona, compresi coloro che sono coinvolti nella gestione della procedura di conciliazione, nell&rsquo;ambito di un procedimento arbitrale, giudiziario o simili, non possono contare su, n&eacute; introdurre come prove o rendere testimonianza che riguardi:

	(A) l&rsquo;invito di una parte di avviare una procedura di conciliazione o il fatto che una parte era disposta a partecipare ai procedimenti di conciliazione;

	(B) le opinioni espresse o suggerimenti durante al procedura nei confronti di una possibile risoluzione della controversia;

	(C) le dichiarazioni o le ammissioni rese da una parte nel corso della procedura di conciliazione;

	(D) le proposte formulate dal conciliatore;

	(E) il fatto che una parte abbia espresso la sua volont&agrave; di accettare una proposta di accordo del conciliatore;

	(F) un documento predisposto esclusivamente ai fini del procedimento di conciliazione[44].

	Una disciplina assai simile si ritrova ancora oggi ad esempio nei pi&ugrave; recenti documenti del Regno Unito di attuazione della direttiva 52/08.

	Corretto &egrave; anche il principio per cui, al di l&agrave; dei casi indicati sopra, la prova che &egrave; altrimenti ammissibile nei procedimenti arbitrali o giudiziari o simili non diventa inammissibile in conseguenza di essere stato utilizzato in una conciliazione[45].

	Salvo diverso accordo tra le parti, il conciliatore non agir&agrave; da arbitro in relazione ad una controversia che &egrave; stata o &egrave; oggetto della procedura di conciliazione o per un altro contenzioso che sia sorto dallo stesso contratto o rapporto giuridico o di qualsiasi contratto o rapporto giuridico connesso[46].

	Se le parti hanno convenuto di conciliare e hanno espressamente stabilito di non iniziare durante uno specifico periodo di tempo o sino che non si &egrave; verificato uno specifico evento che abbia ingenerato un processo arbitrale in relazione ad una esistente o ad una futura disputa, un&nbsp; impegno simile sar&agrave; rispettato dal tribunale arbitrale o dalla corte sino ai termini stabiliti, ad eccezione del caso in cui, ad opinione della parte, essa debba preservare un proprio diritto. L&rsquo;inizio di quest&rsquo;ultimo procedimento non comporta di per s&eacute; rinuncia alla conciliazione&nbsp; od una sua conclusione[47].

	Ultimo principio riguarda l&rsquo;accordo: se le parti concludono la disputa con&nbsp; un accordo, quell&rsquo;accordo &egrave; vincolante ed esecutivo[48].

	[1] United Nation Commission on International Trade Law.

	[2] Resolution 35/52 adopted by The General Assembly on 4 december 1980.

	[3] Article 1

	(1) These Rules apply to conciliation of disputes arising out of or relating to a contractual or other legal relationship where the parties seeking an amicable settlement of their dispute have agreed that the UNCITRAL Conciliation Rules apply.

	(2) The parties may agree to exclude or vary any of these Rules at any time.

	(3) Where any of these Rules is in conflict with a provision of law from which the parties cannot derogate, that provision prevails.

	[4] Art. 71 quater LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17-12-2012)

	[5] Il 22 aprile del 1818.

	[6] In Collezione delle leggi e de&rsquo; decreti reali del regno delle Due Sicilie, Semestre I, da Gennajo a tutto Giugno, Dalla Reale Tipografia della Cancelleria Generale, 1818, p. 281.

	[7] Art. 1322 C.c. &ldquo;1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [412 Cost.] [e dalle norme corporative]. 2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1470 ss.], purch&eacute; siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l&rsquo;ordinamento giuridico&rdquo;.

	[8] Article 2

	(1) The party initiating conciliation sends to the other party a written invitation to conciliate under these

	Rules, briefly identifying the subject of the dispute.

	(2) Conciliation proceedings commence when the other party accepts the invitation to conciliate. If the acceptance is made orally, it is advisable that it be confirmed in writing.

	(3) If the other party rejects the invitation, there will be no conciliation proceedings.

	(4) If the party initiating conciliation does not receive a reply within thirty days from the date on which he sends the invitation, or within such other period of time as specified in the invitation, he may elect to treat this as a rejection of the invitation to conciliate. If he so elects, he informs the other party accordingly.

	[9] Article 3

	There shall be one conciliator unless the parties agree that there shall be two or three conciliators. Where there is more than one conciliator, they ought, as a general rule, to act jointly.

	[10] Article 4

	(1) (a) In conciliation proceedings with one conciliator, the parties shall endeavour to reach agreement on the name of a sole conciliator;

	(b) In conciliation proceedings with two conciliators, each party appoints one conciliator;

	(c) In conciliation proceedings with three conciliators, each party appoints one conciliator.

	The parties shall endeavour to reach agreement on the name of the third conciliator.

	(2) Parties may enlist the assistance of an appropriate institution or person in connexion with the appointment of conciliators. In particular,

	(a) A party may request such an institution or person to recommend the names of suitable individuals to act as conciliator; or

	(b) The parties may agree that the appointment of one or more conciliators be made directly by such an institution or person.

	In recommending or appointing individuals to act as conciliator, the institution or person shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of an independent and impartial conciliator and, with respect to a sole or third conciliator, shall take into account the advisability of appointing a conciliator of a nationality other than the nationalities of the parties.

	[11] Article 5

	(1) The conciliator,* upon his appointment, requests each party to submit to him a brief written statement describing the general nature of the dispute and the points at issue. Each party sends a copy of his statement to the other party.

	(2) The conciliator may request each party to submit to him a further written statement of his position and the facts and grounds in support thereof, supplemented by any documents and other evidence that such party deems appropriate. The party sends a copy of his statement to the other party.

	(3) At any stage of the conciliation proceedings the conciliator may request a party to submit to him such additional information as he deems appropriate.

	[12] Article 6

	The parties may be represented or assisted by persons of their choice. The names and addresses of such persons are to be communicated in writing to the other party and to the conciliator; such communication is to specify whether the appointment is made for purposes of representation or of assistance.

	[13] Article 7

	(1) The conciliator assists the parties in an independent and impartial manner in their attempt to reach an amicable settlement of their dispute.

	(2) The conciliator will be guided by principles of objectivity, fairness and justice, giving consideration to, among other things, the rights and obligations of the parties, the usages of the trade concerned and the circumstances surrounding the dispute, including any previous business practices between the parties.

	(3) The conciliator may conduct the conciliation proceedings in such a manner as he considers appropriate, taking into account the circumstances of the case, the wishes the parties may express, including any request by a party that the conciliator hear oral statements, and the need for a speedy settlement of the dispute.

	(4) The conciliator may, at any stage of the conciliation proceedings, make proposals for a settlement of the dispute. Such proposals need not be in writing and need not be accompanied by a statement of the reasons therefor.

	[14] Article 8

	In order to facilitate the conduct of the conciliation proceedings, the parties, or the conciliator with the consent of the parties, may arrange for administrative assistance by a suitable institution or person.

	[15] Article 9

	(1) The conciliator may invite the parties to meet with him or may communicate with them orally or in writing. He may meet or communicate with the parties together or with each of them separately.

	(2) Unless the parties have agreed upon the place where meetings with the conciliator are to be held, such place will be determined by the conciliator, after consultation with the parties, having regard to the circumstances of the conciliation proceedings.

	[16] Article 10

	When the conciliator receives factual information concerning the dispute from a party, he discloses the substance of that information to the other party in order that the other party may have the opportunity to present any explanation which he considers appropriate. However, when a party gives any information

	to the conciliator subject to a specific condition that it be kept confidential, the conciliator does not disclose that information to the other party.

	La regola che regge la nostra mediazione civile e commerciale &egrave; in un certo senso rovesciata rispetto a quella esposta: la rivelazione (disclosure) avviene soltanto in relazione alle circostanze per cui espressamente il mediante rilascia autorizzazione a riferire ed i mediatori pi&ugrave; avveduti di solito mettono per iscritto il contenuto autorizzato e se lo fanno controfirmare dalla parte autorizzante.

	[17] Article 11

	The parties will in good faith co-operate with the conciliator and, in particular, will endeavour to comply with requests by the conciliator to submit written materials, provide evidence and attend meetings.

	Di tale regola poi troveremo una traccia significativa anche nella legislazione europea materia di composizione alternative delle questioni di consumo. Cfr. Raccomandazione della Commissione 4 aprile 2001 n. 310. 01/310/CE (Gazzetta UE 19/04/2001 , n. 109): &ldquo; La condotta delle parti &egrave; oggetto di esame da parte dell&rsquo;organo responsabile della procedura per assicurare che esse siano impegnate a cercare una risoluzione adeguata, equa e tempestiva della controversia. Se la condotta di una parte &egrave; insoddisfacente, entrambe le parti ne sono informate onde consentire loro di valutare se continuare la procedura di risoluzione della controversia&rdquo;.

	[18] Article 12

	Each party may, on his own initiative or at the invitation of the conciliator, submit to the conciliator suggestions for the settlement of the dispute.

	[19] Nell&rsquo;accordo le parti possono prendere in considerazione&nbsp; la stesura di una clausola per cui qualsiasi controversia derivante o relativa all&rsquo;accordo di definizione della controversia debba essere sottoposta ad arbitrato

	[20] Article 13

	(1) When it appears to the conciliator that there exist elements of a settlement which would be acceptable to the parties, he formulates the terms of a possible settlement and submits them to the parties for their observations. After receiving the observations of the parties, the conciliator may reformulate the terms of a possible settlement in the light of such observations.

	(2) If the parties reach agreement on a settlement of the dispute, they draw up and sign a written settlement agreement.** If requested by the parties, the conciliator draws up, or assists the parties in drawing up, the settlement agreement.

	(3) The parties by signing the settlement agreement put an end to the dispute and are bound by the agreement.

	**The parties may wish to consider including in the settlement agreement a clause that any dispute arising out of or relating to the settlement agreement shall be submitted to arbitration.

	[21] Article 14

	The conciliator and the parties must keep confidential all matters relating to the conciliation proceedings. Confidentiality extends also the settlement agreement, except where its disclosure is necessary for purposes of implementation and enforcement.

	Tale principio si ritrova sviluppato anche da ultimo nella direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

	Anche la conclusione del procedimento come disciplinata dalle conciliation rules si rinvengono ad esempio nelle norme di attuazione della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008&nbsp; licenziate nel Regno Unito.

	[22] Article 15

	The conciliation proceedings are terminated:

	(a) By the signing of the settlement agreement by the parties, on the date of

	the agreement; or

	(b) By a written declaration of the conciliator, after consultation with the parties, to the effect that further efforts at conciliation are no longer justified, on the date of the declaration; or

	(c) By a written declaration of the parties addressed to the conciliator to the effect that the conciliation proceedings are terminated, on the date of the declaration; or

	(d) By a written declaration of a party to the other party and the conciliator, if appointed, to the effect that the conciliation proceedings are terminated, on the date of the declaration.

	[23] Article 16

	The parties undertake not to initiate, during the conciliation proceedings, any arbitral or judicial proceedings in respect of a dispute that is the subject of the conciliation proceedings, except that a party may initiate arbitral or judicial proceedings where, in his opinion, such proceedings are necessary for preserving his rights.

	Tale norma ha trovato terreno fertile in diverse legislazioni europee sulla mediazione con riferimento all&rsquo;impegno di &ldquo;non belligeranza&rdquo; (ad esempio nella legge spagnola sulla mediazione); in Italia non si &egrave; previsto espressamente il principio, ma si dato rilievo alla tutela dei diritti perch&eacute; ad esempio la mediazione non interferisce con i provvedimenti cautelari ed urgenti. Art. 5 c. 3 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (&ldquo;3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, n&eacute; la trascrizione della domanda giudiziale&rdquo;).

	[24] Article 17

	(1) Upon termination of the conciliation proceedings, the conciliator fixes the costs of the conciliation

	and gives written notice thereof to the parties. The term &ldquo;costs&rdquo; includes only:

	(a) The fee of the conciliator which shall be reasonable in amount;

	(b) The travel and other expenses of the conciliator;

	(c) The travel and other expenses of witnesses requested by the conciliator with the consent of the parties;

	(d) The cost of any expert advice requested by the conciliator with the consent of the parties;

	(e) The cost of any assistance provided pursuant to articles 4, paragraph (2)(b), and 8 of these Rules.

	(2) The costs, as defined above, are borne equally by the parties unless the settlement agreement provides for a different apportionment. All other expenses incurred by a party are borne by that party.

	[25] Article 18

	(1) The conciliator, upon his appointment, may request each party to deposit an equal amount as an advance for the costs referred to in article 17, paragraph (1) which he expects will be incurred.

	(2) During the course of the conciliation proceedings the conciliator may request supplementary deposits in an equal amount from each party.

	(3) If the required deposits under paragraphs (1) and (2) of this article are not paid in full by both parties within thirty days, the conciliator may suspend the proceedings or may make a written declaration of termination to the parties, effective on the date of that declaration.

	(4) Upon termination of the conciliation proceedings, the conciliator renders an accounting to the parties of the deposits received and returns any unexpended balance to the parties.

	In Italia si &egrave; fatto proprio il principio per cui i costi dei consulenti vanno affrontati solo con il consenso delle parti e che gli stessi sono a carico dei medianti in parti uguali.

	Una regola simile a quella sugli acconti richiedibili dal conciliatore potrebbe risolvere alcuni dei problemi che affliggono l&rsquo;attuale funzionamento della mediazione civile e commerciale, ma allo stato il decreto legislativo specifica che il mediatore non pu&ograve; &ldquo;percepire compensi direttamente dalle parti&rdquo;.

	[26] Article 19

	The parties and the conciliator undertake that the conciliator will not act as an arbitrator or as a representative or counsel of a party in any arbitral or judicial proceedings in respect of a dispute that is the subject of the conciliation proceedings. The parties also undertake that they will not present the conciliator as a witness in any such proceedings.

	[27] Article 20

	The parties undertake not to rely on or introduce as evidence in arbitral or judicial proceedings, whether or not such proceedings relate to the dispute that is the subject of the conciliation proceedings;

	(a) Views expressed or suggestions made by the other party in respect of a possible settlement of the dispute;

	(b) Admissions made by the other party in the course of the conciliation proceedings;

	(c) Proposals made by the conciliator;

	(d) The fact that the other party had indicated his willingness to accept a proposal for settlement made by the conciliator.

	Anche queste regole sono state riprese con le pi&ugrave; differenti sfumature&nbsp; pressoch&eacute; da tutte le legislazioni europee che hanno attuato la direttiva 52/08.

	[28] Negli Stati Uniti nel 2001 la &ldquo;Conferenza nazionale dei commissari per l&rsquo;uniformazione delle legislazioni degli Stati&rdquo; predispose una legge uniforme sulla mediazione (Uniform Mediation Act ) emendata nell&rsquo;agosto del 2003.

	[29] Art. 3 c. 1. &ldquo;Ai fini della presente legge, per conciliazione si intende una procedura, a prescindere dal termine con cui ci si riferisce ad essa, mediazione o altra espressione di significato equivalente, tramite la quale le parti richiedono l&rsquo;assistenza di un terzo o terzi (&ldquo;il Conciliatore&rdquo;) nel tentativo di raggiungere un accordo amichevole rispetto ad una controversia derivante da o in relazione ad un rapporto contrattuale o un altro rapporto legale. Il conciliatore non ha il potere di imporre una soluzione della controversia alle parti&rdquo;.

	[30] Articoli da 4 ad 8.

	[31] Questo principio &egrave; stato recepito anche dalla prassi conciliativa italiana sino al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; con questo decreto si &egrave; deciso di cambiare rotta visto che il procedimento di mediazione pu&ograve; tenersi anche se una parte non partecipa, con delle conseguenze processuali spiacevoli (v. art. 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) ed il mero rifiuto non &egrave; pi&ugrave; previsto.

	[32] Principio che rinveniamo anche nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; v. art. 8 c. 1; anche se da noi non sono le parti a deciderlo, ma il responsabile dell&rsquo;organismo.

	[33] Anche questo principio &egrave; adombrato nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 all&rsquo;art. 9 ed &egrave; invece gi&agrave; esplicito nell&rsquo;art. 12 nel regio decreto che approva regolamento sulla competenza dei Conciliatori del 26 dicembre 1892 n. 728.

	[34] Nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ma anche nella prassi antecedente si &egrave; invertito questo principio stabilendo che il mediatore debba chiedere ed ottenere il consenso della parte incontrata in sessione separata, ai fini della comunicazione all&rsquo;altra parte dei contenuti appresi; peraltro il consenso non pu&ograve; essere generalizzato, ma espresso su singoli punti.

	[35] 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A conciliation is international if:

	(a)&nbsp; The parties to an agreement to conciliate have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or

	(b)&nbsp; The State in which the parties have their places of business is different from either:

	(ii)&nbsp;&nbsp; The State with which the subject matter of the dispute is most closely connected.

	5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; For the purposes of this article:

	(a)&nbsp; If&nbsp; a&nbsp; party&nbsp; has&nbsp; more&nbsp; than&nbsp; one&nbsp; place&nbsp; of&nbsp; business,&nbsp; the&nbsp; place&nbsp; of business is that which has the closest relationship to the agreement to conciliate;

	(b)&nbsp; If a party does not have a place of business, reference is to be made to the party&rsquo;s habitual residence.

	6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; This&nbsp; Law&nbsp; also&nbsp; applies&nbsp; to&nbsp; a&nbsp; commercial&nbsp; conciliation&nbsp; when&nbsp; the parties agree that the conciliation is international or agree to the applicability of this Law.

	7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The parties are free to agree to exclude the applicability of this Law.

	8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Subject to the provisions of paragraph 9 of this article, this Law applies irrespective of the basis upon which the conciliation is carried out, including agreement between the parties whether reached before or after a dispute has arisen, an obligation established by law, or a direction or suggestion of a court, arbitral tribunal or competent governmental entity.

	[36] Art. 1.

	[37] Art. 5 c. 5.

	[38] Art. 6 c. 1.

	[39] Art. 6 c. 2.

	[40] Art. 6 c. 3.

	[41] Art. 6 c. 4.

	[42] Art. 7.

	[43] Art. 8.

	[44] Art. 10.

	[45] Art. 10 u. c.

	[46] Art. 12.

	[47] Art. 13.

	[48] Art. 14.

	&nbsp;

	A cura di Carlo Alberto Calcagno - Docente Quadra]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/conciliazione-e-uncitral.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/conciliazione-e-uncitral.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le Nazioni Unite dicono NO ai mediatori che parlano con i condannati dalla Corte Penale Internazionale (ICC)?]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>7 marzo 2013</strong><br />
	&nbsp;

	

	(Photo: dudelol.com)

	&nbsp;

	Should we negotiate with individuals suspected of having committed the most egregious international crimes? This question goes to the very heart of the &ldquo;peace versus justice&rdquo; debate and has long been hotly contested. On the one hand, most in the international justice community fervently believe that individuals indicted for war crimes, crimes against humanity and genocide can never be legitimate negotiation partners. Negotiating with &lsquo;evil&rsquo; can never be justified and risks legitimizing perpetrators of atrocities. On the other hand, diplomats, mediators and negotiators often argue for a more &ldquo;pragmatic&rdquo; approach to negotiations and that the inclusion of all key parties to a conflict is a necessary condition for successful peace negotiations. Leaving powerful spoilers out of a peace process, it is argued, could spell its demise.

	Of course, this a messy and complex debate. Making matters worse, the key organizations, states and agencies which offer mediation to warring parties are often unclear where they stand. Enter the United Nations. A few weeks ago, I was sent a fascinating report from June 2012, entitled: United Nations Guidance for Effective Mediation. As far as I can tell, it marks the first time the UN has issued specific guidelines for mediators.

	The UN report covers the International Criminal Court (ICC) in a handful of areas. First, it outlines the shifting normative and legal expectations being placed on mediators:

	&ldquo;Mediators also conduct their work within the framework constituted by the rules of international law that govern the given situation, most prominently global and regional conventions, international humanitarian law, human rights and refugee laws and international criminallaw, including, where applicable, the Rome Statute of the International Criminal Court. In addition to binding legal obligations, normative expectations impact on the mediation process, for example regarding justice, truth and reconciliation, the inclusion of civil society,and the empowerment and participation of women in the process.&rdquo;

	There&rsquo;s nothing controversial here. The post-Cold War landscape has changed dramatically, in large part because of an explosion in conventions, institutions and practices covering, broadly, the fields of international law and human rights. This is a reality that mediators and negotiators simply have to acknowledge in order to be effective.

	The Guidelines subsequently touch on the dilemma having ICC indictees participate in a peace process:

	In designing an inclusive process, mediators face a number of challenges&hellip;Arrest warrants issued by the International Criminal Court, sanctions regimes, and national and international counter-terrorism policies also affect the manner in which some conflict parties may be engaged in a mediation process. Mediators need to protect the space for mediation and their ability to engage with all actors while making sure that the process respects therelevant legal limitations.

	This passage is undoubtedly, and perhaps purposefully, vague. It doesn&rsquo;t suggest whether or not mediators should engage with ICC indictees or not. In fact, it doesn&rsquo;t suggest anything about how mediators should approach the question of including ICC indictees in peace processes. Instead, the statement seems to simply note the rather obvious fact that ICC arrest warrants will affect whether and how indictees themselves will be willing to participate in a peace process.

	&nbsp;

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	Finally, the report issues some recommendations to potential mediators. With regards to the ICC, five are pertinent:

	Building on a comprehensive mapping of all conflict parties and stakeholders, mediators should:

		Limit contacts with actors that have been indicted by the International Criminal Court to what is necessary for the mediation process.

	Mediators must be briefed and familiar with the applicable international law and normative frameworks and should:

		Ensure that the parties understand the demands and limits of applicable conventions and international laws.
	
		Ensure that communications with the conflict parties and other stakeholders on legal matters and normative expectations are consistent; this is particularly important in instances of co-led or joint mediations.
	
		Be clear that they cannot endorse peace agreements that provide for amnesties for genocide, crimes against humanity, war crimes or gross violations of human rights, including sexual and gender-based violence; amnesties for other crimes and for political offences, such as treason or rebellion, may be considered &ndash; and are often encouraged &ndash; insituations of non-international armed conflict.
	
		Explore with the conflict parties and other stakeholders the timing and sequencing of judicial and non-judicial approaches to address crimes committed during the conflict.

	These represent an interesting and diverse set of recommendations for mediators. Some are uncontroversial. For example, that mediators should be clear and consistent on questions of international law and justice is self-evident. The UN&rsquo;s recommendations on amnesties and sequencing transitional justice mechanisms are perhaps less self-evident.

	Notably, the UN guidelines do not outright declare that issuing amnesties for crimes under the ICC&rsquo;s jurisdiction &ndash; war crimes, crimes against humanity and genocide &ndash; are prohibited under international law. Rather the guidelines make the more nuanced point that peace agreements with amnesties for such crimes cannot be endorsed. Moreover, the guidelines accept that offering amnesties for lower-level crimes may not only be acceptable but could be encouraged by mediators.

	The Guidelines&rsquo; reference to sequencing judicial and non-judicial justice is also notable. In numerous cases, including northern Uganda, there have been attempts to take a &lsquo;holistic&rsquo; approach to transitional justice through the development of both retributive justice mechanisms (like the ICC and Uganda&rsquo;s International Crimes Division of the High Court) as well as traditional justice mechanisms (such as mato oput). Apparently in response to demands that traditional and non-judicial justice mechanisms be taken seriously, the guidelines explicitly acknowledge that such combinations ought to be explored.

	Still, on the overall question of whether or not to negotiate with ICC indictees, the Guidelines avoid any direct answers. The report does not state that ICC indictees cannot be negotiated with. Instead it suggests that mediators &ldquo;limit&rdquo; their contact with ICC indictees to what is &ldquo;necessary&rdquo;. But what, precisely, does that mean? What counts as &ldquo;necessary&rdquo;? The decision not to thoroughly explore these questions likely reflects current thinking on whether and how to negotiate with ICC indictees which is typically more murky than clear and rife with contradictions.

	In the end, the Guidelines answer some questions but raise many more. Whether or not to negotiate with ICC indictees is not a dilemma that can be easily resolved. Regardless, it is noteworthy, in and of itself, that these Guidelines were published with so many references to international criminal justice. Former ICC Prosecutor, Luis Moreno Ocampo, once declared that the ICC &ldquo;was a reality&rdquo; and that &rdquo;negotiators have to learn how to adjust to the reality.&rdquo; They seem to be doing just that.

	Credits:&nbsp;Mark Kersten]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/le-nazioni-unite-dicono-no-ai-mediatori-che-parlano-con-i-condannati-dalla-corte-penale-internazionale-icc.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/le-nazioni-unite-dicono-no-ai-mediatori-che-parlano-con-i-condannati-dalla-corte-penale-internazionale-icc.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L&rsquo;arbitrato e la clausola multistep nel diritto statunitense]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>5 marzo 2013</strong><br />
	Negli Stati Uniti l&rsquo;arbitrato pu&ograve; essere su base contrattuale o su ordine del giudice (court-annexed arbitration): in tale ultimo caso la decisione dell&rsquo;arbitro non &egrave; vincolante per le parti, n&eacute; incontestabile, ma ci sono per legge conseguenze in tema di spese processuali in capo all&rsquo;attore e pure in capo al soccombente se la decisione del successivo giudizio non sia pi&ugrave; favorevole di quella arbitrale.

	Il deferimento arbitrale da parte del giudice comporta che le parti possano acconsentirvi, ma l&rsquo;arbitrato non pu&ograve; riguardare la violazione di diritti garantiti dalla Costituzione, deve attenere alla competenza del Giudice distrettuale e concernere una controversia ove la richiesta di risarcimento non superi i 150.000 $[1].

	Peraltro vige una presunzione cha la richiesta di risarcimento sia sempre inferiore a 150.000 $ a meno che non si produca documentazione che dimostri il contrario[2].

	L&rsquo;arbitro che esprime funzioni quasi-giudiziarie &egrave; competente in relazione al distretto della Corte davanti a cui &egrave; stato intentato l&rsquo;arbitrato ed ha qui il potere di condurre le udienze arbitrali, di ricevere i giuramenti e le affermazioni (affirmations[3]), di emettere il provvedimento aggiudicativo.

	Gli arbitri prestano giuramento e possono essere ricusati come i giudici; sono soggetti inoltre a certificazione[4].

	In ambito arbitrale viene ricompreso anche il cosiddetto medarb, un procedimento caratterizzato da un tentativo iniziale di negoziazione (conciliazione, mediazione ecc.) fallendo il quale si passa ad un arbitrato.

	Detto per inciso, quest&rsquo;ultimo non &egrave; un istituto nuovo per il nostro ordinamento: gi&agrave; i conciliatori siciliani del 1819 e quelli dell&rsquo;Italia del 1865 in sede giudicante erano in realt&agrave; degli arbitri che giudicavano senza particolari formalit&agrave;, o a dirlo meglio e con parole moderne, erano i pi&ugrave; convinti sostenitori del medarb o del Med then arb[5], dato che tenevano una prima conciliazione, talvolta doppia ossia preventiva e giudiziale, cui seguiva in caso di fallimento un arbitrato in parte inappellabile, effettuato dallo stesso giudice o da terzi periti, qualora la questione involgesse soluzioni tecniche.

	La questione era cos&igrave; attuale nell&rsquo;Ottocento che ci si chiedeva se anche il compromesso[6], a seguito di conciliazione infruttuosa, potesse avere lo stesso effetto della domanda giudiziale: e ci&ograve; evidentemente anche se nell&rsquo;art. 2125 C.c. del tempo, si facesse come nell&rsquo;art. 5 u.c. del decreto 28/10, riferimento solo alla domanda giudiziale.

	In sostanza ci si domandava se ai fini della prescrizione[7] il quasi antenato del moderno Medarb avesse o meno effetto. La risposta era affermativa: la domanda giudiziale equivaleva al compromesso, perch&eacute; gi&agrave; le leggi romane lo prevedevano[8] e perch&eacute; il diritto di quel tempo lasciava pienissima libert&agrave; alle parti di rivolgersi agli arbitri o all&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria[9].

	Specie in ambito commerciale le parti statunitensi spesso inseriscono nel contratto una clausola detta multistep o di revisione, con cui si prevede anche l&rsquo;obbligo di negoziare prima dell&rsquo;inizio dell&rsquo;arbitrato per tentare di risolvere amichevolmente la controversia[10].

	Specie in ambito commerciale le parti spesso inseriscono nel contratto una clausola detta multistep o di revisione, con cui si prevede anche l&rsquo;obbligo di negoziare prima dell&rsquo;inizio dell&rsquo;arbitrato per tentare di risolvere amichevolmente la controversia[11].

	La tipologia delle clausole &egrave; varia: ce ne sono di semplici con cui, ad esempio, le parti si impegnano, prima di avviare l&rsquo;arbitrato, ad &ldquo;utilizzare i migliori sforzi per raggiungere un accordo&rdquo;[12] insieme ad altre di maggior dettaglio in cui si stabiliscono il periodo massimo di negoziazione, chi saranno i soggetti coinvolti (ad esempio amministratore delegato, direttore generale ecc.) e pure il numero di sessioni che si dovranno tenere[13].

	Scopo di queste clausole &egrave; quello di informare l&rsquo;altra parte dell&rsquo;esistenza di una controversia e di darle l&rsquo;opportunit&agrave; di una soluzione &ldquo;extra-arbitrale&rdquo;, evitando cos&igrave; i costi finanziari e temporali e i danni alla reputazione che un arbitrato potrebbe comportare[14].

	Il patto negoziale pone alcune incertezze circa gli effetti dell&rsquo;inosservanza della clausola, la possibilit&agrave; di rivolgersi agli arbitri nel caso di inadempimento, la possibilit&agrave; di una sanatoria dell&rsquo;inadempimento, la possibilit&agrave; di esecuzione forzata, la possibilit&agrave; di invocare la nullit&agrave; del lodo arbitrale nel caso in cui non si sia tenuto conto della clausola negoziale.

	Sugli effetti dell&rsquo;inosservanza della clausola si pu&ograve; dire che l&rsquo;intesa di negoziare prima dell&rsquo;inizio dell&rsquo;arbitrato pu&ograve; essere ricondotta a:

		una condizione sospensiva (condition precedent) per l&rsquo;avvio dell&rsquo;arbitrato,
	
		un presupposto processuale per l&rsquo;avvio del processo arbitrale,
	
		un onere processuale,
	
		una semplice fonte di risarcimento dei danni.

	Un primo filone giurisprudenziale considera gli obblighi derivanti dalla clausola (che le parti hanno chiaramente qualificato in tal senso) come condition precedent[15] ossia come una clausola obbligatoria (mandatory negotiation) che impedisce l&rsquo;arbitrato, o similmente come un pactum di non petendo od una deroga temporanea alla giurisdizione arbitrale[16].

	Secondo la Court of Chancery del Delaware l&rsquo;inadempimento dell&rsquo;avvio della mediazione si riverbera anche sull&rsquo;obbligazione arbitrale primigenia: in presenza di clausola multistep se nessuna delle parti ha mai tentato di mediare la controversia, nessuna delle parti pu&ograve; essere costretta a sottoporre la controversia ad arbitrato[17]. E dunque in questo caso la clausola viene considerata come presupposto processuale, nel senso che il diritto all&rsquo;arbitrato sorge soltanto ove si sia tentato di mediare.

	A conseguenze diverse giunge una Corte Distrettuale americana che ricostruisce l&rsquo;obbligo di negoziare come un onere processuale: &ldquo;il rispetto dei requisiti procedurali in un accordo di arbitrato non &egrave; un impedimento per l&rsquo;avvio di un arbitrato, ma &egrave; invece una questione sostanziale che gli arbitri sono tenuti ad esaminare&ldquo;[18].

	In tal caso gli arbitri non potrebbero decidere sul merito della controversia, ma potrebbero emettere un lodo interlocutorio sulla questione specifica dell&rsquo;onere processuale non adempiuto. E dunque in presenza di un patto di negoziazione si potrebbe attivare un arbitrato senza andare in negoziazione, ma non si potrebbe ottenere una decisione sul merito della controversia.

	Dobbiamo qui citare anche l&rsquo;opinione dottrinaria di chi crede che l&rsquo;inadempimento del patto negoziale possa avere come unica conseguenza il risarcimento dei danni[19]: il problema in tal caso &egrave; soprattutto quello di stabilire quanto possa valere un obbligo di negoziare senza che le parti si siano espresse in merito.

	Ovviamente va precisato che se la parte contro cui &egrave; diretta la domanda di negoziazione si rifiuta di negoziare senza fornire alcuna giustificazione ragionevole, il requisito va inteso come raggiunto[20].

	La richiesta di negoziare a fronte di clausola di negoziazione richiede per giurisprudenza determinati requisiti.

	Se le parti sono pi&ugrave; di due, l&rsquo;istante &egrave; tenuto a rivolgere la richiesta verso tutte le altri parti.

	Se una delle parti &egrave; una entit&agrave; associativa senza personalit&agrave; giuridica (es. consorzio, associazione temporanea di imprese ecc.) la richiesta va fatta nei confronti di tutti i membri[21] (tramite il gerente dell&rsquo;entit&agrave; associativa o colui che ha ricevuto delega in tal senso o ancora colui con cui si sono mantenuti i contatti durante le operazioni di esecuzione del contratto) a meno che la posizione del membro con cui si intrattiene controversia sia separabile da quella degli altri membri in relazione alla prestazione contrattuale dedotta.

	La forma della domanda di negoziazione &egrave; normalmente indicata nel contratto, potrebbe essere anche verbale; la prassi internazionale richiede tuttavia la forma scritta.

	Il documento di solito ricomprende l&rsquo;oggetto della controversia, la causa petendi e l&rsquo;invito a negoziare.

	Il lasso di tempo di presentazione della domanda deve essere ragionevole: ci sono esigenze di buona fede da preservare che non tollerano tempi lunghi senza una motivazione. Non &egrave; infrequente che la clausola contempli un tempo determinato entro cui si possa domandare di negoziare, trascorso il quale ci si pu&ograve; rivolgere agli arbitri[22].

	In ogni caso la domanda di negoziare deve essere presentata entro i termini di prescrizione dell&rsquo;azione che si fa valere ed ha l&rsquo;effetto di interrompere la prescrizione stessa.

	A fini della dimostrazione dell&rsquo;adempimento del patto negoziale sar&agrave; logicamente necessario in qualche modo attestare che la negoziazione ha avuto luogo.

	L&rsquo;inadempimento della clausola negoziale non pu&ograve; essere rilevata ex officio dagli arbitri.

	Se viene eccepito l&rsquo;inadempimento da una parte il tribunale arbitrale, dopo averne verificato la fondatezza, pu&ograve; scegliere di archiviare il procedimento o di sospenderlo ed invitare le parti ad iniziare la negoziazione; la rassegna di giurisprudenza in merito ci rammostra che di solito il procedimento viene archiviato perch&eacute; prematuro[23].

	L&rsquo;emissione di un lodo definitivo in costanza di inadempimento a negoziare comporta la nullit&agrave; radicale per chi intende il patto a negoziare come una condition precedent (il lodo sarebbe emesso in carenza di giurisdizione ovvero senza mandato delle parti)[24].

	Qualora si intenda il patto come presupposto processuale o come onere processuale il Tribunale arbitrale possiede giurisdizione per risolvere se vi sia stato o meno inadempimento ovvero se il lodo possa essere annullato per questo motivo.

	L&rsquo;esecuzione forzata del patto di negoziato &egrave; possibile quando l&rsquo;obbligazione di negoziare &egrave; accompagnata da una serie di parametri che consentano di stabilire se &egrave; stato effettuato o meno[25], se il patto di negoziato non &egrave; vago, impreciso o generico[26], se il patto non costituisce per una parte uno strumento per ritardare la risoluzione della controversia[27].

	I tribunali sono maggiormente inclini a dotare il patto di esecutivit&agrave; quando esso &egrave; considerato condition precedent.

	&nbsp;

	[1] &sect; 654 a) United States Code.

	[2] &sect; 654 c) United States Code.

	[3] Negli Stati uniti si pu&ograve; &ldquo;giurare di dire la verit&agrave;&rdquo; oppure &ldquo;affermare di dire la verit&agrave;&rdquo; (giudizialmente e fuori dal giudizio): le formule sono equipollenti.

	[4] &sect; 655 United States Code.

	[5] Si distingue tra Medarb e Med then arb: nel secondo caso il conciliatore e l&rsquo;arbitro sono soggetti diversi.

	[6] Anche lo stesso conciliatore, infatti, poteva comportarsi da arbitro e raccogliere il compromesso nel processo verbale.

	[7] E per noi quindi della decadenza.

	[8] &ldquo;Quasi in ordinario judicio fuisset lis inchoata&rdquo;. L. 5, cod. De receptis arbitris.

	[9] A maggior ragione se si tratti di controversia soggetta a clausola compromissoria. In oggi l&rsquo;art. 2943 C.c. stabilisce che la prescrizione &egrave; interrotta &ldquo;dall&rsquo;atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri&rdquo;.

	[10] Si parla a proposito di queste clausole di effetto &ldquo;filtro&rdquo;.

	[11] Si parla a proposito di queste clausole di effetto &ldquo;filtro&rdquo;.

	[12] &ldquo;To use the best efforts to reach an agreement&rdquo;.

	[13] La presente esposizione costituisce sunto del chiarissimo contributo cui si rimanda il lettore: A.L. DE ARGUMEDO PINĒIRO, El pacto de negociar con anterioridad a la iniciaci&oacute;n del arbitraje, En Tratado de Derecho arbitral Carlos Alberto Soto Coaguila (Director). Bogot&aacute;: Instituto Peruano de Arbitraje, 2011. In http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3027/colaboraciones/931/documento/UM_ALAPacto.pdf?id=3767

	[14] Ma la clausola potrebbe aver ad oggetto anche la concessione alla parte convenuta dell&rsquo;opportunit&agrave; di preparare la difesa, se una soluzione negoziata non possa essere raggiunta.

	[15] Weekly Homes Inc. v Jennings 936 SW 2d 16, 18 -Tex. App. 1996-. In http://tx.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19961030_0042011.TX.htm/qx

	[16] Him Portland LLC. DeVito Builders Inc., 317 F.3d 41, 42 -1st Cir. 2003- http://me.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.20020726_0000232.DME.htm/qx

	[17] Dave Greytak Enters Inc. v. Mazda Motors of America Inc., 622 A.2d 14, 23 -Del. Ch. 1992-. http://de.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19920128_0002.DE.htm/qx

	[18] International Association of Bridge v. EFCO Corp. and Construction Products, Inc., 359 F 3d 954, 957 -8th

	Cir. 2004-. In http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=20031219243FSupp2d976_11126.xml

	Cos&igrave; ad esempio lo considera anche la giurisprudenza svizzera (Kassationsgericht 15 marzo 1999, in ASA Bulletin, Kluwer International 2002, Vol. 20, pp. 373-376): &ldquo;obligation to mediate was substantive obligation but did not prevent procedural commencement of arbitration&rdquo;.

	[19] J. P. GOLDSCHMIDT, Principios generales del proceso, Vol. 1, Ediciones Jur&iacute;dicas Europa-Am&eacute;rica, Buenos Aires, 1961, pp. 49 e ss.

	[20] Cos&igrave; in Biloune (Siria) e Marine Drive Company Ltd. (Ghana) v Biloune (Syria) and Marine Drive Company Ltd. (Ghana) v. Ghana Investment Centre and Government of Ghana (1994), XIX Yearbook Commercial Arbitration 11, p. 18.

	[21] Se non vi &egrave; una responsabilit&agrave; solidale.

	[22] Cos&igrave; accade ad esempio nei contratti di costruzione. Cfr. Tekmen &amp; Co. v. Suthern Builders Inc. (SBI), C.A. No. 04C-03-007 RFS -Del. Super. Ct. 2005-. In http://courts.delaware.gov/opinions/(ktg0z0mtspndpx55hqxprn24)/download.aspx?ID=61880

	[23] Channel Tunnel Group Ltd v. Balfour Beatty Construction Ltd., [1993] AC 334 -HL-. Link

	[24] &ldquo;&hellip;the parties were required to participate in the mandatory negotiation sessions prior to arbitration&rdquo;.White v. Kampner 641 A.2d 1381, 1387 -Conn. 1994-. Conformi: Handelsmaatschappij Vekoma BV -Netherlands-; Maran Coal Corp. -US-, Tribunale Federale Svizzero -Bundesgericht-, Sala Civil I, de 17 de Agosto de 1995.

	[25] Mocca Lounge Inc. v. Misak, 99 AD. 2d 761 -2d Dept. N.Y.S. 1983. http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=198385594AD2d761_5557.xml&amp;docbase=CSLWAR1-1950-1985

	[26] Candid Prod. Inc. v. International Skating Union, 530 F.Supp. 1330 -S.D.N.Y. 1982-: &ldquo;[A]n agreement to negotiate in good faith is unenforceable because it is even more vague than an agreement to agree; an agreement to negotiate in good faith is amorphous and nebulous, since it implicates so many factors that are themselves indefinite and uncertain that the intent of the parties can only be fathomed by conjecture and surmise&rdquo;. http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=19821860530FSupp1330_11668.xml&amp;docbase=CSLWAR1-1950-1985

	[27] Southland Coop. v. Keating, 465, US1 -U.S. S. Ct. 1984-. http://supreme.justia.com/cases/federal/us/465/1/

	&nbsp;

	A cura di Carlo Alberto Calcagno - Docente Quadra]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/l-arbitrato-e-la-clausola-multistep-nel-diritto-statunitense.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/l-arbitrato-e-la-clausola-multistep-nel-diritto-statunitense.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Il Mestiere di Mediatore negli Stati Uniti: Come funziona, cosa richiede, quanto puo' rendere]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>25 febbraio 2013</strong><br />
	Questo video descrive i diversi fattori che, secondo la mia esperienza, determinano il successo e la popolarita&rsquo; della mediazione negli Stati Uniti, dove faccio il mestiere di mediatore dal 1997.

	Uno di quei fattori e&rsquo; senza dubbio la necessita&rsquo; di specializzarsi e far pratica in settori specifici: per esempio, mediazione di casi commerciali, RCA, familiari, condominio, internazionali, ambiente di lavoro, eccetera.

	Il video parla percio&rsquo; di una nuova possibilita&rsquo; che tutti i mediatori Italiani adesso hanno di far pratica con i metodi e le tecniche appresi durante i loro corsi di formazione :&nbsp; partecipando &mdash; insieme ad altri mediatori &mdash; a simulazioni online di mediazione via Skype.

	I mediatori che parlano molto bene l&rsquo;Inglese possono peraltro partecipare anche a simulazioni in quella lingua, insieme a mediatori Americani o Inglesi.

	Questo video fu presentato a Roma il 22 febbraio 2013 durante il convegno La Mediazione Civile e Commerciale in Italia organizzato dal Centro Prevenzione e Risoluzione Conflitti e dall&rsquo;Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

	&nbsp;

	&nbsp;

	Fonte: Virtual Mediation Lab]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/il-mestiere-di-mediatore-negli-stati-uniti-come-funziona-cosa-richiede-quanto-puo-rendere.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/il-mestiere-di-mediatore-negli-stati-uniti-come-funziona-cosa-richiede-quanto-puo-rendere.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Il futuro modello dominante di mediazione | Dal corrispondente ISCT Dan Simon (USA)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>20 febbraio 2013</strong><br />
	Parte 1:

	&nbsp;

	I estimate it took me 5 years of trying until I fully embraced the transformative perspective.&nbsp; I had started out mediating by assuming my job was to uncover underlying interests, then help both sides figure out how to get as much of what they wanted as possible, and help them accept that they couldn&rsquo;t get everything they wanted.&nbsp; When I started mediating, I saw hostility and distrust between the parties as impediments to a solution, but they didn&rsquo;t hold much interest beyond that. Now that I see things from the transformative perspective, that hostility and distrust are where the action is.&nbsp;
	To help clarify this change of focus, I&rsquo;ll walk through how we explore it in transformative mediation trainings.&nbsp;&nbsp; In our basic mediation courses, we start by asking participants to think back to the worst conflict they&rsquo;ve been involved in, to focus on the worst moment of that conflict, and to describe what was so bad about that worst moment. Common answers include that they felt powerless, out-of-control, overwhelmed, less competent than usual, as if they were talking to a brick wall, misunderstood, and shocked that the other person could act this way.

	From there we distill those experiences down to their essences.&nbsp; We say that many of the words used, such as powerless, out-of-control, overwhelmed, and less competent, can be understood as variations on a sense of relative &ldquo;weakness&rdquo;&nbsp; &ndash; and we say that such concepts as brick wall, misunderstood, and shocked at the other&rsquo;s behavior can be distilled down to &ldquo;self-absorption&rdquo;.&nbsp; (Self-absorption is always hard for people to cop to &ndash; so we point out that when one is feeling weak and vulnerable it&rsquo;s entirely understandable that one would be less able to empathize, less understanding, and less compassionate.&nbsp; It&rsquo;s natural that, compared to our usual state, we&rsquo;re self-absorbed at those worst moments.).

	Next we describe the vicious cycle that these experiences create within us.&nbsp; We notice that in those worst conflict moments we don&rsquo;t know what to do, so we focus intensely on that, as we focus on that, we remain less able to pay attention to or understand the other person, as we continue to deal with this person we don&rsquo;t understand, we feel weaker than ever, and so on.&nbsp; And when you add to the mix that the other person may be caught in the same vicious cycle, a vivid picture emerges of what we call the &ldquo;Destructive Conflict Cycle&rdquo;.&nbsp; I suggest that we&rsquo;re all familiar with examples of the Destructive Cycle in our own lives, and we&rsquo;re aware of extreme examples in stories of litigation that costs far more than either side can hope to gain, in suicide bombings, and in murder-suicides.&nbsp; In all of these stories, the desperate efforts to regain a sense of power can destroy both the other party and oneself.

	From there we talk about what an improvement to that Destructive Cycle would look like.&nbsp;&nbsp; We say that a sense of strength would be an improvement over a sense of weakness.&nbsp; And, on the other side of the equation, the ability to be responsive to the other party would be an improvement over being self-absorbed (sometimes participants object, saying that when the other party is pure evil, responsiveness is not an improvement &ndash; to which we reply that, at the very least, it&rsquo;s preferable to be able to deal with evil effectively, as opposed to in a way that only hurts ourselves &ndash; in extreme cases, responsiveness may mean clarity that we need to end our dealings with the other party &ndash; in other cases it may turn out that the other side wasn&rsquo;t quite as evil as they seemed).&nbsp;&nbsp; We call the movement from weakness to strength the Empowerment Shift; and we call the progress from self-absorption to responsiveness the Recognition Shift.

	The next step in the training is to gain a deeper grasp of what empowerment shifts and recognition shifts look like.&nbsp; Often by observing a transformative mediation demonstration, we see parties become calmer and clearer (Empowerment Shift) and we see them turn toward each other and genuinely listen (Recognition Shift).&nbsp; We notice that Empowerment Shifts can manifest themselves in clearer articulation of needs, in a new idea emerging, or in focusing on a new topic that seems important.&nbsp; We see that Recognition Shifts take the form of acknowledging some truth in the other party&rsquo;s perspective, in offering suggestions that address the other party&rsquo;s concerns, in expressing appreciation of the other party, and in proposing viable solutions.

	Once we&rsquo;ve become clear about what these shifts look like; and once we&rsquo;ve gained confidence that these sorts of shifts can and do happen, we turn our attention to how a mediator can be most helpful in facilitating them.

	&nbsp;

	Parte 2:

	&nbsp;

	For many who study transformative mediation, it&rsquo;s hard to focus on clients&rsquo; interaction (which, as discussed in Part I, is characterized by a sense of weakness and self-absorption in relation to each other)- we&rsquo;re so accustomed to thinking ahead to possible solutions to their problem.&nbsp; So transformative mediation trainings give participants opportunities to experience empowerment and recognition shifts themselves.&nbsp; In one exercise, we have pairs of participants take turns talking to each other about a real life dilemma they&rsquo;re facing.&nbsp; We instruct the listening partner to help the talking partner gain clarity but without the listening partner being directive.&nbsp; In 15 minutes of talking, the participants report that talking caused them to see their dilemma differently.&nbsp; The dilemma was put in perspective, either it became less troubling, or the opposite, it became clearer just what a big deal the dilemma was.&nbsp; Or sometimes the talker&nbsp; realizes that they actually already know how to handle their dilemma.&nbsp; Other times they realize that they had been focused on the wrong part of the problem and they get clearer about what aspect of it really matters.&nbsp; Nearly always, they report some sort of progress.&nbsp; That progress is an empowerment shift.

	Training participants experience recognition shifts later in the training, when they role play a conflict scenario. When they play the role of a disputant, they notice that during the mediation they have insights into where the other side is coming from, or they realize that the other person isn&rsquo;t quite as bad as they seemed, or they feel genuine empathy for the other person.

	So with some understanding of what empowerment and recognition shifts look like and feel like, we can turn our attention to what the transformative mediator does to facilitate those shifts.

	Core Activities

	There are three core activities that we transformative mediators do constantly while mediating.&nbsp; (1)&nbsp; Attend to the parties with a microfocus on their interaction (2) Monitor ourselves to make sure we&rsquo;re remaining true to our intention to support the parties in their efforts and (3) Respond to opportunities for empowerment and recognition shifts in ways that support the parties&rsquo; efforts.

	Attending to the Parties

	It&rsquo;s almost a clich&eacute; that pure listening is hard and happens very rarely.&nbsp; But it&rsquo;s true.&nbsp; There are so many distractions that a listener contends with that come from the listener&rsquo;s own mind:&nbsp; planning what to say next, noticing the flaws in the talker&rsquo;s logic, thinking about how to solve the talker&rsquo;s problem, thinking about what information would help the talker, thinking about what we want for lunch, etc.&nbsp; So the skill of purely listening to what the talker is saying and how they&rsquo;re saying it is not easily mastered.&nbsp; And it&rsquo;s a skill that many professionals aren&rsquo;t accustomed to practicing, since we&rsquo;re used to feeling like we need to analyze and evaluate, so we can offer a helpful opinion.&nbsp; But in the transformative model our intention is to purely listen.

	Attending to the parties is, itself, helpful at supporting parties&rsquo; efforts at making shifts.&nbsp; To focus our attention on the parties is to behave consistently with the reality that empowerment and recognition shifts happen within and between the parties &ndash; we mediators aren&rsquo;t the point &ndash; the parties are.&nbsp; Our attention to the parties supports the parties&rsquo; efforts at paying attention to themselves and each other.&nbsp; As the participants in our earlier training exercise discovered, just being listened to can be empowering.

	Monitoring Our Own Intentions

	Many good intentions, other than pure support of the parties&rsquo; efforts, naturally arise in us as we listen to the parties.&nbsp; We want to solve their problem, to protect potential victims, to help them avoid a mistake, to share our knowledge that seems very relevant, even to tell a timely joke.&nbsp; So vigilance about our own intentions is necessary to make sure that whatever we do in the mediation is consistent with our purpose, to support the parties&rsquo; own efforts at making empowerment and recognition shifts.&nbsp; In the trainings, we spend time exploring the sources of these other intentions, so we can recognize them when they arise.

	Responding to Opportunities

	Mindful of our intention, we do and say things that are consistent with it.&nbsp; The specific moves we make (things we say or don&rsquo;t say) depend entirely on the context of the conversation.&nbsp; We make every effort to enhance the conversation by acknowledging what the parties have said, giving them additional opportunities to clarify what&rsquo;s been said, and giving them the opportunity to decide what comes next.&nbsp; It would be misleading to name those skills outside of the context of a training, because it might appear that doing a certain skill, say reflecting, would be doing transformative mediation.&nbsp; But each skill is only transformative mediation if it&rsquo;s done consistently with the pure intention to support the parties in their efforts at deliberation and perspective-taking.

	The Biggest Challenges

	For me, the biggest challenge to adopting the transformative approach was my ego.&nbsp; I like everyone to know how smart, wise, funny and cool I am.&nbsp; I don&rsquo;t get to show off much of that while I&rsquo;m doing transformative mediation.&nbsp; (Come to think of it, maybe I do seem cool to clients, because I&rsquo;m so non-judgmental and supportive).&nbsp; Also, especially when mediation has gone very well, I&rsquo;d like some credit for it.&nbsp; But often, after a particularly powerful mediation session, the parties are understandably focused on how much better they feel about the situation, about themselves, and about each other &ndash; they aren&rsquo;t so focused on how masterful the mediator was.

	For others who explore practicing transformative mediation, the big challenge seems to be difficulty believing that parties have the desire and capacity to move toward strength and responsiveness.&nbsp; Especially if one comes from the world of litigation, where clients are assumed to be purely self-interested, it&rsquo;s an extreme shift to start to see the relational aspects of conflict.&nbsp; Litigators see hostility as either an attempt to maximize one&rsquo;s own gain, or when it&rsquo;s too extreme, they see it as an irrational part of human nature that clients should be advised to overcome.&nbsp; Transformative mediators assume that same hostility is a natural part of human conflict, a manifestation of weakness and self-absorption.&nbsp; And we see the distress that accompanies the hostility as evidence that the client would rather be in a state of strength and responsiveness.&nbsp; And we know we can help with that.

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	Source: Dan Simon]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/il-futuro-modello-dominante-di-mediazione-dal-corrispondente-isct-dan-simon-usa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/il-futuro-modello-dominante-di-mediazione-dal-corrispondente-isct-dan-simon-usa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La mediazione trasformativa via Skype sorprende! (VIDEO)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>5 febbraio 2013</strong><br />
	Last week I sat in Saint Paul and mediated between an employee in Hawaii and her boss in the United Kingdom. To be more precise, it was a simulated mediation, with mediators playing the roles of the parties, and with Giuseppe Leone and his Virtual Mediation Lab making all the arrangements.&nbsp; Giuseppe&rsquo;s program demonstrates how both mediation and mediation training can be conducted with parties all over the world using Skype.

	

	Virtual Mediation Lab:&nbsp; This was my second time mediating in Giuseppe&rsquo;s program.&nbsp; Both times, Giuseppe arranged the role play scenario, provided a means for mediators to sign up either to play a party or to mediate, set up the multi-party Skype video call, set up the mediation, and then facilitated a discussion about the mediation afterward.&nbsp; Both times it&rsquo;s been a pleasure and a learning experience.&nbsp; The mediation and the feedback session are recorded so participants can review them later. Click here for more information on Giuseppe&rsquo;s Virtual Mediation Lab.&nbsp;

	&nbsp;

	Transformative Mediation Especially Apt:&nbsp; Because the discipline of transformative mediation focuses very much on process, VML can be especially helpful to those who hope to improve their skills in the transformative approach.&nbsp; You&rsquo;ll receive feedback from the participants and can then review video of the session and the feedback as much as you want.&nbsp; Also, of course, the experience of being a party in a simulation can give you great insight into how you want to treat your own mediation clients.

	&nbsp;

	Facilitative Mediators Impressed:&nbsp; The parties to this simulated mediation are Facilitative mediators in real life.&nbsp; Toward the end of the video, during the feedback session, you can hear one party describe the transformative process as &ldquo;very effective. . . I liked his words that he was there to &lsquo;facilitate a conversation&rsquo;. . . he let the parties control it, but yet there was something about his presence, the strength in his presence that I didn&rsquo;t feel like I was alone. . . it is very different but I found it to be very effective.&rdquo;

	&nbsp;

	The other party said: &ldquo;I&rsquo;ve got to admit, going into a mediation and not hearing &lsquo;we&rsquo;re here to settle, we&rsquo;re here to resolve the dispute&rsquo; was really really weird and. . . worked! . . . and the result we got was totally different. . . it was far more productive. . . it really does foster that collaborative approach. . . I&rsquo;m astonished, I really am, how effective it was. . . incredibly interesting.&rdquo;

	&nbsp;

	So Check out Virtual Mediation Lab:&nbsp; So I recommend Virtual Mediation Lab for all mediators, especially those who want to learn about the transformative approach.

	Source: transformativemediation.org]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/la-mediazione-trasformativa-via-skype-sorprende-video.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/la-mediazione-trasformativa-via-skype-sorprende-video.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di febbraio 2013]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Febbraio 2013</strong><br />
	Un 2013 ricco di progetti ed iniziative!
	La riduzione forzata, post sentenza, del numero di mediazioni ricevute, ci ha permesso di realizzare alcuni progetti che erano in cantiere da tempo, creando spazi specifici per tematiche che a nostro avviso meritano di essere trattate in modo distinto.

	In particolare ci siamo concentrati sul conflitto aziendale e su quello familiare.

	Facile a dirsi che dove ci sono gruppi di persone che collaborano, prima o poi, sorgano i motivi per un conflitto di piccole o grandi dimensioni. Nelle nostre aziende, difficilmente il dispendio di risorse ed energie impiegate in un conflitto, viene quantificato e portato a &ldquo;costi", ma in molti casi, gli attriti in azienda sono tra i principali motivi delle difficolt&agrave; delle aziende stesse.
	L&#039;intervento di una parte terza, neutrale, ed estranea alle dinamiche dell&rsquo;azienda, pu&ograve; ribaltare completamente la situazione e trasformare tensioni e conflitti in energia costruttiva per il bene dell&rsquo;impresa.

	Il secondo tema di intervento &egrave; nell&#039;ambito della mediazione familiare. Per tale ambito, QUADRA propone...

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletterAnche quest&#039;anno abbiamo l&#039;onore di ospitare la Conferenza annuale sulla mediazione trasformativa (link), organizzata in collaborazione con l&rsquo;Institute for the Study of Transformative Mediation di Philadelphia, U.S.A.
	L&rsquo;evento, al quale parteciperanno numerosi illustri ospiti provenienti da pi&ugrave; parti del mondo, si terr&agrave; a Roma il 10 e l&#039;11 giugno 2013. Sono altres&igrave; previsti due corsi di formazione di altissimo livello (un corso base - link - ed uno avanzato in tema di mediazione trasformativa - link).

	&nbsp;

	Non sei ancora iscritto alla nostra newsletter? Clicca qui]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-febbraio-2013-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-febbraio-2013-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Legislazione sulla mediazione in Europa al 19 gennaio 2013]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>6 febbraio 2013</strong><br />
	1. Premessa

	In questo nuovo prospetto &egrave; stata aggiornata la legislazione della Romania dal momento che sono intervenuti due importanti provvedimenti che sono andati a modificare la legge di base sulla mediazione civile e commerciale (Legge 192/2006).

	La novit&agrave; grande riguarda in particolare l&rsquo;introduzione di un sessione informativa obbligatoria di mediazione sia in fase preventiva, sia in fase di giudizio su impulso del giudice.

	Tale principio della sessione informativa obbligatoria &egrave; un portato dell&rsquo;art. 2 della Legge 115 del 4 luglio 2012 che &egrave; entrata in vigore nell&rsquo;ottobre del 2012.

	Con ordinanza urgente del 12 dicembre 2012 si &egrave; peraltro mantenuto il principio di cui sopra ed &egrave; stato lievemente modificato l&rsquo;art. 2 della Legge 192/2006 che ha ad oggi il seguente tenore: &ldquo;Quando la legge non disponga diversamente, le parti, fisiche o persone giuridiche, sono tenute a partecipare ad una sessione informativa sui vantaggi della mediazione, compreso, se necessario, il caso di giudizio gi&agrave; instaurato davanti alla Corte, in modo da risolvere il conflitto in diritto civile, famiglia, questioni penali ed altro, come previsto dalla legge&rdquo;.

	In sostanza la sessione informativa &egrave; prevista per ogni tipo di giudizio.

	L&rsquo;art. 2 di nuovo conio prosegue e prevede che il mediatore rilasci alle parti un certificato con cui attesta di aver rilasciato l&rsquo;informativa.

	Se non si partecipa o si rifiuta o non si risponde all&rsquo;invito del mediatore a partecipare alla sessione informativa obbligatoria questi deposita una relazione in tribunale.

	Ed il tribunale dichiara la citazione inammissibile sia nel caso in cui non si sia provveduto a partecipare alla sessione informativa preventiva, sia a quella su ordine del giudice a processo instaurato.

	La grande novit&agrave; &egrave; dunque quella della inammissibilit&agrave; dell&rsquo;atto introduttivo del giudizio.

	La Romania con coraggio ha chiuso il cerchio sulla sessione informativa obbligatoria che paesi come la Francia, la Spagna e l&rsquo;Inghilterra gi&agrave; prevedevano a vario titolo.

	La sessione informativa che in Romania deve tenersi entro 15 giorni, non ritarda minimamente il corso del giudizio e non incide sulla controversia in alcun modo.

	In attesa di una legge si pi&ugrave; ampio respiro la sessione informativa obbligatoria sarebbe un bellissimo regalo per i mediatori italiani che hanno soprattutto un grande rammarico: quello di non aver avuto il tempo di diffondere la cultura del negoziato.

	2. Legislazioni

	BELGIO

	1) Legge 21 febbraio 2005 n. 36. In vigore dal 30 settembre 2005[1].

	2) Decisione del 18 ottobre 2007 di approvazione del codice del mediatore[2].

	3) Linee guida per la presentazione di una domanda al fine di ottenere l&rsquo;accreditamento come mediatore ai sensi della legge del 21 Febbraio 2005[3].

	4) Decisione del 1 Febbraio 2007 modificata dalla decisione 11 marzo 2010 e da quella del 23 settembre 2010, che stabilisce le condizioni e le modalit&agrave; di accreditamento degli enti di formazione e di formazione di mediatori qualificati[4].

	BULGARIA

	1) Legge sulla mediazione promulgata SG. 110 del 17.12.2004 e successive modifiche[5] (attua la direttiva 52/08).

	2) Ordinanza n. 2 del 15.03.2007 dettante i termini e le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni che formano i mediatori, l&rsquo;iscrizione, la cancellazione e la revoca dei mediatori dal Registro unificato dei mediatori e le regole procedurali ed etiche di condotta dei mediatori[6].

	3) Legge promulgata SG. 27 del 1&deg;.04.2011.che modifica Legge sulla mediazione promulgata SG. 110 del 17.12.2004 (attua la direttiva 52/08)[7].

	4) Articoli 140, 234 e 321 del Codice di procedura civile promulgato SG. 59 del 20.07.2007, in vigore dal 3.01.2008[8].

	ESTONIA

	Legge 18 novembre 2009. In vigore dal 1&deg; gennaio 2010 (attua la Direttiva) [9].

	FINLANDIA

	1) Legge sulla mediazione nei casi penali ed in alcuni casi civili (1015/2005). In vigore dal 1&deg; gennaio 2006[10].

	2) Legge sulla mediazione giudiziale (663/2005). In vigore dal 1&deg; gennaio 2006 ed abrogata dalla legge 394/11 [11].

	3) Legge sul contenzioso, mediazione e processo di riconciliazione nei tribunali ordinari 29 aprile 2011 n. 394. In vigore dal 21 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08)[12].

	4) Legge 29 aprile 2011, n. 395 di modifica del capitolo 17 &sect; 23 comma 1, punto 4, e comma 4,della legge 571/48. In vigore dal 21 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08)[13].

	5) Legge 29 aprile 2011, n. 396 di modifica del capitolo 11 &sect; 1, comma 2 della legge 728/2003 sulla limitazione della responsabilit&agrave; come modificata dalla legge 428/2010. In vigore dal 21 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08)[14].

	FRANCIA

	1) Decreto del 18-24 agosto 1790 &ndash; Decreto sull&rsquo;organizzazione giudiziaria (Lettera Patente)[15].

	2) Decreto del 18 (e 14)-26 ottobre 1990 &ndash; Decreto contenente regole sulla procedura davanti alla giustizia di pace[16].

	3) Codice civile[17].

	4) Codice di procedura civile[18].

	5) Decreto 20 marzo 1978 n. 78-381 relativo ai conciliatori di giustizia[19].

	6) Legge 8 febbraio 1995 n. 95-125[20].

	7) Legge di riforma della prescrizione civile del 17 giugno 2008 (attua la direttiva 52/08)[21].

	8)Art. 37 della legge n. 2010-1069 relativa all&rsquo;esecuzione delle decisioni di giustizia, alle condizione di esercizio di determinate professioni regolamentate e sugli esperti giudiziari. In vigore al pi&ugrave; tardi dal 1&deg; settembre 2011[22].

	9) Decreto n. 2010-1165 relativo alla conciliazione e alla procedura orale in materia civile, commerciale e sociale. In vigore dal 1&deg; gennaio 2010[23].

	10) Ordinanza n&deg; 2011-1540 del 16 novembre 2011 che recepisce la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale[24].

	11) Decreto n 2012-66 del 20 gennaio 2012 relativa alla risoluzione alternativa delle controversie[25] (in vigore dal 23 gennaio 2012).

	GERMANIA

	Legge sulla mediazione del 21 luglio 2012[26].

	GRECIA

	Legge sulla mediazione civile e commerciale 16 dicembre 2010, n. 3.898 (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 16 dicembre 2010[27].

	INGHILTERRA E GALLES

	1) Legge sulla procedura della famiglia n. 2955 del 2010[28]. In vigore dal 6 aprile 2011 (attua la direttiva 52/08).

	2) La novella n. 88 del 2011 al Codice di Procedura civile[29]. In vigore dal 6 aprile 2011(attua la direttiva 52/08).

	3) Legge n. 133 del 2011 sulla mediazione transfrontaliera (attua la Direttiva). In vigore dal 20 maggio 2011[30].

	IRLANDA

	Legge sulla mediazione comunitaria 2011. In vigore dal 18 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08)[31].

	IRLANDA DEL NORD

	1) La novella al regolamento della Corte di Giustizia dell&rsquo;Irlanda del Nord (2011). In vigore dal 25 marzo 2011(attua la direttiva 52/08) [32].

	2) La legge sulla mediazione transfrontaliera dell&rsquo;Irlanda del Nord[33]. In vigore dal 18 aprile 2011(attua la direttiva 52/08).

	ITALIA

	1) Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[34]. In vigore dal 20 marzo 2010 (attua la direttiva 52/08)[35].

	2) Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180[36]. In vigore dal 5 novembre 2010.

	3) Decreto 6 luglio 2011, n. 145. Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalit&agrave; di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell&rsquo;elenco dei formatori per la mediazione, nonch&eacute; sull&rsquo;approvazione delle indennit&agrave; spettanti agli organismi, ai sensi dell&rsquo;articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187)[37]. In vigore dal 26 agosto 2011.

	LETTONIA

	1) Parte quarta del Codice civile[38]

	2) Codice di procedura civile (attua la direttiva 52/08)[39].

	LITUANIA

	1) Legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie civili della Repubblica di Lituania del 15 luglio 2008 n. X-1702[40]. In vigore dal 31 luglio 2008 ad eccezione dell&rsquo;articolo 10 che &egrave; in vigore dal 1&deg; gennaio 2010 (attua la direttiva 52/08)[41].

	2) Ordine di approvazione piano circa lo sviluppo e la promozione della soluzione pacifica delle controversie tramite la mediazione conciliativa 23 novembre 2010 No. 1R-256 e successive modifica Nr. 1R-147 del 2011 (attuano la direttiva 52/08) [42].

	3) Legge 24 maggio 2011 n. No. XI-1400 sulla mediazione nelle cause civili e di modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 della legge del 15 luglio 2008. In vigore dal 28 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08)[43].

	LUSSEMBURGO

	Legge 24 febbraio 2012 &ndash; introduzione della mediazione in materia civile e commerciale nel nuovo Codice di procedura civile &ndash; attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale &ndash; modifica della legge del 10 agosto 1991, relativa alla professione di avvocato; &ndash; modifica dell&rsquo;articolo 3, comma (a), comma 1. della legge del 3 agosto 2011 concernente l&rsquo;attuazione del regolamento (CE) N. 4/2009, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all&rsquo;esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obblighi alimentari, di modifica del nuovo codice di procedura civile, e &ndash; modifica degli articoli 491-1 e 493-1 del Codice Civile[44].

	MALTA

	Legge sulla mediazione del 21 dicembre 2004 (come novellata tra il 18 ed il 29 settembre 2010 &ndash; attua la direttiva 52/08)[45].

	NORVEGIA[46]

	1) Legge 15 marzo 1991 n. 3 in ultimo modificata dalla Legge 4 luglio 2003 n. 75. In vigore dal 1&deg; gennaio 2004[47].

	2) Regolamento in materia di mediazione 13 agosto 1992 n. 620 e successive modifiche. In vigore dal 10 settembre 1992[48].

	3) Legge 17 giugno 2005, n. 90 relativa alla mediazione e alla procedura nelle controversie civili[49].

	PAESI BASSI

	Modifica della legge di modifica Libro III del Codice civile e del Codice di procedura civile in relazione alla direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione / mediazione in materia civile e commerciale (legge di attuazione della direttiva n&deg; 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione / mediazione in materia civile e commerciale) [testo presentato al servizio del Consiglio Consultivo di stato][50].

	POLONIA

	1) Articoli 123-125 del Codice civile[51].

	2) Sezione 1 aggiunta al Codice di procedura Civile[52] dall&rsquo;art. 1 punto 6 della legge del 28 luglio 2005 (Dz.U.05.172.1438), in vigore dal 10 dicembre 2005, che modifica la legge &ndash; il Codice di procedura civile ed altri atti[53].

	3) Legge del 26 maggio 2011 che modifica la legge &ndash; codice di procedura civile. In vigore dal 13 agosto 2011[54].

	PORTOGALLO

	1) Legge 29 giugno 2009, n. 29. In vigore dal 18 gennaio del 2010 (attua la Direttiva)[55].

	REPUBBLICA CECA

	Progetto di legge sulla mediazione non penale e sulla modifica di altre leggi 140/11[56] Attua la direttiva 52/08.

	Legge sulla mediazione 2 maggio 2012[57] e sulla modifica di alcune leggi 202/12[58].

	ROMANIA

	1) Legge 192/2006 emendata con legge 370/2009 e ordinanza 13/10 di recepimento della Direttiva europea sui servizi (attua la direttiva 52/08)[59].

	2) Legge 370/2009 che modifica ed integra la legge n. 192/2006 sulla mediazione e sulla professione di mediazione[60].

	3) Legge 202/2010 per quanto riguarda alcune misure per accelerare le soluzioni processuali[61]. Piccola riforma della giustizia[62].

	4) Legge 115 del 4 luglio 2012 (legge 115/2012) Legge che modifica ed integra la legge n. 192/2006 sulla mediazione e sulla professione del mediatore[63].

	5) Ordinanza urgente 90/12 che modifica ed integra la legge sulla mediazione nr.192/2006 e la professione di mediatore e che modifica l&rsquo;art. II Legge nr. 115/2012 che modifica ed integra la legge n. 192/2006 sulla mediazione e sulla professione di mediatore[64].

	SCOZIA

	Legge sulla mediazione transfrontaliera del 21 marzo 2011. In vigore dal 6 aprile 2011 (attua la direttiva 52/08).[65]

	SLOVACCHIA

	Legge 420/2004 del 25 Giugno 2004, come novellata dalle leggi 136 e 141 del 2010, sulla mediazione e sulle modifiche ad alcune leggi (attua la direttiva 52/08)[66]. Pubblicata nella Raccolta delle leggi no. 179/2004 pagina 3938[67].

	SLOVENIA

	1) Legge 23 maggio 2008 sulla mediazione civile e commerciale. In vigore dal 21 giugno 2008 (attua la direttiva 52/08)[68].

	2) Legge sul contenzioso alternativo delle controversie del 19 novembre 2009 n. 97 (ADR nel processo) (in vigore dal 15 giugno 2010)[69].

	SPAGNA

	1) Reale Decreto-legge 5/2012, del 5 marzo, sulla mediazione civile e commerciale (attua la direttiva 52/08)[70] in oggi abrogato.

	2) Legge 5/12 del 6 luglio, sulla mediazione civile e commerciale (attua la direttiva 52/08)[71].

	SVEZIA

	1) Legge 22 giugno 2011, n. 860 sulla mediazione in alcune controversie private. In vigore dal 1&deg; agosto 2011 (attua la direttiva 52/08)[72].

	2) Legge che modifica il Codice di procedura civile 22 giugno 2011, n. 861. In vigore dal 1&deg; agosto 2011 (attua la direttiva 52/08)[73].

	3) Legge sulla modifica del Codice di esecuzione 22 giugno 2011, n. 862. In vigore dal 1&deg; agosto 2011 (attua la direttiva 52/08)[74].

	4) Legge di modifica della legge (1973:188) sui Tribunali di locazione e sui Tribunali d&rsquo;affitto 22 giugno 2011, n. 863. In vigore dal 1&deg; agosto 2011 (attua la direttiva 52/08)[75].

	UNGHERIA

	1) Codice di procedura civile (attua la direttiva 52/08)[76].

	2) Legge sulla mediazione (2002 Legge LV e successive modifiche) (attua la drettiva 52/08)[77].

	3) Regolamento del Ministro della Giustizia sullo svolgimento dei contatti di mediazione e successive modifiche 3/2003. (III. 13) (attua la direttiva 52/08)[78]

	4) Regolamento del Ministero della Giustizia sulla formazione professionale e continua in mediazione 63/2009. (XII. 17.). In vigore dall&rsquo;8 gennaio 2010 (attua la direttiva 52/08)[79].

	3) Regolamento dei mediatori nei programmi dei tribunali del 19 marzo 2010 (in vigore dal 15 giugno 2010[80])[81].

	4) Regolamento del compenso e del rimborso delle spese di viaggio del mediatore che agisce nei programmi dei tribunali del 19 marzo 2010 (in vigore dal 15 giugno 2010)[82].

	
		[1] Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la m&eacute;diation 21 Fevrier 2005. -. Publication : 22-03-2005 num&eacute;ro : 2005009173.
	
		Entr&eacute;e en vigueur : 30-09-2005 *** 22-03-2005 (ART. 1) *** 22-03-2005 (ART. 11) *** 22-03-2005 (ART. 25).
	
		Con riferimento alla Direttiva il paese ritiene di non modificare alcunch&eacute;.
	
		http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/loi/20050221_l_mod_code_judiciaire_concerne_mediation.jsp


	
		[2] BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR. In http://www.mediation-justice.be/nl/misc/bemiddelaars.html


	
		[3] Richtlijnen voor indiening van een dossier met het oog op het bekomen van een erkenning als bemiddelaar op grond van de wet van 21 februari 2005. In http://www.mediation-justice.be/nl/misc/richtlijnen.html.


	
		[4] BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007 GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010 EN DE BESLISSING VAN 23 SEPTEMBER 2010 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN VORMINGSINSTANTIES EN OPLEIDINGEN VAN ERKENDE BEMIDDELAARS. In http://www.mediation-justice.be/nl/misc/bemiddelaars.html


	
		[5] In Coll &ndash; APIS, vol. 1 / 2005, p. 320. Il testo &egrave; stato successivamente integrato (No. 86 del 24.10.2006, No. 9 del 28.01.2011,. No. 27 del 04.01.2011).
	
		ЗАКОН за медиацията Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 24.10.2006 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. И доп., бр. 27 от 1.04.2011 г. Сборник закони &ndash; АПИС, кн. 1/2005, стр. 320 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/national_law_me_bul_bg.pdf


	
		[6] НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.
	
		http://www.mjeli.government.bg/new/Pages/Legislation/Default.aspx


	
		[7] ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА (ДВ, БР. 110 ОТ 2004 Г.). Обн. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г. In http://www.citybuild.bg/act/zakon-izmenenie-dopylnenie/2135725431


	
		[8] ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г. V. http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/national_law_me_bul_bg.pdf


	
		[9] Proclamata con Decisione del Presidente della Repubblica n. 562 del 3 dicembre 2009, entrata in vigore il 1&deg; gennaio del 2010, in RTI 2009, 59, 385. Lepitusseadus Vastu v&otilde;etud 18.11.2009. Redaktsiooni j&otilde;ustumise kp: 01.01.2010. In RTI 2009, 59, 385. In https://www.riigiteataja.ee/akt/13240243


	
		[10] Act on mediation in criminal and certain civil cases (1015/2005). In http://info.stakes.fi/NR/rdonlyres/11C8B43C-7950-45F0-A1F4-312E993C5649/0/Law_on_mediation_in_english.pdf


	
		[11] Court-annexed mediation Act (663/2005)
	
		http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2005/en20050663.pdf


	
		[12] Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisiss&auml; tuomioistuimissa 29.4.2011/394 in http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110394. Il &sect; 15 come modificato dalla legge 723/11 entrer&agrave; in vigore il 1&deg; gennaio 2013.


	
		[13] Laki oikeudenk&auml;ymiskaaren 17 luvun 23 &sect;:n muuttamisesta. In http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110395


	
		[14] Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 &sect;:n muuttamisesta. In http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110396


	
		[15] D&eacute;cret 16=24 AOUT 1790. (Lett.-Pat.) &ndash; D&eacute;cret sur l&rsquo;organisation Judiciaire (L. t. I, p. 1362: B. t. V, p. 170. Mon. 4, 5,6, 10, 12, 13,17 ao&ucirc;t 1790; rapp. M. Thouret.) In J.B. DUVERGIER, Lois, d&eacute;crets ordonnances, r&eacute;glements avis du Conseil-D&rsquo;&Eacute;tat, Tome Premier, A Guyot, Paris, 1834., p. 361 e ss.


	
		[16] D&eacute;cret 18 (14 et) = 26 OCTOBRE 1790. &ndash; D&eacute;cret contenant r&eacute;glement sur le proc&egrave;dure en la justice-de-paix (L., t. II, p. 257; B., t. VII p. 162) in B. DUVERGIER, Lois, d&eacute;crets ordonnances, op. cit. p. 472 e ss.


	
		[17] Code civil. http://www.legifrance.gouv.fr


	
		[18] Code de proc&eacute;dure civile. http://www.legifrance.gouv.fr


	
		[19] D&eacute;cret n&deg;78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062857&amp;dateTexte=20110901


	
		[20] Loi n&deg;95-125 du 8 f&eacute;vrier 1995 relative &agrave; l&rsquo;organisation des juridictions et &agrave; la proc&eacute;dure civile, p&eacute;nale et administrative. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350926


	
		[21] LOI n&deg; 2008-561 du 17 juin 2008 portant r&eacute;forme de la prescription en mati&egrave;re civile, in http://lexinter.net/lois4/loi_du_17_juin_2008_portant_reforme_de_la_prescription_en_matiere_civile.htm


	
		[22] LOI n&deg; 2010-1609 du 22 d&eacute;cembre 2010 relative &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution des d&eacute;cisions de justice, aux conditions d&rsquo;exercice de certaines professions r&eacute;glement&eacute;es et aux experts judiciaires. In http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023273986&amp;categorieLien=id


	
		[23] D&eacute;cret n&deg; 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif &agrave; la conciliation et &agrave; la proc&eacute;dure orale en mati&egrave;re civile, commerciale et sociale. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022876459&amp;categorieLien=id#


	
		[24] Ordonnance n&deg; 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement europ&eacute;en et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la m&eacute;diation en mati&egrave;re civile et commerciale. In http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3FcidTex


	
		[25] D&eacute;cret n&deg; 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif &agrave; la r&eacute;solution amiable des diff&eacute;rends (JORF n&deg;0019 du 22 janvier 2012 page 1280) texte n&deg; 9. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=454436BD1641CDB6BDDFEF53FFF32FB7.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000025179010&amp;dateTexte=20120122


	
		[26] Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577) in http://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BJNR157710012.html. Vi sono stati tre progetti di legge in precedenza: l&rsquo;ultimo &egrave; stato il disegno di legge del governo federale di una legge per promuovere la mediazione e altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie &ndash; stampati 17/5335 (dovrebbe la Direttiva) del 1&deg; dicembre 2011 v. http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/080/1708058.pdf


	
		[27] &Nu;&Omicron;&Mu;&Omicron;&Sigma; &Upsilon;&Pi;&rsquo; &Alpha;&Rho;&Iota;&Theta;. 3898 &Delta;&iota;&alpha;&mu;&epsilon;&sigma;&omicron;&lambda;ά&beta;&eta;&sigma;&eta; &sigma;&epsilon; &alpha;&sigma;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&theta;έ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;. (&Epsilon;&Phi;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Rho;&Iota;&Sigma; &Tau;&Eta;&Sigma; &Kappa;&Upsilon;&Beta;&Epsilon;&Rho;&Nu;&Eta;&Sigma;&Epsilon;&Omega;&Sigma; &Tau;&Eta;&Sigma; &Epsilon;&Lambda;&Lambda;&Eta;&Nu;&Iota;&Kappa;&Eta;&Sigma; &Delta;&Eta;&Mu;&Omicron;&Kappa;&Rho;&Alpha;&Tau;&Iota;&Alpha;&Sigma; &Tau;&Epsilon;&Upsilon;&Chi;&Omicron;&Sigma; &Pi;&Rho;&Omega;&Tau;&Omicron; &Alpha;&rho;. &Phi;ύ&lambda;&lambda;&omicron;&upsilon; 211 16 &Delta;&epsilon;&kappa;&epsilon;&mu;&beta;&rho;ί&omicron;&upsilon; 2010). http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=W16E-iMSUYw%3d&amp;tabid=132


	
		[28] The Family Procedure Rules 2010 No. 2955 (L.17). http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2955/pdfs/uksi_20102955_en.pdf


	
		[29] The Civil Procedure (Amendment) rules 2011 No. 88. http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/88/pdfs/uksi_20110088_en.pdf


	
		[30] Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011 n. 133. http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1133/pdfs/uksi_20111133_en.pdf


	
		[31] S.I. No. 209/2011 &mdash; European Communities (Mediation) Regulations 2011. S.I. No. 209/2011. http://www.irishstatutebook.ie/2011/en/si/0209.html


	
		[32] The Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) (Emendament 2011) http://www.legislation.gov.uk/nisr/2011/62/pdfs/nisr_20110062_en.pdf


	
		[33] The Cross-Border Mediation Regulations (Northern Ireland) http://www.legislation.gov.uk/nisr/2011/157/pdfs/nisr_20110157_en.pdf


	
		[34] Gazzetta Uff. n. 28 04/03/2010.


	
		[35] L&rsquo;art. 5 primo comma con riferimento alla materia del condominio e dei sinistri stradali entra in vigore il 20 marzo 2012. Con sentenza n. 6 dicembre 2012 n. 272 la Corte Costituzionale ha dichiarato &ldquo;l&rsquo;illegittimit&agrave; costituzionale dell&rsquo;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell&rsquo;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);
	
		2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell&rsquo;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l&rsquo;illegittimit&agrave; costituzionale: a) dell&rsquo;art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo (&laquo;L&rsquo;avvocato informa altres&igrave; l&rsquo;assistito dei casi in cui l&rsquo;esperimento del procedimento di mediazione &egrave; condizione di procedibilit&agrave; della domanda giudiziale&raquo;) e al sesto periodo, limitatamente alla frase &laquo;se non provvede ai sensi dell&rsquo;articolo 5, comma 1&raquo;; b) dell&rsquo;art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole &laquo;Fermo quanto previsto dal comma 1 e&raquo;, c) dell&rsquo;art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole &laquo;I commi 1 e&raquo;; d) dell&rsquo;art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole &laquo;Fermo quanto previsto dal comma 1 e&raquo;; e) dell&rsquo;art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase &laquo;e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell&rsquo;articolo cinque,&raquo;; f) dell&rsquo;art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase &laquo;e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell&rsquo;art. 5, comma 1&raquo;; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo &laquo;computano&raquo; anzich&eacute; &laquo;computa&raquo;; h) dell&rsquo;art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell&rsquo;art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo &laquo;Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all&rsquo;art. 13&raquo;; l) dell&rsquo;intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo &laquo;resta ferma l&rsquo;applicabilit&agrave; degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile&raquo;; m) dell&rsquo;art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell&rsquo;art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell&rsquo;art. 24 del detto decreto legislativo;&hellip;&rdquo;.


	
		[36] Gazzetta Uff. 04/11/2010, n. 258.


	
		[37] Gazzetta Ufficiale &ndash; Serie Generale n. 197 del 25-8-2011.


	
		[38] Civilikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības. In http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220


	
		[39] Civilprocesa likums. In http://www.likumi.lv/doc.php?id=50500
	
		Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
	
		(14.12.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)
	
		Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
	
		1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēr&scaron;anu komercdarījumos;
	
		2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpa&scaron;uma tiesību piemēro&scaron;anu;
	
		3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 21.maija direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās. [Informativa circa le Direttive dell&#039;Unione Europea
	
		(14.12.2006. Legge e successive modifiche, come modificato dal 2010/12/20. Una legge che entrer&agrave; in vigore il 01.01.2011.)
	
		La presente legge contiene norme giuridiche derivanti da
	
		1) Parlamento europeo e Consiglio 2000/35/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
	
		2) Parlamento europeo e Consiglio 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sui diritti di propriet&agrave; intellettuale;
	
		3) Parlamento europeo e Consiglio 2008/52/CE del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale].


	
		[40] Gazzetta ufficiale. 2008, No. 87-3462.


	
		[41] Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo ĮSTATYMAS Numeris: X-1702 &ndash; 2008/07/15. Publikavimas: Valstybės žinios, 2008-07-31, Nr. Si pu&ograve; trovare in http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325294&amp;p_query=&amp;p_tr2=. Oppure in lingua inglese in traduzione ufficiale http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=330591


	
		[42] DĖL TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) PLĖTROS IR TAIKAUS GINČŲ SPRENDIMO SKATINIMO PLANO PATVIRTINIMO 2010 m. lapkričio 23 d. Nr. 1R-256 Vilnius. In http://ar.tic.lt/Default.aspx?id=2&amp;item=results&amp;aktoid=1D4481F8-CDF8-4EC8-8330-EAEC9D448736.


	
		[43] LIETUVOS RESPUBLIKOS
	
		CIVILINIŲ GINČŲ TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO ĮSTATYMO 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=399887
	
		2011 m. gegužės 24 d. Nr. XI-1400.
	
		Da ultimo il piano ha subito un&rsquo;aggiunta da altro piano.
	
		DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2010 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1R-256 &bdquo;DĖL TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) PLĖTROS IR TAIKAUS GINČŲ SPRENDIMO SKATINIMO PLANO PATVIRTINIMO&ldquo; PAKEITIMO 2011 m. birželio 6 d. Nr. 1R-147. In http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&amp;item=results&amp;aktoid=5454B237-D3EF-4D42-ADA3-C359BF71F0A9.


	
		[44] Loi du 24 f&eacute;vrier 2012 portant&ndash; introduction de la m&eacute;diation en mati&egrave;re civile et commerciale dans le Nouveau Code de proc&eacute;durecivile;&ndash; transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement europ&eacute;en et du Conseil du 21 mai 2008 surcertains aspects de la m&eacute;diation en mati&egrave;re civile et commerciale;&ndash; modification de la loi modifi&eacute;e du 10 ao&ucirc;t 1991 sur la profession d&rsquo;avocat;&ndash; modification de l&rsquo;article 3, paragraphe (1), point 1. de la loi du 3 ao&ucirc;t 2011 portant mise enapplication du r&egrave;glement (CE) &deg; 4/2009 du 18 d&eacute;cembre 2008 relatif &agrave; la comp&eacute;tence, la loiapplicable, la reconnaissance et l&rsquo;ex&eacute;cution des d&eacute;cisions et la coop&eacute;ration en mati&egrave;re d&rsquo;obligationsalimentaires, modifiant le Nouveau Code de proc&eacute;dure civile; et&ndash; modification des articles 491-1 et 493-1 du Code civil. In M&eacute;morial Luxembourgeois A, Numero: 37, Data di pubblicazione: 05/03/2012, Pagina: 00396-00400; Riferimento: (MNE(2012)51236). In. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2012/0037/a037.pdf#page=2


	
		[45] MEDIATION ACT 21st December, 2004. ACT XVI of 2004, as amended by Act IX of 2010. http://www.mjha.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&amp;itemid=8940&amp;l=1.


	
		[46] Anche se non fa parte dell&rsquo;Unione Europea sar&agrave; comunque oggetto del nostro commento poich&eacute; in materia di risoluzione alternativa il paese ha una legislazione assai avanzata. Tanto che invece ad essa si ispira la legislazione della comunitaria CIPRO che invece vede la sua legislazione in materia ancora in discussione in sede parlamentare.


	
		[47] Lov om megling i konfliktr&aring;d (konfliktr&aring;dsloven) (LOV-1991-03-15-3) http://www.lovdata.no/all/nl-19910315-003.html


	
		[48] Forskrift om megling i konfliktr&aring;d. Fastsatt ved Regjeringens res. 13. august 1992 i medhold av lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktr&aring;d &sect; 3. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 19 april 1993 nr. 306, 19 des 2003 nr. 1674. In http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-19920813-0620.html


	
		&nbsp;
	
		A cura di Carlo Alberto Calcagno - Docente Quadra


	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/legislazione-sulla-mediazione-in-europa-al-19-gennaio-2013-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/legislazione-sulla-mediazione-in-europa-al-19-gennaio-2013-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Secondo Congresso Italiano di Mediazione Trasformativa organizzato da Quadra]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>10 - 11 giugno 2013 a Roma</strong><br />
	

	&nbsp;

	IN COLLABORAZIONE CON
	&nbsp;

	

	Institute for the study
	of transformative mediation

	

	Associazione per lo sviluppo della cultura negoziale e della mediazioneCREDITS
	&nbsp;

	-------------------------------------------
	10 e 11 giugno 2013
	ROMAUNICREDIT SPA - Sala CONGRESSI
	Via Tupini, 180 - 00144 Roma

	&nbsp;

	LA MEDIAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL CONFLITTO
	-
	TENDENZE ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

	-------------------------------------------

	ACCREDITATO PRESSO:

	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMAORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI ROMA

	ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI ROMA

	-------------------------------------------

	
	La seconda conferenza annuale QUADRA sulla mediazione trasformativa (link alla prima edizione) &egrave; un&rsquo;occasione per tutta la comunit&agrave; dei mediatori per confrontare idee ed esperienze, per avanzare nell&rsquo;apprendimento ed allinearsi ai migliori standards internazionali.

	Quadra, la divisione ADR di Tiaki s.r.l. &egrave; un ente privato accreditato che eroga servizi ADR, in particolare di mediazione. Quadra segue un approccio al conflitto centrato sul cliente e lo sta da anni utilizzando nella gestione di liti di carattere sia civile che commerciale.
	L&rsquo;ISCT &egrave; un centro di studi che ha come obiettivo quello di sostenere lo sviluppo di risorse nel campo della gestione del conflitto, nonch&eacute; il lavoro di chi opera sul campo o definisce le strategie e desidera adottare il modello trasformativo. L&rsquo;ISCT &egrave; stato fondato da Robert A. Baruch Bush, Joseph Folger, Dorothy Della Noce e Sally Ganong Pope nel 1999, in collaborazione con il Maurice A. Deane School of Law presso la Hofstra University &ndash; USA.
	Quadra e ISCT sono partners dal 2011 nella promozione del modello trasformativo in Europa.
	La presente &egrave; la seconda conferenza annuale sul modello trasformativo e le sue   grandi potenzialit&agrave;. &Egrave; l&rsquo;unico evento del genere in Europa organizzato per il 2013.
	La mattinata del primo giorno &egrave; dedicata allo stato dell&rsquo;arte della mediazione ed alle prospettive offerte dal modello trasformativo, nonch&eacute; all&rsquo;illustrazione dei risultati di un sondaggio realizzato nei primi mesi del 2013 fra un largo numero di mediatori e centri di mediazione. &Egrave; garantito un servizio di traduzione simultanea inglese/italiano.
	I seminari che occupano il resto della Conferenza sono dedicati a temi ed aree specifici. Sono tenuti in parallelo. Ciascun seminario &egrave; guidato da esperti del settore, in modo da offrire ai partecipanti un&rsquo;opportunit&agrave; unica di discutere le questioni pi&ugrave; rilevanti e approfondire tecniche specifiche. La lingua di lavoro &egrave; l&rsquo;italiano o l&rsquo;inglese, con la possibilit&agrave; di avvalersi di un servizio di traduzione laddove serva.

	&nbsp;

	Programma:

	&nbsp;

	LUNED&igrave; 10 GIUGNO 2013

	09:00 - RegistrazioneParte pubblica // Stato dell&#039;arte, questioni aperte e tendenze nella prospettiva trasformativa
	09:30 - Apertura // Delegati di Banca Unicredit,&nbsp; Ministero di Giustizia e Commissione Europea
	10:00 - L&rsquo;evoluzione storica della pratica della mediazione e la rivoluzione trasformativa // Prof. Joseph Folger, ISCT &amp; Temple University, Philadelphia P

	11:00 - Il ruolo della mediazione trasformativa oggi in Europa // Dibattito condotto da Carlo Mosca, Italia; con Richard Hill, UK e Marko Irsic, Slovenia

	12:00 - Accesso alla mediazione - Come incentivarlo? // Dibattito condotto da Veronica Ceria, Italia; con Luciano Mascena, Italia; Massimo Moriconi, Italia;&nbsp;Antonio Nascimben, Italia; delegato della Commissione Europea

	13:00 - PranzoParte riservata ai partecipanti paganti // Workshops in parallelo a scelta //&nbsp;Ridefinire la mediazione per preservarne i valori intrinseci

	15:00 - 18:30

		Workshop I &ndash; La mediazione trasformativa: i concetti di base (Winnie Backlund, USA; Richard Hill, UK)
	
		Workshop II &ndash; Mediazione e tribunali: un rapporto inevitabilmente pericoloso? (Carlo Alberto Calcagno, Italia; Jody Miller, USA; Judy Saul, USA)
	
		Workshop III &ndash; Definizioni legislative e strutturazione della mediazione (Carlo Mosca, Italia; Dan Simon, USA)

	20:30 - Cena

	&nbsp;

	MARTED&igrave; 11 GIUGNO 2013

	Parte riservata ai partecipanti paganti // Workshops in parallelo a scelta //&nbsp;LE TECNICHE DEL MEDIATORE NEL MODELLO TRASFORMATIVO

	9:30 - 13:00

		Workshop IV &ndash; La gestione &ldquo;trasformativa&rdquo; del conflitto interno alle organizzazioni (Anja Baukloh, Italia; Carol Bloom, USA; Joseph Folger, USA; Basia Solarz, Canada)
	
		Workshop V &ndash; La mediazione trasformativa come risposta al mobbing sul posto di lavoro ed in altre&nbsp; situazioni con vittima e persecutore (John Peter Weldon, Canada; Jane Gunn, U.K.;Antonio Nascimben, Italia)
	
		Workshop VI &ndash; La mediazione familiare e relativa alla terza et&agrave; (Winnie Backlund, USA; Rossana Novati, Italia; Andrea Pujatti, Italia; Dan Simon, USA)

	13:00 - Pranzo

	14:30 - 18:00

		Workshop VII &ndash; Tecniche del mediatore trasformativo: rispettare il principio di autodeterminazione delle parti&nbsp; (Carol Bloom, USA; Joseph Folger, USA; Carlo Mosca, Italia)
	
		Workshop VIII &ndash; I cosiddetti conflitti intrattabili: come gestire parti altamente litigiose Richard Hill, UK; Jody Miller, USA; Basia Solarz, Canada)
	
		Workshop IX &ndash; Insegnare mediazione trasformativa a scuola (Vincenza Bonsignore, Italia; Judy Saul, USA; Giovanni Scotto, Italia)

	18:00 - Plenaria conclusiva

	&nbsp;

	First Italian Conference on Transformative Mediation

	&nbsp;

	&nbsp;

	La partecipazione alla parte pubblica (mattina) &egrave; gratuita, previa prenotazione e sino ad esaurimento posti.

	&nbsp;

	La partecipazione al resto della conferenza &egrave; invece a pagamento (prezzi espressi in euro***).
	ISCRIVENDOSI AD UN WORKSHOP &egrave; IMPLICITA LA PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE PUBBLICA E GRATUITA:

	&nbsp;

	&nbsp;

		un workshop: &euro; 350 (ridotti a &euro; 250 se il pagamento avviene entro il 30 marzo 2013)
		&nbsp;
	
		due workshops: &euro; 550 (ridotti a &euro; 400 se il pagamento avviene entro il 30 marzo 2013)
		&nbsp;
	
		tre workshops: &euro; 700 (ridotti a &euro; 500 se il pagamento avviene entro il 30 marzo 2013)
		&nbsp;

	***Importi al netto d&rsquo;IVA, se applicabile.
	&nbsp;

	Informazioni sui mezzi di trasporto:
	&nbsp;

	
	&nbsp;

	Informazioni sugli Hotel Convenzionati (in continuo aggiornamento):
	&nbsp;

	

	&nbsp;

	&nbsp;Per consultare la brochure ufficiale, si prega scaricare il file allegato alla scheda di questo evento.

	
	&nbsp;

	

	&nbsp;

	PRESS

	&nbsp;

	

	Institute for the study
	of transformative mediation
	&nbsp;

	
	Associazioni Italiana Avvocati Mediatori Familiari

	&nbsp;

	

	
	Associazione per lo sviluppo della cultura negoziale e della mediazione
	&nbsp;

	----------------------------------------------------

	&nbsp;

	VISUALIZZA ANCHE I CORSI COLLEGATI ALLA CONFERENZA:

	&nbsp;

	
	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/secondo-congresso-italiano-di-mediazione-trasformativa-organizzato-da-quadra-roma-giugno-2013.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/secondo-congresso-italiano-di-mediazione-trasformativa-organizzato-da-quadra-roma-giugno-2013.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lavori pomeridiani del Congresso: Workshops in Dettaglio]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>10 - 11 giugno 2013</strong><br />
	I seminari che occupano il resto della Conferenza sono dedicati a temi ed aree specifici. Sono tenuti in parallelo, salvo diverse indicazioni. Ciascun seminario &egrave; guidato da esperti del settore, in modo da offrire ai partecipanti un&rsquo;opportunit&agrave; unica di discutere le questioni pi&ugrave; rilevanti e approfondire tecniche specifiche. La lingua di lavoro &egrave; l&rsquo;italiano o l&rsquo;inglese, con la possibilit&agrave; di avvalersi di un servizio di traduzione laddove serva.

	Le schede dei singoli workshop sono in costante aggiornamento:

	&nbsp;

	LUNED&igrave; 10 GIUGNO 2013

	Parte riservata ai partecipanti paganti // Workshops in parallelo a scelta //&nbsp;Ridefinire la mediazione per preservarne i valori intrinseci

	15:00 - 18:30

		Workshop I &ndash; La mediazione trasformativa: i concetti di base (Winnie Backlund, USA; Richard Hill, UK)
	
		Workshop II &ndash; Mediazione e tribunali: un rapporto inevitabilmente pericoloso? (Carlo Alberto Calcagno, Italia; Jody Miller, USA; Judy Saul, USA)
	
		Workshop III &ndash; Definizioni legislative e strutturazione della mediazione (Carlo Mosca, Italia; Dan Simon, USA)

	&nbsp;

	MARTED&igrave; 11 GIUGNO 2013

	Parte riservata ai partecipanti paganti // Workshops in parallelo a scelta //&nbsp;Le tecniche del mediatore nel modello trasformativo

	9:30 - 13:00

		Workshop IV &ndash; La gestione &ldquo;trasformativa&rdquo; del conflitto interno alle organizzazioni (Anja Baukloh, Italia; Carol Bloom, USA; Joseph Folger, USA; Basia Solarz, Canada)
	
		Workshop V &ndash; La mediazione trasformativa come risposta al mobbing sul posto di lavoro ed in altre&nbsp; situazioni con vittima e persecutore (John Peter Weldon, Canada;&nbsp;Jane Gunn, U.K;&nbsp;Antonio Nascimben, Italia)
	
		Workshop VI &ndash; La mediazione familiare e relativa alla terza et&agrave; (Winnie Backlund, USA; Rossana Novati, Italia; Andrea Pujatti, Italia; Dan Simon, USA)

	14:30 - 18:00

		Workshop VII &ndash; Tecniche del mediatore trasformativo: rispettare il principio di autodeterminazione delle parti&nbsp; (Carol Bloom, USA; Joseph Folger, USA; Carlo Mosca, Italia)
	
		Workshop VIII &ndash; I cosiddetti conflitti intrattabili: come gestire parti altamente litigiose (Richard Hill, UK; Jody Miller, USA; Basia Solarz, Canada)
	
		Workshop IX &ndash; Insegnare mediazione trasformativa a scuola (Vincenza Bonsignore, Italia; Judy Saul, USA; Giovanni Scotto, Italia)

	&nbsp;

	LINK ALLA SCHEDA DELLA CONFERENZA: CLICCA QUI
	VISUALIZZA ANCHE I CORSI COLLEGATI ALLA CONFERENZA:

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/lavori-pomeridiani-secondo-congresso-mediazione-trasformativa-workshops-in-dettaglio-giugno-2013.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/lavori-pomeridiani-secondo-congresso-mediazione-trasformativa-workshops-in-dettaglio-giugno-2013.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop IX &ndash; Insegnare mediazione trasformativa a scuola (Vincenza Bonsignore, Italia; Judy Saul, USA; Giovanni Scotto, Italia)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>11 giugno 2013</strong><br />
	Tecniche appropriate di gestione del conflitto sono particolarmente apprezzate in et&agrave; giovanile. Insegnare ai bambini ed ai ragazzi come gestire un conflitto contribuisce a creare un mondo migliore per loro ed anche per noi adulti. Il seminario intende illustrare i pi&ugrave; recenti sviluppi relativi ai modi d&rsquo;intervento nel conflitto nel settore giovanile ed il contributo dato dal modello trasformativo al riguardo. La partecipazione &egrave; particolarmente indicata per operatori, insegnanti e tutti coloro che lavorano nel mondo dell&rsquo;educazione.

	&nbsp;

	&nbsp;

	CONSULTA LA LISTA DI TUTTI I WORKSHOP: LINK

	&nbsp;

	SCHEDA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO - LAST UPDATE 04.02.2013

	&nbsp;

	---------------------------------------

	&nbsp;

	VISUALIZZA ANCHE I CORSI COLLEGATI ALLA CONFERENZA:

	&nbsp;

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-ix-insegnare-mediazione-trasformativa-a-scuola-vincenza-bonsignore-italia-judy-saul-usa-giovanni-scotto-italia.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-ix-insegnare-mediazione-trasformativa-a-scuola-vincenza-bonsignore-italia-judy-saul-usa-giovanni-scotto-italia.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop VIII &ndash; I cosiddetti conflitti intrattabili: come gestire parti altamente litigiose (Richard Hill, UK; Jody Miller, USA; Basia Solarz, Canada)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>11 giugno 2013</strong><br />
	In ragione dell&rsquo;asprezza del conflitto che divide le parti e del tasso elevato di emozionalit&agrave; che contraddistingue le parti, alcuni casi sembrano a volte decisamente senza soluzione e l&rsquo;intervento del mediatore senza speranza. L&rsquo;approccio trasformativo pu&ograve;, meglio di altri, tornar utile in tali situazioni. Il seminario &egrave; indicato per tutti i mediatori che desiderano aver nuovi spunti su come gestire parti altamente litigiose.

	&nbsp;

	&nbsp;

	CONSULTA LA LISTA DI TUTTI I WORKSHOP: LINK

	&nbsp;

	SCHEDA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO - LAST UPDATE 04.02.2013

	&nbsp;

	---------------------------------------

	&nbsp;

	VISUALIZZA ANCHE I CORSI COLLEGATI ALLA CONFERENZA:

	&nbsp;

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-viii-i-cosiddetti-conflitti-intrattabili-come-gestire-parti-altamente-litigiose-richard-hill-uk-jody-miller-usa-basia-solarz-canada.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-viii-i-cosiddetti-conflitti-intrattabili-come-gestire-parti-altamente-litigiose-richard-hill-uk-jody-miller-usa-basia-solarz-canada.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop VII &ndash; Tecniche del mediatore trasformativo: rispettare il principio di autodeterminazione delle parti  (Carol Bloom, USA; Joseph Folger, USA; Carlo Mosca, Italia)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>11 giugno 2013</strong><br />
	Una delle maggiori difficolt&agrave; per un mediatore &egrave; costituita dal fatto di rimanere neutrale ed allo stesso tempo sostenere le parti che si fronteggiano su questioni significative. Lo sforzo &egrave; spesso percepito come un esercizio di equidistanza, a dispetto dell&rsquo;onere di esser comunque proattivi a supporto delle parti. Rispettare il principio di autodeterminazione &egrave; uno dei pilastri portanti del modello trasformativo. Il seminario intende offrire ai partecipanti alcune indicazioni pratica quanto ai modi di tale intervento. Un&rsquo;occasione imperdibile per tutti i mediatori che desiderano affinare le proprie tecniche o familiarizzarsi con la prospettiva trasformativa.

	&nbsp;

	&nbsp;

	CONSULTA LA LISTA DI TUTTI I WORKSHOP: LINK

	&nbsp;

	SCHEDA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO - LAST UPDATE 04.02.2013

	&nbsp;

	---------------------------------------

	&nbsp;

	VISUALIZZA ANCHE I CORSI COLLEGATI ALLA CONFERENZA:

	&nbsp;

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-vii-tecniche-del-mediatore-trasformativo-rispettare-il-principio-di-autodeterminazione-delle-parti-carol-bloom-usa-joseph-folger-usa-carlo-mosca-italia.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-vii-tecniche-del-mediatore-trasformativo-rispettare-il-principio-di-autodeterminazione-delle-parti-carol-bloom-usa-joseph-folger-usa-carlo-mosca-italia.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop VI &ndash; La mediazione familiare e relativa alla terza età (Winnie Backlund, USA; Rossana Novati, Italia; Andrea Pujatti, Italia; Dan Simon, USA)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>11 giugno 2013</strong><br />
	La mediazione familiare in Europa come altrove ha sviluppato una storia propria, spesso decisamente diversa da quella della mediazione commerciale. Il seminario ha come obiettivo quello di illustrare come l&rsquo;approccio trasformativo possa essere utilizzato nel contesto familiare inteso in senso lato, incluse le questioni che possano sorgere in relazione alle persone pi&ugrave; anziane (che necessitano di aiuto da parte degli altri membri della famiglia). Il tema &egrave; di grande interesse per tutti i mediatori familiari che desiderano conoscere questa nuova prospettiva di lavoro e le possibilit&agrave; offerte per la loro pratica

	&nbsp;

	&nbsp;

	CONSULTA LA LISTA DI TUTTI I WORKSHOP: LINK

	&nbsp;

	SCHEDA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO - LAST UPDATE 04.02.2013

	&nbsp;

	---------------------------------------

	&nbsp;

	VISUALIZZA ANCHE I CORSI COLLEGATI ALLA CONFERENZA:

	&nbsp;

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-vi-la-mediazione-familiare-e-relativa-alla-terza-eta-winnie-backlund-usa-rossana-novati-italia-andrea-pujatti-italia-dan-simon-usa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-vi-la-mediazione-familiare-e-relativa-alla-terza-eta-winnie-backlund-usa-rossana-novati-italia-andrea-pujatti-italia-dan-simon-usa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop V &ndash; La mediazione trasformativa come risposta al mobbing sul posto di lavoro ed in altre  situazioni con vittima e persecutore (John Peter Weldon, CA; Jane Gunn, UK; Antonio Nascimben, IT)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>11 giugno 2013</strong><br />
	Raramente, le parti in conflitto agiscono su un piano paritario. Di regola, anzi, vi &egrave; una &lsquo;vittima&rsquo; e vi &egrave; un &lsquo;persecutore&rsquo;, e le parti spesso finiscono per avvicendarsi nel ruolo. In mediazione, tale situazione emerge spesso e costituisce pure uno dei tratti caratteristici del procedimento (come nel caso dei programmi &lsquo;riconciliativi&rsquo; nel settore penale). L&rsquo;approccio trasformativo offre modalit&agrave; operative rispettose di entrambe le parti, evitando colpevolizzazioni e pressioni indebite. Il seminario &egrave; indicato particolarmente per tutti coloro che operano nel settore penale o mediano casi relativi a mobbing sul posto di lavoro, come pure per gli enti incaricati di progettare programmi di mediazione relativi a situazioni in cui vi siano gli interessi di una &lsquo;vittima&rsquo; da difendere.

	&nbsp;

	&nbsp;

	CONSULTA LA LISTA DI TUTTI I WORKSHOP: LINK

	&nbsp;

	SCHEDA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO - LAST UPDATE 04.02.2013

	&nbsp;

	---------------------------------------

	&nbsp;

	VISUALIZZA ANCHE I CORSI COLLEGATI ALLA CONFERENZA:

	&nbsp;

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-v-la-mediazione-trasformativa-come-risposta-al-mobbing-sul-posto-di-lavoro-ed-in-altre-situazioni-con-vittima-e-persecutore-john-peter-weldon-canada-antonio-nascimben-italia.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-v-la-mediazione-trasformativa-come-risposta-al-mobbing-sul-posto-di-lavoro-ed-in-altre-situazioni-con-vittima-e-persecutore-john-peter-weldon-canada-antonio-nascimben-italia.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop IV &ndash; La gestione &ldquo;trasformativa&rdquo; del conflitto interno alle organizzazioni (Anja Baukloh, Italia; Carol Bloom, USA; Joseph Folger, USA; Basia Solarz, Canada)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>11 giugno 2013</strong><br />
	L&rsquo;approccio trasformativo non &egrave; limitato alla sola mediazione, ma trova utile applicazione in tutti le situazioni conflittuali, in particolare quelle interne alle organizzazioni e sul posto di lavoro. L&rsquo;obiettivo del seminario &egrave; quello di dar conto di come si possa efficacemente aiutare persone che operano all&rsquo;intero di una stessa organizzazione nel risolvere i loro problemi, con beneficio pure per la stessa organizzazione. L&rsquo;esempio delle poste americane (US Postal Service), che hanno adottato un sistema di gestione delle liti interne con intervento di mediatori trasformativi esterni, &egrave; di grande rilevanza e sar&agrave; oggetto di particolare disamina.

	&nbsp;

	&nbsp;

	CONSULTA LA LISTA DI TUTTI I WORKSHOP: LINK

	&nbsp;

	SCHEDA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO - LAST UPDATE 04.02.2013

	&nbsp;

	---------------------------------------

	&nbsp;

	VISUALIZZA ANCHE I CORSI COLLEGATI ALLA CONFERENZA:

	&nbsp;

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-iv-la-gestione-trasformativa-del-conflitto-interno-alle-organizzazioni-anja-baukloh-italia-carol-bloom-usa-joseph-folger-usa-basia-solarz-canada.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-iv-la-gestione-trasformativa-del-conflitto-interno-alle-organizzazioni-anja-baukloh-italia-carol-bloom-usa-joseph-folger-usa-basia-solarz-canada.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop III &ndash; Definizioni legislative e strutturazione della mediazione (Carlo Mosca, Italia; Dan Simon, USA)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>10 giugno 2013</strong><br />
	Definire la mediazione da un punto di vista legale pu&ograve; rivelarsi un fondamentale modo di determinare come essa sar&agrave; di fatto praticata. La legislazione di vari Paesi sembra presupporre solo procedimenti orientati al raggiungimento di un accordo. Nel corso dell&rsquo;incontro verranno considerati i casi pi&ugrave; interessanti e si cercher&agrave; di identificare una definizione legale che non contraddica il modello trasformativo. La partecipazione &egrave; indicata per tutti coloro che desiderano contribuire alla redazione di una normativa sulla mediazione che possa influenzare il modo in cui la stessa sar&agrave; praticata nei contesti regolamentati.

	&nbsp;

	&nbsp;

	CONSULTA LA LISTA DI TUTTI I WORKSHOP: LINK

	&nbsp;

	SCHEDA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO - LAST UPDATE 19.02.2013

	&nbsp;

	---------------------------------------

	&nbsp;

	VISUALIZZA ANCHE I CORSI COLLEGATI ALLA CONFERENZA:

	&nbsp;

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-iii-definizioni-legislative-e-strutturazione-della-mediazione-carlo-mosca-italia-dan-simon-usa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-iii-definizioni-legislative-e-strutturazione-della-mediazione-carlo-mosca-italia-dan-simon-usa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop II &ndash; Mediazione e tribunali: un rapporto inevitabilmente pericoloso? (Carlo Alberto Calcagno, Italia; Jody Miller, USA; Judy Saul, USA)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>10 giugno 2013</strong><br />
	Sulla carta, gli obiettivi tipici di ogni sistema giurisdizionale sono decisamente diversi da quelli perseguiti in mediazione. Tuttavia la mediazione viene spesso utilizzata dal legislatore come strumento per deflazionare il carico giudiziario. Ci&ograve; comporta spesso una confusione dei ruoli e rischia di minare la stessa pratica della mediazione. L&rsquo;approccio trasformativo pare particolarmente utile per evitare questi effetti deleteri e preservare l&rsquo;integrit&agrave; della mediazione. La partecipazione al seminario &egrave; indicata soprattutto a chi &egrave; interessato alla redazione di norme in materia e ai mediatori che lavorano su casi che prevedono connessioni con l&rsquo;attivit&agrave; giudiziaria.

	&nbsp;

	&nbsp;

	CONSULTA LA LISTA DI TUTTI I WORKSHOP: LINK

	&nbsp;

	SCHEDA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO - LAST UPDATE 04.02.2013

	&nbsp;

	---------------------------------------

	&nbsp;

	VISUALIZZA ANCHE I CORSI COLLEGATI ALLA CONFERENZA:

	&nbsp;

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-ii-mediazione-e-tribunali-un-rapporto-inevitabilmente-pericoloso-carlo-alberto-calcagno-italia-jody-miller-usa-judy-saul-usa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-ii-mediazione-e-tribunali-un-rapporto-inevitabilmente-pericoloso-carlo-alberto-calcagno-italia-jody-miller-usa-judy-saul-usa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Libro Verde sulla Mediazione: Le risposte di QUADRA]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>22 gennaio 2013</strong><br />
	Risposte (in grassetto) da parte di Quadra, divisione ADR di TIAKI s.r.l. - organismo di mediazione n. 231

	&nbsp;

	►Quesiti di ordine generale

	I quesiti hanno contenuto generale ed hanno la funzione di rendere chiara la dimensione della qualit&agrave; del servizio che gli organismi devono prestare.

	Quesito 1: quali sono i parametri da verificare al fine di individuare il livello di qualit&agrave; del servizio prestato da un organismo di mediazione?

	Primo, che il servizio rimanda costantemente client-oriented; secondo, che l&rsquo;intake sia svolto professionalmente; terzo, che il mediatore sia selezionato sulla base delle competenze e delle esigenze del caso, evitando criteri meccanici di selezione; quarto, che il mediatore adotti un approccio comunque non direttivo.

	Quesito 2: attraverso quali concreti parametri deve procedersi per valutare se il servizio prestato abbia adeguatamente tutelato la aspettative dell&rsquo;utente?

	v. risposta a quesito n. 1.

	Quesito 3: quali fattori sono fondamentali per la scelta di un organismo di mediazione?

	Sua storia, rinomanza dei mediatori ed approccio da questi praticato, attivit&agrave; proattiva sul mercato.

	Quesito 4: quali elementi dovrebbero essere inseriti nel questionario di valutazione finale che deve essere compilato dalle parti?

	Domande a ciascun partecipante relative al grado di soddisfazione generale e quanto alla possibilit&agrave; ricevuta di esprimersi, di comprendere meglio la situazione ed il punto di vista dell&rsquo;altro partecipante(i).

	Quesito 5 (per gli organismi di mediazione): quali sono i principali problemi pratici e quali distorsioni applicative hai riscontrato nella gestione e nello svolgimento del servizio di mediazione?

	Criteri automatici per la selezione del mediatore (avrebbero senso se il mediatore fosse un giudice); tariffe a scaglione (non hanno senso perch&eacute; l&rsquo;intervento del mediatore prescinde dal valore monetario facciale di una controversia).

	Quesito 6 (per gli utenti): quali sono i principali problemi riscontrati nell&rsquo;avere partecipato ad un procedimento di mediazione?

	&nbsp; &nbsp; - difficolt&agrave; ad accedere alle informazioni

	&nbsp; &nbsp; - difficolt&agrave; di conoscere il nominativo dei mediatori di ciascun organismo di mediazione e la loro specifica competenza

	&nbsp; &nbsp; - scarsa professionalit&agrave; del mediatore

	&nbsp; &nbsp; - scarsa conoscenza del procedimento di mediazione

	&nbsp; &nbsp; - costi del servizio di mediazione ricevuto e modalit&agrave; di pagamento

	&nbsp; &nbsp; - altro

	&nbsp;

	►Quesiti relativi alla concreta verifica del principio della professionalit&agrave; e dell&rsquo;efficienza dell&rsquo;organismo di mediazione

	Il quadro comprende quesiti che pongono particolare attenzione al requisito della professionalit&agrave; ed efficienza dell&rsquo;organismo. Il legislatore non ha fornito una chiara definizione dei termini in esame, per cui si rende opportuna una loro esatta determinazione, in modo da modulare, successivamente, i diversi requisiti minimi ma necessari da ritenere in esso sussumibili. Si &egrave; partiti, nella elaborazione dei quesiti, da una richiesta generale che consenta di definire i contorni del principio in esame; successivamente, sono stati individuati specifici requisiti che possono certamente essere ricondotti entro l&rsquo;ambito dei principi sopra richiamati.

	Quesito 1: in cosa concretamente consiste il principio della professionalit&agrave; e di efficienza degli organismi di mediazione?

	Primo, selezionare un mediatore che possa essere di effettivo supporto ai clienti; secondo, assicurare organizzazione adeguata (logistica e supporto materiale) al mediatore ed ai partecipanti.

	Quesito 2: quali requisiti ritieni debba possedere il personale di segreteria dell&rsquo;organismo di mediazione? Come deve essere organizzato il personale adibito ai vari compiti di gestione del servizio di mediazione?

	Requisiti: Primo, aver dimestichezza con la teoria e la pratica della mediazione; secondo, essere costantemente client-oriented.

	Organizzazione: avere case managers in numero sufficiente, oltre a avere risorse sufficienti per l&rsquo;espletamento delle incombenze burocratiche varie.

	Quesito 3: quali competenze ritieni debba possedere il responsabile dell&rsquo;organismo di mediazione?

	Aver dimestichezza con la teoria e la pratica della mediazione; secondo, essere costantemente client-oriented. Esser aggiornato sull&rsquo;attivit&agrave; dei mediatori.

	Quesito 4: quali caratteristiche ritieni debbano possedere i locali dell&rsquo;organismo di mediazione rivolti all&rsquo;utenza nonch&eacute; quelli dove hanno luogo gli incontri di mediazione ai fini della valutazione della idoneit&agrave; dei locali destinati alla ricezione del pubblico nonch&eacute; allo svolgimento delle attivit&agrave; di mediazione?

	Avere requisiti standard per una buona accoglienza. Da evitarsi se possibile aule di tribunale.

	Quesito 5: quali attrezzature, dotazioni tecniche e strumentali ritieni debbano necessariamente essere a disposizione dell&rsquo;organismo di mediazione per la gestione del servizio di mediazione?

	Requisiti standard per tenere un incontro in ambiente confortevole (evitare luoghi senza luce naturale, rumorosi o disturbati, possibilit&agrave; di rinfreschi, &hellip;)

	Quesito 6: quali informazioni ritieni che l&rsquo;organismo di mediazione sia tenuto a fornire all&rsquo;utente nella fase precedente all&rsquo;avvio del procedimento di mediazione, durante il procedimento e dopo la chiusura del medesimo?

	Prima: senz&rsquo;altro informazioni sulla mediazione, sulla filosofia dell&rsquo;intervento, sul ruolo del mediatore, oltre che sulle questioni pratiche relative al procedimento (costi, logistica, &hellip;). Durante: normale supporto logistico d&rsquo;ufficio (copie, accesso a servizi, &hellip;). Dopo: rilevazione feedback e formalit&agrave; (rilascio copie, &hellip;)

	►Quesiti relative alla capacit&agrave; organizzativa dell&rsquo;organismo di mediazione

	Il quadro comprende quesiti che riguardano la verifica della capacit&agrave; organizzativa dell&rsquo;organismo di mediazione. Pur essendo, tale profilo, certamente riconducibile al pi&ugrave; generale principio dell&rsquo;efficienza, si &egrave; ritenuto di dovere farne comunque una trattazione a parte, posto la particolare rilevanza che esso assume nella visione complessiva della qualit&agrave; del servizio di mediazione prestata. Oltre alla richiesta di indicazione circa l&rsquo;esatta interpretazione del principio in esame, si &egrave; ritenuto di passare in dettaglio specifici profili sui quali sembra necessario porre particolare attenzione. Si &egrave; ritenuto, in particolare, di dovere compiere una considerazione di dettaglio circa i diversi e vari adempimenti che ciascun organismo di mediazione dovrebbe compiutamente compiere nonch&eacute;, soprattutto, la indicazione dell&rsquo;organizzazione interna e gestionale.

	In particolare, sono stati posti in rilievo le modalit&agrave; di concreta gestione delle diverse fasi del procedimento di mediazione, l&rsquo;attivit&agrave; di documentazione e di registrazione interna e cos&igrave; via.

	Quesito 1: quali registri interni &egrave; necessario, o anche solo opportuno, che l&rsquo;organismo predisponga per la gestione del servizio di mediazione?

	Elenco aggiornato dei mediatori disponibili con profilo, CV, storico casi, lingue utilizzabili.

	Un elenco aggiornato delle procedure, con tutti i dati utili.

	Quesito 2: quali modalit&agrave; concrete di registrazione &egrave; necessario che l&rsquo;organismo di mediazione predisponga per la compiuta indicazione delle diverse fasi operative del procedimento di mediazione, in particolare rispetto a:

	&nbsp; &nbsp; - Determinazione certa, in ordine di tempo, della data di presentazione della domanda;

	&nbsp; &nbsp; - Calendarizzazione del procedimento di mediazione;

	Determinazione: noi usiamo indicare data, ora (e se serve minuto) del ricevimento domanda nel nome della relativa pratica.

	Calendarizzazione: normale agenda su gestionale

	Quesito 3: quali modalit&agrave; di documentazione e di archiviazione degli atti della procedura devono essere osservati dall&rsquo;organismo di mediazione?

	Copia cartacea e scansione su gestionale.

	Quesito 4: quali modalit&agrave; di comunicazione devono essere seguite dall&rsquo;organismo di mediazione per la verifica della regolarit&agrave; del servizio prestato?

	Quelle gi&agrave; in uso per ogni comunicazione di cui occorra dar prova di ricezione.

	Quesito 5: quale deve essere il contenuto della lettera di comunicazione che l&rsquo;organismo di mediazione &egrave; tenuto a compiere a seguito della presentazione della domanda di mediazione?

	Riteniamo controproducente ogni comunicazione caratterizzata da tono asettico e burocratico. L&#039;obiettivo dev&#039;esser quello di spiegare di che si parla (pochi conoscono la mediazione), sottolineare la volontariet&agrave; dell&#039;adesione (pur prospettando le conseguenze di una mancata adesione), trasmettere un senso di terziet&agrave; (tanti confondono l&#039;organismo con una sorta di nuncius di parte richiedente).

	►Quesiti concernenti la stabilit&agrave;, seriet&agrave;, riservatezza ed indipendenza dell&rsquo;organismo di mediazione

	Ai fini della verifica della stabilit&agrave; dell&rsquo;organismo di mediazione si &egrave; ritenuto di dovere puntare l&rsquo;attenzione, in primo luogo, alle sedi ed all&rsquo;organismo non autonomo. La questione principale riguarda l&rsquo;attivit&agrave; che pu&ograve; essere compiuta nelle sedi principali e distaccate.

	La seriet&agrave; dell&rsquo;organismo di mediazione costituisce, altres&igrave; un concetto ampio che merita una sua specifica e compiuta definizione; in sede di formulazione del questionario, si &egrave; ritenuto di dovere porre particolare attenzione ad alcuni profili che certamente sono riconducibili ad una serie gestione del servizio di mediazione, in particolare: trasparenza amministrativa e trasparenza contabile ed applicazione dell&rsquo;indennit&agrave; di mediazione. Ulteriore riferimento &egrave; stato fatto al principio di indipendenza dell&rsquo;organismo di mediazione, richiedendo di evidenziare eventuali preclusioni nonch&eacute; le misure idonee ai fini dell&rsquo;adeguato e puntuale controllo.

	Quesito 1: quali parametri ritieni debbano essere presi in considerazione, oltre al numero minimo di dieci procedure di mediazione da svolgere in un biennio, al fine di valutare il rispetto del requisito della stabilit&agrave; dell&rsquo;organismo di mediazione?

	Aggiornamento sito web.

	Quesito 2: quale attivit&agrave; dovrebbe essere consentita nelle sedi, principali e distaccate, dell&rsquo;organismo di mediazione?

	Se s&rsquo;intende attivit&agrave; diversa da quella di mediazione,&nbsp; non vediamo preclusioni particolari.

	Quesito 3: in che termini deve essere configurato il rapporto giuridico ed economico tra l&rsquo;organismo di mediazione e l&rsquo;ente di cui eventualmente costituisce articolazione interna?

	Problema interno all&rsquo;ente.

	Quesito 4: quali requisiti ritieni di dovere identificare per la valutazione della seriet&agrave; degli organismi di mediazione?

	Impossibile avere parametri fissi. &lsquo;Seriet&agrave;&rsquo; &egrave; concetto aperto che va riscontrato caso per caso. Probabilmente potrebbe aiutare il fatto che il sito evidenzi chi sono i soci, chi i mediatori, che tipo di approccio&nbsp; (facilitativo problem-solving, transformativo, valutativo, &hellip;) viene adottato, ecc.

	Quesito 5: quali requisiti ritieni di dovere identificare al fine del rispetto della trasparenza amministrativa e contabile dell&rsquo;organismo di mediazione?

	Contabilit&agrave; a partita doppia.

	Quesito 6: in quali aree ritieni indispensabile vi debba essere trasparenza oltre a quelle indicate?

	Sarebbe importante che ogni organismo palesasse che tipo di approccio (valutativo, facilitativo, trasformativo, &hellip;) viene seguito dai suoi mediatori.

	Quesito 7: attraverso quali indicatori ritieni possa concretamente pervenirsi al rispetto del principio di indipendenza dell&rsquo;organismo di mediazione? Quali procedimenti di mediazione dovrebbero essere preclusi all&rsquo;organismo di mediazione di espletare in considerazione del principio di indipendenza?

	L&rsquo;organismo non dovrebbe accettare di gestire procedure in cui una delle parti coinvolte &egrave; un soggetto che controlla o comunque condiziona l&rsquo;operato dell&rsquo;organismo stesso, salvo consenso delle altri parti.

	Quesito 8: quali misure ritieni debbano essere adottate affinch&eacute; possa verificarsi il rispetto da parte dell&rsquo;organismo di mediazione del principio di indipendenza?

	Normale conflict check.

	Quesito 9: quale distorsione o problematica applicativa hai rilevato nell&rsquo;applicazione della disciplina in materia di indennit&agrave; per il servizio di mediazione svolto?

	V. risposta a quesito 5. Ovviamente di regola il valore facciale si rivela diversa da quello oggetto di discussione.

	Quesito 10: quale ritieni debba essere il corretto criterio da seguire per la determinazione del valore della lite, soprattutto in caso di divergenza delle parti, nonch&eacute; per la individuazione di un unico centro di interesse?

	Non ha senso per noi quantificare il valore facciale. Meglio un criterio forfettario o a tempo.

	►Quesiti concernenti i mediatori

	Il quadro finale ha specifico riguardo ai mediatori.

	Sono posti in particolare considerazione la verifica del rapporto tra organismo di mediazione e numero dei mediatori (anche questo, per la verit&agrave;, costituendo profilo inerente alla professionalit&agrave; e seriet&agrave; dell&rsquo;organismo di mediazione), le modalit&agrave; di assegnazione degli affari di mediazione tra i diversi mediatori, le modalit&agrave; di selezione, i controlli che ciascun organismo di mediazione &egrave; tenuto a compiere al fine della verifica del rispetto da parte di tutti i propri mediatori del rispetto dei diversi obblighi (formativi e di informazione) gravanti, i criteri per la valutazione del rispetto del principio di neutralit&agrave; del mediatore.

	Quesito 1: quali sono i parametri che dovrebbero essere considerati per valutare la qualit&agrave; della prestazione svolta dai mediatori?

	Feedback dei clienti, feedback dei un altro mediatore esperto (in veste di osservatore), feedback dello stesso mediatore.

	Quesito 2: ritieni che si possano individuare dei criteri (numero dipendenti, numero di locali a disposizione ecc) per stabilire un rapporto tra capacit&agrave; strutturale dell&rsquo;organismo di mediazione e numero massimo di mediatori che possono essere inserito nell&rsquo;elenco del medesimo organismo? Se si, quali?

	Non ci pare ragionevole introdurre alcun limite.

	Quesito 3: come deve essere adeguatamente compiuta l&rsquo;assegnazione dell&rsquo;affare di mediazione ai mediatori inseriti presso l&rsquo;elenco di un organismo di mediazione?

	Il mediatore giusto per la questione da affrontare. Da evitare ogni meccanismo di assegnazione &lsquo;cieco&rsquo;.

	Quesito 4: quale specifico obbligo di controllo deve essere configurato a carico degli organismi di mediazione nei confronti dei propri mediatori e, di conseguenza, quali segnalazioni devono eventualmente essere compiute all&rsquo;autorit&agrave; di vigilanza?

	Se il mediatore adotta comportamenti non consoni, se ne discute e di rileva la consapevolezza dello stesso rispetto a quanto accaduto ed i suoi intendimenti per il futuro. In caso di accertata inabilit&agrave;, l&rsquo;organismo non dovrebbe designare il soggetto in altre mediazioni.

	Quesito 5: attraverso quali parametri ritieni possa concretamente garantirsi il rispetto dei principi di neutralit&agrave;, indipendenza ed imparzialit&agrave; del mediatore?

	Verifica dell&rsquo;operato, alla luce dei feedbacks raccolti.

	Quesito 6: quali misure ritieni debbano essere adottate per potere verificare il rispetto da parte del mediatore del principio di riservatezza e neutralit&agrave;?

	Affiancare i mediatori meno esperti da altri, esperti, in veste di osservatori.

	Richiedere feedback specifico alle parti

	Quesito 7: secondo quali criteri l&rsquo;organismo di mediazione dovrebbe procedere alla selezione dei mediatori da inserire nei propri elenchi?

	Formazione, CV, congruenza con la propria politica operativa.

	Quesito 8: in che misura ritieni che la previsione del tirocinio possa contribuire a migliorare la qualit&agrave; della formazione del mediatore e della sua prestazione? Come ritieni debba essere organizzato?

	Cos&igrave; com&rsquo;&egrave; oggi strutturato, &egrave; una farsa. Serve a nostro avviso praticare quanto in genere viene fatto e cio&egrave; che i mediatori meno esperti dapprima sono tenuti ad osservare mediatori esperti all&rsquo;opera (due/tre casi, in genere, sono sufficienti) discutendo con questi il caso a procedura finita. Quando il feedback dei primi &egrave; generalmente positivo, i neofiti possono esser incaricati di gestire procedure. Per le prime due/tre comunque, saranno sotto osservazione da parte di mediatori esperti. Se anche questa fase d&agrave; esito positivo, tali mediatori possono considerarsi autonomi e cominciare ad esser osservati da qualcuno meno esperto di loro. Il tutto garantisce un&rsquo;immissione graduale di sempre pi&ugrave; mediatori, soggetti a scrutinio multiplo, nel novero di coloro che possono tenere alti i livelli qualitativi del servizio.

	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/libro-verde-mediazione-risposte-di-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/libro-verde-mediazione-risposte-di-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop I &ndash; La mediazione trasformativa: i concetti di base (Winnie Backlund, USA; Richard Hill, UK)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>10 giugno 2013</strong><br />
	Oggetto del seminario &egrave; quello di introdurre i partecipanti ai fondamenti dell&rsquo;approccio trasformativo in mediazione toccando la teoria del conflitto e le possibilit&agrave; di trasformazione dello stesso grazie all&rsquo;empowerment ed il riconoscimento. Il seminario &egrave; particolarmente indicato per tutti coloro che non hanno familiarit&agrave; con il modello perch&eacute; fornisce preziose indicazioni sia teoriche che pratiche per apprezzarne l&rsquo;operativit&agrave;. 

	&nbsp;

	&nbsp;

	CONSULTA LA LISTA DI TUTTI I WORKSHOP: LINK

	&nbsp;

	SCHEDA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO - LAST UPDATE 04.02.2013

	&nbsp;

	---------------------------------------

	&nbsp;

	VISUALIZZA ANCHE I CORSI COLLEGATI ALLA CONFERENZA:

	&nbsp;

	&nbsp;

	

	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-i-la-mediazione-trasformativa-i-concetti-di-base-winnie-backlund-usa-richard-hill-uk.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/workshop-i-la-mediazione-trasformativa-i-concetti-di-base-winnie-backlund-usa-richard-hill-uk.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LA MEDIAZIONE FAMILIARE: dal modello facilitativo ... al trasformativo | Tra i relatori anche Carlo Mosca]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>21 novembre 2012</strong><br />
	CONGRESSO NAZIONALE

	&nbsp;

	LA MEDIAZIONE FAMILIARE:
	dal modello facilitativo ...al trasformativo&nbsp;

	Mercoled&igrave; 21 novembre 2012
	Ore 09.00 &ndash; 16,00

	&nbsp;

	Aula Italia&nbsp; Corte d&rsquo;Appello Civile
	via&nbsp;&nbsp; A. Varisco n.3/5, Roma

	&nbsp;

	Con il&nbsp; Patrocinio della
	&nbsp;Corte di Appello di Roma

	&nbsp;

	&nbsp;

	ISCRIZIONI

	&nbsp;

	
	Evento gratuito

	&nbsp;

	Le domande di iscrizione dovranno essere inviate per fax al n. 06/3214363.
	Le iscrizioni saranno consentite sino all&rsquo;inizio dei lavori congressuali e comunque fino alla capienza dei posti disponibili.
	Per la partecipazione all&rsquo;evento sono stati riconosciuti n. 6 crediti formativi.

	SEGRETERIA&nbsp;&nbsp; ORGANIZZATIVA
	Avv. Lucilla Anastasio
	Via Filippo Lippi, 2
	Tel.&nbsp; 06/32600285
	Fax 06/ 3214363

	&nbsp;

	PROGRAMMA

	Ore 09.00 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

	I SESSIONE&nbsp;COORDINA&nbsp;AVV. LUCILLA ANASTASIO -&nbsp;Segretario Anamef

	Ore 09,30 - INDIRIZZO DI SALUTO
	&nbsp;&nbsp;
	DOTT.GIORGIO SANTACROCE -&nbsp;Presidente della Corte d&rsquo;Appello di Roma

	Ore 10,00 Obiettivi raggiunti e programmi futuri&nbsp; dell&rsquo;A.N.A.Me.F.
	&nbsp;
	Avv. Giuseppina Menicucci
	&nbsp;ORE 10,20 Dal conflitto alla&nbsp; mediazione familiare
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
	Prof. Rita Grazia Ardone

	Ore 10,50&nbsp; Il Magistrato e l&rsquo;invio alla Mediazione Familiare

	
	Dott.ssa Alida Montaldi

	Dott.Massimo Crescenzi
	&nbsp;Ore 11,20&nbsp; Le politiche sociali: uno sguardo al futuro

	Dott. Francesco Alvaro

	Ore 11,50 La mediazione familiare: dal modello facilitativo a quello trasformativo

	Avv. Carlo Mosca - RESPONSABILE SCIENTIFICO QUADRA

	Ore 12,30&nbsp; Question time

	BREAK

	&nbsp;

	ORE II SESSIONE&nbsp;COORDINA&nbsp;Avv. Roberta Boratto -&nbsp;Tesoriere Anamef

	Ore 14,15 Aspetti giuridici e sociali della Mediazione Familiare

	Avv. Francesca Massi

	Ore 14,30&nbsp; L&rsquo;avvocato nelle separazioni difficili

	Avv. Monica Poggioli

	Ore 14,45&nbsp; ASSEMBLEA DEI SOCI

	Relatori
	Dr. Francesco Alvaro
	Garante dell&rsquo;Infanzia e dell&rsquo; Adolescenza
	Prof. Rita Grazia Ardone
	Prof. Ordinario alla Facolt&agrave; di Medicina e Psicologia dell&rsquo;Universita&rsquo; di Roma La Sapienza, Responsabile del servizio di Mediazione Familiare presso il DPPSS alla Sapienza
	Dott. Massimo Crescenzi
	Presidente della I&deg; Sezione del Tribunale civile di Roma
	Avv. Francesca Massi
	Socio&nbsp; A.N.A.Me.F.
	Avv. Giuseppina Menicucci
	Socio Fondatore e&nbsp; Presidente&nbsp; A.N.A.Me.F.
	Dott.ssa Alida Montaldi
	Presidente della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Roma
	Avv. Carlo Mosca
	Avvocato - Mediatore - Responsabile Scientifico ADR QUADRA
	Avv. Monica Poggioli
	Socio Fondatore&nbsp; e Direttivo A.N.A.Me.F.
	Vice Presidente A.S.Co.Me.F.Moderatori
	Avv. Lucilla Anastasio
	Socio Fondatore e Segretario A.N.A.Me.F.
	Avv. Roberta Boratto
	Socio Fondatore e Tesoriere A.N.A.Me.F.

	&nbsp;

	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/la-mediazione-familiare-dal-modello-facilitativo-al-trasformativo-tra-i-relatori-anche-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/la-mediazione-familiare-dal-modello-facilitativo-al-trasformativo-tra-i-relatori-anche-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Legislazione sulla mediazione in Europa al 12 dicembre 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>10 gennaio 2013</strong><br />
	AUSTRIA
	1) Legge federale sulla mediazione in materia civile e sulle modifiche alla Legge sul matrimonio, del codice di procedura civile, del codice di procedura penale, della legge sulla Corte Costituzionale e della legge sull&rsquo;infanzia del 2001.&nbsp; In vigore dal 1&deg; gennaio 2004 e per l&rsquo;elenco dei mediatori dal 1&deg; maggio 2004[1].
	2) Legge federale su alcuni aspetti della mediazione transfrontaliera in materia civile e commerciale all&rsquo;interno dell&rsquo;Unione europea e che modifica il Codice di procedura civile, la Legge DPI ed il Substances Act del&nbsp;&nbsp; 28 aprile 2011 (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 1&deg; maggio 2011[2].BELGIO
	1) Legge 21 febbraio 2005 n. 36. In vigore dal 30 settembre 2005[3].
	2) Decisione del 18 ottobre 2007 di approvazione del codice del mediatore[4].
	3) Linee guida per la presentazione di una domanda al fine di ottenere l&rsquo;accreditamento come mediatore ai sensi della legge del 21 Febbraio 2005[5].
	4) Decisione del 1 Febbraio 2007 modificata dalla decisione 11 marzo 2010 e da quella del 23 settembre 2010, che stabilisce le condizioni e le modalit&agrave; di accreditamento degli enti di formazione e di formazione di mediatori qualificati[6].BULGARIA

	1) Legge sulla mediazione promulgata SG. 110 del 17.12.2004 e successive modifiche[7] (attua la direttiva 52/08).
	2) Ordinanza n. 2 del 15.03.2007 dettante i termini e le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni che formano i mediatori, l&rsquo;iscrizione, la cancellazione e la revoca dei mediatori dal Registro unificato dei mediatori e le regole procedurali ed etiche di condotta dei mediatori[8].
	3) Legge promulgata SG. 27 del 1&deg;.04.2011.che modifica Legge sulla mediazione promulgata SG. 110 del 17.12.2004 (attua la direttiva 52/08)[9].
	4) Articoli 140, 234 e 321 del Codice di procedura civile promulgato SG. 59 del 20.07.2007, in vigore dal 3.01.2008[10].ESTONIA
	Legge 18 novembre 2009. In vigore dal 1&deg; gennaio 2010 (attua la Direttiva) [11].FINLANDIA
	1) Legge sulla mediazione nei casi penali ed in alcuni casi civili (1015/2005). In vigore dal 1&deg; gennaio 2006[12].
	2) Legge sulla mediazione giudiziale (663/2005). In vigore dal 1&deg; gennaio 2006 ed abrogata dalla legge 394/11 [13].
	3) Legge sul contenzioso, mediazione e processo di riconciliazione nei tribunali ordinari 29 aprile 2011 n. 394. In vigore dal 21 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08)[14].
	4) Legge 29 aprile 2011, n. 395&nbsp; di modifica del capitolo 17 &sect; 23 comma 1, punto 4, e comma 4,della legge 571/48. In vigore dal 21 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08)[15].
	5) Legge 29 aprile 2011, n. 396 di modifica del capitolo 11 &sect; 1, comma 2 della legge 728/2003 sulla limitazione della responsabilit&agrave; come modificata dalla legge 428/2010. In vigore dal 21 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08)[16].FRANCIA
	1) Decreto del 18-24 agosto 1790 &ndash; Decreto sull&rsquo;organizzazione giudiziaria (Lettera Patente)[17].
	2) Decreto del 18 (e 14)-26 ottobre 1990 &ndash; Decreto contenente regole sulla procedura davanti alla giustizia di pace[18].
	3) Codice civile[19].
	4) Codice di procedura civile[20].
	5) Decreto 20 marzo 1978 n. 78-381 relativo ai conciliatori di giustizia[21].
	6) Legge 8 febbraio 1995 n. 95-125[22].
	7) Legge di riforma della prescrizione civile del 17 giugno 2008 (attua la direttiva 52/08)[23].
	8)Art. 37 della legge n. 2010-1069 relativa all&rsquo;esecuzione delle decisioni di giustizia, alle condizione di esercizio di determinate professioni regolamentate e sugli esperti giudiziari. In vigore al pi&ugrave; tardi dal 1&deg; settembre 2011[24].
	9) Decreto n. 2010-1165 relativo alla conciliazione e alla procedura orale in materia civile, commerciale e sociale. In vigore dal 1&deg; gennaio 2010[25].
	10) Ordinanza n&deg; 2011-1540 del 16 novembre 2011 che recepisce la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale[26].
	11) Decreto n 2012-66 del 20 gennaio 2012 relativa alla risoluzione alternativa delle controversie[27] (in vigore dal 23 gennaio 2012).GERMANIA
	Legge sulla mediazione del 21 luglio 2012[28].GRECIA
	Legge sulla mediazione civile e commerciale 16 dicembre 2010, n. 3.898 (attua la direttiva 52/08). In vigore dal 16 dicembre 2010[29].INGHILTERRA E GALLES
	1) Legge sulla procedura della famiglia n. 2955 del 2010[30]. In vigore&nbsp; dal 6 aprile 2011 (attua la direttiva 52/08).
	2) La novella n. 88 del 2011 al Codice di Procedura civile[31]. In vigore&nbsp; dal 6 aprile 2011(attua la direttiva 52/08).
	3) Legge n. 133 del 2011 sulla mediazione transfrontaliera (attua la Direttiva). In vigore dal 20 maggio 2011[32].IRLANDA
	Legge sulla mediazione comunitaria 2011. In vigore dal 18 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08)[33].IRLANDA DEL NORD
	1) La novella al regolamento della Corte di Giustizia dell&rsquo;Irlanda del Nord (2011). In vigore&nbsp; dal 25 marzo 2011(attua la direttiva 52/08) [34].
	2) La legge sulla mediazione transfrontaliera dell&rsquo;Irlanda del Nord[35]. In vigore dal 18 aprile 2011(attua la direttiva 52/08).ITALIA
	1) Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[36]. In vigore dal 20 marzo 2010 (attua la direttiva 52/08) [37].
	2) Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180[38]. In vigore dal 5 novembre 2010.
	3) Decreto 6 luglio 2011, n. 145. Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della&nbsp; giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalit&agrave; di iscrizione e tenuta&nbsp; del&nbsp; registro&nbsp; degli&nbsp; organismi&nbsp; di mediazione e dell&rsquo;elenco dei formatori per la mediazione, nonch&eacute; sull&rsquo;approvazione delle indennit&agrave; spettanti agli organismi, ai sensi dell&rsquo;articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187)[39]. In vigore dal&nbsp; 26 agosto 2011.LETTONIA
	1) Parte quarta del Codice civile[40]
	2) Codice di procedura civile (attua la direttiva 52/08)[41].LITUANIA
	1) Legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie civili della Repubblica di Lituania del 15 luglio 2008 n. X-1702[42]. In vigore dal 31 luglio 2008 ad eccezione dell&rsquo;articolo 10 che &egrave; in vigore dal 1&deg; gennaio 2010 (attua la direttiva 52/08)[43].
	2) Ordine di approvazione piano circa lo sviluppo e la&nbsp; promozione della soluzione pacifica delle controversie tramite la mediazione conciliativa 23 novembre 2010 No. 1R-256 e successive modifica Nr. 1R-147 del 2011 (attuano la direttiva 52/08) [44].
	3) Legge 24 maggio 2011 n. No. XI-1400 sulla mediazione nelle cause civili e di modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 della legge del 15 luglio 2008. In vigore dal 28 maggio 2011 (attua la direttiva 52/08)[45].LUSSEMBURGO
	Legge 24 febbraio 2012 &ndash; introduzione della mediazione in materia civile e commerciale nel nuovo Codice di procedura civile &ndash; attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale &ndash; modifica della legge del 10 agosto 1991, relativa alla professione di avvocato; &ndash; modifica dell&rsquo;articolo 3, comma (a), comma 1. della legge del 3 agosto 2011 concernente l&rsquo;attuazione del regolamento (CE) N. 4/2009, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all&rsquo;esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obblighi alimentari, di modifica del nuovo codice di procedura civile, e &ndash; modifica degli articoli 491-1 e 493-1 del Codice Civile[46].MALTA
	Legge sulla mediazione del 21 dicembre 2004 (come novellata tra il 18 ed il 29&nbsp; settembre 2010 &ndash; attua la direttiva 52/08)[47].NORVEGIA[48]
	1) Legge 15 marzo 1991 n. 3 in ultimo modificata dalla Legge 4 luglio 2003 n. 75. In vigore dal 1&deg; gennaio 2004[49].
	2) Regolamento in materia di mediazione&nbsp; 13 agosto 1992 n. 620 e successive modifiche. In vigore dal 10 settembre 1992[50].
	3) Legge 17 giugno 2005, n. 90 relativa alla mediazione e alla procedura nelle controversie civili[51].PAESI BASSI
	Modifica della legge di modifica Libro III del Codice civile e del Codice di procedura civile in relazione alla direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione / mediazione in materia civile e commerciale (legge di attuazione della direttiva n&deg; 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione / mediazione in materia civile e commerciale) [testo presentato al servizio del Consiglio Consultivo di stato][52].POLONIA
	1) Articoli 123-125 del Codice civile[53].
	2) Sezione 1 aggiunta al Codice di procedura Civile[54] dall&rsquo;art. 1 punto 6 della legge del 28 luglio 2005 (Dz.U.05.172.1438), in vigore dal 10 dicembre 2005, che modifica la legge &ndash; il Codice di procedura civile ed altri atti[55].
	3) Legge del 26 maggio 2011 che modifica la legge &ndash; codice di procedura civile. In vigore dal 13 agosto 2011[56].PORTOGALLO
	1) Legge 29 giugno 2009, n. 29. In vigore dal 18 gennaio del 2010 (attua la Direttiva)[57].REPUBBLICA CECA
	Progetto di legge sulla mediazione non penale e sulla modifica di altre leggi 140/11[58]&nbsp; Attua la direttiva 52/08.
	Legge sulla mediazione 2 maggio 2012[59] e sulla modifica di alcune leggi 202/12[60].ROMANIA
	1) Legge 192/2006 emendata con legge 370/2009 e ordinanza 13/10 di recepimento della Direttiva europea sui servizi (attua la direttiva 52/08)[61].
	2) Legge 202/2010 per quanto riguarda alcune misure per accelerare le soluzioni processuali[62]. Piccola riforma della giustizia[63].SCOZIA
	Legge sulla mediazione transfrontaliera del 21 marzo 2011. In vigore dal 6 aprile 2011 (attua la direttiva 52/08).[64]SLOVACCHIA
	Legge 420/2004 del 25 Giugno 2004, come novellata dalle leggi 136 e 141 del 2010, sulla mediazione e sulle modifiche ad alcune leggi (attua la direttiva 52/08)[65]. Pubblicata nella Raccolta delle leggi no. 179/2004 pagina 3938[66].SLOVENIA
	1) Legge 23 maggio 2008 sulla mediazione civile e commerciale. In vigore dal 21 giugno 2008 (attua la direttiva 52/08)[67].
	2) Legge sul contenzioso alternativo delle controversie del 19 novembre 2009 n. 97 (ADR nel processo) (in vigore dal 15 giugno 2010)[68].SPAGNA
	1) Reale Decreto-legge 5/2012, del 5 marzo, sulla mediazione civile e commerciale (attua la direttiva 52/08)[69] in oggi abrogato.
	2) Legge 5/12 del 6 luglio, sulla mediazione civile e commerciale (attua la direttiva 52/08)[70].SVEZIA
	1) Legge 22 giugno 2011, n. 860 sulla mediazione in alcune controversie private. In vigore dal&nbsp; 1&deg; agosto 2011 (attua la direttiva 52/08)[71].
	2) Legge che modifica il Codice di procedura civile 22 giugno 2011, n. 861. In vigore dal 1&deg; agosto 2011 (attua la direttiva 52/08)[72].
	3) Legge sulla modifica del Codice di esecuzione 22 giugno 2011, n. 862. In vigore dal&nbsp; 1&deg; agosto 2011 (attua la direttiva 52/08)[73].
	4) Legge di modifica della legge (1973:188) sui Tribunali di locazione e&nbsp; sui Tribunali d&rsquo;affitto 22 giugno 2011, n. 863. In vigore dal 1&deg; agosto 2011 (attua la direttiva 52/08)[74].UNGHERIA
	1) Codice di procedura civile (attua la direttiva 52/08)[75].
	2) Legge sulla mediazione (2002 Legge LV e successive modifiche) (attua la direttiva 52/08)[76].

	&nbsp;

	&nbsp;

	***************

	
	[1] Bundesgesetz &uuml;ber Mediation in Zivilrechtssachen (Zivilrechts-Mediations-Gesetz &ndash; ZivMediatG) sowie &uuml;ber &Auml;nderungen des Ehegesetzes, der Zivilprozessordnung, der Strafprozessordnung, des Gerichtsgeb&uuml;hrengesetzes und des Kindschaftsrechts-&Auml;nderungsgesetzes 2001(NR: GP XXII RV 24 AB 47 S. 12. BR: AB 6780 S. 696.) StF: BGBl. I Nr. 29/2003. http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=20002753
	[2] Bundesgesetz 21: EU-Mediations-Gesetz &ndash; EU-MediatG sowie &Auml;nderung der Zivilprozessordnung, des IPR-Gesetzes und des Suchtmittelgesetzes. BUNDESGESETZBLATT F&Uuml;R DIE REPUBLIK &Ouml;STERREICH Jahrgang 2011 Ausgegeben am 28. April 2011 Teil I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_I_21/BGBLA_2011_I_21.html
	[3]&nbsp; Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la m&eacute;diation 21 Fevrier 2005. -. Publication : 22-03-2005 num&eacute;ro : 2005009173.
	Entr&eacute;e en vigueur : 30-09-2005 *** 22-03-2005 (ART. 1) *** 22-03-2005 (ART. 11) *** 22-03-2005 (ART. 25).
	Con riferimento alla Direttiva il paese ritiene di non modificare alcunch&eacute;.
	http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/loi/20050221_l_mod_code_judiciaire_concerne_mediation.jsp
	[4] BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR. In http://www.mediation-justice.be/nl/misc/bemiddelaars.html
	[5] Richtlijnen voor indiening van een dossier met het oog op het bekomen van een erkenning als bemiddelaar op grond van de wet van 21 februari 2005. In http://www.mediation-justice.be/nl/misc/richtlijnen.html.
	[6] BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007 GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010 EN DE BESLISSING VAN 23 SEPTEMBER 2010 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN VORMINGSINSTANTIES EN OPLEIDINGEN VAN ERKENDE BEMIDDELAARS. In http://www.mediation-justice.be/nl/misc/bemiddelaars.html
	[7]&nbsp; In Coll &ndash; APIS, vol. 1 / 2005, p. 320. Il testo &egrave; stato successivamente integrato (No. 86 del 24.10.2006,&nbsp; No. 9 del 28.01.2011,. No. 27 del 04.01.2011).
	ЗАКОН за медиацията Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 24.10.2006 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. И доп., бр. 27 от 1.04.2011 г. Сборник закони &ndash; АПИС, кн. 1/2005, стр. 320 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/national_law_me_bul_bg.pdf
	[8] НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.
	http://www.mjeli.government.bg/new/Pages/Legislation/Default.aspx
	[9] ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА (ДВ, БР. 110 ОТ 2004 Г.). Обн. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г. In http://www.citybuild.bg/act/zakon-izmenenie-dopylnenie/2135725431
	[10] ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г. V. http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/national_law_me_bul_bg.pdf
	[11] Proclamata con Decisione del Presidente della Repubblica n. 562 del 3 dicembre 2009, entrata in vigore il 1&deg; gennaio del 2010, in RTI 2009, 59, 385. Lepitusseadus Vastu v&otilde;etud 18.11.2009. Redaktsiooni j&otilde;ustumise kp: 01.01.2010. In RTI 2009, 59, 385. In https://www.riigiteataja.ee/akt/13240243
	[12] Act on mediation in criminal and certain civil cases (1015/2005). In http://info.stakes.fi/NR/rdonlyres/11C8B43C-7950-45F0-A1F4-312E993C5649/0/Law_on_mediation_in_english.pdf
	[13] Court-annexed mediation Act (663/2005)
	http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2005/en20050663.pdf
	[14] Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisiss&auml; tuomioistuimissa 29.4.2011/394 in http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110394. Il &sect; 15 come modificato dalla legge 723/11 entrer&agrave; in vigore il 1&deg; gennaio 2013.
	[15] Laki oikeudenk&auml;ymiskaaren 17 luvun 23 &sect;:n muuttamisesta. In http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110395
	[16] Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 &sect;:n muuttamisesta. In http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110396
	[17] D&eacute;cret 16=24 AOUT 1790. (Lett.-Pat.) &ndash; D&eacute;cret sur l&rsquo;organisation Judiciaire (L. t. I, p. 1362: B. t. V, p. 170. Mon. 4, 5,6, 10, 12, 13,17 ao&ucirc;t 1790; rapp. M. Thouret.) In J.B. DUVERGIER, Lois, d&eacute;crets ordonnances, r&eacute;glements avis du Conseil-D&rsquo;&Eacute;tat, Tome Premier, A Guyot, Paris, 1834., p. 361 e ss.
	[18] D&eacute;cret&nbsp; 18 (14 et) = 26 OCTOBRE 1790. &ndash; D&eacute;cret contenant r&eacute;glement sur le proc&egrave;dure en la justice-de-paix (L., t. II, p. 257; B., t. VII p. 162) in B. DUVERGIER, Lois, d&eacute;crets ordonnances, op. cit. p. 472 e ss.
	[19] Code civil. http://www.legifrance.gouv.fr
	[20] Code de proc&eacute;dure civile.&nbsp; http://www.legifrance.gouv.fr
	[21] D&eacute;cret n&deg;78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062857&amp;dateTexte=20110901
	[22] Loi n&deg;95-125 du 8 f&eacute;vrier 1995 relative &agrave; l&rsquo;organisation des juridictions et &agrave; la proc&eacute;dure civile, p&eacute;nale et administrative. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350926
	[23] LOI n&deg; 2008-561 du 17 juin 2008 portant r&eacute;forme de la prescription en mati&egrave;re civile, in http://lexinter.net/lois4/loi_du_17_juin_2008_portant_reforme_de_la_prescription_en_matiere_civile.htm
	[24] LOI n&deg; 2010-1609 du 22 d&eacute;cembre 2010 relative &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution des d&eacute;cisions de justice, aux conditions d&rsquo;exercice de certaines professions r&eacute;glement&eacute;es et aux experts judiciaires. In http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023273986&amp;categorieLien=id
	[25] D&eacute;cret n&deg; 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif &agrave; la conciliation et &agrave; la proc&eacute;dure orale en mati&egrave;re civile, commerciale et sociale. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022876459&amp;categorieLien=id#
	[26] Ordonnance n&deg; 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement europ&eacute;en et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la m&eacute;diation en mati&egrave;re civile et commerciale. In http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3FcidTex
	[27] D&eacute;cret n&deg; 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif &agrave; la r&eacute;solution amiable des diff&eacute;rends (JORF n&deg;0019 du 22 janvier 2012 page 1280) texte n&deg; 9.&nbsp; http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=454436BD1641CDB6BDDFEF53FFF32FB7.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000025179010&amp;dateTexte=20120122

	[28]&nbsp; Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577) in http://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BJNR157710012.html. Vi sono stati tre progetti di legge in precedenza: l&rsquo;ultimo &egrave; stato il disegno di legge del governo federale di una legge per promuovere la mediazione e altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie &ndash; stampati 17/5335 (dovrebbe la Direttiva) del 1&deg; dicembre 2011 v. http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/080/1708058.pdf
	[29] &Nu;&Omicron;&Mu;&Omicron;&Sigma; &Upsilon;&Pi;&rsquo; &Alpha;&Rho;&Iota;&Theta;. 3898 &Delta;&iota;&alpha;&mu;&epsilon;&sigma;&omicron;&lambda;ά&beta;&eta;&sigma;&eta; &sigma;&epsilon; &alpha;&sigma;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&theta;έ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;. (&Epsilon;&Phi;&Eta;&Mu;&Epsilon;&Rho;&Iota;&Sigma; &Tau;&Eta;&Sigma; &Kappa;&Upsilon;&Beta;&Epsilon;&Rho;&Nu;&Eta;&Sigma;&Epsilon;&Omega;&Sigma; &Tau;&Eta;&Sigma; &Epsilon;&Lambda;&Lambda;&Eta;&Nu;&Iota;&Kappa;&Eta;&Sigma; &Delta;&Eta;&Mu;&Omicron;&Kappa;&Rho;&Alpha;&Tau;&Iota;&Alpha;&Sigma; &Tau;&Epsilon;&Upsilon;&Chi;&Omicron;&Sigma; &Pi;&Rho;&Omega;&Tau;&Omicron; &Alpha;&rho;. &Phi;ύ&lambda;&lambda;&omicron;&upsilon; 211 16 &Delta;&epsilon;&kappa;&epsilon;&mu;&beta;&rho;ί&omicron;&upsilon; 2010). http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=W16E-iMSUYw%3d&amp;tabid=132
	[30] The Family Procedure Rules 2010&nbsp; No. 2955 (L.17). http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2955/pdfs/uksi_20102955_en.pdf
	[31] The Civil Procedure (Amendment) rules 2011 No. 88. http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/88/pdfs/uksi_20110088_en.pdf
	[32] Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011 n. 133. http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1133/pdfs/uksi_20111133_en.pdf
	[33] S.I. No. 209/2011 &mdash; European Communities (Mediation) Regulations 2011. S.I. No. 209/2011. http://www.irishstatutebook.ie/2011/en/si/0209.html
	[34] The Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) (Emendament 2011) http://www.legislation.gov.uk/nisr/2011/62/pdfs/nisr_20110062_en.pdf
	[35] The Cross-Border Mediation Regulations (Northern Ireland) http://www.legislation.gov.uk/nisr/2011/157/pdfs/nisr_20110157_en.pdf
	[36] Gazzetta Uff. n. 28 04/03/2010.
	[37] L&rsquo;art. 5 primo comma con riferimento alla materia del condominio e dei sinistri stradali entra in vigore il 20 marzo 2012. Con sentenza n. 6 dicembre 2012 n. 272 la Corte Costituzionale ha dichiarato &ldquo;l&rsquo;illegittimit&agrave; costituzionale dell&rsquo;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell&rsquo;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);
	2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell&rsquo;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l&rsquo;illegittimit&agrave; costituzionale: a) dell&rsquo;art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo (&laquo;L&rsquo;avvocato informa altres&igrave; l&rsquo;assistito dei casi in cui l&rsquo;esperimento del procedimento di mediazione &egrave; condizione di procedibilit&agrave; della domanda giudiziale&raquo;) e al sesto periodo, limitatamente alla frase &laquo;se non provvede ai sensi dell&rsquo;articolo 5, comma 1&raquo;; b) dell&rsquo;art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole &laquo;Fermo quanto previsto dal comma 1 e&raquo;, c) dell&rsquo;art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole &laquo;I commi 1 e&raquo;; d) dell&rsquo;art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole &laquo;Fermo quanto previsto dal comma 1 e&raquo;; e) dell&rsquo;art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase &laquo;e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell&rsquo;articolo cinque,&raquo;; f) dell&rsquo;art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase &laquo;e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell&rsquo;art. 5, comma 1&raquo;; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo &laquo;computano&raquo; anzich&eacute; &laquo;computa&raquo;; h) dell&rsquo;art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell&rsquo;art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo &laquo;Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all&rsquo;art. 13&raquo;; l) dell&rsquo;intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo &laquo;resta ferma l&rsquo;applicabilit&agrave; degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile&raquo;; m) dell&rsquo;art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell&rsquo;art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell&rsquo;art. 24 del detto decreto legislativo;&hellip;&rdquo;.
	[38] Gazzetta Uff.&nbsp; 04/11/2010, n. 258.
	[39] Gazzetta Ufficiale &ndash; Serie Generale&nbsp; n. 197 del 25-8-2011.
	[40] Civilikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības. In http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220
	[41] Civilprocesa likums.&nbsp; In http://www.likumi.lv/doc.php?id=50500
	Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
	(14.12.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)
	Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
	1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/35/EK par maksājumu kavējumu novēr&scaron;anu komercdarījumos;
	2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpa&scaron;uma tiesību piemēro&scaron;anu;
	3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 21.maija direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās. [Informativa circa le Direttive dell&#039;Unione Europea
	(14.12.2006. Legge e successive modifiche, come modificato dal 2010/12/20. Una legge che entrer&agrave; in vigore il 01.01.2011.)
	La presente legge contiene norme giuridiche derivanti da
	1) Parlamento europeo e&nbsp; Consiglio 2000/35/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
	2) Parlamento europeo e Consiglio 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sui diritti di propriet&agrave; intellettuale;
	3) Parlamento europeo e Consiglio 2008/52/CE del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale].
	[42] Gazzetta ufficiale. 2008, No. 87-3462.
	[43] Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo ĮSTATYMAS Numeris: X-1702 &ndash; 2008/07/15. Publikavimas: Valstybės žinios, 2008-07-31, Nr. Si pu&ograve; trovare in http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325294&amp;p_query=&amp;p_tr2=. Oppure in lingua inglese in traduzione ufficiale http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=330591
	[44] DĖL TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) PLĖTROS IR TAIKAUS GINČŲ SPRENDIMO SKATINIMO PLANO PATVIRTINIMO 2010 m. lapkričio 23 d. Nr. 1R-256 Vilnius. In http://ar.tic.lt/Default.aspx?id=2&amp;item=results&amp;aktoid=1D4481F8-CDF8-4EC8-8330-EAEC9D448736.
	[45] LIETUVOS RESPUBLIKOS
	CIVILINIŲ GINČŲ TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO ĮSTATYMO 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS.&nbsp; http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=399887
	2011 m. gegužės 24 d. Nr. XI-1400.
	Da ultimo il piano ha subito un&rsquo;aggiunta da altro piano.
	DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2010 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1R-256 &bdquo;DĖL TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) PLĖTROS IR TAIKAUS GINČŲ SPRENDIMO SKATINIMO PLANO PATVIRTINIMO&ldquo; PAKEITIMO 2011 m. birželio 6 d. Nr. 1R-147. In http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&amp;item=results&amp;aktoid=5454B237-D3EF-4D42-ADA3-C359BF71F0A9.
	[46] Loi du 24 f&eacute;vrier 2012 portant&ndash; introduction de la m&eacute;diation en mati&egrave;re civile et commerciale dans le Nouveau Code de proc&eacute;durecivile;&ndash; transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement europ&eacute;en et du Conseil du 21 mai 2008 surcertains aspects de la m&eacute;diation en mati&egrave;re civile et commerciale;&ndash; modification de la loi modifi&eacute;e du 10 ao&ucirc;t 1991 sur la profession d&rsquo;avocat;&ndash; modification de l&rsquo;article 3, paragraphe (1), point 1. de la loi du 3 ao&ucirc;t 2011 portant mise enapplication du r&egrave;glement (CE) &deg; 4/2009 du 18 d&eacute;cembre 2008 relatif &agrave; la comp&eacute;tence, la loiapplicable, la reconnaissance et l&rsquo;ex&eacute;cution des d&eacute;cisions et la coop&eacute;ration en mati&egrave;re d&rsquo;obligationsalimentaires, modifiant le Nouveau Code de proc&eacute;dure civile; et&ndash; modification des articles 491-1 et 493-1 du Code civil. In M&eacute;morial Luxembourgeois A, Numero: 37, Data di pubblicazione: 05/03/2012, Pagina: 00396-00400; Riferimento: (MNE(2012)51236). In. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2012/0037/a037.pdf#page=2
	[47] MEDIATION ACT 21st December, 2004. ACT XVI of 2004, as amended by Act IX of 2010. http://www.mjha.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&amp;itemid=8940&amp;l=1.
	[48] Anche se non fa parte dell&rsquo;Unione Europea sar&agrave; comunque oggetto del nostro commento poich&eacute; in materia di risoluzione alternativa il paese ha una legislazione assai avanzata. Tanto che invece ad essa si ispira la legislazione della comunitaria CIPRO che invece vede la sua legislazione in materia ancora in discussione in sede parlamentare.
	[49] Lov om megling i konfliktr&aring;d (konfliktr&aring;dsloven) (LOV-1991-03-15-3) http://www.lovdata.no/all/nl-19910315-003.html
	[50] Forskrift om megling i konfliktr&aring;d. Fastsatt ved Regjeringens res. 13. august 1992 i medhold av lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktr&aring;d &sect; 3. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 19 april 1993 nr. 306, 19 des 2003 nr. 1674. In http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-19920813-0620.html
	[51] Act of 17 June 2005 no. 90 relating to mediation and procedure in civil disputes (The Dispute Act). In http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-20050617-090-eng.pdf
	[52] In precedenza &egrave; stato discusso il progetto di legge &ldquo;Adeguamento del Libro III, del codice civile e del Codice di procedura civile alla direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in&nbsp; ambito civile e commerciale&rdquo; Anpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken. L&rsquo;ultima versione &egrave; del 21 febbraio 2012: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32555-E.html
	Ma il progetto suindicato non poteva ottenere il voto favorevole del Senato e cos&igrave; il Ministro della Giustizia il 21 giugno 2012 ha rimesso al Consiglio di Stato il progetto di legge indicato nel corpo del testo che si riferisce per&ograve; solo alla mediazione transfrontaliera.
	[53] Regolano la prescrizione in presenza di arbitrato e mediazione. KODEKS CYWILNY. In http://www.kodeks-cywilny.pl/
	[54] &ndash; Kodeks postępowania cywilnego (K.P.C.).
	[55] USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy &ndash; Kodeks postępowania cywilnego oraz niekt&oacute;rych innych ustaw1)(Dz. U. z dnia 9 września 2005 r.). In http://lex.pl/serwis/du/2005/1438.htm. Viene modificato anche il Codice civile in particolare con riferimento al regime della prescrizione.
	[56] Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy &ndash; Kodeks postępowania cywilnego. Dziennik Ustaw Nr 144. In http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111440854
	[57] Lei n.&ordm; 29/2009 de 29 de Junho. Aprova o Regime Jur&iacute;dico do Processo de Invent&aacute;rio e altera o C&oacute;digo Civil, o C&oacute;digo de Processo Civil, o C&oacute;digo do Registo Predial e o C&oacute;digo do Registo Civil, no cumprimento das medidas de descongestionamento dos tribunais previstas na Resolu&ccedil;&atilde;o do Conselho de Ministros n.&ordm; 172/2007, de 6 de Novembro, o Regime do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, procede &agrave; transposi&ccedil;&atilde;o da Directiva n.&ordm; 2008/52/CE, do Parlamento e do Conselho, de 21 de Mar&ccedil;o, e altera o Decreto -Lei n.&ordm; 594/74, de 7 de Novembro. Di&aacute;rio da Rep&uacute;blica, 1.&ordf; s&eacute;rie &mdash; N.&ordm; 123 &mdash; 29 de Junho de 2009&nbsp;&nbsp; http://dre.pt/pdf1sdip/2009/06/12300/0419204208.pdf
	[58] 40/11 Z&aacute;kon o mediaci v netrestn&iacute;ch věcech in http://www.komora.cz.&nbsp; Dovrebbe essere entrata in vigore il 1&deg; gennaio del 2012. Gli strumenti alternativi sono peraltro gi&agrave; ben conosciuti. Cfr. Legge 4 dicembre 1963 (Codice di procedura civile) 99/1963 Sb. Z&Aacute;KON ze dne 4. pro since 1963 Občansk&yacute; soudn&iacute; ř&aacute;dIn. In http://www.epravo.cz. Alcune delle norme del Codice di rito (&sect; 67-69 &sect; 99,100,110, 273) prendono in considerazione sia la conciliazione sia la mediazione (soprattutto in materia di divorzio e inadempimento ai doveri derivanti da accordi familiari). Nel paese si parla di mediazione dal lontano 1989.
	[59] In vigore dal 1&deg; settembre 2012.
	[60] 202/2012 Sb. Z&Aacute;KON ze dne 2. května 2012 o mediaci a o změně někter&yacute;ch z&aacute;konů (z&aacute;kon o mediaci)
	[61] LAW NO. 192/2006 ON MEDIATION AND ORGANIZING THE MEDIATOR PROFESSION, AS MODIFIED AND ADDED BY THE LAW NO. 370/2009 AND BY GOVERNMENT ORDINANCE NO. 13/2010 REGARDING THE TRANSPOSING THE DIRECTIVE FOR SERVICES. Il testo (che si &egrave; rinvenuto in lingua inglese in http://www.cmediere.ro) ha emendato la Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 3 decembrie 2009.
	[62] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte I nr. 714 del 26 ottobre 2010.
	[63] Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010 Mica reforma a Justitiei. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010. Il testo emenda non soltanto il Codice di rito ma anche la Legge 192/06 (impone al mediatore di non chiedere compenso nel caso di sessione di mediazione informativa &ndash; disposizione XV l. 201/10).
	[64]The Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations 2011. Made 21st March 2011. Coming into force&nbsp; 6th April 2011. Scottish&nbsp; Statutory&nbsp; Instruments (SSI) 2011 no. 234 MEDIATION. In http://www.legislation.gov.uk/ssi/2011/234/pdfs/ssi_20110234_en.pdf
	[65] Valida dal: 24/07/2004 Efficace: 07/01/2010. Modifica: 136/2010 Coll z. con effetto dal 1&deg; Giugno 2010. Questa legge (legge sui servizi nel mercato interno che modifica alcune leggi del 3 marzo 2010) regola sostanzialmente i requisiti per essere mediatori e per iscriversi nel registro dei mediatori. Cfr. http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209600&amp;FileName=zz2010-00136-0209600&amp;Rocnik=2010
	Modifica: 141/2010 Coll z. con effetto dal 1&deg; luglio 2010.
	[66] 420/2004 Z.z. ACT z 25. j&uacute;na 2004 o medi&aacute;cii a o doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov (Platnosť od: 24.7.2004 &Uacute;činnosť od: 1.7.2010). Uverejnen&eacute; v Zbierke z&aacute;konov č. 179/2004 strana 3938
	(Zmena:136/2010 Z. z. s &uacute;činnosťou od 1.j&uacute;na 2010. Zmena:141/2010 Z. z. s &uacute;činnosťou od 1.j&uacute;la 2010).
	http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-mediacii/
	http://notar-vranov.sk/notar/zakon_o_mediacii.pdf
	[67]Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. maja 2008. &Scaron;t. 003-02-5/2008-8. Uradni list Republike Slovenije &Scaron;t. 56 Ljubljana, petek 6. 6. 2008 &euro; ISSN 1318-0576 Leto XVIII. In http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO5289.html
	[68] Zakon o alternativnem re&scaron;evanju sodnih sporov (ZARSS) 2009.11.19. Ur.l. RS, &scaron;t. 97/2009. Datum začetka uporabe: 5.06.2010. Uradni list Republike Slovenije &Scaron;t. 97 Ljubljana, ponedeljek 30. 11. 2009 ISSN 1318-0576 Leto XIX. In http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO5648.html
	[69] Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediaci&oacute;n en asuntos civiles y mercantiles. In BOLET&Iacute;N OFICIAL DEL ESTADO, Martes 6 de marzo de 2012, N&uacute;m. 56 Sec. I. P&aacute;g. 18783. http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3152.pdf
	Ricordiamo per&ograve; che in precedenza l&rsquo;attenzione si era soffermata sul un disegno di legge sulla mediazione in materia civile e commerciale (Proyecto de ley de mediaci&oacute;n en asuntos civiles y mercantiles. http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_122-01.PDF) che ha avuto una battuta d&rsquo;arresto ed &egrave; decaduto in data 27/9/2011. Cfr. http://www.congreso.es
	[70] Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediaci&oacute;n en asuntos civiles y mercantiles in http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf
	[71] http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110860.htm
	[72] http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20110861.pdf
	[73]http://notisum.se/rnp/sls/sfs/20110862.pdf
	[74] http://www.lagboken.se/files/SFS/2011/110863.PDF
	[75] In http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95200003.TV
	[76] A k&ouml;zvet&iacute;tői tev&eacute;kenys&eacute;gről sz&oacute;l&oacute; 2002 &eacute;vi LV. t&ouml;rv&eacute;nyin http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200055.TV
	Il testo di legge che commenteremo &egrave; quello che risulta al 20 agosto 2011 a seguito delle modifiche intervenute il 1&deg; gennaio 2011 (quelle circa il registro entrano in vigore il 1&deg; gennaio 2012). Cfr. http://www.kotiktvf.kvvm.hu/menu/jogszabalyok/hatalyos/jogszab_mod_2011.htm

	&nbsp;

	&nbsp;

	A cura di Carlo Alberto Calcagno, docente Quadra]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/legislazione-mediazione-europa-12-dicembre-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/legislazione-mediazione-europa-12-dicembre-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Evento a teatro: Segreti della Mediazione Civile e Commerciale | Milano]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>29 novembre 2012</strong><br />
	"Segreti della Mediazione Civile e Commerciale"
	svelati a teatro da Giovanni De Berti e Antonia Marsaglia

	&nbsp;

	4 CREDITI FORMATIVI PER GLI AVVOCATI
	(un credito per ogni ora di partecipazione)

	Gioved&igrave; 29 NOVEMBRE 2012 - 14.30/18.30Teatro Filodrammatici
	via Filodrammatici 1, Milano

	&nbsp;

	CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

	Giovanni De Berti e Antonia Marsaglia, mediatori accreditati presso Mediamo e presso il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, l&#039;Italy-China Business Mediation Center, di Milano e Pechino, l&#039;Organismo di Conciliazione Forense di Milano, l&#039;lnternational Mediation Institute e il Chartered Institute of Arbitrators di Londra, presentano una mediazione simulata con attori e professionisti.

	L&#039;evento intende rivelare con una dimostrazione pratica i vantaggi del ricorso alla mediazione. Tale procedura consente alle parti in conflitto, grazie all&rsquo;intervento del mediatore, di ristabilire la comunicazione che si &egrave; deteriorata, allo scopo di esplorare nuovi percorsi per superare il conflitto ed eventualmente di risolvere la controversia mediante la ricerca di soluzioni condivise ed il raggiungimento di un accordo.

	L&rsquo;incontro consentir&agrave; ai partecipanti di approfondire la conoscenza di questo istituto e di evidenziare i suoi vantaggi, rispetto agli altri metodi di risoluzione delle controversie, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale ed &egrave; destinato ad avvocati, professionisti operanti nel settore della risoluzione alternativa delle controversie e a chiunque sia interessato all&rsquo;approfondimento delle tecniche di mediazione.

	MEDIAMO, societ&agrave; accreditata dal Ministero della Giustizia a gestire procedimenti di mediazione (aut. Min. n. 496) e a tenere corsi di formazione per mediatori civili e commerciali (aut. Min. n. 151), organizza e promuove la manifestazione in collaborazione con ADR Quadra, organismo di mediazione ed ente di formazione (all&#039;avanguardia nell&#039;utilizzo dell&#039;approccio trasformativo al conflitto).

	L&#039;evento &egrave; in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense; &egrave; previsto il pagamento di Euro 25,00 e la partecipazione dar&agrave; diritto all&#039;attribuzione di 4 crediti formativi relativi alla formazione continua per gli avvocati.

	ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SINO AD ESAURIMENTO POSTI.&nbsp;

	Introduce:
	AVV. CRISTINA MENICHINO Socia di Mediamo s.r.l e mediatore

	Relatore e commentantore:
	AVV. ANTONIA MARSAGLIA Mediatore ed arbitro nazionale ed internazionale

	Relatore e mediatore:
	AVV. GIOVANNI DE BERTI Mediatore ed arbitro nazionale ed internazionale

	Parti:
	MARIA ARIIS Attrice professionista
	PAOLA SALVI Attrice professionista

	Avvocati in mediazione:
	AVV. MARCO MARZATICO Mediatore
	PROF. AVV. ALBERTO PIERGROSSI Mediatore

	Programma:
	1) Saluti di benvenuto 14,30 / 14,45
	2) Introduzione sulla mediazione civile e commerciale 14,45 / 15,10
	3) Presentazione dei lavori ed esposizione del caso 15,10 / 15,25
	4) Simulazione ed analisi di una procedura completa di mediazione 15.25 / 17.25
	5) Riassunto ed analisi delle problematiche emerse durante la mediazione 17.25 / 18.00
	6) Breve dibattito e domande 18.00 / 18.30]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/teatro-mediazione-civile-e-commerciale-milano-novembre-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/teatro-mediazione-civile-e-commerciale-milano-novembre-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di Dicembre 2012 - Gennaio 2013]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Gennaio 2013</strong><br />
	Superata indenni la tanto annunciata fine del mondo,&nbsp; per cui si son costruiti bunker, scritti migliaia di articoli e visti centinaia di video, siamo pronti a superare anche la tanto sbandierata fine dell&#039;obbligatoriet&agrave; della mediazione!

	La fatidica sentenza &egrave; stata pubblicata e di fatto non ha aggiunto nulla di particolarmente rilevante rispetto a quanto ci si aspettava dopo il comunicato stampa della Corte Costituzionale, ergo, resta confermato l&#039;impianto del D.Lgs. 28/2010 fatti salvi l&#039;obbligatoriet&agrave; ed i deterrenti ad essa collegati.

	La conseguenza &egrave; che il numero di istanze di&nbsp; mediazioni &egrave; diminuito circa del 70%, ma in proporzione il numero di mediazioni svolte &egrave; ovviamente diminuito in misura notevolemente inferiore. Chi ha avuto modo di conoscere la mediazione, verificare che effettivamente &egrave; un&#039;ottima strada percorribile nella gestione del contenzioso, continua ad affidarsi a tale strumento, ottenendo nella maggior parte dei casi ottimi risultati.

	Quest&#039;anno di "obbligatoriet&agrave;" ci ha dato la possibilit&agrave; di entrare nel merito di tantissime questioni legali con pesanti risvolti per quanto riguarda le relazioni personali e familiari.
	Abbiamo potuto constatare come in casi di divisione, successione, rapporti tra soci e rapporti di vicinato, la mediazione sia lo strumento che, tra tutti, non solo riesce a ricomporre una lite, ma riesce anche a far si che le parti trovino lo spirito per affrontare il "dopo" con grande serenit&agrave;.

	Forti di quest&#039;esperienza abbiamo deciso di approfondire il tema &ldquo;famiglia", convinti di poter...

	&nbsp;

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter

	Non sei ancora iscritto alla nostra newsletter? Clicca qui]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-gennaio-2013-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-gennaio-2013-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lillehammer, Norvegia: DIALOGO TRASFORMATIVO: principi e pratica]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>28 gennaio - 1 febbraio 2013</strong><br />
	ISCT (Institute for the Study of Conflict Transformation) e il Centro Nansen per la Pace e il Dialogo dal 28 gennaio al 1 febbraio 2013 presentano a Lillehammer, Norvegia:

	DIALOGO TRASFORMATIVO: principi e pratica

	Il corso introdurr&agrave; il processo del dialogo trasformativo e le competenze necessarie per applicare con successo i principi relazionali agli interventi comunitari. &Egrave; stato progettato per chi si occupa di conflitti di gruppo, in particolare di conflitti etno-politici, in cui le questioni di identit&agrave; sono fattori importanti ed &egrave; necessario tener conto delle forze politiche.

	
	I docenti, Erik Cleven, Vesna Matovic e Judy Saul, sono saldamente radicati nella teoria trasformativa e vantano una vasta esperienza d&#039;intervento in conflitti di gruppo negli Stati Uniti, in Africa, nei Balcani e nell&#039;ex Unione Sovietica.

	
	La partecipazione al workshop &egrave; limitata a 25 persone.

	
	Maggiori informazioni relativamente al&nbsp;DIALOGO TRASFORMATIVO&nbsp;sono disponibili nel documento:
	"Chi ha bisogno di parlare con chi, su cosa e come? Dialogo trasformativo nell&#039;impostazione dei conflitti etnopolitici"
	e il post sul blog:
	"Al di l&agrave; di mediazione: il dialogo trasformativo raggiunge l&#039;Africa",

	entrambi disponibili a www.transformativemediation.org
	Per dettagli e iscrizioni :&nbsp; www.transformativedialogue.com]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/lillehammer-norvegia-dialogo-trasformativo-principi-e-pratica.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/lillehammer-norvegia-dialogo-trasformativo-principi-e-pratica.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[COMING SOON a Treviso e Roma]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Gennaio e Giugno 2013</strong><br />
	TREVISO

	16 e 17 GENNAIO 2013: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI CORSI DI MEDIAZIONE EX DECRETO 28/10.16 ore facenti parte del percorso di aggiornamento biennale obbligatorio per formatori ex D.M. 180/10.

	&nbsp;

	&nbsp;

	ROMA

	Roma&nbsp; 10/11 giugno 2013&nbsp; CONFLICT MEDIATION CURRENT TRENDS AND FUTURE POSSIBILITIES con Joseph Folger
	Roma 12/13/14/15&nbsp; giugno 2013&nbsp; MEDIAZIONE TRASFORMATIVA corso di specializzazione per mediatori con Winnie Backlund
	Roma 12/13&nbsp; giugno 2013&nbsp; MEDIAZIONE TRASFORMATIVA corso di specializzazione avanzato per mediatori con Joseph Folger
	&nbsp;

	PROGRAMMI E DATE DISPONIBILI A BREVE.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/aggiornamento-docenti-mediazione-decreto-28-2010.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/aggiornamento-docenti-mediazione-decreto-28-2010.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Convegno: MEDIAZIONE E GIUSTIZIA - MEDIAZIONE IN AZIONE | Organizzato da Quadra]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>12 luglio 2012 a Padova</strong><br />
	

	e con il patrocinio e la collaborazione di

	

	

	

	INGRESSO GRATUITO con registrazione

	12 LUGLIO | Dalle ore 15 alle 18

	Banca Antonveneta
	Sala Conferenze di P.tta F. Turati 2
	Padova

	MEDIAZIONE E GIUSTIZIA: dimensioni confliggenti o compatibili?
	il punto sulla mediazione come strumento di accesso alla giustizia e
	sulle critiche relative alla sua incapacit&agrave; di soddisfare i diritti delle parti

	MEDIAZIONE IN AZIONE:
	i vantaggi per fruitori e loro consulenti&nbsp;

	
	&nbsp;

	PROGRAMMA

	15:00 Apertura dei lavori
	Saluti del Presidente dell&rsquo;Ordine&nbsp;degli Avvocati di Padova
	&nbsp;

	15:20 Relazione introduttiva di Carlo Mosca
	Il rapporto problematico tra mediazione e giustizia: il punto sulla mediazione come strumento di accesso alla giustizia e sulle critiche relative alla sua incapacit&agrave; di soddisfare i diritti delle parti.

	16:00 TAVOLA ROTONDA condotta da Carlo Mosca, con Veronica Ceria, Alfredo Fanton, Antonio Nascimben

		La mediazione in pratica: analisi di punti di forza e debolezza del processo.
	
		La formazione e l&rsquo;approccio del mediatore.
	
		Il mito dell&rsquo;accordo e le dimensioni dell&rsquo;empowerment
	
		La qualit&agrave; distintiva della mediazione rispetto ad altri processi.

	16:45 Analisi di un caso-studio
	Divisione di beni in comune: una procedura di mediazione gestita recentemente da Quadra. Disamina delle dinamiche.

	18:00 Chiusura dei lavori
	Complimentary drink

	RELATORI

	Carlo Mosca
	Avvocato internazionalista, scopre la mediazione a met&agrave; anni &rsquo;90, si forma alla scuola inglese del CEDR, ancora oggi uno dei pi&ugrave; prestigiosi centri ADR nel mondo; &egrave; tra i pionieri della mediazione in Italia ed uno dei primissimi promotori dell&rsquo;approccio trasformativo; dal 2003 attiva Quadra di cui &egrave; responsabile scientifico. Si divide fra attivit&agrave; professionale e attivit&agrave; come mediatore e trainer.

	Alfredo Fanton
	Avvocato a Treviso, si &egrave; appassionato alla mediazione da tempi non sospetti e affianca la sua attivit&agrave; professionale a quella di mediatore e trainer in materia.

	Veronica Ceria
	Di estrazione bancaria, ha assunto la gestione generale di Quadra dal dicembre 2010 ed in qualit&agrave; di case manager, &egrave; responsabile per la delicata fase preparatoria delle mediazioni (selezione del mediatore, contatti con le parti chiamate, cura degli aspetti logistici, &hellip;)

	Antonio Nascimben
	Dopo un&rsquo;esperienza pluriennale come case manager di Curia Mercatorum, uno dei primi centri di mediazione italiani, lavora oggi come consulente assicurativo dedicando peraltro sempre pi&ugrave; tempo all&rsquo;attivit&agrave; di mediatore. &Egrave; uno dei docenti pi&ugrave; apprezzati di Quadra e di altri organismi di formazione.&nbsp;

	
	&nbsp;

	Crediti: L&#039;ordine degli Avvocati di Padova, per la partecipazione all&#039;intero evento, ha riconosciuto 3 crediti formativi validi ai fini della formazione continua.
	&nbsp;

	Per prenotarsi, accedere alla pagina di registrazione dell&#039;evento CLICCANDO QUI]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/convegno-mediazione-e-giustizia-mediazione-in-azione-padova-luglio-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/convegno-mediazione-e-giustizia-mediazione-in-azione-padova-luglio-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Conferenza: Risk management in ospedale, tra governance e assicurazioni | Organizzato da CINEAS]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>21 giugno 2012 a Milano</strong><br />
	Quadra promuove l&#039;iniziativa organizzata dal partner CINEAS.

	

	Il consorzio universitario Cineas organizza un evento
	per dibattere un tema di particolare delicatezza e complessit&agrave;.

	&middot; Ospedale sicuro: realt&agrave; o miraggio?
	&middot; &Egrave; possibile conciliare le esigenze di medici e ospedali con i limiti di assicurabilit&agrave; fissati dalle compagnie assicuratrici?
	&middot; Caccia al "colpevole": l&#039;errore medico pu&ograve; diventare un&#039;occasione di crescita e sviluppo?
	&middot; Malasanit&agrave; o cattiva organizzazione?

	Il programma:

	SEDE
	Aula De Donato - Politecnico di Milano
	P.zza L. da Vinci, 32 - Milano

	REGISTRAZIONE
	ore 9.30

	APERTURA

	Sessione plenaria -&nbsp;ore 10.00-13.00

	dott. Adolfo Bertani, Presidente CINEASIl ruolo delle professioni per il rischio clinico
	dott. Alessandro Ghirardini, Ministero della Salute, Dipartimento della Programmazione e Ordinamento del SSN, Direzione Generale della Programmazione sanitaria, Direttore Ufficio IIILa sicurezza delle cure quale strumento di governo clinico
	dott. Walter Locatelli, Direttore Generale dell&#039;ASL Milano,&nbsp;Vicepresidente FIASOLa gestione integrata del rischio nelle strutture sanitarie.
	dott. Emanuele Patrini, Healthcare Practice Leader MARSH&nbsp;Risk ConsultingL&#039;andamento e i costi della medmal in Italia

	dott. Luigi Presenti, Presidente ACOIIl ruolo delle Societ&agrave; Scientifiche a garanzia di qualit&agrave; e sicurezza in ospedale.
	dott. Carlo Ramponi, Managing Director JCI Europe OfficeL&#039;accreditamento volontario quale approccio sistemico alla riduzione del rischio negli ospedali
	dott. Andrea Soccetti, Presidente SIHRMAIl corretto dialogo fra mondo sanitario e mercato assicurativo: il contributo del risk manager
	&nbsp;

	PAUSA

	ore 13.00-14.00 Light lunch

	TAVOLA ROTONDA

	Assicurabilit&agrave;&nbsp;delle strutture&nbsp;sanitarie e dei&nbsp;medici ospedalieri&nbsp;ore 14.00-17.00 

	Moderatore: dott. Gianluigi Melotti, Presidente SIC

		dott. Cristiano Dalgrosso, Direttore Divisione Enti Pubblici Marsh
	
		ing. Roberto Gaggero, Responsabile Assicurazioni Generali per il settore sanitario
	
		dott. Andrea Minarini, Risk Manager ASL Bologna
	
		dott. Luigi Molendini, Medico Legale Servizio Patient Safety &amp;&nbsp;Clinical Risk Management IEO
	
		prof. Carlo Ortolani, Direttore CINEAS
	
		dott.ssa Paola Pelliciari, Coordinatrice Regionale del Tribunale per i Diritti del Malato

	ACCREDITAMENTO
	&nbsp;

	Il convegno sar&agrave; accreditato ECM per tutte le categorie professionali. I crediti ammontano a 4,5.&nbsp;

	PER INFO E REGISTRAZIONI:&nbsp;http://www.cineas.it/index.php?pag=83&amp;ins=62]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/conferenza-risk-management-in-ospedale-tra-governance-e-assicurazioni-organizzato-da-cineas.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/conferenza-risk-management-in-ospedale-tra-governance-e-assicurazioni-organizzato-da-cineas.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Convegno - Dibattito: la mediazione nelle liti condominiali. Organizzato da Quadra e ASCOM]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>7 giugno 2012 a Pordenone</strong><br />
	
	&nbsp;

	GIOVED&igrave; 7 GIUGNO 2012Dalle ore 14.30 alle ore 18.00

	INGRESSO GRATUITO

	presso Sala &ldquo;M. Romanin&rdquo;
	Ascom-Confcommercio
	P.le dei Mutilati 4 - Zona S. Valentino
	PORDENONE

	&nbsp;

	
	&nbsp;

	Programma:ore 14.30 Apertura lavori&nbsp;

	PERCH&Eacute; E COME RICORRERE ALLA MEDIAZIONE NELLE LITI CONDOMINIALI
	&bull; Le peculiarit&agrave; del settore: serve strutturare la mediazione in modo particolare?
	&bull; Le controversie &ldquo;condominiali&rdquo; nel sistema del decreto 28/10
	&bull; Identificazione del mediatore / organismo giusto
	&bull; Poteri di decisione: pu&ograve; decidere di ricorrere alla mediazione il solo amministratore o serve un&rsquo;autorizzazione dell&rsquo;assemblea
	IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
	&bull; Come prepararsi alla mediazione (chi partecipa, con quali poteri effettivi, che documenti portare, da chi farsi assistere?)
	&bull; L&rsquo;approccio del mediatore e le ricadute nella gestione del processo. Le tecniche seguono il fine perseguito.
	&bull; Tempi e costi
	&bull; Connessione con procedimenti giudiziari
	GLI ESITI DELLA MEDIAZIONE ED I LORO EFFETTI
	&bull; Le intese raggiunte grazie alla mediazione; loro formalizzazione
	&bull; Mediazione e mancato accordo: &egrave; comunque un insuccesso?ore 17.30 Dibattito
	Seguir&agrave; piccolo buffetRelatori: 

	Avv. Carlo Mosca 
	Mediatore e Docente in mediazione civile e commerciale per QUADRADott. Antonio Nascimben 
	Mediatore e Docente in mediazione civile e commerciale per QUADRA

	
	&nbsp;

	PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE A QUESTO EVENTO CLICCA QUI]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/convegno-dibattito-la-mediazione-nelle-liti-condominiali-organizzato-da-quadra-e-ascom-di-pordenone.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/convegno-dibattito-la-mediazione-nelle-liti-condominiali-organizzato-da-quadra-e-ascom-di-pordenone.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Convegno - Dibattito: La mediazione delle liti locative e condominiali - <b>Grezzana (VR)</b>]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>12 Maggio 2012</strong><br />
	12 maggio 2012.

	Quadra invita all&rsquo;incontro formativo sulla recente obbligatoriet&agrave; del tentativo di mediazione in punto di controversie in materia di condominio, organizzato da U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) e con il patrocinio del Comune di Grezzana (VR).

	Presso la Sala &ldquo;BODENHEIM&rdquo; della biblioteca Comunale di Grezzana, Via Segni n. 2 - Grezzana (VR)

	Per la registrazione, contattare la Segreteria Organizzativa U.P.P.I., P.zza BR - Galleria Rivoli, 10 - Verona - Tel. 045 8004698 - Fax. 045 8044736

	Programma dei lavori del convegno

	Ore 10.00: Presentazione del convegno da parte del Presidente UPPI di Verona Avv. Gianfranco Spiazzi

	Ore 10.15: Saluti del Sindaco di Grezzana Geom. Mauro Fiorentini

	Ore 10.30: Relazione di un rappresentatnte del dipartimento scientifico di &ldquo;ADR QUADRA&rdquo; di Treviso sul tema &ldquo;la mediazione e le liti locative e condominiali e sua applicazione pratica&rdquo;

	Ore 11.15: Dimostrazione guidata di un caso di lite locativa o condominiale: mediatore professionale dr. Antonio Nascimben di Treviso

	Ore 12.00: Dibattito con interventi

	Ore 12.30: Chiusura del convegno da parte del Presidente UPPI di Verona Avv. Gianfranco Spiazzi

	Carissimi Associati,
	nell&#039;intento di proseguire con iniziative che ci facciano sentire presenti sul territorio il nostro Consiglio Direttivo ha deciso di affrontare in questo convegno un importante appuntamento per la piccola propriet&agrave; immobiliare. Il D.M. 28/2010 ha introdotto la mediazione obbligatoria anche per le controversie locative e condominiali a partire dal 20 Marzo di quest&#039;anno. Dopo le necessarie sperimentazioni la mediazione appare uno strumento destinato a divenire
	un importante filtro per evitare le lungaggini del processo. Questo obiettivo pu&ograve; essere raggiunto solo se la mediazione verr&agrave; applicata in modo professionale.
	Convinti che per i nostri Associati sia importante la comprensione di tale strumento, vogliamo offrire la possibilit&agrave; di farne capire l&#039;utilit&agrave; e per questo motivo abbiamo inserito nel convegno una dimostrazione &ldquo;dal vivo&rdquo; di conciliazione fra due reali parti litiganti. Nella speranza che il nostro sforzo venga da Voi apprezzato Vi invito a partecipare numerosi. Cordiali saluti.

	Il Presidente avv. Gianfranco Spiazzi]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/convegno-mediazione-liti-locative-condominiali-grezzana-vr.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/convegno-mediazione-liti-locative-condominiali-grezzana-vr.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Corso di Specializzazione in Mediazione Trasformativa con J.Folger - Ott.2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>19 aprile 2012</strong><br />
	Mediazione Trasformativa: Tecniche Basilari - Corso di Specializzazione per Mediatori - 1 Ed. Internazionale

	
	Quadra organizza la prima edizione internazionale del corso in tecniche di mediazione tasformativa. Il corso &egrave; un&#039; occasione unica per poter praticare il metodo trasformativo sotto la guida del Prof. Folger, fondatore dell&#039;approccio tasformativo al conflitto e docente alla Temple University di Philadelphia. L&#039;evento, strutturato in quattro giornate in cui i partecipanti acquisiranno le abilit&agrave; necessarie per l&#039;esercizio della mediazione trasformativa, &egrave; particolarmente indicato ai mediatori che intendono approcciarsi o praticare tale tecnica.

	
	Alla fine del corso i partecipanti avranno acquisito:

	- Comprensione della teoria trasformativa del conflitto e dei concetti di empowerment e recognition;
	- Comprensione del rapporto tra le ragioni che spingono un terzo ad intervenire e gli interventi effettivamente utilizzati nella pratica;
	- Tecniche specifiche per un intervento puntuale nell&rsquo;interazione che si sviluppa fra le parti;
	- Abilit&agrave; di realmente facilitare ed impegnarsi in interventi non direttivi che rispettano la competenza e la buona fede delle parti;
	- Capacit&agrave; di assumere un ruolo responsivo piuttosto che direttivo o valutativo negli interventi.

	Il corso avr&agrave; un massimo di 20 partecipanti e si terr&agrave; a Milano nei giorni 17, 18, 19, 20 ottobre 2012.

	Per maggiori dettagli, visita la scheda del corso >>> Link]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/mediazione-trasformativa-corso-specializzazione-mediatori.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/mediazione-trasformativa-corso-specializzazione-mediatori.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Incontro con Quadra: La Mediazione nelle Liti Condominiali - Ruolo e Funzioni dell'Amministratore]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>19 aprile 2012</strong><br />
	Quadra ti invita all&rsquo;incontro formativo sulla recente obbligatoriet&agrave; del tentativo di mediazione in punto di controversie in materia di condominio, in particolare in merito al ruolo e funzione dell&rsquo;amministratore.

	Dopo la discussione ed il dibattito, seguir&agrave; un aperitivo.

	
	La partecipazione &egrave; libera.

	I posti sono limitati e la pre-iscrizione effettuata dovr&agrave; essere confermata dalla Segreteria Quadra. (LINK ALLA PAGINA DI PRE-ISCRIZIONE)]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/mediazione-condominio-incontro-con-quadra-aprile-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/mediazione-condominio-incontro-con-quadra-aprile-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Roma - Convegno in attesa della sentenza della Consulta - 18 aprile 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>18 aprile 2012</strong><br />
	Si comunica che QUADRA parteciper&agrave; al convegno in oggetto.

	Saranno presenti Carlo Mosca (Responsabile Scientifico) in veste di relatore, ed il Direttore Generale, Maria Veronica Ceria.

	Il tema trattato da C.Mosca sar&agrave; la mediazione trasformativa nel settore commerciale.

	Per maggiori dettagli, scaricare la locandina in allegato.




	Sono disponibili gli atti dell&#039;evento al seguente link: Clicca Qui]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/convegno-mediazione-roma-aprile-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/convegno-mediazione-roma-aprile-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Primo Congresso Italiano di Mediazione Trasformativa organizzato da Quadra]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>9 marzo 2012</strong><br />
	
	&nbsp;

	

	9 marzo 2012 (9.00 - 17.30)
	MILANO
	Blend Tower &ndash; 7, piazza IV Novembre

	
	&nbsp;

	Programma

	09:00 - Registrazione

	Parte pubblica

	09:30 - Apertura // Messaggio dal Ministro di Grazia e Giustizia
	10:00 - Joseph FOLGER, Temple Un. Philadelphia US // La mediazione trasformativa: le caratteristiche di un nuovo approccio alla gestione dei conflitti
	11:30 - Complimentary cocktail

	Parte riservata ai partecipanti paganti&nbsp;(valida ai fini dell&#039;aggiornamento obbligatorio per mediatori ex decreto 28/2010 - 4 ore riconosciute e certificate)
	La partecipazione alla seconda parte del Congresso (tavola rotonda + workshops) non richiede una pregressa expertise nel campo della mediazione, ma anzi si tratta di un&#039;opportunit&agrave; per capirne l&#039;efficacia e l&#039;impatto in un dato settore (da quello medico a quello del lavoro, societario, penale, ecc.).
	Il co-ordinamento dei gruppi sar&agrave; affidato a docenti (nonch&eacute; mediatori di esperienza) che ben si presteranno ad impostare un dialogo tenendo conto dei partecipanti e delle loro stesse esperienze personali e lavorative.

	12:00 - Moderato da Carlo MOSCA, con Joseph FOLGER // Lawrence KERSHEN // David RICHBELL // Jane GUNN - Tavola rotonda: il modello trasformativo a confronto con quello facilitativo problem-solving

	13:00 - Pranzo

	14:30 -&nbsp;Workshops paralleli // La mediazione applicata: (CLICCARE SUL SINGOLO WORKSHOP PER ACCEDERE ALLA SCHEDA DETTAGLIO)

		Workshop I &ndash; Il settore medico (coord. Rossana NOVATI)
	
		Workshop II &ndash; Appalti, costruzioni (coord. David RICHBELL)
	
		Workshop III &ndash; Lavoro (coord. Jane GUNN)
	
		Workshop IV &ndash; Commerciale e societario (coord. Antonio NASCIMBEN)
	
		Workshop V &ndash; Penale (coord. Lawrence KERSHEN)&nbsp;
	
		Workshop VI &ndash; Scuola (coord. Vincenza BONSIGNORE)

	16:30 - Rapporto al congresso dei lavori negli workshops // Considerazioni finali quanto all&rsquo;utilit&agrave; del ricorso al modello trasformativo nella gestione delle mediazioni ex decreto 28/10.

	17:30 - Fine lavori&nbsp;

	AGGIORNAMENTO 28 FEBBRAIO 2012:&nbsp;IL CONGRESSO &egrave; SOLD OUT

	Quadra &egrave; un centro privato che eroga servizi ADR, inclusa la mediazione. Promuove il ricorso al modello trasformativo e nel 2011 ha lanciato alcuni progetti speciali tesi a diffonderne l&rsquo;utilizzo nel settore civile e commerciale. Il congresso &egrave; un&rsquo;occasione per tutta la comunit&agrave; dei mediatori italiani per confrontare idee ed esperienze, per avanzare nell&rsquo;apprendimento ed allinearsi ai migliori standards internazionali.

	La relazione introduttiva costituisce un evento di eccezionale interesse. Nel 1994 il prof. Folger ha scosso il mondo della mediazione pubblicando con il collega prof. Baruch Bush il celebre lavoro The Promise of Mediation. Le idee espresse dagli autori, perfezionate nella seconda fondamentale revisione del 2005 hanno condotto ad un ripensamento profondo del paradigma dominante costituito dalla mediazione facilitativa, Harvard-style, basata sul negoziato e la ricerca di soluzioni che soddisfino i mutui interessi delle parti in lite. Il modello trasformativo si basa invece su di un&rsquo;analisi delle dinamiche del conflitto e della sua caratterizzazione come crisi dei rapporti interpersonali.

	Nella tavola rotonda che segue i due modelli verranno messi a confronto e verranno analizzate le conseguenze sull&rsquo;approccio adottato in concreto dai mediatori dell&rsquo;una e dell&rsquo;altra scuola e quindi sulle tecniche utilizzate nella gestione delle procedure.

	Le sessioni pomeridiane sono dedicate a settori specifici; corrono in parallelo e le risultanze dei vari incontri saranno oggetto di relazione da parte dei rispettivi coordinatori nonch&eacute; di sintesi finale in sessione plenaria. La discussione in ogni workshop &egrave; coordinata da un mediatore esperto del settore ed &egrave; un&rsquo;occasione unica per approfondire tecniche e tematiche specifiche del campo.&nbsp;La partecipazione alla parte pubblica &egrave; gratuita, previa prenotazione e sino ad esaurimento posti.
	&nbsp;

	LINK ALLA SCHEDA COMPLETA DELL&#039;EVENTO

	

	PRESS]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/primo-congresso-italiano-di-mediazione-trasformativa-nell-implementazione-della-direttiva-2008-52-milano-nove-marzo-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/primo-congresso-italiano-di-mediazione-trasformativa-nell-implementazione-della-direttiva-2008-52-milano-nove-marzo-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La conciliazione delle origini]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>13 dicembre 2012</strong><br />
	[A cura di Carlo Alberto Calcagno - Avvocato, Mediatore e Docente ADR Quadra]PRIMA PARTE

	SECONDA PARTE (new)

	&nbsp;

	PRIMA PARTE
	La soluzione cooperativa delle controversie si ritrova da tempi remoti e s&rsquo;incrementa soprattutto in Cina ancora oggi grazie al Confucianesimo che ha sostenuto e valorizzato un&rsquo;impostazione tradizionale di oltre 4000 anni.
	Anche il Buddhismo in tempi successivi ha avuto un largo influsso sulla diffusione degli strumenti alternativi in Giappone.
	In base a tale dottrina nel Giappone Tokusava (1603-1867), ossia dalla nostra et&agrave; barocca in poi, era dovere dei membri pi&ugrave; alti ed autorevoli della societ&agrave; quello di mantenere la pace entro i confini della loro influenza sociale o politica, e quando necessario di fare ogni sforzo possibile per mediare[1].
	La conciliazione si &egrave; inoltre manifestata e si manifesta anche in Oriente nelle forme pi&ugrave; varie: gli stessi Giapponesi, ad esempio, non hanno il concetto di negoziazione assistita[2], n&eacute; della piena riservatezza[3]; la mediazione non dura un solo incontro o poco pi&ugrave;, ma pu&ograve; andare avanti anche alcuni mesi; l&rsquo;accordo si basa su reciproche concessioni richieste alle parti dai mediatori e quindi non propriamente sulla soddisfazione degli interessi. La procedura inoltre non &egrave; informale, ma formale visto che la commissione che media ha tutti i poteri istruttori del nostro giudice civile[4].
	Tuttavia, a ben vedere, gli istituti di ordine negoziato trovano la loro ragione d&rsquo;essere nella natura dell&rsquo;uomo e quindi non gli si pu&ograve; attribuire alcuna origine in particolare.
	Platone nel dialogo I de Le leggi si interroga sul quesito se sia pi&ugrave; avveduto un legislatore che si preoccupi di mantenere la pace esterna, ovvero quello che desideri la conservazione di quella interna. E fa pronunciare&nbsp; ad un suo personaggio detto &ldquo;Anonimo Ateniese&rdquo;[5] queste parole: &ldquo;Ma non dovremmo forse preferire un terzo tipo di giudice, uno che, raccolta una famiglia divisa, non mettesse a morte nessuno ma ne riconciliasse i membri e per il futuro desse loro delle leggi per assicurare una piena concordia reciproca?&rdquo;[6].
	Nel dialogo XI il grande filosofo cos&igrave; si esprime in merito alle questioni di possesso e di affrancamento dello schiavo: &ldquo;I processi per questi fatti siano di competenza dei tribunali e delle trib&ugrave;, a meno che le parti non pongano fine alle imputazioni reciproche presso dei vicini o dei giudici da loro scelti&rdquo;.
	Ma ben prima di lui Omero sottolineava principi che pur dettati per l&rsquo;arbitrato influiranno anche sulla conciliazione moderna[7]: gli uomini di quel tempo, infatti, 1) accettavano la decisione solo in quanto proveniente da persona a cui avevano conferito il potere di prenderla, 2) osservavano le regole se ci&ograve; fosse frutto di una libera scelta[8]: avevano dunque ben chiaro il concetto di accordo e di volontariet&agrave; che stanno alla base degli strumenti di ordine negoziato.
	Sempre nel mondo omerico &egrave; interessante ai nostri fini la regolamentazione dell&rsquo;omicidio[9].
	Si potevano presentare tre situazioni: la vendetta, l&rsquo;accordo transattivo (&alpha;ϊ&delta;&epsilon;&sigma;&iota;ϛ) comportante il pagamento di una somma a titolo compositivo[10] e l&rsquo;esilio[11].
	La composizione pecuniaria seguiva ad un incontro in cui i parenti del defunto e dell&rsquo;omicida si riconciliavano e suggellavano il loro accordo con una cerimonia pubblica&nbsp; solenne[12].
	Ma se anche un solo parente si rifiutava di accettare la composizione poteva scattare la vendetta (di qui si pu&ograve; capire che l&rsquo;accordo non era cosa frequente): &egrave; principio anche della conciliazione odierna che tutte le parti coinvolte debbano trovare soddisfacimento dalla stipulazione dell&rsquo;accordo.
	Per consentire al colpevole di poter procurarsi il denaro per il pagamento che fosse accettato egli doveva evidentemente restare libero e allora interveniva un garante (&epsilon;&gamma;&gamma;&upsilon;&eta;&tau;ήϛ) che quindi diveniva obligatus[13].
	Vi &egrave; chi (PARTSCH; WOLFF) sostiene che il colpevole dell&rsquo;omicidio venisse consegnato al garante al momento in cui quest&rsquo;ultimo faceva la promessa ovvero chi sostiene (MAROI) che fosse il garante ad essere consegnato agli offesi: comunque sia dalla materialit&agrave; del vincolo si fa derivare l&rsquo;uso sostitutivo pi&ugrave; tardo di stringersi le mani[14] al momento dell&rsquo;effettuazione della promessa[15].
	L&rsquo;organizzazione sociale arcaica interveniva soltanto per dichiarare legittimo che in assenza di pagamento potesse appunto scattare la vendetta e per garantire che una volta pagata la somma i parenti del morto non potessero ancora vendicarsi: in questo senso un successivo provvedimento del Consiglio degli anziani[16] statuiva se vi fosse stato o meno pagamento.
	All&rsquo;epoca, infatti, che il reo fosse una assassino era dato per presunto sulla base della dichiarazione della famiglia dell&rsquo;offeso ed era irrilevante ai fini del diritto di vendetta che l&rsquo;omicidio si fosse realizzato o meno volontariamente; non c&rsquo;era inoltre un accertamento giudiziale a seguito del quale scattasse una sentenza.
	Essa verr&agrave; emessa soltanto nel VII sec. a. C. a partire dalla legislazione di Draconte che stabil&igrave; appunto il principio per cui nessuno poteva essere messo a morte senza una sentenza di colpevolezza: veniva per&ograve; anche all&rsquo;epoca lasciato ancora agli offensori il diritto di eseguire il provvedimento.
	Solo con l&rsquo;istituzione della magistratura degli Undici, all&rsquo;et&agrave; di Demostene, si ebbe una esecuzione pubblica delle sentenze capitali[17].
	Gli Ateniesi dell&rsquo;et&agrave; classica[18] non gradivano che si litigasse senza fondati motivi: cos&igrave; veniva imposto il versamento di una cauzione che andava persa se la lite era immotivata e pure di una multa di 1000 dramme che veniva elevata a chi abbandonasse un pubblico processo o non ricevesse in esso almeno un quinto dei voti favorevoli[19].
	Le entrate per tasse e multe processuali potevano arrivare sino a 100 talenti all&rsquo;anno: per comprendere bene la cifra si tenga presente che le entrate annue di Atene ai tempi di Aristofane (fine V secolo a. C.) erano complessivamente di circa 2000 talenti[20].
	L&rsquo;omicidio[21] ad Atene veniva perseguito su azione privata e non pubblica[22].
	I parenti del morto dovevano andare sulla tomba del loro caro e piantarvi una lancia. Era una dichiarazione simbolica di guerra[23]&nbsp; (cosi del resto accadeva anche a Roma quando i Feciali dichiaravano guerra piantando appunto un&rsquo;asta nel territorio nemico).
	A seguito di questa pratica denunciavano il reato che veniva istruito da un arconte il quale invitava il reo a stare lontano dai luoghi.
	In sede istruttoria si tenevano ben tre udienze nelle quali il giudice istruttore (Arconte re) cercava di comprendere che tipo di omicidio fosse[24] e le parti si scambiavano le proprie ragioni: in sostanza potevano venire ad un accordo all&rsquo;esito di quella che nel diritto statunitense moderno viene attualmente detta discovery[25].
	La legislazione penale era poi ispirata in certe ipotesi alla conciliazione e al perdono: con Draconte si tenta di ridurre drasticamente i casi in cui l&rsquo;offensore meritasse la morte.
	Nel caso ad esempio di omicidio involontario[26], qualora non vi fosse alcun parente del morto che procedesse contro l&rsquo;omicida[27] i magistrati Efeti sceglievano dieci uomini della curia dell&rsquo;ucciso, onde si riconciliassero con l&rsquo;uccisore e questi poteva restare in patria senza pericolo[28].
	La pena dell&rsquo;omicidio volontario (ossia premeditato), ovvero la morte, poteva poi condonarsi ed i parenti non potevano procedere nei confronti dell&rsquo;uccisore, se l&rsquo;ucciso prima di morire lo avesse perdonato[29].
	I Dieteti pubblici ad Atene esperivano un tentativo obbligatorio di conciliazione[30] anche nei casi di furto per un valore superiore alle dieci dracme[31]; se il tentativo&nbsp; falliva emettevano un lodo appellabile ai giudici popolari che potevano anche riformare in peius la decisione aggiungendo alla pena pecuniaria la sanzione accessoria della gogna[32].
	&nbsp;

	**********************************

	
	[1] K. FUNKEN, Comparative Dispute Management &ldquo;Court-connected Mediation in Japan and Germany&rdquo;, (March 2001). University of Queensland School of Law Working Paper No. 867. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=293495 or doi: 10.2139/ssrn.293495.
	L&rsquo;ottica mediativa riposa per&ograve; anche sul concetto di non-azione (wuwei) proprio appunto del Taoismo (v. il Tao the Ching di Confucio). Conseguentemente compito del mediatore &egrave; quello di attenersi alla volont&agrave; delle parti.
	[2] Non tengono sessioni congiunte (se non la prima che &egrave; meramente informativa), ma solo sessioni private.
	[3] I terzi interessati alla mediazione possono essere convocati in mediazione dalla commissione di mediatori, a prescindere dalla volont&agrave; delle parti.
	[4] K. FUNKEN, Comparative Dispute Management &ldquo;Court-connected Mediation in Japan and Germany&rdquo;, cit.
	[5] Ossia il personaggio che nel dialogo impersona la posizione del grande filosofo.
	[6] Leggi, 628. Platone, Le Leggi, trad. di Franco Ferrari e Silvia Poli, op. cit., p. 91.
	[7] Nell&rsquo;Odissea (Canto VII, v. 70-75) Omero ci rappresenta inoltre la regina Arete, moglie di Alcinoo, come una nobile di mente e di animo che appiana i contrasti tra coloro che ama.
	[8] E. CANTARELLA, Diritto greco, Cuem, Milano, 1994, p. 175
	[9] Stiamo parlando di un periodo successivo al 1400 a. C.&nbsp; e che giunge sino all&rsquo;et&agrave; classica (800 a. C.-529 d.C.)
	[10] Ossia di una pena (&pi;&omicron;&iota;&nu;ή) privata in luogo della vendetta.
	[11] L&rsquo;esilio non era una pena, bens&igrave; una fuga che consentiva di evitare la morte. In seguito diverr&agrave; una pena che comporter&agrave; anche la confisca dei beni. Solo chi era ostracizzato non era soggetto a confisca, perch&eacute; l&rsquo;esilio, decennale, era in tal caso privo di una ragione precisa;&nbsp; ma era fatto raro perch&eacute; l&rsquo;ostracoforia si verificava una volta all&rsquo;anno. Cfr. La Grecia ai tempi di Pericle, op. cit., p. 277. Pi&ugrave; tardi all&rsquo;alternativa tra vendetta e pagamento della pena privata, si sostituir&agrave; per legge il pagamento di una somma e quindi nasce l&rsquo;obbligazione ex delicto, ossia la sanzione penale. A. BISCARDI, Diritto greco antico, Giuffr&eacute;, Varese, 1982, p. 160-161. La composizione pecuniaria peraltro doveva tener conto dell&rsquo;oltraggio commesso e della posizione della vittima (BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit., p. 278), particolarit&agrave; questa che sar&agrave; poi anche del guidrigildum longobardo.
	[12] E. CANTARELLA, Diritto Greco, op. cit., p. 184.
	[13] Questa ipotesi nel diritto greco &egrave; considerata la prima fonte dell&rsquo;obbligazione contrattuale. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit., p. 164.
	[14] Immagina questa utilizzata da diversi organismi di mediazione anche oggi.

	[15] BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit., p. 165.
	[16] Visto come tribunale o forse come arbitro. L&rsquo;usanza&nbsp; ci viene ricordata da Omero (Iliade, Libro XVIII, 497-508): sullo scudo di Achille il dio Efesto ha rappresentato gli anziani di una citt&agrave; raccolti a giudicare appunto una causa per indennizzo da omicidio; l&rsquo;accusatore chiedeva di essere indennizzato e l&rsquo;accusato diceva di aver gi&agrave; pagato.
	[17] V. E. CANTARELLA, Diritto Greco, op. cit., p. 193 e p. 217
	[18]Il funzionamento della giustizia ci &egrave; noto solo per quanto riguarda Atene. Per le atre citt&agrave; greche abbiamo informazioni scarse ed insufficienti. (Cfr. R. FLACELIERE, La Grecia al tempo di Pericle, Rizzoli, 1983, p. 275.).
	[19] Cfr. La Grecia al tempo di Pericle, op. cit., p. 279.
	[20] C. CANT&Ugrave;, Appendice alla Storia Universale, vol. Unico Delle Legislazioni, Pomba &amp; C., Torino, 1839, p. 135 e ss.
	[21] Facciamo riferimento a quella di quel dracone o Draconte del VII secolo a. C. che conosciamo parzialmente dal 1843, quasi totalmente dal 1972 quando si &egrave; provveduto a restaurare la stele che la contiene (del 408-409 a.C.). Vedi E. CANTARELLA, Diritto greco, op. cit., pp. 209 e ss.
	[22] In Grecia e pure a Roma non esisteva il pubblico ministero o la nostra procura della repubblica. I magistrati prendevano molto raramente l&rsquo;iniziativa di una incriminazione. La Grecia ai tempi di Pericle, op. cit., p. 278. Lo Stato nella persona di qualsiasi cittadino interveniva solo se i parenti del defunto non perseguivano la vendetta macchiandosi di empiet&agrave;. A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit., p. 166.
	[23] V. amplius E. CANTARELLA, Diritto greco, op. cit., pp. 209 e ss.
	[24] A secondo della tipologia il dibattimento si svolgeva davanti ad un tribunale diverso (Areopago, Palladio, Delfinio, Freatto, Pritaneo) che era costituito da 51 Efeti.
	Ad esempio per l&rsquo;omicidio cosiddetto legittimo (ad es. uccisione di un atleta durante le gare, di una moglie infedele e del suo amante ecc.) si andava davanti al Delfinio.
	[25] Il meccanismo &egrave; simile in fondo a quello della judicial mediation.
	[26] Anche l&rsquo;omicidio doloso, che poteva essere voluto con la ragione&nbsp; ossia d&rsquo;impeto presso i Greci era forse considerato involontario; del pari si trattava quello colposo ossia quello che difettava della volont&agrave; di uccidere sia razionale che istintiva e che era dettato solo da trascuratezza. Il filosofo Gorgia specifica che si &egrave; responsabili solo delle proprie azioni volontarie. E tali non sono le azioni determinate dalla volont&agrave; del caso, dalla decisione degli dei, dalla necessit&agrave;, dalla violenza, dalla persuasione della parola, dallo stato emotivo o passionale. Per Platone sono volontari e vanno puniti come tali solo gli omicidi commessi ingiustamente e con premeditazione. Aristotele invece determina nel pensiero un&rsquo;inversione di tendenza: stabilisce che sono involontarie le azioni che si compiono per forza o con ignoranza, mentre sono volontarie quelle azioni che non si compiono per forza, che si compiono senza errore e con la consapevolezza del fine (quindi anche un atto non premeditato pu&ograve; essere volontario). Cfr. A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit., p. 303&nbsp; e ss.
	[27] O che gli desse il perdono ovvero che gli&nbsp; rimettesse la colpa.
	[28] Se essi non avevano nulla in contrario e non lo costringessero all&rsquo;esilio o all&rsquo;assenza di un anno.
	[29] L&rsquo;offensore era solo soggetto a particolari riti di espiazione. V. C. CANT&Ugrave;, Appendice alla Storia Universale, op. cit., p. 126. Ma se il defunto non avesse perdonato i parenti del morto potevano essere accusati di empiet&agrave;&nbsp; se non provvedevano alla denuncia. E ci&ograve; specie se il defunto avesse imposto col testamento &ndash; che poteva essere anche orale &ndash; al figlio nato o nascituro l&rsquo;obbligo di perseguire giudizialmente chi abbia causato la morte del testatore (tale era, in et&agrave; classica, la forma legale della vendetta). La situazione era piuttosto delicata perch&eacute; presso i Greci il testamento successivo non revocava il testamento anteriore e dunque se il testatore non avesse distrutto tutte le copie del testamento anteriore che imponevano la vendetta, gli eredi avrebbero dovuto provvedervi anche in presenza di successivo testamento. A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit., p. 126-127.
	[30] Anche in Roma la II delle XII tavole prevedeva del resto che se si potesse transigere sul furto col ladro, ed in tal caso cessava l&rsquo;azione di furto (&ldquo;Si pro fure damnum decisum sit, furti ne adorato&rdquo;).
	[31] Quindi fuori dalla loro competenza per valore. Un po&rsquo; come accadr&agrave; in seguito nel settore civile per il conciliatore del 1865, quello del &lsquo;42 e da ultimo il giudice di pace del 1991.
	[32] V. amplius C. PELLOSO, Studi sul furto nell&rsquo;antichit&agrave; mediterranea,Wolters Kluver Italia Srl, Padova, 2008, p. 111; L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano, vol VIII p. I, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1896, p 40. L&rsquo;imputato per&ograve; doveva essere uno schiavo. Cfr. La Grecia al tempo di Pericle, op. cit., p. 191.

	&nbsp;

	SECONDA PARTE

	&nbsp;

	[A cura di Carlo Alberto Calcagno - Avvocato, Mediatore e Docente ADR Quadra]

	&nbsp;

	&nbsp;

	Presso i Greci[1] era vietato muovere guerra[2] senza prima aver offerto la pace: gli Araldi adempivano a questo compito come a quello di dichiarare la guerra&nbsp; e proclamarla in pubblico.

	Essi avevano anche altre importanti funzioni sempre connesse con la pace o con la giustizia: bandivano i giochi olimpici, durante i quali cessavano le guerre ed ogni contesa[3], su invito del presidente della ecclesia leggevano l&rsquo;ordine del giorno e se si decideva di procedere a discussione invitavano chi lo voleva a prendere la parola, proclamavano giornalmente il nome dei componenti delle giurie di Eliasti che votavano le cause nei tribunali e, quando era il momento, chiamavano detti giudici a votare; provvedevano ancora al procedimento civile di manomissione degli schiavi e alla proclamazione alla polis dell&rsquo;espulsione del figlio indegno dall&rsquo; &omicron;ΐϰ&omicron;&sigmaf; (oikos = casa, gruppo familiare)[4] .
	Si trattava di persone sacre e rispettate non meno dei sacerdoti[5].
	Su loro imitazione nelle citt&agrave; della Magna Grecia vennero costituiti gli Irenofilaci[6], ossia i custodi della pace, che sedavano le contese private con la ragione[7]: questo tipo di impostazione lo si ritrover&agrave; in diverse legislazioni europee dell&rsquo;Ottocento in tema di conciliazione.
	Gli Irenofilaci prima di ogni guerra trattavano la pace e qualsiasi soldato o re, prima di scendere in armi o muovere guerra doveva avere il loro assenso[8].
	Secondo Plutarco fu Numa[9] ad istituire in Roma i sacerdoti Feciali che avevano la stessa funzione e poteri degli Irenofilaci, tanto che dai Romani si attribu&igrave; la responsabilit&agrave; delle rovine portate dai Galli[10] ad un ambasciatore che aveva senza permesso abbandonato il suo ruolo di araldo, per prendere le armi[11].
	I Romani erano convinti che il diritto non esistesse se non in virt&ugrave; dell&rsquo;opera di una determinata societ&agrave; (ubi societas ibi ius); e conseguentemente pensavano che il diritto proteggesse solo i cittadini di quella societ&agrave; o coloro che la societ&agrave; riconosceva in qualche modo degni di protezione.
	Quindi un popolo straniero, anche se non in guerra, era considerato non soggetto alla legge e potenziale oggetto di mira espansionistica nei beni e nelle persone.
	Tali principi erano riconosciuti da Roma anche a favore degli altri popoli e quindi perch&eacute; s&rsquo;intavolasse una relazione giuridica era necessario un trattato che sancisse i reciproci diritti ed obblighi[12].
	Anche in assenza di trattato per&ograve; la regola della libera aggressione subiva eccezione a proposito degli ambasciatori che erano sacri ed inviolabili[13], pure nel fervore della guerra[14]; ma essi non dovevano venire meno al loro ruolo prendendo le armi contro il popolo presso cui venivano inviati[15].
	Nell&rsquo;episodio della guerra contro Brenno, come lo stesso Plutarco ci racconta in un&rsquo;altra delle Vite Parallele[16],&nbsp; vennero meno le regole appena descritte.In primis il riconoscimento da parte di Roma della reciprocit&agrave;, in assenza di trattato.
	I Galli assediavano Chiusi e furono mandati tre ambasciatori a dissuaderli, ma Brenno argoment&ograve; che aveva diritto di continuare l&rsquo;assedio, perch&eacute; i pi&ugrave; forti, secondo l&rsquo;insegnamento della stessa Roma[17], hanno diritto di prendere i beni dei pi&ugrave; deboli[18]; uno dei tre ambasciatori, Quinto Fabio Ambusto, preso dall&rsquo;ira imbracci&ograve; le armi ed uccise un comandante gallo.
	Secondariamente un ambasciatore era venuto meno appunto all&rsquo;obbligo di non imbracciar le armi.
	I Galli in conseguenza dell&rsquo;uccisione mandarono un araldo a Roma a chiedere che gli fosse ufficialmente consegnato l&rsquo;uccisore, ma quest&rsquo;ultimo, la cui famiglia era assai potente, chiese al Senato di risparmiargli la pena e lo ottenne[19]. Cos&igrave; Brenno saccheggi&ograve; Roma.
	Se invece con un popolo non intervenivano trattati di pace, secondo la regola appena vista, la guerra per Roma era facoltativa, ma non equa. Per diventare tale doveva essere solo difensiva e costituire il mezzo estremo per ottenere ragione.
	Ma comunque si tentava sempre un equo componimento.
	I Feciali andavano a chiedere un&rsquo;indennit&agrave; e la consegna degli spergiuri; uno di loro detto Padre Patrato, giunto ai confini, gridava ad alta voce il suo nome e l&rsquo;incarico ricevuto, convalidando con giuramenti ed imprecazione la verit&agrave; delle sue parole. E cos&igrave; continuava a fare fino a che incontrava qualcuno. Ma se trascorrevano trentatr&eacute; giorni senza ottenere ragione tornava indietro e dichiarava in senato che secondo il diritto divino nulla si opponeva alla guerra.
	A ci&ograve; seguiva comunque[20] un&rsquo;ulteriore intimazione di un Feciale che contestualmente infiggeva una lancia nel territorio nemico[21].
	Tante erano le premure per mantenere la pace che a Roma si dedic&ograve; addirittura un tempio alla dea Concordia[22].

	
	**********************************

	
	[1] Ma anche presso gli Ebrei come ci racconta il Deuteronomio. La guerra per considerarsi giusta e legittima doveva essere in primo luogo decisa da un&rsquo;assemblea popolare e poi dichiarata al nemico con un&rsquo;ambasceria e proclamata pubblicamente da araldi. F. CANTARELLA, op. cit., p. 366.
	[2] Fino alla guerra del Peloponneso (431 a. C.) si osservavano comunque delle regole di diritto umanitario internazionale: protezione dei santuari, diritto ai riti sacri di sepoltura, rispetto dei neutrali, dei supplici e dei patti di capitolazione, condono della vita a chi si arrendeva, a chi non era combattente, ai prigionieri; a questi ultimi veniva comunque garantito un trattamento umano. F. CANTARELLA, op. cit., p. 366.
	[3] A. NIBBY, Osservazioni artistico-antiquarie sopra la statua volgarmente appellata il Gladiator Moribondo, Vincenzo Poggioli,1821 p. 14 e ss.
	[4] La Grecia ai tempi di Pericle, op. cit., p. 285 e 288. A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit., p. 63, 95 e 106.
	[5] Cos&igrave; ci vengono descritti da Omero, Polibio, Plutarco e Diodoro Siculo. V. G. A. GUATTANI, Lezioni di storia, mitologia e costumi, Puccinelli, Roma, 1838, p. 348. Gli araldi mantengono un ruolo di primo piano anche nel Medioevo: stabiliscono le regole delle giostre e dei tornei cavallereschi, assistono ai matrimoni, banchetti ed ai funerali reali. Al tempo del principato riprendono il loro ruolo di annunziare la guerra e la pace. Nelle battaglie si tenevano dinanzi allo stendardo, numeravano i morti, chiedevano la restituzione dei prigionieri, intimavano alle piazze di arrendersi, e nelle capitolazioni precedevano il governatore della citt&agrave;; rendevano pubbliche le vittorie, e ne portavano talvolta la notizia nelle corti straniere ed alleate. Se ne hanno notizie sino a Luigi XIII ovvero sino al 1643. A. BONFANTI., Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia ecc., 1828, p. 107 e ss.
	[6] PLUTARCO, Le vite parallele, Numa, capitolo XII, trad. M. ADRIANI, Firenze, 1859, p. 159.
	[7] In greco il termine &ldquo;irene&rdquo; indica appunto quella pace che non si stabilisce per forza, ma per via di ragione.
	[8] PLUTARCO, Le vite parallele, Numa, capitolo XII, trad. M. ADRIANI, Firenze, 1859, p. 159.
	[9] Numa Pompilio, secondo re di Roma, visse secondo alcuni (ADRIANI) tra il 712 ed il 669 a.C. e secondo altri tra il 754-671 (AMYOT).
	[10] Si fa riferimento al sacco di Roma operato da Brenno nel 391 a. C.
	[11] L&rsquo;ambasciatore, come ci ricorda T. LIVIO (Ab urbe condita, VI,1,6)&nbsp; venne appunto citato in giudizio dal tribuno Cneo Marcio&nbsp; perch&eacute; aveva preso le armi contro il diritto delle genti e dalla condanna lo salv&ograve; soltanto la morte.
	[12] F. WALTER, Storia del diritto di Roma sino a Giustiniano, vol. 1 parte prima, Cugini Pomba e Comp. Editori, Torino, 1851, p. 89-90.
	[13] T. LIVIO, Ab urbe condita, (I, 14 II,4, IV, 17.19.32; XXX, 25). Chi romano avesse fatto offesa ad un legato doveva inoltre essere consegnato dai feciali al popolo da cui l&rsquo;ambasceria era partita. T. LIVIO, Ab urbe condita, XXXVIII.
	[14] L&rsquo;unica restrizione che i Romani ponevano alla libert&agrave; di ambasciatori che fossero in guerra con la citt&agrave;, &egrave; che non potessero calpestare il suolo di Roma; infatti, il Senato li incontrava sempre fuori dalle mura. F. WALTER, Storia del diritto di Roma sino a Giustiniano, op. cit., p. 90.
	[15] T. LIVIO, Ab urbe condita, I, 36 e 51.
	[16] PLUTARCO, Le vite parallele, Camillo, capitolo XVII, trad. M. ADRIANI, Firenze, 1859, p. 316 e ss.
	[17] Che nella stessa situazione aveva combattuto contro i popoli da cui aveva&nbsp; ricevuto offesa (Albani, Fidenati, ecc.).
	[18] Peraltro avevano chiesto ai Chiusdini di consegnare delle terre incolte ed essi si erano rifiutati.
	[19] E non solo, venne pure eletto tribuno militare. PLUTARCO, Le vite parallele, Camillo, capitolo XVIII, p. 318.
	[20] Nella Roma primitiva, poi si ritenne pi&ugrave; comodo considerare come &ldquo;straniero&rdquo; un appezzamento di terreno presso il tempio di Bellona e qui gettare l&rsquo;asta.
	[21] F. WALTER, Storia del diritto di Roma sino a Giustiniano, op. cit. p. 88 e ss.
	[22] Fu eretto per voto da Furio Camillo nel 387 e poi rifatto da Costantino perch&eacute; era stato dato alle fiamme sotto Massenzio. A dire il vero a Roma ce ne erano due, uno della Concordia Prenestina che &egrave; quello a cui facciamo riferimento e l&rsquo;altro che fu ribattezzato della Concordia Augusta. R. V. CORTONESE, Accurata e succinta descrizione topografica delle antichit&aacute; di Roma, Volume 1, P. Piale e M. de Romanis, Roma, 1824, pp. 85 e ss.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/origini-mediazione-conciliazione.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/origini-mediazione-conciliazione.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop VI &ndash; Scuola]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>9 Marzo 2012</strong><br />
	La mediazione applicata &ndash; ScuolaMediation in Action &ndash; School
	(coord. Vincenza BONSIGNORE)

	Punti per la discussione:

	&bull; Il conflitto a scuola:

		Specificit&agrave; del conflitto scolastico
	
		Condizioni e presupposti perch&eacute; la tematica del conflitto e delle varie forme di risoluzione, in particolare la mediazione, possano diventare oggetto di formazione a scuola

	&bull; Il Progetto &ldquo;Crescere imparando a gestire i conflitti&rdquo;:

		Breve presentazione dell&rsquo;intervento realizzato in due annualit&agrave; successive, in 15 scuole di Milano, di differenti gradi e tipologie
	
		Analisi dei risultati e della ricerca realizzata

	&bull; L&rsquo;approccio trasformativo:

		Applicabilit&agrave; al contesto scolastico
	
		Eventuali sviluppi ed approfondimenti
		&nbsp;

	Testimonial:&nbsp;Maria Cristina Iovinella

	Laureata in Giurisprudenza con perfezionamento universitario in Mediazione Sociale e Familiare ed in Educazione alla salute, master in Interpretazione del Disegno. Responsabile dell&#039;Ufficio Minori e Giovani del Comune di Milano e Servizi Educativi Adolescenti in Difficolt&agrave; (SEAD). Gi&agrave; membro della Commissione Nazionale Bullismo e Scuola, da anni si occupa di formazione e di iniziative e progetti rivolti alle scuole sui temi dell&#039;integrazione, disagio e benessere.
	&nbsp;

	Vai alla scheda generale del congresso: LINKN.B. La sessione pomeridiana (12-17.30 pranzo escluso) &egrave; valida ai fini dell&#039;aggiornamento obbligatorio per mediatori ex decreto 28/2010 - 4 ore riconosciute e certificate]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-scuola.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-scuola.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L&rsquo;arbitrato dal Medioevo all&rsquo;Unità d&rsquo;Italia]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>8 dicembre 2012</strong><br />
	&nbsp;

	A cura di Carlo Alberto Calcagno - Avvocato, Mediatore e Docente ADR Quadra

	&nbsp;

	Un istituto che ricorda l&rsquo;arbitrato nel Medioevo[1] &egrave; l&rsquo;episcopalis audientia[2].

	
	Era in facolt&agrave; delle parti[3] di ricorrere al tribunale del vescovo per la risoluzione delle liti; la sentenza vescovile era emessa sulla base di valutazioni equitative ed aveva secondo alcuno[4]&nbsp; valore di arbitrato[5].

	
	Il processo davanti al tribunale del vescovo doveva essere peraltro preceduto da un tentativo obbligatorio di conciliazione e si teneva il luned&igrave; per dar modo al vescovo di condurre, fallito il primo, un altro tentativo di conciliazione da solennizzare nel corso della liturgia domenicale[6].

	
	Se scorriamo uno Statuto medievale del XIII secolo[7] ci rendiamo facilmente conto che le decisioni pi&ugrave; importanti erano assunte tramite arbitri come ci viene indicato gi&agrave; ne Le leggi di Platone.

	
	Cos&igrave; in tema di giustizia: [8].

	
	L&rsquo;arbitro doveva giurare dunque e proferire il lodo entro un mese ed il governo del Comune garantiva l&rsquo;esecuzione. L&rsquo;arbitro veniva chiamato a giudicare sia nel caso di controversia che di discordia: vedremo che questa doppia attribuzione arriver&agrave; sino al conciliatore delle due Sicilie dell&rsquo;Ottocento. L&rsquo;imposizione della sanzione da inadempimento del lodo &egrave;, come sappiamo, tipica del diritto romano giustinianeo.

	
	Ma gli arbitri si sceglievano anche quando si trattava di determinare i confini degli immobili pubblici[9]:[10], ovvero le pubbliche vie: [11], o ancora il regime delle acque:[12] o infine quando si trattasse di fare una stima dei beni pubblici:[13].

	
	Diversi Statuti medioevali prevedevano poi l&rsquo;arbitrato obbligatorio per le liti tra parenti[14]: ne riportiamo alcuni esempi.

	
	Lo Statuto dell&rsquo;Universit&agrave; ed arte della Lana di Siena (1298-1300) cos&igrave; prevedeva alla Seconda distinzione capitolo XVIII[15]:

	
	Citiamo poi un precetto dello Statuto di Buje del 1420 in Istria: &ldquo;Ogni volta che sar&agrave; lite civile tra Padre e Figlio, o tra il Figlio e la Madre, o figli, et converso, ovvero tra fratelli e sorelle, ovvero tra fratelli, cos&igrave; de cose mobili che immobili, ordiniamo che il Reg.to di Buje debbi, o sia tenuto astringer quelle tali persone congionti litiganti insieme a compromettersi di esse differenze in arbitri, o arbitrotori, uno ovvero pi&ugrave;, come parer&agrave; al Reg.to. E se detti arbitri od arbitratori non potessero essere d&rsquo;accordo a sentenziar sopra essa differenza che vertisse tra esse parti, delle quali fosse compromesso in quelli, che in quel caso il Reg.to di Buje siua tenuto, e debbi da altro arbitro, et arbitratore presso quelli che non fossero concordi, il quale con quelli arbitri et arbitratori in tal modo che quele cose saranno state date, arbitrate, e sentenziate tra esse parti, per la maggior parte di essi arbitri debino valer, e tener, et haver perpetua fermezza e si debbino osservar da esse parti&hellip;&rdquo;[16]

	
	Gli Statuti di Provenza del 1491 prevedevano pi&ugrave; in generale l&rsquo;arbitrato forzato &ldquo;pel maggior bene universale del paese, e per restringere l&rsquo;uso disordinato del contendere[17]&rdquo;: vi si dovevano sottoporre i nobili, i gentiluomini, i signori e loro vassalli, le comunit&agrave;, i parenti ed affini ed i coniugi.

	
	Un editto di Francesco II[18] del 1560 stabil&igrave; l&rsquo;arbitrato obbligatorio in materia di divisione ereditaria[19]: la decisione degli arbitri aveva efficacia di cosa giudicata e solo successivamente all&rsquo;esecuzione poteva essere oggetto di appello. Oggi invece non si ammette pi&ugrave; l&rsquo;obbligatoriet&agrave; dell&rsquo;arbitrato, ma si &egrave; stabilito che per la materia della divisione sia condizione di procedibilit&agrave; la mediazione[20].

	
	La legislazione civile della Corsica nel 1600 attesta la presenza di arbitri detti Baleri che potevano fungere anche da esecutori delle loro sentenze.

	
	Nel 1698 in Inghilterra si incoraggi&ograve; l&rsquo;arbitrato per i rapporti tra padroni e servitori con le leggi 9 e 10 c. 15 di Guglielmo III d&rsquo;Orange[21].

	
	Nel 1673 con l&rsquo;Ordonnance sur le commerce[22] Luigi XIV istitu&igrave; l&rsquo;arbitrato obbligatorio in materia di societ&agrave;: le sentenze degli arbitri erano per&ograve; sempre appellabili[23].

	
	Sottolineiamo tuttavia che l&rsquo;idea non era originalissima: gi&agrave; il libro XVII delle Pandette di Giustiniano (titolo II pro socio art. 2 c. 8) prevedeva che le quote sociali potessero essere determinate da un arbitro.

	
	Dal momento che la norma luigina costitu&igrave; il modello per il Codice commerciale francese del 1807, si ritiene qui di richiamare i precetti pi&ugrave; rilevanti.

	
	Il titre IV Des soci&eacute;t&eacute;s all&rsquo;art. 9 stabiliva che in ogni contratto di societ&agrave; fosse contenuta la clausola di sottomissione agli arbitri di tutte le controversie intervenute tra gli associati; e&nbsp; che anche se la clausola fosse stata omessa ciascun associato avrebbe potuto nominarlo, unitamente agli altri; altrimenti l&rsquo;arbitro sarebbe stato nominato dal giudice per coloro che avessero rifiutato[24].

	
	Si prevedeva poi per il&nbsp; caso di morte o di lunga assenza di uno degli arbitri che gli associati ne nominassero un altro e che in caso di rifiuto vi provvedesse il giudice[25].

	
	Se gli arbitri fossero stati divisi nei pareri potevano nominare altri arbitri senza dover ottenere il consenso delle parti; e se essi non si accordavano ne venivano nominati altri dal giudice[26].

	
	Le sentenze arbitrali rese tra associati, per negozio, mercanzia, o banco, dovevano essere omologate nella Giurisdizione consolare se ve ne fosse; altrimenti nei Seggi Ordinari dei Giudici Regi, o da quelli dei Signori[27].

	
	Con decreto 16 agosto 1790 l&rsquo;Assemblea costituente francese stabil&igrave; che in caso di questioni tra familiari o di tutela si dovessero eleggere parenti, vicini od amici come arbitri che sentivano le parti e prendevano una decisione motivata[28].

	
	Ogni parte nominava due arbitri e, se una parte rifiutava, la nomina era fatta d&rsquo;ufficio dal giudice di pace; se i quattro arbitri avevano differenti opinioni ne nominavano un quinto per stabilire la preponderanza del voto.

	
	Chi si sentiva leso dalla decisione arbitrale poteva appellarla al tribunale di distretto.

	
	Sempre in Francia nel 1793 si istitu&igrave; un arbitrato obbligatorio per le rivendiche di propriet&agrave; effettuate dai comuni: gli arbitri per&ograve; decidevano sempre a favore degli enti locali[29].

	
	Il diritto di adire gli arbitri viene sancito come principio dalle Costituzioni francesi del 1791[30], 1793[31] e 1795[32].

	
	Il 9 febbraio del 1796 fu abrogato sia l&rsquo;arbitrato familiare, sia quello obbligatorio.

	
	Nel Regno di Sardegna l&rsquo;arbitrato tra stretti congiunti, se qualcuno ne facesse richiesta, rester&agrave; obbligatorio sino al 1827[33].

	
	Nel Codice di commercio francese[34] del 1807 rimase un arbitrato obbligatorio con riferimento alle questioni societarie[35] detto arbitrato &ldquo;di obbligo&rdquo;.

	
	Ai primi dell&rsquo;Ottocento l&rsquo;arbitrato veniva definito come &ldquo;una specie di tribunale commerciale, una giurisdizione amichevole, innanzi alla quale i negozianti trattano in alcuni casi le loro quistioni&rdquo;[36].

	
	In effetti in certi casi la competenza a decidere apparteneva al tribunale, ad esempio quando si discutesse sulla qualit&agrave; di socio o meno di una delle parti, ovvero quando la lite invogliava il rapporto con un non socio[37].

	
	I compilatori del Codice avevano recepito ormai la distinzione tra arbitrato volontario ed arbitrato &ldquo;di obbligo&rdquo;. Il primo riguardava gli individui non commercianti[38], mentre quello &ldquo;di obbligo&rdquo;, unico disciplinato dalla Codice di commercio[39],concerneva &ldquo;le questioni fra soci commercianti e per oggetti relativi alle loro societ&agrave;&rdquo; che non fossero contrarie alla legge.

	
	Gli arbitri erano persone scelte per dare la loro &ldquo;opinione&rdquo; sulla lite che veniva loro assoggettata, e questa opinione acquistava la forza d&rsquo;una sentenza, dopo che l&rsquo;autorit&agrave; competente avesse ordinato che venisse eseguita.

	
	Il termine per la decisione degli arbitri veniva decisa dalle parti: se effettuata la nomina le parti non si accordassero sul termine esso veniva determinato d&rsquo;ufficio dal tribunale[40].

	
	Gli arbitri propriamente detti andavano distinti da quelli che si chiamavano &ldquo;conciliatori amichevoli&rdquo;, i quali ultimi non erano obbligati ad attenersi strettamente alle forme legali[41].

	
	Gli arbitri &ldquo;di obbligo&ldquo; venivano nominati dalle parti o dal tribunale di commercio[42] ed erano a differenza degli arbitri volontari e degli amichevoli compositori, essi stessi giudici rappresentanti del Tribunale.

	
	In sostanza gli arbitri costituivano il primo grado di giudizio del processo societario ed il loro foro era inderogabile.

	
	La nomina degli arbitri poteva avvenire con atto stragiudiziale, di notaio ovvero con atto giudiziale[43].

	
	Il compromesso non era necessario proprio perch&eacute; i soci non avrebbero potuto derogare al foro imposto nemmeno con l&rsquo;unanime consenso.

	
	Qualunque consocio che rifiutasse di nominare il suo arbitro entro un termine stabilito, poteva essere chiamato dinanzi al tribunale di commercio per nominarlo, e se rifiutava vi provvedeva il Tribunale con aggravio di spese del socio renitente.

	
	I poteri degli arbitri &ldquo;di obbligo&rdquo; erano fissati dalla legge, ma se le parti avessero voluto modificarli potevano scegliere arbitri volontari e regolare la lor missione; in difetto di scelta contraria espressa per&ograve; gli arbitri venivano considerati &ldquo;di obbligo&rdquo; con le attribuzioni giurisdizionali di legge.

	
	Nel caso di morte o di ritiro d&rsquo;un arbitro, i punti che fossero gi&agrave; stati stabiliti dai primi arbitri dovevano essere nuovamente deliberati con l&rsquo;arbitro sostituto, in quanto esso non era altro che un nuovo giudice.

	
	Dovevano quindi comunicarsi a&nbsp; quest&rsquo;ultimo tutti gli atti e mezzi di difesa, e si doveva permettere a lui di concorrere cogli altri arbitri alla discussione generale ed alla formazione col voto della sentenza.

	
	Un arbitro scelto e che avesse accettato la missione affidatagli, se si fosse rifiutato di adempierla, senza valevole scusa, poteva essere obbligato dal giudice a pagare i danni ed interessi, salvo regresso contro la parte in caso di dolo, frode o concussione.

	
	Il codice di commercio stabiliva poi che le parti consegnassero i loro documenti e scritture agli arbitri senza alcuna formalit&agrave; di giustizia[44].

	
	Il socio che tardasse a farne la consegna veniva richiamato ad effettuarla entro dieci giorni[45]; ma gli arbitri, secondo il bisogno, potevano prorogare il termine per la presentazione di questi documenti[46].

	
	La sentenza degli arbitri doveva essere motivata[47] e depositata presso il tribunale di commercio[48].

	
	Doveva essere pronunciata in presenza delle parti, poich&eacute; era loro diritto all&rsquo;atto della pronuncia di poter indicare eventuali errori.

	
	Nell&rsquo;arbitrato &ldquo;di obbligo&rdquo; quando occorreva un esame di conti, di libri, della corrispondenza, e di altri documenti, gli arbitri non potevano, come avrebbero potuto fare i giudici, assegnarne l&rsquo;esame a terzi.

	
	Nei caso per&ograve; di esame o stima di mercanzie, gli arbitri avevano il diritto di nominare degli esperi incaricati di farne loro rapporto, quando non avessero le cognizioni necessarie per pronunciare sulla questione.

	
	La sentenza degli arbitri veniva resa esecutiva, senza alcuna modifica e veniva trascritta sui registri dietro ordine del presidente del tribunale, che era tenuto a darlo entro tre giorni dopo la presentazione della sentenza[49].

	
	II deposito della copia della sentenza degli arbitri doveva essere poi seguito dalla registrazione, in difetto il presidente del tribunale non poteva ordinarne l&rsquo;esecuzione.

	
	I giudizi arbitrali non si potevano mai opporre a terzi ed erano oggetto di appello alla Corte di Appello o di ricorso in Cassazione solo se non vi si avesse espressamente rinunziato[50].

	
	In Francia peraltro l&rsquo;arbitrato forzoso in materia societaria venne abrogato nel 1856.

	
	Il Codice di procedura civile leopoldino del 1814[51] dedica agli arbitri il titolo VIII De giudizj compromissarj della parte quinta, contenente ben ventiquattro articoli (1097-1121).

	
	Interessanti sono alcuni principi.

	
	Gli arbitri non potevano accedere agli atti di causa sino a che non avessero accettato il compromesso e fatta registrare la loro accettazione presso il Tribunale competente (art. 1099).

	
	Gli arbitri non potevano essere revocati durante il termine del compromesso se non con il consenso di tutti i compromittenti (art. 1105).

	
	Le parti potevano conferire agli arbitri ogni facolt&agrave; di esame sommario, senza formalit&agrave;, e avuto riguardo alla sola verit&agrave; di fatto e in questo caso gli arbitri potevano fare pubblicare la loro sentenza senza veruna forma di procedura (art. 1107).

	
	Il compromesso poteva non consentire agli arbitri l&rsquo;istituzione di un terzo arbitro e dunque la sentenza o lodo poteva essere deliberata da due arbitri (art. 1118).

	&nbsp;

	**********************************

	
	[1] Anche se l&rsquo;origine &egrave; legata forse a Costantino.

	[2] Cos&igrave; la definisce in una legge l&rsquo;Imperatore Arcadio e viene ripresa con lo stesso titolo nel codice Giustinianeo. Si definiva audientia e non iudicium perch&eacute; non si riconosceva ai vescovi una competenza territoriale.
	[3] Ci&ograve; era gi&agrave; un portato del Codice Theodosiano, VI, 342, ma lo si attribuisce ad una legge di Valentiniano III.
	[4] CIMMA, SCAMUZZI; contra VISMARA. Cfr. M. R. CIMMA, L&rsquo;episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano, ed. Giappichelli Torino, 1989. G. VISMARA, La giurisdizione civile dei vescovi (sec. I-IX), ed. Giuffr&eacute; Milano 1995.
	[5] Cfr. G. ROMAGNOSI, Scritti inediti, Bolis, Bologna, 1862, p. 238 e ss.
	[6] V. amplius T. INDELLI,&nbsp; La episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Valentiniano III (sec. IV-V d. C.), in http://www.sintesionline.info/index.php?com=news&amp;option=leggi_articolo&amp;cID=85
	[7] Vediamo ad esempio lo Statuto di Montagutolo dell&rsquo;Ardinghesca&nbsp; (1280-1297).
	[8] &sect; LVII Statuto Montagutolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 18.
	[9] L&rsquo;influsso delle XII Tavole &egrave; dunque fortissimo nel Medioevo.
	[10] &sect; LXXXIII Statuto Montagutolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 25.
	[11] &sect; CXIIX Statuto Montagutolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 33-34.
	[12] &sect; CXXXI Statuto Montagutolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 34.
	[13] &sect; CLX Statuto Montagutolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 46.
	[14] L. BORSARI, Il Codice di procedura civile italiano annotato, sub art. 8, L&rsquo;Unione Tipografica editrice, Napoli, 1869, p.&nbsp; 51.
	[15] Di comprom&eacute;ttare la questione entra padre e figliolo. Cfr. F.L. POLIDORI, Statuti senesi scritti in volgare nei secoli XII e XIII, Gaetano Romagnoli, Bologna, 1863, p. 213.
	[16] Capitolo 118 de compromessi da farsi da persone congonte e litiganti. V. L&rsquo;Istria, volume V, Sabbato 5 ottobre 1850.
	[17] Intento anche del legislatore del 2010 con riferimento alla mediazione.
	[18] Giovane re francese.
	[19] Perch&eacute; la questione era pi&ugrave; di fatto che di diritto e perch&eacute; con l&rsquo;arbitrato si manteneva la pace e l&rsquo;amicizia tra i prossimi parenti. Le parti dovevano nominare tre arbitri tra parenti, amici e vicini.
	Secondo alcuno l&rsquo;arbitrato obbligatorio invest&igrave; anche il diritto commerciale quando le parti erano commercianti. Cfr. Nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri e della economia industriale e commerciante compilato dai Lenormand, Payen [a.o.] Prima traduzione italiana, G. Antonelli, Venezia, 1835, p. 410.
	[20] Art. 5 c. 1 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (in vigore parzialmente dal 20 marzo 2011: la materia del condominio e dei sinistri e&egrave; divenuta invece condizione di procedibilit&agrave; il 20 marzo 2012). Cfr. Art. 2 c. 16&ndash;decies legge 26 febbraio 2011 n. 10. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (GU n. 47 del 26-2-2011 &ndash; Suppl. Ordinario n. 53) In vigore dal 27/02/2011.
	[21] A. MACDONALD, Handybook of the law relative to Masters, Workmen, Servants, and Apprentices, in all trades and occupations, William Mackenzie, London, 1868, p. 27.
	[22] http://partages.univ-rennes1.fr
	[23] H. L. DE PR&Eacute;ZEL, voce ARBITRATO, in&nbsp; Dizionario del cittadino,o sia ristretto storico,teorico e pratico del commercio, Volume 1, traduzione italiana, Remondini di Venezia Editore,&nbsp; Bassano,1781, p. 39.
	[24] .
	[25] Art. 10. 
	[26] ART. 11. . Cfr. H. L. DE PR&Eacute;ZEL, voce ARBITRATO, in&nbsp; Dizionario del cittadino,o sia ristretto storico,teorico e pratico del commercio, op. cit., p. 39.
	[27] ART. 13.  Cotale omologazione era tanto pi&ugrave; necessaria, in quanto l&rsquo;ipoteca sui beni immobili del debitore condannato, non poteva computarsi se non dal giorno della sentenza omologata. H. L. DE PR&Eacute;ZEL, voce ARBITRATO, in&nbsp; Dizionario del cittadino,o sia ristretto storico,teorico e pratico del commercio, op. cit. p. 39.
	[28] Che veniva ricevuta dal giudice di pace.
	[29] G. L. J. CARR&Eacute; &ndash; A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carr&eacute;, cit. p. 75.
	[30] &ldquo;5. Il diritto dei cittadini di chiudere in via definitiva le loro contestazioni per la via dell&rsquo;arbitrato, non pu&ograve; ricevere alcun attentato mediante gli atti del Potere legislativo.
	[31] &ldquo;Art. 86 &ndash; Non si pu&ograve; attentare in nessun modo al diritto che hanno i cittadini di fare decidere le loro liti da arbitri di loro scelta&rdquo;.
	[32] &ldquo;Art. 210 &ndash; Non si pu&ograve; attentare in alcun modo al diritto di far decidere le controversie ad arbitri scelti dalle parti&rdquo;.
	[33] F. BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi dal 1848 al 1859, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1861, p. 121.
	[34] Codice che era nato da varie esigenze tra cui quella di unificare una disciplina dispersa in vari provvedimenti tra cui la citata ordinanza del 1673 e l&rsquo;ordinanza della marina mercantile del 1681.
	[35] Libro I, Titolo III (Delle societ&agrave;) sezione II (Delle contestazioni tra i socj e del modo di deciderle), articoli da 51 a 64.
	[36] Nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri e della economia industriale, op. cit. p. 409 e ss.
	[37] Codice di commercio colle note tratte dalle disposizioni legislative e dalle massime della giurisprudenza francese dal 1791 al 1842, 1844, Le Monnier, p. 131.
	[38] Era considerato un mezzo libero da forme, veloce ed economico per terminare le questioni.
	[39] Il codice di procedura civile si occupava di altri &ldquo;arbitramenti&rdquo;. V. Codice di commercio preceduto dai motivi presentati al Corpo legislativo dal Signor Regnaud di Saint-Jean-D&rsquo;angely, versione italiana, Per Giuseppe Marelli Stampatore e libraio, Milano, 1807,p. XVII-XVIII.
	[40] Articolo 54 Codice di commercio.
	[41] Considerazione questa che richiama il diritto giustinianeo.
	[42] In caso di rifiuto; v. articolo 55 Codice di commercio.
	[43] Articolo 53 Codice di commercio.
	[44] Articolo 56 Codice di commercio.
	[45] Articolo 57 Codice di commercio.
	[46] Articolo 58 Codice di commercio. Se vi era rinnovazione del termine o se il primo termine era spirato gli arbitri decidevano sui soli allegati e memorie consegnate (articolo 59 Codice di commercio).
	[47] Articolo 61 comma 1 Codice di commercio .
	[48] Articolo 61 comma 2 Codice di commercio.
	[49] Articolo 61 comma 3 Codice di commercio.
	[50] Articolo 52 Codice di commercio. La rinuncia non era possibile laddove fosse coinvolto un minore (articolo 63 Codice di commercio).
	[51] Regolamento di procedura civile per i tribunali del Gran-ducato di Toscana, Nella Stamperia di Carlo Cambiagi, Firenze, 1814..>]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/arbitrato-da-medioevo-a-unita-d-italia.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/arbitrato-da-medioevo-a-unita-d-italia.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop V &ndash; Penale]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>9 Marzo 2012</strong><br />
	La mediazione fra vittima di reato e responsabile dello stesso (victim-offender mediation) &egrave; una modalit&agrave; di realizzazione di quella che &egrave; comunemente conosciuta come &ldquo;giustizia riparativa&rdquo; (restorative justice).

	In pratica si tratta di favorire, fra le due parti indicate, un dialogo facilitato da un terzo (mediatore). Il fine ultimo dell&rsquo;intervento &egrave; aiutare entrambi a superare la situazione conflittuale che si &egrave; determinata in seguito all&rsquo;evento criminale.

	I primi esperimenti al riguardo risultano esser stati fatti in Canada agli inizi degli anni &rsquo;70 e negli anni tale metodologia si &egrave; diffusa grazie ai positivi ritorni in termini di soddisfazione delle parti coinvolte.

	Naturalmente l&rsquo;adesione a tale mediazione si basa sul libero consenso delle parti (anche se, spesso, per il reo il fatto di prenderne parte costituisce elemento positivo per eventuali riduzioni di pena o modifica della tipologia della stessa).
	Programma del workshop:

	Transformation through Restorative Justice // Trasformazione attraverso la Giustizia Riparativa

	Parte I: &nbsp;Giustizia Riparativa - Cosa &egrave;?

	Lo scopo della giustizia riparativa - l&#039;esperienza nel Regno Unito

	Quando dovrebbe esser utilizzata, e quando no?

	Giustizia riparativa e mediazione commerciale
	&nbsp;es. &ldquo;Come riesco a far sentire la mia voce?&rdquo;

	Trasformazione attraverso la Giustizia Riparativa
	es. trasformazione delle&nbsp;

		emozioni e.g. paura, rabbia
	
		percezioni e.g. degli altri, di se stessi
	
		effetti e.g. compiutezza, chiusura, ...

	Sviluppo nella pratica riparativa

	Parte II: &nbsp;Domande e risposte &ndash; discussione

	
	&nbsp;

	Per letture di preparazione:

	http://www.restorativejustice.org e per quanto attiene l&rsquo;Italia: http://www.restorativejustice.org/university-classroom/02world/europe1/alldocs/index_html/italy

	Sulla mediazione penale minorile, v. il sito del Ministero di Giustizia http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_11.wp

	Per l&rsquo;esperienza in Trentino &ndash; Alto Adige/Suedtirol: http://www.regione.taa.it/Giudicidipace/Mediatori.aspx

	http://centridiricerca.unicatt.it/csgp_1996.html

	http://www.rassegnapenitenziaria.it/cerca.aspx?id=49&amp;tag=x

	
	FEDERICO REGGIO, Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice, Franco Angeli, 2010
	Nei prossimi giorni verranno caricati i programmi dettagliati del workshop.

	&nbsp;(coord. Lawrence KERSHEN)

	Vai alla scheda generale del congresso: LINK

	N.B. La sessione pomeridiana (12-17.30 pranzo escluso) &egrave; valida ai fini dell&#039;aggiornamento obbligatorio per mediatori ex decreto 28/2010 - 4 ore riconosciute e certificate]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-penale.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-penale.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop IV &ndash; Commerciale e societario]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>9 Marzo 2012</strong><br />
	La mediazione applicata &ndash; Il settore commerciale e societarioMediation in Action &ndash; Commercial &amp; Corporate
	(co-ord. Antonio Nascimben)

	Punti per la discussione:

	&bull; Lo sviluppo della mediazione nel settore business, in Italia.

		Il modello 2003 della &ldquo;conciliazione societaria&rdquo; e nuove prospettive ex decreto 28/10
	
		Analisi dei primi dati statistici della mediazione ex decreto 28/10 interessanti il settore
	
		Centri e mediatori &ldquo;commerciali&rdquo;

	&bull; &ldquo;Anche i businessmen hanno un&rsquo;anima&rdquo;:

		Modelli dominanti e prospettive per un approccio umanistico
	
		Esempi di cosa significhi empowerment in una mediazione commerciale

	&bull; Arrivare alla mediazione grazie ad una clausola contrattuale:

		il valore aggiunto della previsione pattizia;
	
		esempi di clausole e consigli per la redazione;
	
		le clausole multi-tier (mediazione &amp; altro)

	Vai alla scheda generale del congresso: LINK

	N.B. La sessione pomeridiana (12-17.30 pranzo escluso) &egrave; valida ai fini dell&#039;aggiornamento obbligatorio per mediatori ex decreto 28/2010 - 4 ore riconosciute e certificate]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-commerciale-e-societario.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-commerciale-e-societario.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MEDIACONCILIAZIONE: In Commissione al Senato rispunta l'obbligo, legali pronti allo sciopero | Il Sole24ore]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>16 novembre 2012</strong><br />
	Fibrillazione in Senato sulla reintroduzione dell&#039;obbligo della mediazione per le controversie giudiziarie. Due emendamenti presentati al decreto legge sullo sviluppo, uno a firma Gianpiero D&#039;Alia (Udc) e l&#039;altro Enzo Ghigo (Pdl) reintroducono a tempo fino al 2017 la mediazione obbligatoria, prevedendo la presenza dell&#039;avvocato alla proposta di accordo. Per l&#039;Organismo Unitario dell&#039;Avvocatura si tradisce cos&igrave; la decisione della Consulta che aveva bocciato questo istituto. L&#039;Oua chiede al Senato di respingere la proposta e convoca lo stato di agitazione e minaccia dieci giornate di sciopero per difendere la Costituzione e i diritti dei cittadini dall&#039;ennesimo tentativo di privatizzare la giustizia.
	Ieri la commissione Giustizia si &egrave; informalmente dichiarata &laquo;contrarissima all&#039;unanimit&agrave;&raquo; come riferisce il presidente, Filippo Berselli (Pdl): al di l&agrave; del merito, spiega, per questioni di &laquo;metodo, dato che non sono ancora state depositate le motivazioni della sentenza della Consulta&raquo; che ha bocciato la norma.

	Vicari, corretto l&rsquo;eccesso di delega
	In commissione Industria la relatrice, Simona Vicari (Pdl), difende gli emendamenti (che in un primo momento sembravano rientrati tra gli inammissibili) e riferisce che la posizione del &laquo;Governo &egrave; favorevole&raquo;. Vicari sottolinea la posizione del gruppo, ricordando che, quello della mediazione, &laquo;&egrave; un provvedimento che hanno proposto Alfano e Casellati. Noi - aggiunge - siamo convinti della bont&agrave; della misura proposta dal Governo Berlusconi e continueremo a difenderla. D&#039;altronde - rileva - abbiamo corretto l&#039;eccesso di delega che la Corte Costituzionale ha bocciato. Inoltre questo istituto ha creato 40mila posti di lavoro e, secondo dati Confindustria, ha portato alla risoluzione del 25% delle cause. Se ci spiegano le motivazioni tecniche per cui la misura non va bene ci possono convincere ma qui sembra pi&ugrave; una difesa d&#039;ufficio di casta. Tra l&#039;altro - conclude - abbiamo anche introdotto la presenza dell&#039;avvocato che prima non era prevista&raquo;.

	De Tilla, &egrave; un colpo di mano
	Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, &laquo;il Senato deve dire no a questo colpo di mano, l&#039;emendamento presentato dal senatore Ghigo, dichiarato ammissibile, fa tabula rasa della decisione della Consulta, ma anche della disponibilit&agrave; al dialogo e a trovare soluzioni concrete avanzate dell&#039;avvocatura al ministro Severino. Riporta le lancette indietro, rimettendo in corsa un sistema fallimentare negli esiti e ancor sub judice della decisione della Corte di Giustizia Europa. E&#039; incredibile come i fautori del vecchio e bocciato meccanismo, citino in modo parziale un parere della Commissione Europea e omettono il passaggio pi&ugrave; importante: la critica di un sistema che non pu&ograve; essere allo stesso tempo troppo costoso per i cittadini e obbligatorio, e quindi, limitare il diritto all&#039;accesso al giudice. Proprio ci&ograve; che avveniva in Italia a tutto vantaggio di interessi particolari, unici ad avvantaggiarsi da una dissimulata svendita di un servizio, della privatizzazione della giustizia.

	&laquo;Troppi interessi girano attorno a questo business, &egrave; evidente - conclude de Tilla - il Parlamento con autonomia non deve cedere a queste lobby, altrimenti gli avvocati ritorneranno in piazza per difendere la Costituzione. Pronti a dichiarare altri 10 giorni di sciopero".&nbsp; 

	&copy; RIPRODUZIONE RISERVATA - CREDITS:&nbsp;Giovanni Negri Sole 24 ore del 16.11.2012 - SOURCE: link

	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediaconciliazione-in-commissione-al-senato-rispunta-l-obbligo-legali-pronti-allo-sciopero-il-sole24ore.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediaconciliazione-in-commissione-al-senato-rispunta-l-obbligo-legali-pronti-allo-sciopero-il-sole24ore.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop III &ndash; Lavoro]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>9 Marzo 2012</strong><br />
	La mediazione applicata &ndash; LavoroMediation in Action - Workplace
	(coord. Jane GUNN)

	Punti per la discussione

	&bull; Modellare il procedimento

		Coinvolgere i partecipanti nella strutturazione del procedimento
	
		Modelli basati sugli interessi e procedimenti basati sugli interessi

	&bull; Mediazione lenta

		Dare alle parti spazio e tempo
	
		Il concetto dello Zigzag

	&bull; Cosa &egrave; il successo

		Accordo?
	
		Un&#039;opportunit&agrave; di dialogo?
	
		Reintegrare rapporti di lavoro?
	
		Trasformazione?

	&bull; Evitare controversie nel futuro

		Pratiche collaborative nel campo del lavoro
	
		Cosa fa scattare un comportamento avversariale nel lavoro?
	
		Cosa fa scattare un comportamento collaborativo nel lavoro?

	&bull; Conflict Coaching&nbsp;

	Vai alla scheda generale dell&#039;evento: LINK

	N.B. La sessione pomeridiana (12-17.30 pranzo escluso) &egrave; valida ai fini dell&#039;aggiornamento obbligatorio per mediatori ex decreto 28/2010 - 4 ore riconosciute e certificate]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-lavoro.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-lavoro.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di novembre 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Novembre 2012</strong><br />
	DOPO LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

	&nbsp;

	COMUNICATO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
	Si fa un gran parlare di che succeder&agrave; ma intanto il numero dei nuovi casi presentati in mediazione sta gi&agrave; diminuendo, segno evidente che &ndash; a dispetto del fatto che la sentenza debba ancora esser pubblicata &ndash; chi intende agire in giudizio in una delle materie di cui all&rsquo;art. 5 del Decreto Lgs. n. 28/2010 preferisce attendere.
	Nelle more, il Ministero ha emanato una Circolare in data 12 novembre 2012 (il testo qui).
	Il comunicato stampa della Corte si &egrave; limitato lapidariamente a menzionare il difetto di delega quale motivo della dichiarata incostituzionalit&agrave;. Se ci&ograve; fosse confermato dalla lettura della sentenza, nulla (ad eccezione della volont&agrave; politica &hellip;) vieterebbe un provvedimento in sanatoria, avente valore di legge. Un emendamento alla &ldquo;legge di stabilit&agrave;&rdquo; &egrave; appena stato respinto; ne resta un altro relativo alla legge di conversione del decreto &ldquo;Sviluppo&rdquo;. Vedremo &hellip;
	Quadra ritiene che un accesso in qualche modo facilitato alla mediazione sia, nell&rsquo;attuale momento storico caratterizzato da una generale scarsa conoscenza del fenomeno, un fattore positivo per il suo affermarsi (che si tratti di condizione di procedibilit&agrave;, come stabilito ... >>> Continua a leggere

	
		A ROMA A GIUGNO 2013 IL MAGGIORE EVENTO DELL&rsquo;ANNO IN TEMA DI MEDIAZIONESta partendo la macchina organizzativa per la II conferenza annuale Quadra sulla mediazione trasformativa. Si tratta di una due-giorni (il 10 e 11 giugno) che offrir&agrave; non solo una descrizione dello stato dell&rsquo;arte in tema di mediazione in Italia e nel resto del mondo, ma anche la possibilit&agrave; di approfondire le modalit&agrave; di applicazione pratica dell&rsquo;approccio trasformativo nei diversi campi del conflitto. Sar&agrave; presente il Gotha della mediazione trasformativa (Joseph Folger, Dan Simon, Judy Saul, Winnie Backlund, Jody Miller, Richard Hill, Carol Bloom, Judy Saul, John Peter Weldon) oltre ad altri esperti mediatori. I temi trattati toccheranno&nbsp;>>> Continua a leggere


	&nbsp;

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter

	Non sei ancora iscritto alla nostra newsletter? Clicca qui]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-novembre-2012-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-novembre-2012-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop II &ndash; Appalti, costruzioni]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>9 Marzo 2012</strong><br />
	Mediazione in azione - Costruzioni
	(co-ord. David Richbell)

	Parte 1 (30 minuti)

	La situazione nel Regno Unito

		Panorama giuridico
	
		La mediazione
	
		Standard, norme e associazioni

	Sfide nel settore delle costruzioni e degli appalti

		I metodi passati e correnti di risoluzione delle controversie
	
		Caratteristiche e peculiarit&agrave; uniche per il settore delle costruzioni/appalti

	Mediazione trasformativa contro mediazione problem-solving: cosa sta nel mezzo?

	Parte 2 (1 ora)

	Case-study

		Istantanee delle varie fasi della mediazione
	
		Sfide per il mediatore

	Parte 3 (30 minuti)

	Discussione generale / Domande e risposte

	Vai alla scheda generale del congresso: LINK]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-appalti-costruzioni.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-appalti-costruzioni.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Workshop I &ndash; Il settore medico]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>9 Marzo 2012</strong><br />
	La mediazione applicata &ndash; Il settore medico e sanitarioMediation in Action - Medical
	(co-ord. Rossana Novati)
	&nbsp;

	UPDATE 23 FEBBRAIO 2012:&nbsp;SOLD OUT

	Punti per la discussione:

	&bull; ll D. L.vo 28 e la mediazione tra medico e paziente

		Alcuni dati statistici
	
		Il contenzioso in ambito medico-sanitario e le nuove prospettive ex decreto 28/10
	
		Contesto del giudizio e contesto della mediazione a confronto

	
	&bull; Una mediazione &ldquo;speciale&rdquo; per un conflitto &ldquo;speciale&rdquo;

		Modelli dominanti e prospettive per un approccio umanistico
	
		Funzionalismo o trasformazione
	
		Il modello sperimentale
	
		I risultati della nostra ricerca

	
	&bull; La formazione del mediatore specializzato

		Gli standard formativi
	
		La cura del clima relazionale, i tempi dell&rsquo;apprendimento
	
		Il lavoro in co-mediazione, aspetti simbolici e relazionali
	
		I pilastri della formazione trasformativa

	Vai alla scheda generale del congresso: LINK
	&nbsp;

	N.B. La sessione pomeridiana (12-17.30 pranzo escluso) &egrave; valida ai fini dell&#039;aggiornamento obbligatorio per mediatori ex decreto 28/2010 - 4 ore riconosciute e certificate]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-il-settore-medico.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/congresso-mediazione-trasformativa-milano-workshop-il-settore-medico.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Qformazione - Festeggia il tuo natale con noi! Scopri le promozioni speciali]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>1 Dicembre 2011</strong><br />
	Quadra ha riservato per i mesi di dicembre e gennaio dei prezzi speciali per alcuni corsi di formazione

		Corso base in tecniche di mediazione a Treviso (52 ore): 12, 13, 14, 19, 20, 21 gennaio
		2012 (Prezzo in promozione: 1000 euro entro il 25 dicembre 2011, invece di 1500 euro)**

	* I prezzi si intendono IVA inclusa

	** Il corso &egrave; esente IVA

	*** La lista &egrave; in continuo aggiornamento]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/qformazione-festeggia-il-tuo-natale-con-noi-scopri-le-offerte.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/qformazione-festeggia-il-tuo-natale-con-noi-scopri-le-offerte.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Emendamento al fine di sanare l'eccesso di delega in punto di obbligatorietà del tentativo di mediazione]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>31 ottobre 2012</strong><br />
	Presentato al Senato un emendamento al DL Sviluppo che mira a sanare tale eccesso di delega. L&rsquo;emendamento ripropone il comma 5.1 del D.Lgs. 28/10 con due importanti cambiamenti:

	1) l&rsquo;introduzione del tentativo obbligatorio in via sperimentale fino al 2017;
	2) l&rsquo;assistenza degli avvocati alle parti in caso di proposta di conciliazione del mediatore.

	Testo dell&#039;emendamento:Art. X Mediazione delle controversie civili e commerciali: condizione di procedibilit&agrave;.

	Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

	a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&rsquo;articolo 5 comma 1 &egrave; sostituto dal seguente:

	&ldquo;1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un&rsquo;azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilit&agrave; medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit&agrave;, contratti assicurativi, bancari e finanziari, &egrave; tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell&rsquo;articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1&deg; settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L&rsquo;esperimento del procedimento di mediazione &egrave; condizione di procedibilit&agrave; della domanda giudiziale. L&rsquo;improcedibilit&agrave; deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d&rsquo;ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione &egrave; gi&agrave; iniziata, ma non si &egrave; conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all&rsquo;articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non &egrave; stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

	b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; All&rsquo;articolo 11, comma 1, dopo le parole &ldquo;Quando l&rsquo;accordo non &egrave; raggiunto, il mediatore&rdquo; e prima delle parole &ldquo;pu&ograve; formulare una proposta di conciliazione.&rdquo;, sono inserite le seguenti: &ldquo;, se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,&rdquo;

	&nbsp;

	V. anche su mondoadr.it]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/emendamento-mediazione-obbligatoria-eccesso-delega-ottobre-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/emendamento-mediazione-obbligatoria-eccesso-delega-ottobre-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Convegno: Progetto Crescere imparando a gestire i conflitti - Comune di Milano]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>23 Novembre 2011</strong><br />
	Segnaliamo la partecipazione di Vincenza Bonsignore, docente Quadra, al convegno del 23/11/2011 di presentazione del "Progetto Crescere imparando a gestire i conflitti", un Progetto sul conflitto e la mediazione del Comune di Milano, finanziato con l. 285/97, rivolto alle scuole milanesi, che &egrave; giunto ormai alla seconda edizione.

	Durante l&#039;incontro del 23/11/2011, oltre allo spettacolo del bravissimo Paolo Vergnani sul conflitto e agli interventi degli esperti coinvolti nel Progetto, verr&agrave; presentato il libro che raccoglie tale esperienza, che &egrave; attualmente in stampa presso la Casa Editrice Laterza.

	L&#039;evento &egrave; gratuito (tuttavia occorre dare conferma della propria presenza per esigenze organizzative)]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/convegno-progetto-crescere-imparando-a-gestire-i-conflitti-comune-di-milano.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/convegno-progetto-crescere-imparando-a-gestire-i-conflitti-comune-di-milano.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di ottobre 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Ottobre 2012</strong><br />
	Da pochi giorni si &egrave; concluso un bellissimo corso di specializzazione per mediatori organizzato a Milano, insieme al prof. Joseph Folger.
	Si &egrave; trattato della prima edizione internazionale, organizzata da Quadra, sulle tecniche di mediazione trasformativa. Il corso, tenutosi interamente in lingua inglese, si &egrave; svolto in quattro giorni di teoria e pratica (v. scheda del corso).
	Una seconda edizione sar&agrave; in programma per il 2013, al fine di permettere ai tanti interessati di sviluppare ed affinare le proprie tecniche di approccio al conflitto.

	QUADRA IT
	Il laboratorio di ricerca Quadra ha lavorato in questi mesi per dare il via ad un nuovo progetto speciale nel settore tecnologico (oltre a quelli gi&agrave; presenti nel campo delle costruzioni, del lavoro e del settore medico): QUADRA IT (Information Technology).
	&Egrave; inevitabile che l&rsquo;uso della tecnologia crei conflitti di ogni tipo tra individui, tra datore di lavoro e lavoratore, ma soprattutto tra il fornitore e l&rsquo;organizzazione che ha acquistato prodotti o servizi informatici o telematici. Vi sono molte ragioni per le quali la giurisdizione ordinaria ha difficolt&agrave; a dare risposte adeguate a conflitti &ndash; frequenti e spesso importanti - di questo tipo: la complessit&agrave; e la specificit&agrave; dell&rsquo;oggetto, l&rsquo;esigenza di celerit&agrave; di una soluzione immediatamente operativa per l&rsquo;acquirente, la difficolt&agrave; di attribuire correttamente le responsabilit&agrave; a ciascuna delle parti ed infine quella di quantificare i danni. Attraverso l&rsquo;organizzazione di incontri e la predisposizione di servizi specifici dedicati ai conflitti che hanno un oggetto tecnologico, Quadra intende proporre >>>

	COMUNICATO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
	Ti informiamo che l&rsquo;ufficio stampa della Corte Costituzionale ha rilasciato ieri uno scarno comunicato che anticipa la sentenza emessa sui rinvii da TAR Lazio (aprile 2011) e Tr. Genova (novembre 2011).
	La Corte ha statuito che la mediazione obbligatoria, come prevista nel D.Lgs. n. 28/2010 &egrave; costituzionalmente illegittima, a causa (non di una sua lamentata ontologica violazione degli artt. 3 e 24 Cost., cio&egrave; principio di uguaglianza e diritto all&rsquo;azione, bens&igrave;) di un &lsquo;banale&rsquo; eccesso di delega (art. 77 Cost.).
	Premesso che la sentenza non &egrave; ancora stata depositata e quindi ogni commento parrebbe al momento prematuro, viene naturale chiedersi "in concreto cosa cambia?" >>>

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter

	Non sei ancora iscritto alla nostra newsletter? Clicca qui]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-ottobre-2012-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-ottobre-2012-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Estratti della prima conferenza internazionale sulla mediazione trasformativa]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>19 Novembre  2011</strong><br />
	11-12 novembre 2011 - Ljubljana, Slovenia: Quadra ha partecipato al primo grande evento internazionale sulla mediazione trasformativa organizzato dal bravo Marko Irsic ed il suo RAKMO INSTITUTE, che ha visto la partecipazione straordinaria di&nbsp;Mr. Joseph P.Folger,&nbsp;uno dei padri con B. Bush della mediazione trasformativa e co-autore del libro "La promessa della mediazione".

	

	Tra i relatori anche Carlo Mosca, responsabile scientifico di Quadra. Il suo intervento (qui &egrave; caricato un estratto) &egrave; stato dedicato ad illustrare i recenti interventi legislativi in materia di mediazione in Italia.

	&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/estratti-della-prima-conferenza-internazionale-sulla-mediazione-trasformativa-ljubljana-novembre-2011.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/estratti-della-prima-conferenza-internazionale-sulla-mediazione-trasformativa-ljubljana-novembre-2011.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Per un cavillo stop alla mediazione obbligatoria - Comunicato della Corte Costituzionale]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>24 ottobre 2012</strong><br />
	L&rsquo;ufficio stampa della Corte Costituzionale ha rilasciato qualche ora fa uno scarno comunicato che anticipa la sentenza emessa sui rinvii da TAR Lazio (aprile 2011) e Tr. Genova (novembre 2011).

	La Corte ha statuito che la mediazione obbligatoria, come prevista nel D.Lgs. n 28/2010 &egrave; costituzionalmente illegittima, a causa (non di una sua lamentata ontologica violazione degli artt. 3 e 24 Cost., cio&egrave; principio di uguaglianza e diritto all&rsquo;azione, bens&igrave;) di un &lsquo;banale&rsquo; eccesso di delega (art. 77 Cost.).

	&Egrave; stato infatti,&nbsp;evidentemente, rilevato come il decr. 28/10 &ndash; caratterizzando, in relazione a talune cause (quelle elencate all&rsquo;art. 5), l&rsquo;esperimento di un tentativo di mediazione come condizione di procedibilit&agrave; &ndash; sia andato oltre le indicazioni fissate nella l. delega 69/99. A nulla evidentemente servito il fatto che la Dir. 2008/52/CE (sulla quale si basava l&rsquo;intervento legislativo)&nbsp; prevede all&rsquo;art. 5(2) la possibilit&agrave; per gli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione a condizione ci&ograve; non impedisca alle parti l&rsquo;accesso al sistema giudiziario.

	La decisione della Corte ci fa tornare indietro alla situazione di due / tre anni fa. A dir il vero, la situazione oggi &egrave; un po&rsquo; diversa da quella ante decreto 28/10: grazie soprattutto all&rsquo;obbligatoriet&agrave;, la mediazione &egrave; pi&ugrave; conosciuta fra i possibili utenti. Anche fra i legali &egrave; maturata &ndash; al netto di cattive esperienze dovute alla scarsa professionalit&agrave; dei molti mediatori &ndash; maggior consapevolezza che il procedimento ha la sua utilit&agrave; e pu&ograve; bene affiancare la consueta attivit&agrave; giudiziale.

	Cosa cambia per Quadra?

	Nulla. Semplicemente non &egrave; pi&ugrave; necessario sottoporsi al tentativo di mediazione se si vuole andare in giudizio nei casi di cui all&#039;art. 5, D.Lgs. n. 28/2010. Ma la mediazione resta intatta con tutto il valore che ha.

	Si sfronder&agrave; probabilmente il grande numero di mediazioni fatte solo proforma (e centri e mediatori adatti solo per queste). Quadra ha un alto tasso di mediazioni cc.dd. volontarie, segno che, aldil&agrave; dell&#039;obbligatoriet&agrave;, avvocati, parti ed organizzazioni continuano e continueranno a beneficiare della qualit&agrave; dei servizi offerti.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-obbligatoria-incostituzionale-illegittima-eccesso-delega-comunicato-corte-costituzionale.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-obbligatoria-incostituzionale-illegittima-eccesso-delega-comunicato-corte-costituzionale.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Quadra partecipa al Congresso Internazionale di Mediazione Trasformativa, Ljubljana (SLO)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>11 Novembre 2011</strong><br />
	11-12 novembre 2011 - Ljubljana, Slovenia: confermata la partecipazione di Quadra al primo grande evento internazionale sulla mediazione trasformativa. Si segnala la presenza di Mr. Joseph P.Folger, considerato il padre della mediazione trasformativa e co-autore del libro "La promessa della mediazione".

	Tra i relatori anche Carlo Mosca, responsabile scientifico di Quadra. Il suo intervento (workshops - session 5 - sabato 12 novembre) sar&agrave; dedicato ad illustrare i recenti interventi legislativi in materia di mediazione in Italia.

	Le registrazioni all&#039;evento scadono il giorno 30 settembre 2011.

	Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito ufficiale dell&#039;ente organizzatore (RAMKO Institute - Center for mediation and conflict managment)

	Ecco la lista completa dei lecturers:

	Branka Sladovi&Auml; Franz, PhD, is associate professor at Cathedra for theory and methodology of social work at Faculty of Law, University of Zagreb. She is member of Croatian Association of Social Workers, Society for Psychological Assistance and member of editorial board of &ldquo;Social Work Yearly&rdquo;. She is also a vice-member in &ldquo;Council for Children&rdquo;, which is Croatian governmental advisory board. Branka is well-known author in her field of work, publishing 2 books and several papers and scientific publications. In year 2010 Branka created a two-year postgraduate study in family mediation at Department of Social Work.

	Eeva Saarinen is Senior trainer and the Training Manager of the School Mediation project in Finland. She has been one of the method developers and training planners for 5 years. She is also working as a voluntary mediator in the Victim Offender Mediation Office of Espoo and Vihti cities. Eeva Saarinen is actively taking part in the international co-operation on the field of mediation at schools.

	Harri V&auml;is&auml;nen is Senior trainer and the Contact Manager of the School Mediation project in Finland. He has been one of the method developers and training planners for 10 years. He is also working as a voluntary mediator in the Victim Offender Mediation Office of Helsinki city. He is actively taking part in the international co-operation on the field of mediation at schools.

	Maija Gellin is the Director of the School Mediation project in Finland. She has been the main method developer and one of the training planners for 10 years. Her latest research (master thesis at Univ. of Lapland) is recently published, and to be continues for Doctoral thesis. She is working also as a voluntary mediator in the Victim Offender Mediation Office of Espoo city. Maija Gellin is a member of the board of Finnish Forum for Mediation and she is actively taking part in the international co-operation on the field of mediation at schools.

	Julie Mc Auliffe is an accredited practitioner mediator of the Mediators Institute of Ireland since 1999 and has worked full time in this field since. She obtained a Masters Degree in Mediation and Conflict Resolution in 2005 from UCD. Julie has lectured on mediation at University College Dublin &amp; the National University of Ireland Maynooth, the Institute of Public Administration and the Irish Law Courts since 2000. Julie has served on the Mediator&rsquo;s Institute of Ireland Executive Board and as Registrar with the Mediators Institute Ireland.

	Aleksandra Weber is a medical doctor trained in cardiology, experienced in business internationally as a manager (SANOFI), consultant (Bain &amp; Co.), financial analyst (Allianz Asset Management), PR professional (de facto communications) and entrepreneur covering the whole value chain of the healthcare sector. Business mediator and board member of the EUCON Institute - European Institute for Conflict Management and Business Mediation, responsible for ADR, Mediation and Negotiation Group for Healthcare and Life Sciences. Based in Munich, Germany.

	Michael Lichtenstein is a full time mediator, clinical Neuropsychologist and group leader. He specialized in advanced mediators&#039; training and supervision. Since 1998 he received extensive training in many fields of mediation and has mediated hundreds of disputes, both in court referred and private practice. Since 2002 Michael has been head of Training and Professional Development in The National Center of ADR &ndash; a branch of Israel Ministry of Justice. He was the professional director of the mediation practicum &ndash; a joint project of the Ministry of Justice, Israel court System and leading mediation training institutions. He is currently based in Paros Island, Greece, where he established the Tao&#039;s mediation Program, in Tao&#039;s Center &ndash; a retreat and meditation center.

	Ksenja Lorber is mediator and mediation trainer at the Center for Mediation and Conflict Management at the Rakmo Institute. She uses mediation and conflict management skills in her work with adolescents and is also a trainer in a program Raising awareness of the importance of conflict management developed by Rakmo Institute. This program is implemented in a number of schools in Slovenia.

	Delma Sweeney, M. Soc. Sci., DASS, CQSW, MIAHIP, MICP, MII Practitioner Mediator, is Director of Mediation and Conflict Intervention at the National University of Ireland Maynooth. Delma is also the Director of CRMC: Conflict Resolution &amp; Mediation Consultants, a training and practice consultancy. A founding member of the Irish Family Mediation Service in 1986 Delma has been in practice as a family &amp; workplace mediator &amp; conflict consultant since then having worked with many thousands of cases. She is also a founding member of the Mediators Institute of Ireland, a founding member of the World Mediation Forum and of the European Mediators Network Initiative. She is currently researching mediator&rsquo;s use of intuition in practice for her PhD.

	Jernej Kurin&Auml;i&Auml; was born in 1978 in Ljubljana. After finishing secondary school he entered Franciscan Order and started studying teology at Ljubljana University. He graduated from there, writing his thesis of biblical dimension of dispute &#039;Dispute as creative power of holly history&#039;. He attended several seminars in Frankfurt and in Rome within the Franciscan board for peace, justice and integrity creation, where the question of dispute is importantly represented. He published several articles with the theme of dispute and mediation.

	Erin Dyer, PhD graduated from Trinity College Dublin, having researched the relevance of transformative mediation in the West Bank. She went on to serve as a Lucius Battle Peace Fellow at Middle East Fellowship, and coordinated a service-learning program at Holy Land Trust in Bethlehem, Palestine.

	Sa&scaron;a Einsiedler started as a radio presenter back in 1985 and later as a TV host on Slovenian national television as well as commercial televisions. With mediation, coaching seminars and counselling she tries to help those, who are aware of importance of the appearance and want to improve interpersonal relationships at work and at home. Sa&scaron;a herself is mediating practically every day, for she is a mother of five children.

	Louise Phipps Senft, Esq., Baltimore Mediation Founder &amp; Lead Trainer. One of Maryland&rsquo;s Top 100 Women (The Daily Record) and also Baltimore&rsquo;s Best Mediator (Baltimore Magazine), Louise has over 20 years of professional experience. She is one of the founding members of Mediators Beyond Borders and a well-known author in the field.

	Nan Waller Burnett, MA is a transformative mediator having managed over 1900 cases. She is a founding partner of Dispute Resolution Professionals, Inc. in Denver and a board member of Mediators Beyond Borders. She is the author of Calm in the Face of the Storm: Spiritual Daily Practice for the Peacemaker, Gold Medal winner for Spirituality/Inspiration.

	Assoc. Professor Dr. Martin Risak, is a Marie Curie-Fellow engaged in a two-year research project on the mediation of employment rights disputes financed by the European Union. After conducting socio-legal research on this topic in New Zealand he is now based at the University of Vienna, Austria.

	Elsa Dalambira is a lawyer since 1995. She has graduated from Law School of Thessaloniki, Greek Open University in European Civilization and she has a master in International Relations(Aristoteles University of Thessaloniki) and a master in Economic Analysis of Law (Universitaet Hamburg). Also, she is an accredited mediator by CEDR.

	Irena Bor&scaron;tnar is mediator and mediation trainer at the Center for Mediation and Conflict Management at the Rakmo Institute. She uses mediation and conflict management skills in her work with adolescents and is also a trainer in a program Raising awareness of the importance of conflict management&rsquo;, developed by Rakmo Institute. This program is implemented in a number of schools in Slovenia.

	Marko Ir&scaron;i&Auml; is mediator, mediation trainer and founder of the Center for Mediation and Conflict Management at the RAKMO Institute in Ljubljana. Author of The Art of Conflict Management (2004 in Slovenian) and more recently Mediation (2010 in Slovenian). He obtained the license of Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming and has a degree - Master of Educational Studies in Leuven in Belgium. He currently works as a trainer in communication, conflict management and mediation.

	Carlo Mosca is an Italian attorney, an arbitrator, a commercial mediator and an ADR trainer. His main professional area of work is international contracts and investments, and relevant disputes. He qualified as &ldquo;avvocato&rdquo; (solicitor) in 1983, and began his international practice in 1985. He has been working on ADR projects and promotion of mediation practice in Italy since 1994. His approach to mediation is basically facilitative, with the constant aim to provide the parties in dispute a &lsquo;safe&rsquo; environment for their negotiations, and to give them any useful tools for reaching sound commercial re-arrangement of their interests and need, and opportunity for empowerment and recognition.

	Aleksandra Pu&scaron;nik is a postgraduate student at Sigmund Freud University in Vienna, Austria. She specialized in systemic therapy and psychotraumatology and is EMDR therapist of I. degree.

	Mi&scaron;o Pu&scaron;nik is mediator, candidate for mediation trainer at RAKMO Institute and director of Centre for transformative mediation and psychotherapy.

	Roman Kozmus graduated with a work &raquo;Newmans way in the Catholic curch&laquo; in 1995 and obtained his Master Degree in 2000 (Eshatols themes in the Alojz Rebula&#039;s essays). After that he took his doctor&#039;s degree in 2003 (Rebula&#039;s walking to spirit: Theological virtues of faith, hope and love in the works of Alojz Rebula). He has participated on preparation of various scientific and technical texts. He is the author of several scientific articles published in professional and popular literature. Since 2000 he is part time lecturer for dogmatics at &raquo;Katehetsko pastoralna &scaron;ola&laquo; (catechetical pastoral school) in Ljubljana and philosophy in Maribor school.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/partecipazione-al-congresso-internazionale-di-mediazione-trasformativa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/partecipazione-al-congresso-internazionale-di-mediazione-trasformativa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di settembre 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Settembre 2012</strong><br />
	Cosa dicono i tribunali?

	&nbsp;

	&nbsp;

	Finalmente arrivano segnali concreti dai tribunali di giustizia in tema di mediazione civile e commerciale.
	Numerose sono ormai le sentenze che penalizzano le parti che hanno "snobbato" la mediazione. Tra le tante, citiamo la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme (22 giugno 2012), che ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese legali, avendo essa dato avvio al processo giudiziario senza prima aver attivato il tentativo di mediazione obbligatorio.&nbsp; Nel mese di luglio 2012, presso il Tribunale di Ostia, il giudice Moriconi ha condannato la parte convenuta, che non aveva aderito al procedimento di mediazione senza fornire una giustificata motivazione, al pagamento del contributo unificato ed al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte. Il Tribunale di Siena (25 giugno 2012), ha affermato che il mero deposito della domanda di mediazione (senza l&rsquo;effettiva partecipazione al procedimento) non soddisfa la condizione di procedibilit&agrave;, e ha dunque condannato la parte al pagamento di euro 550,00 in favore del bilancio dello Stato e di euro 1.460,00 (ai sensi dell&rsquo;art. art. 96 c.p.c. - responsabilit&agrave; aggravata), oltre che alle spese legali, in favore della controparte.
	A Palermo, la sezione staccata di Bagheria (20 luglio 2012), &egrave; entrata nel merito della motivazione addotta per la mancata partecipazione all&#039;incontro di mediazione (et&agrave; avanzata delle parte chiamata): non ritenendola n&eacute; giustificata n&eacute; valida, ha condannato la parte al pagamento del contributo unificato (euro 450,00).

	Dal nostro piccolo osservatorio vediamo crescere il numero delle mediazioni e soprattutto cresce il numero delle mediazioni in cui le parti chiamate aderiscono all&rsquo;incontro (gi&agrave; al 60% nelle statistiche Quadra, fino a maggio 2012).Riceviamo ogni giorno conferma che, in mediazione, l&#039;approccio trasformativo sia quello pi&ugrave; adatto per la risoluzione delle controversie, quello pi&ugrave; rispettoso delle parti e quello che sicuramente da loro pi&ugrave; soddisfazione.
	Continuo &egrave; il nostro lavoro di "case-managing" atto a...

	&nbsp;

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter

	Non sei ancora iscritto alla nostra newsletter? Clicca qui]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-settembre-2012-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-newsletter-settembre-2012-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Presentazione ufficiale di Quadra a Codroipo]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>29 settembre 2011</strong><br />
	Il 29 settembre 2011 si terr&agrave; la presentazione di Quadra, divisione ADR di Tiaki s.r.l.

	L&#039;evento avr&agrave; luogo a Passariano - Codroipo, a partire dalle ore 18:00 presso Ristorante del Doge - Villa Manin :: www.villamanin-eventi.it ::]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/presentazione-ufficiale-di-quadra-a-codroipo.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/presentazione-ufficiale-di-quadra-a-codroipo.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FIERA Innov-Action]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>14 febbraio 2006</strong><br />
	I servizi di Alternative Dispute Resolution offerti da QUADRA riscuotono un vasto consenso. Molti operatori, anche provenienti dall&#039;estero, hanno mostrato interesse per la clausola ADR e chiesto assistenza su come inserirla nei contratti e come negoziarla con partner commerciali.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/fiera-innov-action.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/fiera-innov-action.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trib. Palermo, sez. dist. Bagheria - L'età avanzata non è giustificato motivo per non partecipare alla mediazione]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>20 luglio 2012</strong><br />
	TRIB. PALERMO, SEZ.&nbsp; DIST. BAGHERIA, ORDINANZA&nbsp; 20 LUGLIO&nbsp; 2012 (EST. MICHELE RUVOLO)

	
	&nbsp;

	Il Giudice

	sciogliendo la riserva assunta all&rsquo;udienza del giorno 11 luglio 2012;

	OSSERVA

	Oggetto del presente giudizio &egrave; la domanda formulata da parte attrice di condanna dei&nbsp;convenuti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi in &nbsp;considerazione del fatto che i fabbricati di parte convenuta non risulterebbero edificati nel rispetto delle distanze legali minime dal suo fondo confinante.
	Parte convenuta si &egrave; costituita all&rsquo;udienza del 22.2.2012 sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto priva di effettiva titolarit&agrave;, essendo semplice intestataria catastale dei beni.

	All&rsquo;udienza del 22.2.2012 il giudice ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione, rientrando la controversia di cui alla presente causa tra quelle &ldquo;in materia di diritti reali&rdquo; contemplate dal d.lgs. 28/2010.

	Alla successiva udienza del giorno 11 luglio 2012 il procuratore di parte attrice ha depositato il verbale di&nbsp; esito negativo della mediazione per assenza della parte invitata. Sempre all&rsquo;udienza del giorno 11 luglio 2012 il procuratore di parte convenuta ha giustificato la mancata comparizione di parte convenuta &ldquo;per problemi legati all&rsquo;et&agrave; avanzata&rdquo;.

	Deve ora esaminarsi la giustificazione della mancata comparizione al procedimento di mediazione addotta da parte convenuta.

	Al riguardo va innanzitutto premesso che la legge 148/2011 ha modificato il comma 5 dell&rsquo;art. 8 aggiungendo un periodo in forza del quale &ldquo;il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall&rsquo;articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all&rsquo;entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio&ldquo;.

	Tale modifica normativa affonda le sue radici, molto probabilmente, nel decreto ministeriale del 6 luglio 2011 n. 145 (entrato in vigore il 26 agosto) con il quale &egrave; stato modificato il D.M. 180/2010 introducendo, tra le altre cose, il pagamento della sola somma di &euro; 40,00 o &euro; 50,00 per il caso di mancata comparizione del chiamato.

	In altri termini, introdotta un&rsquo;agevolazione economica per l&rsquo;istante (non essendo giusto che questi sostenesse costi, a volte anche ingenti, per un tentativo di conciliazione neppure svoltosi a causa del comportamento non collaborativo dell&rsquo;altra parte), occorreva stimolare in qualche modo la partecipazione del chiamato alla mediazione. Ci&ograve; anche per evitare che si potessero creare situazioni di tacito accordo tra i litiganti al fine di non far comparire il convenuto ed andare in giudizio a modico prezzo.

	Ecco che per sollecitare il chiamato a partecipare al tavolo della mediazione si &egrave; pensato ad una sanzione economica come misura che bilanciasse la ridotta spesa per il caso di mediazione contumaciale e facesse riflettere bene il chiamato sull&rsquo;eventuale scelta non collaborativa.

	Che si tratti di misura sanzionatoria &egrave; reso evidente dal fatto che il pagamento non viene ordinato in favore dell&rsquo;attore ma in favore dello Stato. Quest&rsquo;ultimo, che ha gi&agrave; incassato il contributo unificato da parte dell&rsquo;attore, riscuote anche un&rsquo;altra somma di pari importo.

	E proprio perch&eacute; si tratta di una sanzione imposta dallo Stato e non di un rimborso all&rsquo;attore delle spese per il contributo unificato, non vi &egrave; la necessit&agrave; che la valutazione del giudice sull&rsquo;imposizione di tale sanzione venga fatta in sede di decisione sul regime delle spese di lite in sentenza. Nulla esclude che anche prima della sentenza il giudice possa emettere la condanna in questione. Certo, occorre che sia chiaro il motivo della mancata comparizione, motivo che pu&ograve; essere esplicitato dal convenuto gi&agrave; in comparsa di risposta o alla prima udienza, con conseguente possibilit&agrave; di emettere in quest&rsquo;ultima sede la relativa condanna. Si dovr&agrave; invece aspettare la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui ai termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. o la fine della fase istruttoria quando il motivo sia allegato e si intenda provarlo per testimoni o con documenti da depositare nei detti termini. La valutazione sulla sanzione economica in questione andr&agrave; infine effettuata nella fase decisoria quando essa sia costituita, ad esempio, dalla temerariet&agrave; della lite.

	Se poi non viene addotta alcuna ragione della mancata partecipazione o se il motivo fatto valere non &egrave; ritenuto dal giudice giustificato la condanna &egrave; automatica. La legge non attribuisce al giudice alcun potere discrezionale. La norma prevede che in assenza di giustificato motivo il &ldquo;giudice condanna&rdquo;. Non &egrave; utilizzata l&rsquo;espressione &ldquo;pu&ograve; condannare&rdquo;, che sarebbe stata invece indicativa di una facolt&agrave; attribuita al giudice. Il &ldquo;pu&ograve;&rdquo; &egrave; impiegato nella prima parte del comma 5 a proposito degli argomenti di prova, ma non anche per l&rsquo;applicazione della sanzione economica.

	Ora, nel caso oggetto del presente giudizio il motivo addotto &egrave; da ritenere ingiustificato e questo giudice &egrave; quindi tenuto ad effettuare la condanna.

	La giustificazione addotta all&rsquo;udienza del giorno 11 luglio 2012 &egrave;, invero, come detto, legata a &ldquo;problemi legati all&rsquo;et&agrave; avanzata&rdquo; dei convenuti. Tuttavia, a parte il fatto che i convenuti sono nati negli anni 1937 e 1939 e non pu&ograve; quindi parlarsi di un&rsquo;et&agrave; tale da impedire di comparire in mediazione davanti ad un organismo di mediazione situato in Bagheria, e dunque in un paese molto vicino a quello di residenza degli stessi convenuti (Ficarazzi). Inoltre, nulla impedisce di conferire procura ad altra persona al fine di essere rappresentati in mediazione.

	La mancata partecipazione di parte convenuta al procedimento di mediazione &egrave; quindi avvenuta senza giustificato motivo. Parte convenuta (ma in realt&agrave; soltanto AA, poich&eacute; dal verbale di mediazione risulta che il procedimento di mediazione &egrave; stato instaurato soltanto nei confronti di tale soggetto) va pertanto condannata al versamento all&rsquo;entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (&euro;450,00). N&eacute; vi &egrave; necessit&agrave; di attendere la fase decisoria (che peraltro potrebbe pure mancare in conseguenza dello sviluppo delle vicende processuali), essendo gi&agrave; pienamente esposte le ragioni delle parti sul punto ed essendo stata acquisita tutta la documentazione necessaria.

	Neppure pu&ograve; ritenersi preclusivo all&rsquo;immediata comminatoria della sanzione economica in questione il fatto che non sia stata convertita in legge quella parte dell&rsquo;art. 12 del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212 che prevedeva che tale sanzione venisse comminata &ldquo;con ordinanza non impugnabile pronunciata d&rsquo;ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all&rsquo;udienza successiva di cui all&rsquo;articolo 5, comma 1&rdquo;. La mancata conversione in legge di questa parte del decreto legge 212/2011 depone non per una necessaria valutazione in sentenza dell&rsquo;applicazione della sanzione (che, come detto, &egrave; estranea al regime delle spese di lite), ma per una non necessaria predeterminazione del momento dell&rsquo;iter processuale in cui il giudice deve effettuare il sindacato in questione e deve procedere ad irrogare la sanzione se non ritiene giustificata la mancata comparizione.

	Mai comunque si pu&ograve; condannare chi, non comparso in mediazione, sia rimasto contumace pure in giudizio. Nonostante la sua mancata comparizione in mediazione rimanga ingiustificata, deve rilevarsi che la modifica normativa rende possibile una condanna solo nei confronti della &ldquo;parte costituita&ldquo;. E pare condivisibile che sia stata operata questa limitazione, poich&eacute; altrimenti si sarebbe introdotta una sanzione indiretta della contumacia a forte rischio di incostituzionalit&agrave;. Ci&ograve; che, invece, si &egrave; voluto tentare di evitare &egrave; che chi vuol far valere le proprie ragioni in giudizio in relazione alle richieste dell&rsquo;attore possa agevolmente sottrarsi al tentativo di conciliazione. Non si vuole obbligare le parti ad accordarsi, ma stimolare i litiganti a tentare di trovare l&rsquo;accordo.

	Il legislatore ha introdotto la mediazione obbligatoria e cerca ora di prevedere delle condizioni che ne garantiscano l&rsquo;efficace svolgimento. La prima di queste &egrave; che tutte le parti siano presenti, laddove possibile, al tavolo della mediazione. Chi non &egrave; presente e poi invece si costituisce in giudizio aumentando il contenzioso giudiziario e la ragionevole durata degli altri processi deve giustificare il motivo della sua assenza. Lo stesso vale per chi (come &egrave; accaduto nel presente giudizio) era gi&agrave; costituito in giudizio e non si &egrave; poi presentato in mediazione.

	Le parti hanno poi chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

	P.Q.M.

	&nbsp;

	condanna A.V., che non &egrave; comparsa al procedimento di mediazione senza giustificato&nbsp; motivo,&nbsp; al&nbsp; versamento&nbsp; in&nbsp; favore&nbsp; dell&rsquo;Erario&nbsp; di&nbsp; una&nbsp; somma&nbsp; di&nbsp; importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio (&euro; 450,00);

	concede alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. con decorrenza dal 17.9.2012;

	fissa per la valutazione delle richieste istruttorie l&rsquo;udienza del giorno 19.12.2012, ore 11.00.

	Si comunichi. Bagheria, 20.7.2012

	Il Giudice

	Michele Ruvolo]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/eta-avanzata-non-giustificato-motivo-non-partecipare-mediazione-tribunale-palermo-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/eta-avanzata-non-giustificato-motivo-non-partecipare-mediazione-tribunale-palermo-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fiera internazionale dell'innovazione]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>10 febbraio 2006</strong><br />
	Continua il successo di Quadra alla fiera dell&#039;innovazione di Udine, l&#039;ADR colpisce operatori economici ed imprenditori, otlre 540 visite allo stand di Quadra solo il primo giorno.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/fiera-internazionale-dell-innovazione.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/fiera-internazionale-dell-innovazione.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Osservazioni della Commissione europea sulla mediazione obbligatoria in Italia]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>12 luglio 2012</strong><br />
	In allegato, il parere della Commissione Europea presentato alla Corte di Giustizia in una causa attivata da domanda di pronuncia pregiudiziale fatta dal giudice di pace di Mercato San Severino (causa C-492/11 Di Don&agrave; v SIMSA). Interessanti le note sulla mediazione ex direttiva CE/52/2008, come recepita in Italia dal decreto 28710 e relativo regolamento d&#039;esecuzione (d.m. 180/10).

	Articoli collegati: analisi di C.Mosca]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/osservazioni-commissione-europea-mediazione-obbligatoria-corte-di-giustizia-luglio-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/osservazioni-commissione-europea-mediazione-obbligatoria-corte-di-giustizia-luglio-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Florida: prima settimana della mediazione]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>13 ottobre 2005</strong><br />
	Dal governatore della Florida &egrave; stata proclamata dal 16 al 23 ottobre 2005 la prima settimana della mediazione. Lo Stato si &egrave; infatti disitnto dimostrandosi leader nella promozione ed utilizzazione della mediazione come tecnica ADR.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/florida-prima-settimana-della-mediazione.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/florida-prima-settimana-della-mediazione.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tribunale di Ostia - Condanna per mancata partecipazione al procedimento di mediazione]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>5 luglio 2012</strong><br />
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	&nbsp;

	TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA

	REPUBBLICA ITALIANA

	Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi

	&nbsp;

	ha emesso e pubblicato, ai sensi dell&rsquo;art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 5.7.2012 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

	SENTENZA

	letti gli atti e le istanze delle parti,

	osserva:

	le domande dell&rsquo;attore sono risultate pienamente fondate.

	Le eccezioni del conduttore non sono fondate.

	Devesi ritenere anche alla luce di quanto si dir&agrave; in prosieguo che l&rsquo;ammontare del canone della locazione commerciale, scaglionato negli importi e progressivamente crescente nel corso degli anni, &egrave; stato espressamente previsto al fine di favorire l&rsquo;avviamento dell&rsquo;attivit&agrave; commerciale del conduttore e non per fare conseguire al locatore un (illecito) beneficio, in termini di rivalutazione, maggiore di quello previsto dalla legge: ne consegue la perfetta legittimit&agrave; della pattuizione.

	N&eacute; sono stati offerti dal conduttore elementi a comprova di una diversa volont&agrave; delle parti.

	Va altres&igrave; considerato che inviate le parti in mediazione all&rsquo;esito del mutamento del rito dopo la fase sommaria di convalida, nella quale il giudice aveva emesso ordinanza di rilascio, il conduttore non &egrave; comparso bench&eacute; ritualmente convocato.

	La mancata partecipazione al procedimento di mediazione, ritualmente avviato, da parte del convenuto convocato.

	Occorre valutare le conseguenze della mancata partecipazione del convenuto ritualmente convocato al procedimento di mediazione attivato dall&rsquo;intimante, su impulso del giudice ex art.5 decr.lgsl.28/10 primo comma (mediazione obbligatoria).

	L&rsquo;art.8 del decr.lgsl 28/10 relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo - della parte convocata &ndash; al procedimento di mediazione prevede che il giudice pu&ograve; desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell&rsquo;articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

	Quanto alla possibilit&agrave; di valorizzare, nel processo, come argomento di prova a sfavore di una parte determinate condotte della stessa (nella specie la mancata comparizione in mediazione, senza giustificato motivo, della parte convocata) si confrontano nella giurisprudenza due diverse opinioni.

	Secondo una prima tesi la decisione del giudice non pu&ograve; essere fondata esclusivamente sull&rsquo;art. 116 cpc, cio&egrave; su circostanze alle quali la legge non assegna il valore di piena prova, potendo tali circostanze valere in funzione integrativa e rafforzativa di altre acquisizioni probatorie.

	Secondo altra opinione non vi &egrave; alcun divieto nella legge affinch&eacute; il giudice possa fondare solo su tali circostanze la sua decisione, valendo come unico limite quello di una coerenza e logica motivazionale in relazione al caso concreto.

	&Egrave; espressione della prima teoria l&rsquo;insegnamento della giurisprudenza di legittimit&agrave; secondo cui la norma dettata dall&rsquo;art. 116 comma 2 c.p.c., nell&rsquo;abilitare il giudice a desumere argomenti di prova dalle risposte date dalle parti nell&rsquo;interrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni da esso ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo, non istituisce un nesso di conseguenzialit&agrave; necessaria tra eventuali omissioni e soccombenza della parte ritenuta negligente, ma si limita a stabilire che dal comportamento della parte il giudice possa trarre &ldquo;argomenti di prova&rdquo;, e non basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze (fra le tante Cassazione civile, sez. trib., 17/01/2002, n. 443).

	La norma in questione merita senz&rsquo;altro una maggiore utilizzazione anche se a differenza di altri casi in cui da una determinata circostanza &egrave; consentito ritenere provato tout court il fatto a carico della parte che tale circostanza subisce, in questo caso la legge prevede che il giudice possa utilizzarla per trarre dalle circostanze valorizzate &ldquo;argomenti di prova&rdquo;.

	La norma dell&rsquo;art.116 cpc viene richiamata dal legislatore della mediazione (art.8 decr.lgs.cit.) nell&rsquo;ambito della ricerca ed elaborazione di una serie di incentivi e deterrenti volti a indurre le parti, con la previsione di vantaggi per chi partecipa alla mediazione e di svantaggi per chi al contrario la rifugge, a comparire in sede di mediazione al fine di pervenire a un accordo amichevole che prevenga o ponga fine alle liti.

	Ne consegue, tali essendo le finalit&agrave; dell&rsquo;inserimento nel decreto legsl.28/10, che equivarrebbe a tradire l&rsquo;intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall&rsquo;ordinamento giuridico.

	Va considerato che nell&rsquo;attuale situazione della giustizia civile, affetta da una endemica ed apparentemente insuperabile crisi principalmente nei tempi di risposta alla domanda di giustizia, causata dalla imponente mole di cause iscritte nei tribunali e delle corti; e&nbsp; viste le sempre pi&ugrave; gravi conseguenze, economiche ed ordinamentali, derivanti dal ritardo nella definizione dei processi;&nbsp; sia necessario rivalutare, senza forzature ma con la doverosa umilt&agrave; dell&rsquo;interprete, ci&ograve; che &egrave; scritto nella legge.

	&Egrave; necessario tuttavia fissare delle regole precise al riguardo.

	Deve essere ben chiaro in primo luogo che giammai la mancata comparizione in sede di mediazione potr&agrave; costituire argomento per corroborare o indebolire una tesi giuridica, che dovr&agrave; sempre essere risolta esclusivamente in punto di diritto.

	A favore o contro la parte non comparsa in mediazione.

	Ed infatti lo strumento offerto dall&rsquo;art.116 cpc attiene ai mezzi che il giudice valuta, nell&rsquo;ambito delle prove libere (vale a dire dove si esplica il principio del libero convincimento del giudice precluso in presenza di prova legale ) ai fini dell&rsquo;accertamento del fatto.

	L&rsquo;argomento di prova appartiene all&rsquo;ampio armamentario degli strumenti utilizzati dal giudice in un ambito in cui non opera la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale si pu&ograve; fondare direttamente il convincimento.

	Nel processo di inferenza dal fatto al convincimento l&rsquo;argomento di prova ha la stessa potenzialit&agrave; probatoria indiretta degli indizi.

	E come le presunzioni semplici ha come stella polare il criterio della prudenza (art.2729 cc) che deve illuminarne l&rsquo;utilizzo da parte del giudice.

	Ci&ograve; detto si ritiene di poter affermare che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l&rsquo;accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa.

	Con ci&ograve; non si intende svalorizzare quella giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto che l&rsquo;effetto previsto dall&rsquo;art.116 cpc pu&ograve; &ndash; secondo le circostanze &ndash; anche costituire unica e sufficiente fonte di prova (Cassazione civile, sez. III, 16/07/2002, n. 10268, che cos&igrave; si esprime: Quanto a questa ultima norma &ndash;art.116 cpc n.d.r.-&nbsp; in particolare, essa attribuisce certo al giudice il potere di trarre argomento di prova dal comportamento processuale delle parti &ndash; e per&ograve;, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ci&ograve; non significa solo che il comportamento processuale della parte pu&ograve; orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma anche che esso pu&ograve; da solo somministrare la prova dei fatti, Cass. 6 luglio 1998 n. 6568; 1 aprile 1995 n. 3822; 5 gennaio 1995 n. 193; 14 settembre 1993 n. 9514; 13 luglio 1991 n. 7800; 25 giugno 1985 n. 3800).

	Ritiene infatti il giudice che secondo le circostanze del caso concreto gli argomenti di prova che possono essere tratti dalla mancata comparizione della parte chiamata in mediazione ed a carico della stessa nella causa alla quale la mediazione, obbligatoria o delegata, pertiene, a seconda dei casi possano costituire integrazione di prove gi&agrave; acquisite, ovvero unica e sufficiente fonte di prova.

	Nel caso di specie dal combinato disposto degli artt. 8 del decr.lgsl 28/10 comma 5&deg; e dell&rsquo;art.116 cpc, si ritiene raggiunta la prova della infondatezza delle eccezioni della convenuta, ritenendosi al tempo superata la necessit&agrave; sia di approfondire l&rsquo;aspetto relativo alla reale ragione della differenziazione in aumento dei canoni e sia dell&rsquo;esatto ammontare dei mancati pagamenti, che in ogni caso, ammessi nell&rsquo;an, risultano di rilevante importo.

	Nel caso in esame, infatti, sussistono come visto a carico del conduttore elementi documentali provenienti dalla stessa parte intimata, vale a dire la sottoscrizione di un contratto nel quale &egrave; stata esposta una causale della differenziazione in aumento dell&rsquo;ammontare del canone di locazione commerciale rispetto al primo anno, che consentono di ritenere che il mancato pagamento da parte del medesimo dei canoni nella misura pattuita, anche alla luce della circostanza della mancata comparizione del conduttore davanti al mediatore pur essendo stato regolarmente convocato per l&rsquo;esperimento di mediazione, costituisca inadempimento ingiustificato agli obblighi contrattuali

	Va altres&igrave; aggiunto che ratione temporis (la citazione per convalida di sfratto &egrave; stata notificata nell&rsquo;ottobre 2011) le norme degli artt. 8 del decr.lgsl 28/10 comma 5&deg; sono pienamente ed interamente, cfr. infra , applicabili alla fattispecie.

	Trattandosi di obbligazioni pecuniarie incombeva al convenuto dimostrare l&rsquo;avvenuto pagamento (forma normale di estinzione delle obbligazioni di tal genere) ovvero altro fatto estintivo.

	In mancanza va ritenuto sussistente l&rsquo;inadempimento; grave ai sensi dell&rsquo;art.1455 c.c. &nbsp;con conseguente risoluzione del contratto.

	Il convento va altres&igrave; condannato al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere nonch&eacute; degli accessori oltre agli interessi.

	Va altres&igrave; segnalato che l&rsquo;art.8 del decr.lgsl 28/10 al comma 5&deg; dispone che il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall&rsquo;articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all&rsquo;entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (D.L. 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148).

	La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall&rsquo;applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provato da chi lo invoca: non avendo il conduttore neppure allegato alcuna giustificazione, il medesimo va condannato al versamento all&rsquo;entrata del bilancio dello Stato della somma pari al &euro; 111,00, a quanto cio&egrave; ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.

	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

	La sentenza&nbsp; &egrave; per legge esecutiva.

	P.Q.M.

	&nbsp;

	definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, cos&igrave; provvede:

	DICHIARA risolto il contratto di locazione relativo all&rsquo;immobile;
	ORDINA al convenuto in persona del suo legale rappresentante pro tempore il rilascio in favore dell&#039;attore dell&rsquo;immobile suddetto libero da persone e cose fissando per l&rsquo;esecuzione il 20.9.2012;
	CONDANNA al convenuto in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell&rsquo;intimante dei canoni di locazione maturati alla data di ott.2011 pari ad &euro;.8.200,00 oltre quelli maturati successivamente e fino al rilascio nonch&eacute; della somma di &euro;.1.309 per oneri condominali; oltre interessi legali dalle scadenze e fino al saldo;DICHIARA priva di giustificato motivo la mancata comparizione della intimata al procedimento di mediazione;
	CONDANNA&nbsp;il convenuto&nbsp;in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell&rsquo;Erario della somma di &euro;.111,00, oltre interessi dalla data della domanda fino al saldo; mandando alla cancelleria per la riscossione;
	CONDANNA&nbsp;il convenuto in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore dell&#039;attore in complessivi &euro;.1.600,00&nbsp; di cui&nbsp; &euro;.300,00 per spese, oltre IVA e CAP;
	SENTENZA esecutiva.

	Ostia l&igrave; 5.7.2012

	Il Giudice

	dott. cons. Massimo Moriconi]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/condanna-mancata-partecipazione-mediazione-tribunale-di-ostia-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/condanna-mancata-partecipazione-mediazione-tribunale-di-ostia-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Global Conference dal 19 al 21 luglio 2005 presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>06 luglio 2005</strong><br />
	"From Reaction to Prevention: Civil Society Forging Partnerships to Prevent Violent Conflict and Build Peace" sar&agrave; il tema della conferenza che si svolger&agrave; dal 19 al 21 luglio presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York dove sar&agrave; presentato il frutto del lavoro di tre anni di ricerche, indagini, studi, sondaggi sul tema "Prevenire &egrave; meglio che curare: evitare i conflitti per migliorare il benessere collettivo".]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/global-conference-dal-19-al-21-luglio-2005-presso-il-quartier-generale-delle-nazioni-unite-a-new-york.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/global-conference-dal-19-al-21-luglio-2005-presso-il-quartier-generale-delle-nazioni-unite-a-new-york.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La mediazione trasformativa conquista il Maryland (USA)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>27 settembre 2012</strong><br />
	Premessa a cura della redazione Quadra:&nbsp;

	Vicki and Dusty Rhoades sono partners da 43 anni e lavorano come mediatori presso il "Community Mediation Centers of St. Mary&rsquo;s e Calvert Counties" da 12 anni. Hanno ricoperto un ruolo fondamentale nell&#039;istituzione di entrambi i centri ed hanno condotto centinaia di mediazioni, implicanti una serie eterogenea di situazioni conflittuali (ad es. negli&nbsp;small claims&nbsp;- controversie di modesto valore - e cc.dd. Peace Orders&nbsp;presso la District Court,&nbsp;nei casi di discriminazione presso la Commissione del Maryland sui Diritti Civili, nei casi di assistenza minorile (CINA) e nei programmi genitoriali presso la Circuit Court, e molti altri).

	&nbsp;

	La mediazione trasformativa &egrave; riconosciuta ed accettata come un consolidato approccio nello Stato del Maryland (USA). Al termine di due anni di ricerca promossi dal Maryland Program for Mediator Excellence (MPME), la mediazione trasformativa &egrave; stata identificata come uno dei quattro approcci (dei mediatori, in mediazione) ufficialmente riconosciuti nello Stato: facilitativo, inclusivo, trasformativo ed analitico. Permangono ancora domande e stereotipi. Alcuni dicono che "la mediazione trasformativa trasformi le persone", con ci&ograve; implicando che la pratica non sia appropriata in molti casi giudiziari. Altri temono che il "processo di mediazione trasformativa impieghi troppo tempo". Esaminiamo queste percezioni.

	In primo luogo, il focus della mediazione trasformativa non &egrave; sulla trasformazione delle persone, ma sulla trasformazione della qualit&agrave; delle interazioni conflittuali fra due o pi&ugrave; parti. In tal senso, i mediatori trasformativi supportano le parti nella loro scelta rispetto a ci&ograve; che esse desiderano affrontare in mediazione ed in che modo desiderano parlarne. Come mediatori trasformativi, non abbiamo alcuna intenzione di cambiare o trasformare la vita delle persone, n&eacute; crediamo che sia possibile nel breve periodo passato insieme alle parti.

	Ma nel sostenere le parti quando raggiungono un certo livello di comprensione, quando scoprono opzioni e quando ascoltano se stesse e gli altri in un modo che apre a nuove informazioni ed intese, ecco che noi le assistiamo mentre esse recuperano la capacit&agrave; di prendere decisioni informate nel loro migliore interesse. Esse possono poi rispondere agli altri in un modo che poteva sembrare impossibile pochi minuti prima. La qualit&agrave; della loro interazione si trasforma, da una pi&ugrave; negativa, distruttiva, demonizzante ed alienante, ad una pi&ugrave; positiva, costruttiva, umanizzante e comprensiva. Le parti sono in grado, ancora una volta, di scegliere qualunque soluzione esse reputino migliore al fine di andare avanti.

	Seppure il nostro focus da mediatore &egrave; sulla qualit&agrave; dell&#039;interazione dei partecipanti, piuttosto che sul raggiungimento di un accordo, scopriamo che le parti hanno (paradossalmente) pi&ugrave; probabilit&agrave; di raggiungere un accordo con la mediazione trasformativa (v. statistiche di Quadra in merito). Due centri di &ldquo;Community Mediation&rdquo; (CMC) nel Maryland praticano esclusivamente la mediazione trasformativa: il &ldquo;Calvert County Community Mediation Center&rdquo; ed il &ldquo;St. Mary&rsquo;s County Community Mediation Center&rdquo;. Il tasso di accordo presso questi centri &egrave; pi&ugrave; alto rispetto alla media nazionale, ed il livello di soddisfazione, come determinato dai commenti sulle schede di valutazione per le parti, &egrave; egualmente alto. Su 157 partecipanti intervistati nel 2011, il tasso di soddisfazione medio &egrave; stato di 4,5 su una scala da 1 a 5, dove 5 &egrave; il punteggio pi&ugrave; alto. Questo include anche le parti che non sono arrivate ad un accordo, ma che hanno asserito di aver tratto dalla mediazione una migliore comprensione del loro punto di vista, come di quello della loro controparte.

	Ma la mediazione trasformativa dura troppo a lungo? Questa semplicemente non &egrave; stata la nostra esperienza. La nostra prima sessione dura mediamente un&#039;ora. Conversazioni estremamente difficili, come quelle relative ai casi di &ldquo;Peace Order&rdquo; (che cosa &egrave; un Peace Order?), possono richiedere pi&ugrave; tempo, ma questa non &egrave; la norma. Ci sono momenti in cui ci viene richiesto di mediare casi che i giudici hanno gi&agrave; sentito. I giudici sanno che siffatti casi sono di difficile gestione e c&#039;&egrave; ben poco che si possa fare per trovare una soluzione duratura. Questi casi non sono in realt&agrave; a proposito di riparazioni di auto, vialetti in comune, recinzioni rotte o disturbi alla quiete pubblica. Il problema &egrave; la crisi d&#039;interazione tra le parti. Esse non sono in grado di comunicare tra loro e cos&igrave; chiamano la polizia o adiscono le corti.
	 Quando viene data l&#039;opportunit&agrave; di sedersi con l&#039;altra parte in mediazione, i mediatori trasformativi supportano la conversazione delle parti in modo da permettere loro di ritrovare 1) la loro forza e capacit&agrave; espressiva per prendere decisioni e 2) la loro capacit&agrave; di rispondere l&#039;uno all&#039;altro in un modo che consenta ad entrambe di andare avanti.

	Quanto all&rsquo;approccio trasformativo, alcune persone pensano che la mancanza, in mediazione, di un&rsquo;apparente struttura, impedisca lo svolgersi di una serie ordinata di fasi progressive. In realt&agrave;, la mediazione trasformativa ha una struttura, nella quale alle parti viene presentato il contesto della mediazione, l&rsquo;esplorazione della situazione, le possibili alternative e la possibilit&agrave; di prendere decisioni in modo autonomo ed informato. I mediatori trasformativi supportano le parti nel loro pi&ugrave; elementare esercizio del principio di auto-determinazione: vale a dire come e secondo quale ordine esse stesse desiderano lavorare in questo processo (di mediazione). La nostra esperienza suggerisce che ci&ograve; non duri pi&ugrave; che in altre mediazioni gestite con approcci diversi.

	Altre idee sbagliate: alcuni suggeriscono che "la mediazione trasformativa pu&ograve; essere efficace per un conflitto che coinvolge i rapporti personali, ma non in controversie prettamente commerciali (es. contratti finanziari - business2business)." Il fatto &egrave; che ogni conflitto comporta un qualche tipo di interazione relazionale, che si tratti di relazione tra datore di lavoro / dipendente, commerciante / consumatore, locatore / conduttore, e cos&igrave; via. Troviamo che raramente o quasi mai si tratti di questioni &ldquo;solamente a proposito di soldi&rdquo;. &Egrave; quasi sempre, invece, una crisi in termini di interazione: una cattiva comunicazione, una perdita di fiducia, una percezione di ingiustizia od una sensazione di mancanza di rispetto.

	&nbsp;

	Traduzione italiana a cura della Redazione Quadra
	Fonte: mediate.com&nbsp;(settembre 2012)
	&nbsp;

	&nbsp;

	Altri articoli sulla mediazione trasformativa:&nbsp;
	- Quadra e l&#039;approccio trasformativo

	- Mediazione trasformativa: &egrave; terapia?

	- Statistiche mediazione trasformativa

	
	&nbsp;
	&nbsp;

	UNISCITI ALLA DISCUSSIONE. COMMENTA L&#039;ARTICOLO QUI SOTTO

	&nbsp;

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-trasformativa-conquista-maryland-usa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-trasformativa-conquista-maryland-usa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tribunale di Siena - Non basta il solo deposito dell'istanza: la mancata partecipazione in mediazione è frode alla legge]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>25 giugno 2012</strong><br />
	Tribunale Ordinario di Siena

	&nbsp;

	Sezione Unica

	Verbale di udienza

	&nbsp;

	&nbsp;

	Nel procedimento iscritto al n. 772 /2011 R.G., avente ad oggetto &ldquo; Contratti Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)&rdquo; , promosso da

	Parte attrice

	CONTRO

	Parte convenuta

	all&rsquo;udienza del 25/06/2012&nbsp; ore 14.25 avanti il GU dott. Stefano Caramellino sono presenti:

	- per parte attrice l&rsquo;avv. xxx

	- per parte convenuta l&rsquo;avv. xxx

	Il giudice&nbsp; invita&nbsp; parte&nbsp; attrice&nbsp; opponente a&nbsp; giustificare l&rsquo;omessa&nbsp; partecipazione&nbsp; al procedimento di mediazione.

	Parte attrice nulla dichiara a tale proposito, ma produce lettera di rinuncia al mandato con una comunicazione via fax e un avviso di ricevimento datato 24.05.2012 a xxx&nbsp;

	Il giudice

	***

	rilevato che la rinuncia al mandato non risulta comunicata n&eacute; via posta, n&eacute; via fax ad alcuno dei soggetti che sono parti del presente giudizio, ma al contrario ad una societ&agrave; terza e ad un numero di fax che visibilmente non corrisponde in nulla a quello dell&rsquo;attore opponente&nbsp;

	considerato che la rinuncia al mandato &egrave; atto recettizio

	ritenuta pertanto l&rsquo;inefficacia della rinuncia oggi prodotta, comunque non ostativa della prorogatio dei poteri doveri difensivi ex art. 85 cpc

	rilevato che parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonostante quanto disposto dal giudice con ordinanza 29.09.2011, non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria

	considerato che l&rsquo;art. 8, co.5 ultimo periodo d.lgs. 28/2010 introdotto dall&rsquo;art. 2, co. 35 sexies d.l. 138/2011, cos&igrave; come modificato dalla legge di conversione 148/2011, sanziona tale condotta con condanna a beneficio dell&rsquo;Erario e non prevede alcuna discrezionalit&agrave; in capo al giudice per tale ipotesi e che tale legge di conversione &egrave; entrata in vigore il 17.09.2011 ai sensi del suo art. 1, co.6

	ritenuto&nbsp; che&nbsp; nessuna&nbsp; espressione&nbsp; normativa&nbsp; consenta&nbsp; di&nbsp; argomentare&nbsp; che&nbsp; la&nbsp; novella&nbsp; si applichi alle sole procedure di mediazione instaurate dopo la sua data di entrata in vigore, n&eacute; tantomeno alle sole procedure di mediazione obbligatoria attinenti a processi iniziati anteriormente alla data medesima: infatti la predetta legge di conversione non reca alcuna norma&nbsp; di&nbsp; diritto&nbsp; intertemporale&nbsp; che&nbsp; deroghi&nbsp; al&nbsp; principio&nbsp;tempus regit actum,&nbsp; che&nbsp; deve pertanto essere interpretato, coerentemente con la natura sanzionatoria della norma, con riferimento alla data del fatto genetico della sanzione, nel caso di specie l&rsquo;omessa comparizione all&rsquo;incontro per la mediazione debitamente fissato

	rilevato che a seguito di espresso invito del giudice non &egrave; stata allegata all&rsquo;odierna udienza alcuna ragione integrante giustificato motivo per l&rsquo;omessa partecipazione di parte attrice opponente al predetto procedimento di mediazione

	rilevato&nbsp; che&nbsp; il&nbsp; contributo&nbsp; unificato&nbsp; complessivamente&nbsp;&nbsp; dovuto&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; presente&nbsp; giudizio ammonta ad &euro;550,00 complessivi, dati dalla somma della fase monitoria e della fase a cognizione piena, pertanto detta parte deve essere condannata al versamento all&rsquo;entrata del bilancio dello Stato di una somma di identico importo

	rilevato che la partecipazione&nbsp; degli altri tre attori opponenti&nbsp; alla mediazione&nbsp; obbligatoria

	costituisce questione pregiudiziale di rito astrattamente idonea a definire il giudizio allo stato degli atti, passibile di rilievo officioso e incidente sul doversi procedere oltre nei rapporti processuali attinti da tale rilievo

	visto l&rsquo;art. 8 d.lgs. 28/2010

	PQMcondanna parte attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento all&rsquo;entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente a &euro;550,00

	manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli attinenti alle notificazioni conseguenti all&rsquo;irrogazione di pena pecuniaria a carico della parte indicate in dispositivo

	visto l&rsquo;art. 187 cpc

	invita le parti alla precisazione delle conclusioni visto l&rsquo;art. 281 sexies cpc

	invita le parti alla discussione orale della causa

	***

	Parte attrice riferisce che il numero di fax corrisponderebbe a utenza di M.

	* * *

	Il giudice

	Rilevato che la circostanza da ultimo allegata &egrave; del tutto sprovvista di prova

	Visto l&rsquo;art. 85 cpc

	Dispone procedersi con la precisazione delle conclusioni e la discussione

	***

	Parti attrici: come da atto in opposizione a decreto ingiuntivo.

	Parte convenuta:&nbsp; in via pregiudiziale,&nbsp; eccepisce&nbsp; l&rsquo;improcedibilit&agrave;&nbsp; della&nbsp; domanda&nbsp; ex art. 5 d.lgs. 28/2010; conseguentemente l&rsquo;opposizione avverso il decreto ingiuntivo di tutte o di parte delle parti processuali; nel merito, come in comparsa di costituzione e risposta.

	Le parti chiedono in caso di prosecuzione i termini ex art. 183, co.6 cpc. Le parti discutono la causa illustrando i rispettivi argomenti.

	Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, rinviando ad horas per la lettura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore 16.50 odierne nella medesima stanza in cui si &egrave; tenuta l&rsquo;udienza, rendendosi presenti per la lettura della sentenza, che comunque avverr&agrave;, nell&rsquo;ipotesi di assenza di una o pi&ugrave; di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.

	*&nbsp;&nbsp; *&nbsp;&nbsp; *

	Riaperto il verbale alle ore 17.20, viene data lettura in udienza&nbsp; della seguente&nbsp; sentenza contestuale, alla presenza degli avvocati xxx

	RG 772 / 2011

	Il Tribunale in composizione&nbsp; monocratica,&nbsp; in persona del giudice Stefano Caramellino&nbsp; ha pronunciato la seguente

	SENTENZA

	&nbsp;

	Nel procedimento RG 772 /2011 promosso da

	Parte attrice&nbsp;

	CONTRO

	Parte convenuta

	CONCLUSIONI DELLE PARTI

	Parte attrice: in via pregiudiziale accertare l&rsquo;incompetenza territoriale del tribunale di Siena in favore di quello di Livorno Sezione Distaccata di PORTO FERRAIO per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l&rsquo;effetto, dichiarare la nullit&agrave; del decreto ingiuntivo numero 73/2011; nel merito: in tesi: accertare e dichiarare l&rsquo;inefficacia e l&rsquo;invalidit&agrave; e/o nullit&agrave; dell&rsquo;ingiunzione di pagamento numero 73/2011, per i motivi tutti di cui in narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre e precisare in prosieguo di giudizio; sempre in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria: si chiede ammettersi c.t.u. contabile volta a determinare l&rsquo;esatto ammontare delle partite di dare avere tra le parti, il tutto depurato dagli effetti dell&rsquo;illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi ed all&rsquo;applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto.

	Parte convenuta:&nbsp; in via pregiudiziale,&nbsp; eccepisce&nbsp; l&rsquo;improcedibilit&agrave;&nbsp; della domanda&nbsp; ex art. 5 d.lgs. 28/2010; conseguentemente dell&rsquo;opposizione avverso il decreto ingiuntivo di tutte o di parte delle parti processuali; nel merito, previa dichiarazione di competenza territoriale del foro di Siena, respingere tutte le domande attrici perch&eacute; infondate in fatto ed in diritto per i motivi addotti in narrativa e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto numero 73/2011 emesso dal tribunale di Siena l&rsquo;1/2 febbraio 2011 a favore&nbsp; della&nbsp; banca&nbsp; xxx&nbsp; s.p.a.;&nbsp; nel&nbsp; merito&nbsp; e in denegata&nbsp; ipotesi&nbsp; di&nbsp; revoca&nbsp; del&nbsp; decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso la S.S.A.S. ed i garanti di questa M., T., MA., nei limiti di ciascuna loro fideiussione, al pagamento a favore della banca xxx S.P.A. delle somme che risulteranno di giustizia da questi dovute. Con vittoria di spese e di onorari.

	Il giudice,

	RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

	rilevato che l&rsquo;eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito nella fase monitoria &egrave; stata formulata da parti attrici opponenti senza contestare tutti i fori alternativi ex art. 20 cpc, in particolare quello del luogo presso il quale l&rsquo;obbligazione deve essere adempiuta (il domicilio&nbsp; del creditore&nbsp; al tempo&nbsp; della&nbsp; scadenza&nbsp; ex art. 1182,&nbsp; co. 3 cpc,&nbsp; che tra l&rsquo;altro&nbsp; &egrave; appunto Siena)

	rilevato&nbsp;&nbsp; che&nbsp; parti&nbsp;&nbsp; attrici&nbsp;&nbsp; opponenti&nbsp;&nbsp; neppure&nbsp;&nbsp; deducono&nbsp;&nbsp; che&nbsp;&nbsp; la&nbsp;&nbsp; clausola&nbsp;&nbsp; inerente&nbsp;&nbsp; alla competenza territoriale del foro in cui &egrave; sita Portoferraio vada interpretata come clausola di foro&nbsp;&nbsp; esclusivo&nbsp;&nbsp; malgrado&nbsp;&nbsp; la&nbsp;&nbsp; contemporanea&nbsp;&nbsp; pattuizione&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; competenza&nbsp;&nbsp; di&nbsp;&nbsp; questo Tribunale contenuta nelle fideiussioni

	ritenuta pertanto l&rsquo;inammissibilit&agrave; dell&rsquo;eccezione di incompetenza territoriale, cos&igrave; per come formulata;

	rilevato che all&rsquo;esito della prima udienza, con ordinanza riservata comunicata a tutte le parti costituite,&nbsp; era&nbsp; stato&nbsp; assegnato&nbsp; il&nbsp; termine&nbsp; di&nbsp; cui&nbsp; all&rsquo;art.&nbsp; 5,&nbsp; co.1&nbsp; d.lgs.&nbsp; 28/2010&nbsp; per&nbsp; la promozione della mediazione obbligatoria, nella ricorrenza dei presupposti per tale statuizione

	rilevato che detta norma &egrave; oggetto di giudizio di legittimit&agrave; costituzionale in esito all&rsquo;ordinanza TAR Lazio 12 aprile 2011, numero 3202, ma che tale circostanza non integra causa di sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c., poich&eacute; secondo la giurisprudenza di legittimit&agrave; &ldquo;il giudice, qualora ritenga rilevante la questione, [deve] investire a sua volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla sospensione del giudizio&rdquo; (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24946 del 24/11/2006 Rv. 593752, nonch&eacute; le ordinanze emesse in pari data numeri 24947, 24949, 24950)

	rilevato che la norma censurata di illegittimit&agrave; costituzionale dal TAR Lazio inter Aliis prescrive il previo esperimento di una procedura per la risoluzione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili alternativa all&rsquo;azione giudiziale, di fatto notoriamente dispendiosa in termini economici e, nell&rsquo;odierna contingenza emergente dalle statistiche Istat nazionali e locali, di tempo

	ritenuto pertanto che la mediazione obbligatoria, senza violare il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, introduca un ulteriore strumento di tutela dei diritti, la cui effettivit&agrave;, potenzialmente non minore di quella della giurisdizione nell&rsquo;odierno contesto, necessita rebus sic stantibus del presidio dell&rsquo;obbligatoriet&agrave;, stante la novit&agrave; dell&rsquo;istituto

	ritenuto per tali ragioni di non dover sollevare d&rsquo;ufficio ex art. 23, commi 3 ss. Legge 87/1953, questione di legittimit&agrave; costituzionale della predetta norma, peraltro nemmeno sollecitata dalle parti in causa, anche alla luce del fatto che al punto 9 della propria Risoluzione 13 settembre 2011 n. 2011/2026(INI) il Parlamento Europeo ha osservato &ldquo;che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione pu&ograve; contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti&rdquo;

	considerato che l&rsquo;improcedibilit&agrave; deve essere rilevata d&rsquo;ufficio dal giudice

	rilevato che nel caso di specie le tre persone fisiche parti attrici opponenti, destinatarie dell&rsquo;ingiunzione in qualit&agrave; di fideiussori hanno conferito mandato a conciliare ad uno dei loro difensori, che tuttavia non risulta avere proposto alcuna domanda di mediazione in loro nome, bens&igrave; soltanto in nome e per conto della s.a.s. attrice opponente, ancorch&eacute; in persona delle tre predette persone fisiche, sempre menzionate nella sola loro qualit&agrave; di sue legali rappresentanti (docc. 3 attori, 17 convenuti, 21 convenuti)

	rilevato che pertanto queste ultime, sebbene dotate della veste processuale di attrici opponenti, non hanno in alcun modo preso parte alla mediazione obbligatoria

	rilevato che anche la promotrice di tale procedura, peraltro, si &egrave; limitata a depositare una domanda introduttiva di procedura di mediazione, senza poi prendere parte alla procedura stessa (lo si desume dal doc. 3 di parte attrice e 21 di parte convenuta) e senza corrispondere n&eacute; le competenze del mediatore, n&eacute; tantomeno le spese introduttive della procedura, al cui versamento risulta invece avere fatto luogo la convenuta opposta (doc. 20 di parte convenuta)

	rilevato per di pi&ugrave; che nel caso di specie parte attrice opponente ha promosso la procedura di mediazione senza provocare o procurare la presenza delle parti della presente lite (i tre attori opponenti persone fisiche) diverse dal convenuto opposto

	ritenuto in punto di diritto che la prescrizione legale del previo esperimento della procedura media &ndash; conciliativa, in quanto intesa allo scopo della deflazione del contenzioso mediante l&rsquo;offerta di un&rsquo;effettiva ed attuale possibilit&agrave; di definizione stragiudiziale della controversia anteriormente alla trattazione della medesima, non possa ritenersi soddisfatta mediante un mero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire n&eacute; l&rsquo;instaurazione di un effettivo ed integro contraddittorio di fronte al mediatore, n&eacute; l&rsquo;effettiva fruizione del servizio da quest&rsquo;ultimo erogato, che trova il suo corrispettivo nel pagamento delle competenze del mediatore ritenuto pertanto che il comportamento elusivo tenuto dalla Sas attrice opponente nei confronti della prescrizione legale di un presupposto processuale, costituente norma imperativa poich&eacute; posta a presidio del giusto processo e della sua ragionevole durata mediante la complessiva deflazione del contenzioso civile, anche nell&rsquo;interesse pubblico, integri gli estremi della frode alla legge, che da sempre l&rsquo;interpretazione del Supremo Collegio identifica con il perseguimento in via di fatto di un risultato vietato dalla legge con norma imperativa (Cass. 11/01/1973, n. 63, conf. Cass. 17 luglio 1981, n. 4414, ma gi&agrave; Cass.

	03/02/1967, n. 302, secondo cui atto in frode alla legge &egrave; quello che tende a &ldquo;raggiungere fini contrari alla legge o ad ovviare a divieti tassativi di legge&rdquo;; tutte le pronunce citate sono state adottate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte)

	ritenuto che nel caso di specie lo scopo di eludere, sul piano sia della sua funzione processuale sia dei suoi riflessi pecuniari, l&rsquo;obbligatoriet&agrave; della media-conciliazione sia stato efficacemente perseguito da parti attrici opponenti, in contrasto con la norma imperativa processuale

	ritenuto che ne discenda l&rsquo;improcedibilit&agrave; della causa di opposizione a decreto ingiuntivo in capo a tutti gli attori opponenti

	ritenuto che la presente statuizione abbia forma di sentenza poich&eacute; le condizioni di procedibilit&agrave;, come riconosciuto dalla giurisprudenza unanime sull&rsquo;interpretazione dell&rsquo;art. 145 d.lgs. 209/2005, incidendo sull&rsquo;an del diritto di azione, sono idonee a definire la lite con

	pronuncia in mero rito, che in difetto di contraria disposizione di legge non pu&ograve; che avere la forma prescritta dall&rsquo;art. 279, co.3 n. 2 cpc; anche Trib. Roma, Sezione Distaccata di Ostia, 26 marzo 2012 ha ritenuto che il provvedimento con cui il giudice definisce la questione della procedibilit&agrave; dell&rsquo;azione ha natura sostanziale di sentenza

	rilevato che in ragione dell&rsquo;assoluta carenza di specifica allegazione e prova circa le somme asseritamente non dovute, palesata dalla mancanza di elaborati tecnici di parte, il decreto opposto &egrave; gi&agrave; stato munito, nei confronti di tutti gli attori opponenti, di efficacia esecutiva, sicch&eacute; non si pone questione circa l&rsquo;applicabilit&agrave; dell&rsquo;art. 653, co.1 cpc

	rilevato ai fini delle spese di lite che non sussistono gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dal criterio della soccombenza, pertanto occorre applicare l&rsquo;art. 9, co.3 d.l. 1/2012 e la tabella allegata al DM Giustizia 127/2004, in relazione al valore di causa compreso tra &euro;103.300 ed &euro;258.300

	ritenuto che la definizione in rito, a fronte peraltro della qualit&agrave; dell&rsquo;attivit&agrave; difensiva svolta da parte convenuta, implichi la liquidazione degli onorari nel valore medio della forcella, tenuto conto che si sono tenute tre udienze, una delle quali non esauritasi nella discussione ritenuto che, anche alla luce dell&rsquo;assoluta inconsistenza ai fini del merito dei documenti attorei, meriti una proporzionata sanzione ex art. 96, co.3 cpc la condotta dilatoria concretatasi nella tardiva rinuncia al mandato, inefficace sia perch&eacute; non vi &egrave; prova che sia stata trasmessa ad alcuno degli attori opponenti, sia comunque ex art. 85 cpc, e vieppi&ugrave; nella formulazione e reiterazione di manifestamente infondata istanza di rinvio per rinuncia al mandato, peraltro non accompagnata da istanza di rinvio ex art. 281 sexies cpc, ragione quest&rsquo;ultima per cui la misura della sanzione va equitativamente contenuta entro il centesimo del valore di lite in linea capitale

	visti gli artt. 281 sexies, 279 e 91 ss. cpc

	il&nbsp; Tribunale&nbsp; definitivamente&nbsp; pronunciando,&nbsp; ogni&nbsp; contraria&nbsp; domanda,&nbsp; istanza,&nbsp; eccezione&nbsp; e deduzione reietta o assorbita

	PQM

	&nbsp;

	dichiara improcedibile l&rsquo;opposizione proposta da parti attrici opponenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Siena xx/2011, che conferma a favore di parte convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore

	condanna parti attrici opponenti in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro,

	1) a rifondere le spese processuali di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro 1195,00 per diritti, euro 4805,00 per onorari, oltre rimborso forfetario 12,50% ex art. 14 allegato al DM Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

	2) al pagamento di una somma di &euro;1.460,30 a favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore

	Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli conseguenti alle statuizioni sopra adottate in tema di sanzione pecuniaria.

	Siena, 25/06/2012
	Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 17.35

	Il giudice

	Stefano Caramellino]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/mediazione-mancata-partecipazione-frode-legge-deposito-tribunale-di-siena.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/mediazione-mancata-partecipazione-frode-legge-deposito-tribunale-di-siena.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[International Commercial Arbitration: Natural Resources, Environment and Technology Disputes]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>30 giugno 2005</strong><br />
	Si &egrave; concluso il 28 giugno u.s. il convegno organizzato dalla ICC in Canada, sull&#039;utilizzo dell&#039;arbitrato per risolvere il contenzioso in materia di utilizzo delle risorse naturali, ambiente ed innovazione tecnologica. Tre settori dell&#039;economia globale in continua, rapida ascesa. Lorraine M. Brennan membro della corte arbitrale icc di New York ha aperto con un&#039;esaustiva panoramica sulle principali problematiche. Successivamente attraverso l&#039;analisi di numerosi casi risolti, sono state evidenziate le peculiarit&agrave; ed i vantaggi dello strumento arbitrale nei settori indicati.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/international-commercial-arbitration-natural-resources-environment-and-technology-disputes.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/international-commercial-arbitration-natural-resources-environment-and-technology-disputes.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuovo gruppo lanciato su LinkedIn da Quadra: La mediazione al solo servizio del cliente. Vieni a trovarci!]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>6 settembre 2012</strong><br />
	Aperto a discussioni in Inglese e Italiano

	Obiettivi: discutere e divulgare una cultura della mediazione come servizio esclusivamente a&nbsp;favore dei clienti (le parti&#039;).

	Descrizione: Se la mediazione ha una sua ragion d&#039;essere, &egrave; nella possibilit&agrave; che offre alle&nbsp;parti di avere &#039;voce e decisione&#039;, poter cio&egrave; decidere liberamente del proprio destino.
	Per far ci&ograve;, siamo convinti che la mediazione non possa che essere "centrata" sul cliente,&nbsp;riprendendo il famoso slogan di Carl Rogers in tema di rapporto psicoterapeuta/paziente.
	Le forme di mediazione in cui si perseguono altri scopi scientemente o meno, tradiscono tale&nbsp;visione e rispondono ad interessi diversi (quelli del Sistema, del centro ADR investito della&nbsp;controversia o dello stesso mediatore che decide da s&egrave; quale debba essere il bene dei soggetti
	a favore di cui opera).
	Rientra in particolare fra gli obiettivi del gruppo l&#039;elaborazione e l&#039;organizzazione di iniziative&nbsp;che valgano ad evitare le conseguenze negative derivanti dall&#039;uso della mediazione come&nbsp;mero strumento di contenimento del carico giudiziario. Ci&ograve; puo&#039; essere una delle positive&nbsp;conseguenze derivanti di un maggior ricorso alla mediazione, ma non dev&#039;essere l&#039;unica&nbsp;motivazione delle politiche incentivanti tale strumento.

	CI PIACEREBBE CHE TU CONTRIBUISSI CON LE TUE IDEE ED ESPERIENZE,
	AGGIUNGITI AL GRUPPO CLICCANDO SUL LOGO QUI SOTTO

	]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/gruppo-linkedin-adrquadra-mediazione-al-solo-servizio-del-cliente.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/gruppo-linkedin-adrquadra-mediazione-al-solo-servizio-del-cliente.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trib. Lamezia Terme - Senza la mediazione, non si va a processo. E condanna alle spese.]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>22 giugno 2012</strong><br />
	TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME (22 giugno 2012)

	&nbsp;

	&nbsp;

	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni ha pronunciato la seguente

	&nbsp;

	SENTENZA

	FATTO E DIRITTO

	&nbsp;

	Va dichiarata l&rsquo;improcedibilit&agrave; della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell&rsquo;art. 5 d.lgs. 28/2010.

	All&rsquo;esito, infatti, dell&rsquo;esaurimento della fase a cognizione sommaria del procedimento, con il diniego dell&rsquo;ordinanza di rilascio invocata dall&rsquo;intimata e contestualmente al mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., &egrave; stato assegnato alle parti termine per l&rsquo;instaurazione della procedura di mediazione, rientrando le cause locatizie tra quelle obbligatoriamente assoggettate al predetto onere (in caso di sfratto per morosit&agrave; una volta disposto il mutamento del rito, ex art. 5, comma 4, lettera b, d.lgs. 28/2010) .

	Non avendo, pertanto, le parti dato corso alla procedura (per come concordemente dichiarato), la domanda sottesa all&rsquo;intimazione di sfratto per morosit&agrave; deve essere dichiarata improcedibile.

	La declaratoria di improcedibilit&agrave; assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (bench&eacute; solo in rito).

	Le spese di lite si liquidano come da dispositivo e vengono poste a carico di parte intimante, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione.

	In forza, infatti, del criterio generale di cui all&rsquo;art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all&rsquo;esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla sopportazione di un&rsquo;iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione. Se, quindi, &egrave; vero che, in generale, il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, &egrave; altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio pu&ograve; non avere alcun interesse alla procedibilit&agrave; dell&rsquo;azione, sicch&eacute; non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione.

	P.Q.M.

	Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da &hellip; nei confronti di &hellip;, con atto di intimazione di sfratto per morosit&agrave; notificato il 9 settembre 2011, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, cos&igrave; provvede:

	1. Dichiara l&rsquo;improcedibilit&agrave; della domanda di risoluzione contrattuale sottesa all&rsquo;intimazione di sfratto per morosit&agrave; notificata da ..;

	2. Condanna, per l&rsquo;effetto, il &hellip; alla rifusione, in favore del resistente, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.147,00, di cui euro 647,00 per diritti ed euro 500,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;

	3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

	Lamezia Terme, 22 giugno 2012

	IL GIUDICE

	dott.ssa Giusi Ianni]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/improcedibilita-mediazione-condanna-spese-tribunale-lamezia-terme.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/improcedibilita-mediazione-condanna-spese-tribunale-lamezia-terme.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Circolare ministeriale - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale n. 145/2011]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>20 dicembre 2011</strong><br />
	
	&nbsp;

	Ministero della Giustizia
	Dipartimento per gli affari di giustizia

	il Direttore generale della Giustizia civile

	Visto l&rsquo;art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
	visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258;
	visto il decreto interministeriale 6 luglio 2011 n.145, recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n.180;
	ritenuta la necessit&agrave; di dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta interpretazione ed applicazione del d.i. n.180/2010, cos&igrave; come corretto dal sopra citato d.i. n. 145/2011;

	adotta la seguente CIRCOLARE

	
	Come &egrave; noto, a quasi un anno dall&rsquo;entrata in vigore del d.i. n. 180/2010 si &egrave; ritenuta la necessit&agrave;, con il d.i. 145/2011, di adottare misure correttive nella regolamentazione della disciplina in materia di determinazione dei criteri e delle modalit&agrave; di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione, nonch&eacute; in materia di indennit&agrave; per il compimento del servizio di mediazione e conciliazione.
	Tenuto conto delle novit&agrave; introdotte, dei diversi quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza che sono stati posti all&rsquo;attenzione, si intende procedere ad offrire la linea interpretativa di questa direzione generale con la indicazione dei criteri direttivi da seguire.

	Attivit&agrave; di vigilanza:
	L&rsquo;art.1, comma 2 lett.b) ha specificato che l&rsquo;attivit&agrave; di vigilanza pu&ograve; essere altres&igrave; compiuta avvalendosi dell&rsquo;Ispettorato generale del Ministero della Giustizia.
	Il riferimento alla attivit&agrave; di vigilanza &egrave; quella gi&agrave; contemplata nelle previsioni generali di cui all&rsquo;art.16, comma quarto, del d.lgs. 28/2010 nonch&eacute; nelle previsioni regolamentari di cui agli artt.3,4,5, 10, 17,18, 19 del d.i. 180/2010.
	La norma, dunque, ha una duplice valenza: da un lato, conferma la rilevanza della funzione di vigilanza attribuita all&rsquo;Amministrazione, d&rsquo;altro lato, conferisce uno strumento ulteriore per agevolare il concreto esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; di controllo.
	L&rsquo;attivit&agrave; di vigilanza, pertanto, verr&agrave; esercitata operando non solo, come gi&agrave; avviene, con un&rsquo;attenta verifica della regolarit&agrave; delle istanze proposte, ma anche su come viene concretamente esercitata l&rsquo;attivit&agrave; di mediazione e di formazione da parte degli Organismi di mediazione e degli enti di formazione.
	Pertanto, l&rsquo;attivit&agrave; di controllo verr&agrave; compiutamente esercitata non solo verificando ipotesi di inosservanza delle previsioni di legge (primarie e secondarie), ma anche al non raggiungimento di standard minimi di qualit&agrave;, requisito necessario per potere validamente svolgere un servizio di mediazione nonch&eacute; di formazione che sia improntato al presupposto della professionalit&agrave;, efficienza ed idoneit&agrave; dei medesimi.
	Sotto il primo aspetto, il controllo verr&agrave; esercitato tenendo in considerazione, ad esempio, le inosservanze agli obblighi di comunicazione imposti all&rsquo;organismo, ovvero il venire meno dei requisiti richiesti (il capitale minimo, il numero minimo di mediatori, l&rsquo;aggiornamento biennale degli stessi, ecc.); sotto il secondo aspetto, si far&agrave; riferimento alle modalit&agrave; concrete di gestione del servizio (tempestivit&agrave; di provvedere alle comunicazioni a seguito della presentazione della istanza di mediazione; fissazione della prima sessione entro quindici giorni dal deposito dell&rsquo;istanza; rispetto dei criteri di assegnazione degli incarichi ecc.).
	Sar&agrave; comunque cura della direzione generale rendere noto a tutti gli organismi iscritti su quali profili si appunter&agrave; particolarmente l&rsquo;attenzione per la verifica della rispondenza del servizio offerto dai vari organismi di mediazione con i livelli minimi di qualit&agrave; esigibili.

	Sintesi dei principi espressi:

	l&rsquo;amministrazione esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti) che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonch&eacute; le direttive di questa amministrazione).

	Il tirocinio assistito:
	L&rsquo;art.2, comma 1, del d.i. 145/2011 ha introdotto una modifica all&rsquo;art.4, comma 3, del d.i. 180/2011 in tema di formazione dei mediatori.
	In particolare, la precedente versione della previsione normativa in esame richiedeva che i mediatori, una volta iscritti, avevano comunque l&rsquo;obbligo di compiere uno specifico aggiornamento, almeno biennale da acquisire presso enti di formazione accreditati secondo quanto previsto nell&rsquo;art.18 del medesimo regolamento.
	Il suddetto art.18 prevede, per chiarezza, che il percorso di aggiornamento formativo deve avere una durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolate in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione.
	A completamento di tale previsione, l&rsquo;art.4 del d.i. 145/2011 prevede che l&rsquo;organismo iscritto &egrave; obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all&rsquo;art.4, comma 3, lettera b).
	Con la previsione normativa introdotta, si inserisce un ulteriore, distinto, obbligo formativo, consistente nella partecipazione dei mediatori, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
	La previsione normativa ha dato luogo a diverse questioni applicative sulle quali occorre fare chiarezza.
	Prima di approfondire le singole questioni &egrave; tuttavia opportuno precisare quale sia stata la ragione dell&rsquo;intervento correttivo in esame in modo da potere individuare il fondamento del medesimo e, sulla base di questo, orientare le scelte interpretative.
	A tal proposito, va evidenziato che i mesi successivi all&rsquo;entrata in vigore del regolamento 180/2010 avevano evidenziato un profilo particolarmente rilevante sul piano della effettiva esperienza pratica del mediatore iscritto presso un organismo di mediazione.
	Era, infatti, emersa la necessit&agrave; che, oltre all&rsquo;attivit&agrave; di formazione teorica di aggiornamento biennale, il mediatore iscritto curasse di compiere una formazione pratica fondamentalmente basata sulla verifica di come altri mediatori, anche essi iscritti, gestissero i diversi momenti del percorso di mediazione, confrontando la propria esperienza pratica con quella di altri mediatori.
	Ed &egrave; per tale ragione che si &egrave; dunque ritenuto necessario aggiungere, ai fini del perseguimento dell&rsquo;obiettivo di assicurare nel tempo una sempre maggiore competenza tecnica di ciascun mediatore, nell&rsquo;ambito del percorso di aggiornamento biennale, anche una attivit&agrave; formativa pratica, imponendo un tirocinio obbligatorio assistito presso altri mediatori.
	Questa &egrave; la finalit&agrave; perseguita con la previsione di cui all&rsquo;art.2 del d.i. 145/2011.
	Ci&ograve; posto, pu&ograve; procedersi ad esaminare le diverse questioni proposte:

	la norma ha valenza per i mediatori da iscrivere ovvero per i mediatori gi&agrave; iscritti?
	Il dato testuale della norma (partecipazione nel biennio di aggiornamento) induce a precisare che il suddetto nuovo requisito non possa che riguardare solamente i mediatori gi&agrave; iscritti, essendo impensabile che si sia fatto riferimento ad un biennio di aggiornamento per chi non ha ancora ottenuto l&rsquo;iscrizione.
	Vi sono, poi, due altre ragioni che rafforzano il suddetto convincimento:
	non si pu&ograve; imporre un obbligo se non nei confronti di chi &egrave; tenuto all&rsquo;osservanza e, in caso di inosservanza, &egrave; passibile di sanzione. Sotto tale profilo, la norma non pu&ograve; che dirigersi nei confronti dei mediatori iscritti i quali, in quanto tali, sono tenuti ad osservare tutte le prescrizioni imposte;
	la possibilit&agrave; di assistere in forma di tirocinio alle mediazioni implica, altres&igrave;, che il soggetto tirocinante sia sottoposto al vincolo della segretezza e della riservatezza; tale vincolo non avrebbe senso nei confronti di soggetti che, in quanto non ancora iscritti, non sono sottoposti ad alcun potere di controllo e di vigilanza.
	in cosa consiste la partecipazione in forma di tirocinio assistito?
	La previsione normativa in esame si limita a prescrivere che la attivit&agrave; formativa pratica dovr&agrave; essere compiuta mediante la partecipazione, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione.
	Il termine &ldquo;tirocinio&rdquo; &egrave; stato utilizzato allo scopo di fare riferimento ad una attivit&agrave; di addestramento pratico. L&rsquo;assistenza implica che il suddetto addestramento deve essere compiuto con la presenza di altro mediatore.
	Di per s&eacute;, tuttavia, le norme non indicano le modalit&agrave; attraverso cui pu&ograve; svolgersi la suddetta attivit&agrave; formativa pratica. In realt&agrave;, una risposta in merito pu&ograve; essere data tenuto conto del termine &ldquo;partecipare&rdquo; nonch&eacute; della natura propria dell&rsquo;attivit&agrave; di mediazione.
	Sotto il primo profilo, la partecipazione pu&ograve; essere intesa in forma restrittiva, cio&egrave; limitata alla sola assistenza, ovvero in forma pi&ugrave; estensiva, cio&egrave; contemplando anche la possibilit&agrave; che il tirocinante svolga talune attivit&agrave; sotto la vigilanza del mediatore.
	Preme evidenziare che, in entrambi i casi, , implica comunque un contatto diretto tra il mediatore in tirocinio e le parti coinvolte nella mediazione.
	&Egrave; preferibile la prima soluzione pi&ugrave; restrittiva, che postula che il tirocinante deve limitarsi ad assistere alla mediazione compita dal mediatore vigilante senza compiere ulteriori attivit&agrave;.
	Ci&ograve; appare in linea con la particolare natura della mediazione, in cui massima deve essere la consapevolezza delle parti che la gestione ed il compimento dell&rsquo;attivit&agrave; diretta alla soluzione concordata della controversia derivi unicamente dal mediatore.
	Le parti, cio&egrave;, devono potere individuare unicamente nel mediatore titolare il soggetto gestore di tutte le fasi del percorso di mediazione, ci&ograve; allo scopo di instaurare compiutamente il necessario rapporto di fiducia che costituisce una componente essenziale della riuscita di una mediazione.
	Ancora, non percorribile appare la soluzione di contemplare la possibilit&agrave; che il suddetto tirocinio possa svolgersi mediante la partecipazione ad una fase preliminare del procedimento di mediazione, per esempio relativamente alla verifica della rispondenza della domanda di mediazione ai requisiti regolamentari, all&rsquo;individuazione delle indennit&agrave; dovute, alla verifica dei poteri di rappresentanza ed agli altri aspetti afferenti, nonch&eacute; la partecipazione in affiancamento ad altro mediatore.
	Si tratta, in verit&agrave;, di una attivit&agrave; che, seppure rilevante, &egrave; prodromica o successiva rispetto al nucleo centrale dell&rsquo;attivit&agrave; di mediazione per la quali si &egrave; ritenuto di imporre l&rsquo;ulteriore attivit&agrave; formativa: quella del momento del confronto delle altrui esperienze nel diretto contatto con le parti e con quanto emerge nel corso delle diverse sessioni.
	In conclusione, dunque, il compimento del tirocinio formativo richiede che il mediatore assista, in modo diretto, allo svolgimento, da parte di altro mediatore iscritto, di taluna delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione in presenza delle parti (dalla prima sessione a quella di redazione del verbale conclusivo a seguito dell&rsquo;accordo ovvero del mancato accordo).
	in che modo devono essere conteggiati i venti casi di mediazione?
	Si &egrave; posta, poi, la questione se, per il raggiungimento dei venti casi di mediazione cui il mediatore iscritto deve partecipare, debba richiedersi la presenza ad un intero percorso di mediazione (che va dalla prima sessione a quella conclusiva di redazione del verbale conclusivo) ovvero si possa pi&ugrave; semplicemente partecipare anche a singole fasi del medesimo.
	Deve essere preferita l&rsquo;impostazione secondo cui costituisce partecipazione anche la sola presenza ad una singola fase di cui si compone il percorso di mediazione.
	Questa soluzione &egrave; pi&ugrave; in linea con la reale ratio della previsione normativa in esame che &egrave; quella di consentire ai mediatori gi&agrave; iscritti di potere verificare le modalit&agrave; di gestione della mediazione da parte di altri mediatori, potendo in tal modo arricchire il proprio bagaglio formativo.
	Sicch&egrave;, dovrebbe essere consentito a ciascun mediatore iscritto di potere verificare e sperimentare l&rsquo;altrui esperienza ora in sede di prima sessione, ora in un momento successivo, ora nel momento in cui il mediatore ritiene di dovere formulare alle parti la proposta di mediazione, senza porre alcuna ulteriore preclusione.
	In conclusione, ciascuna fase del percorso di mediazione costituisce momento utile per il conteggio dei venti casi di mediazione da attuare nel biennio.
	Deve, qui, essere affrontato e definito un ulteriore profilo che ha costituito motivo di particolare riflessione.
	Si &egrave; posto, cio&egrave;, il problema se la partecipazione assistita, per avere validit&agrave;, debba essere compiuta solo relativamente a fasi di mediazione per cos&igrave; dire attive (ove, cio&egrave;, vi &egrave; stata la partecipazione di entrambe le parti e si &egrave; effettivamente proceduto ad attuare le diverse sessioni, congiunte o private, finalizzate al raggiungimento dell&rsquo;accordo), ovvero anche ad ipotesi in cui, effettuata la comunicazione all&rsquo;altra parte, il mediatore, in presenza dell&rsquo;invitante, prende atto della mancata comparizione redigendo il verbale negativo, secondo quanto previsto nell&rsquo;art.7, comma quinto, del d.m. 180/2010, come modificato dall&rsquo;art.3, lett.a) del d.m. 145/2011.
	Deve, a tal proposito, precisarsi che, tenuto conto delle ragioni sopra espresse circa le finalit&agrave; perseguite con l&rsquo;introduzione di un obbligo di tirocinio assistito per i mediatori, una vera ed effettiva attivit&agrave; in tal senso, ai fini del pieno arricchimento personale, non pu&ograve; che esigere la necessit&agrave; di una partecipazione ad una mediazione &ldquo;attiva&rdquo;.
	D&rsquo;altro lato, questa direzione generale non pu&ograve; non considerare l&rsquo;attuale momento di prima attuazione della disciplina della mediazione ed in particolare la circostanza che, dalle rilevazioni statistiche ad oggi fornite dalla direzione generale di statistica del Ministero, i procedimenti di mediazione con comparizione dell&rsquo;aderente sono solo il 30,62% ma che, laddove invece l&rsquo;aderente compare, il 52,58% delle mediazioni si chiudono con un verbale di conciliazione.
	In questa fase, dunque, imporre l&rsquo;espletamento dell&rsquo;obbligo di tirocinio assistito solo per le mediazioni &ldquo;attive&rdquo; significherebbe limitare enormemente la possibilit&agrave; di potere adempiere a quanto richiesto, in quanto difficilmente ciascuno mediatore gi&agrave; iscritto potrebbe, nel biennio, espletare la suddetta attivit&agrave; formativa.
	D&rsquo;altro lato, ci si rende altres&igrave; conto che ricercare, da parte del mediatore che intende partecipare ad una mediazione in tirocinio, il procedimento di mediazione &ldquo;attivo&rdquo; potrebbe comportare, stante il limitato numero di mediazioni in tal senso, il rischio di una disponibilit&agrave; di tempo cui potrebbe non corrispondere una effettiva utilit&agrave; ove si dovesse, invero, riscontrare, che il procedimento di mediazione deve chiudersi per mancata partecipazione della parte invitata.
	Pertanto, deve ritenersi che, fino a quando la mediazione stragiudiziale non avr&agrave;, come invece ci si auspica, particolare seguito sotto il profilo della partecipazione della parte invitata al procedimento di mediazione, la necessit&agrave; di consentire a tutti i mediatori iscritti di potere adempiere al proprio obbligo formativo introdotto con il decreto correttivo impone di ritenere valida, ai fini del conteggio delle venti partecipazioni nel biennio a titolo di tirocinio assistito, anche la presenza del mediatore in tirocinio alla redazione del verbale negativo redatto dal mediatore titolare, secondo quanto previsto dall&rsquo;art.7, comma quinto, del d.m. 180/2010, come modificato dall&rsquo;art.3, lett.a) del d.m. 145/2011.
	Solo in un secondo momento, laddove cio&egrave; si avr&agrave; modo di riscontrare una tendenza al rialzo del numero di procedimenti di mediazione conclusisi con la partecipazione della parte invitata, si proceder&agrave; ad una modifica del presente orientamento, esigendosi, invero, che l&rsquo;obbligo del tirocinio assistito debba essere compiuto necessariamente partecipando a fasi &ldquo;attive&rdquo; del procedimento di mediazione, cio&egrave; a momenti del percorso di mediazione caratterizzati dalla partecipazione della parte invitata.
	il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni biennio?
	La previsione normativa in esame precisa letteralmente che la partecipazione in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione deve essere compiuta nel biennio di aggiornamento.
	Il che implica, di conseguenza, che l&rsquo;obbligo di compiere tale ulteriore adempimento formativo deve essere costantemente aggiornato, cos&igrave; come, del resto, il medesimo impegno formativo sussiste per l&rsquo;aggiornamento biennale da acquisirsi presso gli enti di formazione in base all&rsquo;art.18, cos&igrave; come gi&agrave; prevedeva (e continua a prevedere) l&rsquo;art.4, comma terzo, del d.i. 180/2010.
	In conclusione, i mediatori iscritti, per ogni biennio successivo alla loro iscrizione, oltre a seguire uno specifico aggiornamento formativo presso gli enti di formazione in base all&rsquo;art.18, dovranno altres&igrave; partecipare, sempre per ogni biennio successivo alla iscrizione, ad almeno venti casi di mediazione in forma di tirocinio assistito.
	&Egrave; appena il caso di precisare che deve compiersi una distinzione fra i mediatori gi&agrave; iscritti al momento dell&rsquo;entrata in vigore del D.M. 145/2011 (26 agosto 2011) e quelli iscritti successivamente.
	Per i mediatori gi&agrave; iscritti, il biennio ha inizio dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto correttivo: &egrave; evidente, infatti, che solo da tale date pu&ograve; esigersi per essi il rispetto dell&rsquo;ulteriore obbligo di aggiornamento.
	Per i mediatori iscritti in data successiva, l&rsquo;obbligo di aggiornamento avr&agrave; decorrenza dalla data di iscrizione di ciascuno di essi presso l&rsquo;elenco dell&rsquo;organismo di mediazione di appartenenza.
	quanti tirocinanti possono essere presenti per ciascuna mediazione?
	Non &egrave; possibile compiere in modo aprioristico ed astratto una delimitazione del numero di mediatori in tirocinio che possono, di volta in volta, essere presenti per ciascuna mediazione.
	La soluzione pi&ugrave; ragionevole, in mancanza di specifica indicazione normativa, &egrave; quella di lasciare la valutazione al responsabile di ciascun organismo di mediazione che dovr&agrave; tenere conto dei profili organizzativi, di appositi spazi a disposizione, del numero delle parti presenti, e cosi via.
	Il principio di fondo, che deve costituire criterio essenziale di riferimento, &egrave; quello della capacit&agrave; organizzativa di ciascun organismo quale esplicazione del requisito dell&rsquo;efficienza richiesto dall&rsquo;art.16, comma 1, del d.lgs. 28/2010.
	L&rsquo;applicazione di tale principio comporta, anche, la valutazione da parte del responsabile dell&rsquo;organismo di mediazione del miglior modo di gestione del servizio, in ci&ograve; considerando pure, pertanto, la necessit&agrave; di tutelare l&rsquo;interesse delle parti in mediazione ad un ambiente sereno e privo di fonti di distrazione; il che si traduce, a seconda delle circostanze, anche nella valutazione di quale debba essere il numero di tirocinanti che possono essere presenti per ciascuna mediazione.
	Non corretta, invece, &egrave; la soluzione di una registrazione della mediazione per una successiva visualizzazione, in quanto, per come detto, tale attivit&agrave; non &egrave; caratterizzata dalla percezione immediata ed in tempo reale ed &egrave; esclusa la possibile di immediata interlocuzione con il mediatore.
	Sintesi dei principi espressi:

	l&rsquo;obbligo del tirocinio assistito riguarda solo i mediatori gi&agrave; iscritti;
	la partecipazione al tirocinio assistito comporta solo la presenza del mediatore in tirocinio senza compimento di ulteriore attivit&agrave; che riguardi l&rsquo;esecuzione di attivit&agrave; proprie del mediatore titolare del procedimento;
	costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione;
	costituisce partecipazione valida, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte;
	il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni 2 anni;
	la determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta &egrave; lasciata alla valutazione del responsabile dell&rsquo;organismo, che terr&agrave; conto della natura dell&rsquo;affare di mediazione e della propria capacit&agrave; organizzativa e strutturale.
	I criteri di assegnazione degli affari di mediazione:
	L&rsquo;art.4 del d.i. 145/2011 prevede che l&rsquo;organismo iscritto deve precisare, nel regolamento di procedura, i criteri inderogabili per l&rsquo;assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
	La previsione normativa ha di mira una duplice finalit&agrave;.
	Da un lato, contribuisce a rendere ancora pi&ugrave; evidente che l&rsquo;organismo di mediazione deve operare nel rispetto della necessaria indipendenza (gi&agrave; indicata nell&rsquo;art.60, comma terzo, lett.b) delle legge 69/2009) per ciascun affare di mediazione. Una delle modalit&agrave; di attuazione &egrave;, appunto, l&rsquo;attribuzione secondo criteri predeterminati degli affari di mediazione.
	D&rsquo;altro lato, emerge come uno dei criteri fondamentali per la ripartizione degli affari di mediazione debba essere quello, non solo della idoneit&agrave; tecnica in materia di mediazione, ma anche della specifica competenza professionale che debba, quanto pi&ugrave; possibile, corrispondere alla natura della controversia insorta tra le parti.
	Dunque, nel redigere il regolamento di procedura dell&rsquo;organismo in ordine al punto in esame occorre che siano tenute presenti le seguenti indicazioni:

	nel regolamento di procedura dell&rsquo;organismo devono essere espressamente indicati i criteri per l&rsquo;assegnazione;
	i suddetti criteri devono essere inderogabili; il che comporta che siano predeterminati ed oggettivi, nel senso che non pu&ograve; rinviarsi ad un momento successivo la concreta determinazione, ma devono essere indicati ex ante ed in modo oggettivo e quindi valevoli come parametro di riferimento per potere, di volta in volta, procedere alla ripartizione degli incarichi tra i mediatori; gli stessi, inoltre, devono essere certi, per evitare che l&rsquo;assegnazione sia del tutto arbitraria, priva di effettiva giustificazione;
	deve darsi rilievo, nel regolamento, alla competenza professionale dei mediatori iscritti.
	&Egrave; soprattutto quest&rsquo;ultimo punto che merita particolare approfondimento.
	Significativo &egrave;, a tal proposito, il modo in cui i singoli organismi di mediazione daranno attuazione a tale previsione nel momento in cui dovranno provvedere ad inserire i criteri richiesti nel proprio regolamento che costituir&agrave; il parametro di riferimento per la valutazione della corretta assegnazione degli affari fra i singoli mediatori.
	A tal proposito, preme fornire le seguenti indicazioni.
	- Nei singoli regolamenti non si potr&agrave; fare generico rinvio alla previsione di cui all&#039;art.3 del d.i. 145/2011, in quanto occorrer&agrave; effettivamente indicare attraverso quali criteri il responsabile dell&#039;organismo provveder&agrave; ad assegnare tra i mediatori ora l&#039;uno ora l&#039;altro incarico;
	- la ripartizione degli affari di mediazione all&rsquo;interno di ciascun organismo costituisce per il responsabile un&rsquo;attivit&agrave; particolarmente delicata e significativa, in quanto deve essere rispettosa dei criteri oggettivi e predeterminati indicati nel regolamento i quali, a loro volta, devono tenere conto della competenza professionale di ciascun mediatore;
	- tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cio&egrave; il complesso delle specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all&rsquo;attivit&agrave; professionale esercitata;
	- l&rsquo;attivit&agrave; professionale, in quanto tale, &egrave; un requisito da intendersi in modo distinto dalla capacit&agrave; tecnica di sostenere il percorso di mediazione, in quanto quest&rsquo;ultima implica conoscenza specifica degli strumenti che devono essere attuati per condurre e svolgere adeguatamente il percorso di mediazione;
	Ci&ograve; precisato, &egrave; opportuno chiarire che ciascun organismo di mediazione, per potere effettuare correttamente la ripartizione degli affari di mediazione, deve necessariamente procedere, ex ante, ad una distinzione per categorie dei propri mediatori in relazione alle specifiche competenze professionali dei medesimi (dando concreta attuazione alla previsione di cui all&#039;art.7, comma 2 lett. d del d.m. 180/2010.
	Pertanto, nei diversi regolamenti di procedura sarebbe opportuno che venisse espressamente indicato, proprio al fine di chiarire come avverr&agrave; l&#039;assegnazione degli incarichi tenendo conto della competenza professionale, quale ripartizione interna di competenza professionale &egrave; stata compiuta tra i mediatori inseriti nel proprio elenco.
	Va ancora detto che il raggruppamento dei mediatori per competenza non dovrebbe essere limitato alle materie giuridiche, ma a tutte le diverse materie di competenza possibili (tecniche, umanistiche, mediche, e cos&igrave; via.).
	Al di l&agrave; di questo primo, fondamentale criterio, devono intervenire altri criteri che tengono conto del grado di difficolt&agrave; della controversia, della esperienza del mediatore, della disponibilit&agrave; del medesimo, e cos&igrave; via.
	Fondamentale &egrave;, pertanto, il riferimento alla particolare natura della causa.

	Sintesi dei principi espressi:

	nei singoli regolamenti non si potr&agrave; fare generico rinvio alla previsione di cui all&#039;art.3 del d.i. 145/2011;
	tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cio&egrave; le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all&rsquo;attivit&agrave; professionale esercitata;
	La chiusura del procedimento:
	L&rsquo;art.3 del d.i. correttivo prevede che, quando la mediazione &egrave; obbligatoria, il mediatore svolge l&rsquo;incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata alla mediazione; in questo caso, l&rsquo;attestato di conclusione del procedimento pu&ograve; essere rilasciato dalla segreteria dell&rsquo;organismo, ma solo all&rsquo;esito della verifica da parte del mediatore della mancata partecipazione della parte chiamata e del mancato accordo.
	La norma, in primo luogo, si applica solo nel caso in cui l&rsquo;esperimento del tentativo di mediazione &egrave; previsto come obbligatorio. Il che vuol dire che, in caso di mediazione volontaria o sollecitata dal giudice o per contratto, il mediatore pu&ograve; chiudere il procedimento di mediazione anche ove la parte istante non si sia presentata.
	Nei casi, invece, in cui vi &egrave; obbligatoriet&agrave; del tentativo di conciliazione, &egrave; essenziale che l&rsquo;invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell&rsquo;attestazione di conclusione del procedimento di mediazione.
	Tale precisazione, in particolare, costituisce conferma di quanto gi&agrave; la direzione generale della giustizia civile aveva avuto modo di precisare con la circolare del 4 aprile 2011 in materia, per l&rsquo;appunto, di chiusura del procedimento di mediazione.
	In sostanza, si &egrave; voluto precisare che, nei casi di obbligatoriet&agrave; del tentativo di mediazione:

	l&rsquo;invitante deve necessariamente presentarsi davanti al mediatore, indipendentemente dal fatto che l&rsquo;altra parte abbia, eventualmente, dichiarato o rappresentato che non sarebbe stata presente;
	&egrave; il mediatore che deve verbalizzare la mancata presenza della parte chiamata, non potendo tale attivit&agrave; essere compiuta dalla segreteria;
	solo a seguito della redazione del verbale negativo del mediatore, la segreteria potr&agrave; rilasciare l&rsquo;attestato di conclusione del procedimento.
	Sintesi dei principi espressi:

	nei casi in cui vi &egrave; obbligatoriet&agrave; del tentativo di conciliazione, &egrave; essenziale che l&rsquo;invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell&rsquo;attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovr&agrave; attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell&rsquo;organismo potr&agrave; rilasciare l&rsquo;attestato di conclusione del procedimento di mediazione.
	Le modifiche in materia di indennit&agrave;:
	diverse sono le modifiche apportate in materia di indennit&agrave; di mediazione.

	si &egrave;, in primo luogo, aumentata la misura dell&rsquo;indennit&agrave; in caso di successo della mediazione che da un quinto passa a un quarto dell&rsquo;entit&agrave; della indennit&agrave; (art.5, comma 1, lett.a) del d.m. 145/2011);
	in secondo luogo, in caso di obbligatoriet&agrave; del tentativo di mediazione, si &egrave; ulteriormente ridotta la misura dell&rsquo;indennit&agrave; rispetto al precedente regime: la misura di un terzo rimane per i primi sei scaglioni, mentre per i restanti scaglioni la riduzione &egrave; della met&agrave; (art.5, comma 1, lett. b) del d.m. 145/2011);
	in terzo luogo, nei casi di obbligatoriet&agrave; del tentativo di mediazione, &egrave; rimasta salva la riduzione prevista dalla lettera e) del medesimo comma, con esclusione di ulteriori aumenti, ad eccezione di quello previsto dalla lett.b) in caso di successo della mediazione (art.5, comma 1, lett.b) del d.m. 145/2011).
	Per chiarire, si osserva che deve essere compiuta una distinzione relativamente alla determinazione dell&rsquo;indennit&agrave; a seconda che la mediazione sia obbligatoria o facoltativa, in particolare:

	in caso di mediazione obbligatoria
	In questo contesto, occorre distinguere a seconda che l&rsquo;altra parte compaia o meno.
	Se l&rsquo;altra parte compare:

	a1) si opera una riduzione dell&rsquo;importo dell&rsquo;indennit&agrave;, che sar&agrave; di un terzo per i primi sei scaglioni e della met&agrave; per gli altri scaglioni;

	a2) l&rsquo;importo dell&rsquo;indennit&agrave; potr&agrave; subire un aumento solo in caso di successo della mediazione (dunque, non potr&agrave; applicarsi alcun altro aumento previsto, invece, per le altre forme di mediazione, in caso di particolare importanza, complessit&agrave; o difficolt&agrave; dell&rsquo;affare, formulazione della proposta di mediazione).

	Se l&rsquo;altra parte non compare:

	b1) l&rsquo;indennit&agrave; che dovr&agrave; essere corrisposta sar&agrave; unicamente di &euro; 40,00, per il primo scaglione, o &euro; 50,00, per gli altri scaglioni;
	b2) nel caso di formulazione della proposta (ai sensi dell&rsquo;art.11 del d.lgs. 28/2010) opera l&rsquo;aumento di un quinto di cui alla lettera c) del comma quarto dell&rsquo;art.16 del d.m. 180/2010, richiamato dall&rsquo;art.5, comma 1, lett.c) del d.m. 145/2011.

	in caso di mediazione facoltativa

	Per la mediazione facoltativa, sollecitata dal giudice ovvero prevista dalle parti, le modifiche rispetto alla disciplina precedente riguardano quindi:

	b1) la misura dell&rsquo;aumento dell&rsquo;indennit&agrave; in caso di successo della mediazione;
	b2) la riduzione a &euro; 40,00 o &euro; 50,00 in caso di mancata partecipazione dell&rsquo;altra parte;

	resta invariato, rispetto alla disciplina precedente:

	l&rsquo;aumento dell&rsquo;indennit&agrave;, in misura non superiore ad un quinto, in caso di particolare importanza, complessit&agrave; o difficolt&agrave; dell&rsquo;affare;
	l&rsquo;aumento in caso di formulazione della proposta del mediatore;
	l&rsquo;aumento, in misura non superiore ad un quarto, in caso di successo della mediazione.
	A differenza, quindi, della mediazione obbligatoria, in caso di mediazione facoltativa si avr&agrave; il cumulo degli aumenti previsti.
	Per completezza, poi, resta da definire un ultimo profilo, quello, cio&egrave;, della cumulabilit&agrave; della spese di segreteria con quelle della mediazione.
	A tal proposito, va chiarito che ai sensi dell&rsquo;art.16, comma primo, del d.m. 180/2010 l&rsquo;indennit&agrave; comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
	Il successivo comma secondo prevede che per le spese di avvio &egrave; dovuto da ciascuna parte un importo di &euro; 40,00 (dall&rsquo;istante al momento del deposito della domanda di mediazione, dalla parte invitata solo al momento in cui intende aderire al procedimento e, quindi, prendervi parte).
	Il comma terzo, poi, prevede che per le spese di mediazione &egrave; dovuto da ciascuna parte l&rsquo;importo indicato nella tabella A allegata al decreto; il comma quarto, infine, stabilisce la misura in aumento od in diminuzione dell&rsquo;importo massimo delle spese di mediazione.
	Per quanto sopra esposto, le due voci di spesa assumono valenza diversa ed autonoma.
	Le spese di avvio, stabilite in misura fissa ed unitaria, hanno riguardo, pi&ugrave; specificamente, alle spese dell&rsquo;organismo per potere avviare il procedimento di mediazione: ricezione della istanza, visione da parte della segreteria, fascicolazione e registrazione, comunicazione alla altra parte dell&rsquo;inizio della procedura e cos&igrave; via.
	Si tratta, dunque, delle spese relative all&rsquo;attivit&agrave; di segreteria prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore.
	Quest&rsquo;ultima, dunque, assume valenza diversa, in quanto riguarda le spese di concreto svolgimento dell&rsquo;attivit&agrave; di mediazione (ricomprende infatti anche l&rsquo;onorario del mediatore).
	Si tratta, quindi, di due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l&rsquo;indennit&agrave; complessiva; la previsione, contenuta nel comma secondo dell&rsquo;art.16 (secondo cui le spese di avvio sono a valere sull&rsquo;indennit&agrave; complessiva) implica unicamente che la spesa di segreteria, una volta corrisposta, &egrave; solo una parte dell&rsquo;indennit&agrave; complessiva da corrispondere.
	Ci&ograve; comporta che, al verificarsi dei diversi momenti che connotano l&rsquo;espletamento del servizio di mediazione, entrambe siano dovute.
	Pertanto, oltre all&rsquo;importo di &euro; 40,00 dovuto per l&rsquo;avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell&rsquo;art.16, commi 3 e ssgg. del d.m. 180/2010, come modificati dall&rsquo;art.5 del d.m. 145/2011.
	Nel caso in cui, in particolare, trova applicazione la previsione contenuta nell&rsquo;art.16, comma quarto lett.e) del d.m. 180/2010 (come modificato dall&rsquo;art.5 del d.m. 145/2011) saranno dovute sia le spese di avvio del procedimento (di &euro; 40,00) sia le spese per la mediazione non riuscita (non essendo comparsa nessuna delle controparti oltre quella che ha introdotto la mediazione).
	Resta fermo, peraltro, che oltre alla suddetta indennit&agrave; complessiva (spese di avvio e spese di mediazione) saranno dovute anche le spese vive, cos&igrave; come conteggiate e documentate dall&rsquo;organismo di mediazione.
	Va precisato, infine, che resta pur sempre nella facolt&agrave; degli organismi di mediazione stabilire una deroga in melius degli importi minimi delle indennit&agrave; per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al d.m. 180/2010, cos&igrave; come previsto dall&rsquo;art.5, comma 1, lett. f) del d.m. 145/2011: ci&ograve; nella chiara linea di una possibile riduzione del costo complessivo del procedimento di mediazione.
	Per completezza, trattandosi di questione posta all&rsquo;attenzione di questa amministrazione, preme compiere talune precisazioni in ordine alla partecipazione al procedimento di mediazione di persone che si trovino, secondo quanto prevede l&rsquo;art.17, comma quinto, del d.lgs. 28/2010, nelle condizioni per l&rsquo;ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell&rsquo;art.76 del t.u. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115.

	A tal proposito va infatti chiarito che:

	della previsione contenuta nell&rsquo;art.17, comma quinto, del d.lgs. 28/2010 &egrave; possibile avvalersi solo nel caso in cui la mediazione &egrave; condizione di procedibilit&agrave; della domanda, secondo quanto previsto nell&rsquo;art.5 della medesima legge;
	nel caso in cui sussistano i presupposti previsti, l&rsquo;organismo di mediazione &egrave; tenuto a fornire il servizio di mediazione senza diritto ad alcun compenso;
	l&rsquo;organismo di mediazione non potr&agrave; richiedere il pagamento del compenso nei confronti dell&rsquo;erario o dell&rsquo;amministrazione in generale;
	la suddetta norma trova applicazione senza che possa distinguersi tra organismi di mediazione pubblici o privati: la norma contenuta nell&rsquo;art.17, comma sesto, del d.lgs. 28/2010 richiama le indennit&agrave; spettanti agli organismi pubblici unicamente al fine di rinviare compiutamente agli importi delle indennit&agrave; di cui alla tabella A che, secondo la previsione contenuta nell&rsquo;art.16, comma 13, si applicano unicamente agli organismi costituti da enti di diritto pubblico interno, salvo che trattasi di materia per le quali &egrave; prevista l&rsquo;obbligatoriet&agrave; del tentativo di conciliazione: si tratta, infatti, di importi delle indennit&agrave; previsti per gli organismi pubblici che, in caso di obbligatoriet&agrave; del tentativo di mediazione trovano applicazione anche per gli organismi privati

	Sintesi dei principi espressi:

	le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l&rsquo;indennit&agrave; complessiva;
	al verificarsi dei diversi momenti che connotano l&rsquo;espletamento del servizio di mediazione, entrambe devono essere corrisposte;
	oltre all&rsquo;importo di &euro; 40,00 dovuto per l&rsquo;avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell&rsquo;art.16, commi 3 e ssgg. del d.m. 180/2010, come modificati dall&rsquo;art.5 del d.m. 145/2011;
	oltre alla suddetta indennit&agrave; complessiva dovranno essere corrisposte, altres&igrave;, le spese vive, purch&egrave; documentate dall&rsquo;organismo di mediazione;
	in caso di sussistenza delle condizioni per l&rsquo;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell&rsquo;art.76 del t.u. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso n&eacute; nei confronti della parte n&eacute; nei confronti dell&rsquo;erario o, in generale, dell&rsquo;amministrazione.
	&nbsp;

	Roma, 20 dicembre 2011

	Il Direttore Generale
	Maria Teresa Saragnano&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/circolare-20-dicembre-2011-interpretazione-misure-correttive-decreto-interministeriale-n-145-2011-adr-quadra-normativa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/circolare-20-dicembre-2011-interpretazione-misure-correttive-decreto-interministeriale-n-145-2011-adr-quadra-normativa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di agosto 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Agosto 2012</strong><br />
	
	In questi mesi di calura estiva il comitato scientifico di Quadra si &egrave; concentrato sull&rsquo;organizzazione di un ciclo di incontri in tema di conflitto nelle organizzazioni.

	Come gestirlo? Come indirizzare i nostri sforzi e soprattutto come sfruttare i momenti di conflitto per trovare nuovi stimoli e nuove opportunit&agrave;?

	In relazione a questo tema, Quadra ha programmato due eventi a Milano nel mese di ottobre: un incontro di studio (4 ore), il 15 ottobre, per discutere della fenomenologia del conflitto interno alle organizzazioni, dei fondamenti teorici dell&rsquo;approccio trasformativo allo stesso e per commentare dei casi pratici nell&rsquo;ambito di un dibattito tra partecipanti e relatori (Carlo Mosca, Joseph Folger, Jane Gunn); un vero e proprio workshop (8 ore), il 16 ottobre, per imparare (nella pratica) a: 1) come comportarsi di fronte ad un conflitto, usando al meglio il proprio potenziale umano; 2) come identificare e riconoscere i punti di forza e di debolezza del proprio interagire con gli altri; 3) come essere in pace con le proprie reazioni rispetto alle sfide/responsabilit&agrave; imposte da altri, anche quando il loro comportamento rimane distruttivo.
	I programmi ed i costi di entrambe le giornate sono disponibili nel portale Quadra: www.adrquadra.com

	Going Global
	Grazie ad importanti collaborazioni con diversi istituti stranieri ed in un&rsquo;ottica di espansione globale dei suoi servizi, Quadra ha negli ultimi mesi lavorato per rendere disponibile il suo portale internet in 5 lingue straniere: SPAGNOLO - RUSSO - INGLESE - TEDESCO - CINESE.

	Inoltre, al fine di supportare il rilevante traffico dati proveniente dall&rsquo;estero e dall&rsquo;Italia, e dopo...

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter

	
	&nbsp;

	Se desideri ricevere la newsletter Quadra mensilmente, clicca qui]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-agosto-2012-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-agosto-2012-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri | 2011/2026 (INI)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>13 settembre 2011</strong><br />
	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull&#039;attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026(INI))

	Il Parlamento europeo ,

	- visti gli articoli 67 e 81, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell&#039;Unione europea,

	- vista la sua posizione del 23 aprile 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell&#039;adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(1) ,

	- viste le audizioni della commissione giuridica del 20 aprile 2006, del 4 ottobre 2007 e del 23 maggio 2011,

	- vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(2) ,

	- visti l&#039;articolo 48 e l&#039;articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

	- vista la relazione della commissione giuridica (A7-0275/2011),

	A. considerando che assicurare un migliore accesso alla giustizia &egrave; uno degli obiettivi principali della politica dell&#039;Unione europea per istituire uno spazio di libert&agrave;, sicurezza e giustizia e che il concetto di accesso alla giustizia dovrebbe, in tale contesto, includere l&#039;accesso a un adeguato processo di composizione delle controversie per gli individui e le imprese,

	B. considerando che l&#039;obiettivo della direttiva 2008/52/CE &egrave; quello di promuovere la composizione amichevole delle dispute, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un&#039;equilibrata relazione fra questa e i procedimenti giudiziari,

	C. considerando che, al fine di facilitare l&#039;accesso alla mediazione come valida alternativa al tradizionale approccio conflittuale e di garantire che le parti che ricorrono alla mediazione nell&#039;Unione europea beneficino di un quadro legislativo prevedibile, la direttiva introduce principi comuni affrontando, in particolare, gli aspetti della procedura civile,

	D. considerando che oltre alla prevedibilit&agrave;, la direttiva punta a istituire un quadro che preservi il principale vantaggio della mediazione, la flessibilit&agrave;; che questi due requisiti dovrebbero guidare gli Stati membri al momento di redigere le leggi nazionali per l&#039;attuazione della direttiva,

	E. considerando che la direttiva 2008/52/CE ha destato l&#039;interesse anche dei paesi vicini e che ha esercitato un&#039;influenza evidente sull&#039;introduzione di una legislazione simile in alcuni di questi paesi;

	F. considerando che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2011, con l&#039;eccezione dell&#039;articolo 10, per il quale la data di adempimento &egrave; stata il 21 novembre 2010, e che finora la maggior parte degli Stati membri ha riferito di aver completato il processo di attuazione o di completarlo entro il termine, e solo alcuni Stati membri non hanno ancora segnalato il rispetto delle disposizioni della direttiva, ovvero la Repubblica ceca, l&#039;Austria, la Finlandia e la Svezia,

	G. considerando che il Parlamento europeo reputa importante esaminare le modalit&agrave; di applicazione della legge da parte degli Stati membri per conoscere il parere di quanti praticano e utilizzano la mediazione e per individuare se e come potrebbe essere migliorata,

	H. considerando che, a tal fine, dovrebbe essere effettuata un&#039;analisi approfondita dei principali approcci regolamentari degli Stati membri, per individuare buone pratiche e trarre conclusioni su eventuali ulteriori azioni a livello europeo,

	I. considerando che il piano d&#039;azione della Commissione per l&#039;attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171) prevede una comunicazione sull&#039;attuazione della direttiva sulla mediazione nel 2013,

	J. considerando che &egrave; opportuno prendere in considerazione le modalit&agrave; con cui gli Stati membri hanno attuato le principali disposizioni della direttiva sulla mediazione, in merito alla possibilit&agrave; che le giurisdizioni propongano la mediazione direttamente alle parti (articolo 5), la garanzia di confidenzialit&agrave; (articolo 7), il carattere esecutivo degli accordi derivati da una mediazione (articolo 6) e gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e di prescrizione (articolo 8),

	K. considerando che la Commissione ha incluso nel suo programma di lavoro per il 2011 una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie,

	1. osserva che il requisito della confidenzialit&agrave; stabilito dalla direttiva esisteva gi&agrave; nella legislazione nazionale di alcuni Stati membri: in Bulgaria, il codice di procedura civile precisa che i mediatori possono rifiutarsi di testimoniare su una controversia in cui hanno mediato; in Francia e in Polonia le leggi che disciplinano la mediazione civile stabiliscono disposizioni analoghe; osserva che, fra gli Stati membri, l&#039;Italia adotta un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialit&agrave; della procedura di mediazione, mentre le norme svedesi sulla mediazione stabiliscono che la confidenzialit&agrave; non &egrave; automatica e richiedono un accordo fra le parti in tal senso; reputa che sia necessario un approccio pi&ugrave; coerente;

	2. osserva che, ai sensi dell&#039;articolo 6 della direttiva, la maggior parte degli Stati membri dispone di una procedura per conferire all&#039;accordo transattivo di mediazione la stessa autorit&agrave; di una decisione giudiziaria; nota che ci&ograve; &egrave; conseguito mediante la presentazione dell&#039;accordo al tribunale o mediante la sua autenticazione notarile e che a quanto pare pi&ugrave; legislature nazionali hanno optato per la prima soluzione, mentre in molti Stati membri l&#039;autenticazione notarile e altres&igrave; un&#039;opzione disponibile ai sensi del diritto nazionale: ad esempio, mentre in Grecia e in Slovenia la legge prevede che un accordo di mediazione possa essere applicato dai tribunali, nei Paesi Bassi e in Germania gli accordi possono acquisire carattere esecutivo come atti notarili, e in altri Stati membri, come ad esempio in Austria, ai sensi della normativa vigente, gli accordi possono acquisire carattere esecutivo in quanto atti notarili, senza che la pertinente normativa nazionale faccia espressamente riferimento a detta possibilit&agrave;; invita la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri che ancora non si sono conformati all&#039;articolo 6 della direttiva vi si conformino senza indugio;

	3. &egrave; del parere che l&#039;articolo 8, riguardante gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione, costituisca una disposizione essenziale in quanto assicura che le parti che scelgono la mediazione nel tentativo di comporre una disputa, non siano ulteriormente private del diritto di essere ascoltate in tribunale, a causa del tempo trascorso in mediazione; nota che a tal riguardo gli Stati membri non hanno segnalato nessuna questione;

	4. rileva che alcuni Stati membri hanno scelto di andare oltre i requisiti fondamentali della direttiva in due ambiti: gli incentivi finanziari per la partecipazione alla mediazione e i requisiti vincolanti di mediazione; osserva che tali iniziative nazionali contribuiscono a una composizione delle controversie pi&ugrave; efficace e riducono il carico di lavoro dei tribunali;

	5. riconosce che l&#039;articolo 5, paragrafo, 2, consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l&#039;inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ci&ograve; non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario;

	6. constata che alcuni Stati europei hanno intrapreso varie iniziative per fornire incentivi finanziari alle parti che deferiscono cause alla mediazione: in Bulgaria, le parti ricevono un rimborso del 50% dell&#039;imposta statale gi&agrave; versata per il deposito della causa in tribunale, se essa viene risolta con successo grazie alla mediazione, mentre la legge rumena prevede il rimborso totale della tassa giudiziaria, se le parti risolvono un contenzioso attraverso la mediazione; rileva che la legislazione ungherese prevede disposizioni analoghe e che in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse;

	7. osserva che, oltre agli incentivi finanziari, taluni Stati membri il cui sistema giudiziario &egrave; oberato hanno fatto ricorso a norme che rendono obbligatorio avvalersi della mediazione; nota che in tali casi le cause non possono essere depositate in tribunale fino a quando le parti non avranno prima tentato di risolvere le questioni tramite la mediazione;

	8. sottolinea che l&#039;esempio pi&ugrave; lampante &egrave; il decreto legislativo italiano n. 28 che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani, notoriamente congestionati, riducendo i casi e il tempo medio di nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile; osserva che, come previsto, ci&ograve; non &egrave; stato accolto con favore dagli operatori, i quali hanno impugnato il decreto dinanzi ai tribunali e sono addirittura scesi in sciopero;

	9. sottolinea che, nonostante le polemiche, gli Stati membri la cui legislazione nazionale va oltre i requisiti di base della direttiva sulla mediazione sembrano aver raggiunto risultati importanti nella promozione del trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale; osserva che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione pu&ograve; contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti;

	10. osserva che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l&#039;obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciononostante sottolinea che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e pi&ugrave; rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria;

	11. riconosce i risultati positivi conseguiti grazie agli incentivi finanziari previsti dalla legge bulgara sulla mediazione; ammette tuttavia che i risultati sono dovuti anche agli interessi manifestati da tempo per la mediazione dal sistema giuridico bulgaro, dal momento che la mediazione esiste dal 1990 e dal 2010 il Centro di regolamentazione delle controversie, composto da mediatori che lavorano a turno, fornisce quotidianamente servizi di mediazione gratuiti e informazioni alle parti in processi pendenti; rileva che in Bulgaria due terzi delle cause citate sono stati oggetto di mediazione e la met&agrave; di esse &egrave; stata portata a termine con successo in mediazione;

	12. prende altres&igrave; atto dei risultati positivi della legge rumena sulla mediazione: sono state stabilite disposizioni sugli incentivi finanziari ed &egrave; stato creato un Consiglio di mediazione, autorit&agrave; nazionale per la pratica della mediazione e organo giuridico autonomo; osserva che quest&#039;organo &egrave; esclusivamente dedicato a promuovere l&#039;attivit&agrave; di mediazione, sviluppare corsi di formazione, preparare prestatori di formazione, rilasciare documenti che attestano le qualifiche professionali dei mediatori, adottare un codice etico e formulare proposte per ulteriore legislazione;

	13. ritiene che, alla luce di quanto precede, gli Stati membri saranno nel complesso per lo pi&ugrave; in grado di attuare la direttiva 2008/52/CE entro il 21 maggio 2011 e che, mentre alcuni Stati utilizzano vari approcci normativi e altri sono un po&#039; in ritardo, resta il fatto che la maggior parte degli Stati membri non solo ha applicato la direttiva, ma &egrave; di fatto in anticipo sui suoi requisiti;

	14. sottolinea che &egrave; pi&ugrave; probabile che le parti disposte ad adoperarsi per comporre la propria controversia siano pi&ugrave; propense a cooperare tra loro, anzich&eacute; ad agire l&#039;una contro l&#039;altra; ritiene quindi che queste parti siano spesso pi&ugrave; aperte a prendere in considerazione la posizione altrui e ad adoperarsi per risolvere le questioni soggiacenti alla controversia; considera che ci&ograve; ha spesso ha il vantaggio aggiuntivo di preservare la relazione che le parti avevano prima della controversia, elemento di particolare importanza nelle questioni familiari che coinvolgono i bambini;

	15. incoraggia la Commissione a esaminare, nella sua futura comunicazione sull&#039;attuazione della direttiva 2008/52/CE, anche quei settori dove gli Stati membri hanno deciso di ampliare le misure della direttiva al di l&agrave; dell&#039;ambito di applicazione previsto;

	16. sottolinea le caratteristiche pi&ugrave; agevoli degli schemi alternativi di composizione delle controversie, che offrono una soluzione pratica su misura; chiede alla Commissione, a tal proposito, di presentare rapidamente una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie;

	17. osserva che le soluzioni derivanti dalla mediazione e sviluppate tra le parti non potrebbero essere fornite da un giudice o una giuria; ritiene quindi pi&ugrave; probabile che la mediazione porti a un risultato che sia reciprocamente accettabile o che soddisfi gli interessi di entrambe le parti; osserva che, conseguentemente, l&#039;accettazione di un tale accordo &egrave; pi&ugrave; probabile e che normalmente il livello di rispetto degli accordi oggetto di mediazione &egrave; alto;

	18. ritiene che siano necessarie una consapevolezza e una comprensione maggiori della mediazione e richiede ulteriori azioni a favore dell&#039;istruzione, della sensibilizzazione alla mediazione, del rafforzamento del ricorso alla mediazione da parte delle imprese e dei requisiti per l&#039;accesso alla professione di mediatore;

	19. &egrave; del parere che le autorit&agrave; nazionali dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare programmi per promuovere una conoscenza adeguata delle composizioni alternative delle controversie; reputa che tali azioni dovrebbero riguardare i principali vantaggi della mediazione, cio&egrave; i costi, il tasso di successo e l&#039;efficienza in termini temporali, e dovrebbero coinvolgere avvocati, notai e imprese, in particolare le PMI, nonch&eacute; docenti universitari;

	20. riconosce l&#039;importanza di stabilire norme comuni per l&#039;accesso alla professione di mediatore per promuovere una migliore qualit&agrave; della mediazione e assicurare standard di formazione professionale elevati e l&#039;accreditamento in tutta l&#039;Unione;

	21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

	(1)
	GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 122.

	(2)
	GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/risoluzione-del-parlamento-europeo-sull-attuazione-della-direttiva-sulla-mediazione-negli-stati-membri-2011-2026-ini-adr-quadra-normativa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/risoluzione-del-parlamento-europeo-sull-attuazione-della-direttiva-sulla-mediazione-negli-stati-membri-2011-2026-ini-adr-quadra-normativa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Incontro in tema di conflitto all&rsquo;interno delle organizzazioni]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Ottobre 2012</strong><br />
	Per l&rsquo;autunno 2012, Quadra ha organizzato a Milano, grazie anche alla collaborazione con l&rsquo;Institute for the Study of Conflict Transformation&nbsp;ed il Prof. Joseph Folger, un&nbsp;incontro di studio &egrave; in programma il giorno 15 ottobre 2012:&nbsp;L&#039;approccio trasformativo nella gestione del conflitto nelle organizzazioni (4 ore)

	&nbsp;

	PROGRAMMA

	14:30 Apertura dei lavori - Carlo Mosca

	15:00 Fenomenologia del conflitto interno alle organizzazioni e fondamenti teorici dell&rsquo;approccio trasformativo

		Lo stato dell&rsquo;arte nell&rsquo;analisi della dinamica del conflitto interpersonale e fra gruppi.
	
		Aspetti distruttivi della relazione e possibilit&agrave; di loro trasformazione supportando l&rsquo;emersione di empowerment e recognition.
	
		Interessi in gioco, il mito dell&rsquo;armonia e la prospettiva umanistica del dialogo fra soggetti responsabili

	16:00 Discussione e casi commentati

		I conflitti interni al US Postal Service ed il TSA Model Workplace Program (USA).
	
		Grandi organizzazioni e formalizzazione di percorsi per la gestione del conflitto interno
	
		La strutturazione dell&rsquo;intervento. Aspetti relativi alla confidenzialit&agrave;
	
		L&rsquo;intervento del mediatore esterno all&rsquo;organizzazione e la formazione di mediatori in-house.
	
		Il tempo giusto per l&rsquo;intervento.

	18:30 Chiusura lavori &nbsp;
	&nbsp;

	Prezzo: euro 100.00 + IVA

	Relatori: Joseph Folger, co-autore della teoria trasformativa in mediazione; Jane Gunn, mediatrice e consulente del conflitto con oltre 20 anni di esperienza nel settore; Carlo Mosca, responsabile scientifico di Quadra.

	LINK ALLA SCHEDA DELL&#039;EVENTO

	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/ciclo-incontri-in-tema-di-conflitto-all-interno-delle-organizzazioni-ottobre-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/ciclo-incontri-in-tema-di-conflitto-all-interno-delle-organizzazioni-ottobre-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Decreto 6 luglio 2011 n. 145 - Modifiche al d.m. n. 180/2010 (in punto di criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi, dell'elenco formatori, indennità, ...)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>6 luglio 2011</strong><br />
	Decreto 6 luglio 2011 n. 145 - Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita&#039; di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell&#039;elenco dei formatori per la mediazione, nonch&egrave; sull&#039;approvazione delle indennit&agrave; spettanti agli organismi, ai sensi dell&#039;articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010
	&nbsp;

	(pubblicato nella G.U. n. 197 del 25 agosto 2011)


	IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
	di concerto con
	IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

	Visto l&#039;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

	Visto l&#039;articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell&#039;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

	Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#039;adunanza del 9 giugno 2011;

	Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;

	ADOTTA

	il seguente regolamento:

	Art. 1
	Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

	All&#039;articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
	nel primo periodo, dopo le parole: &laquo;ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale&raquo;, e prima delle parole &laquo;nell&#039;ambito della direzione generale&raquo;, sono aggiunte le seguenti: &laquo;o con qualifica di magistrato&raquo;;
	dopo il primo periodo e&#039; aggiunto il seguente: &laquo;Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si pu&ograve; avvalere dell&#039;Ispettorato generale del Ministero della giustizia.&raquo;.
	All&#039;articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
	nel primo periodo, dopo le parole: &laquo;ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale&raquo;, e prima delle parole &laquo;nell&#039;ambito della direzione generale&raquo;, sono aggiunte le seguenti: &laquo;o con qualifica di magistrato&raquo;;
	dopo il primo periodo, e&#039; aggiunto il seguente periodo: &laquo;Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si pu&ograve; avvalere dell&#039;Ispettorato generale del Ministero della giustizia.&raquo;.
	Avvertenza:

	Il testo delle note qui pubblicato e&#039; stato redatto dall&#039;amministrazione competente per materia, ai sensi dell&#039;art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull&#039;emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e&#039; operato il rinvio. Restano invariati il valore e l&#039;efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

	Note alle premesse:

	Si riporta il testo dell&#039;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#039;attivit&agrave; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
	"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorit&agrave; sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di pi&ugrave; ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessit&agrave; di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ".

	Si riporta il testo dell&#039;articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell&#039;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.):
	"Art. 16. Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori."
	1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di seriet&agrave; ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all&#039;articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
	2. La formazione del registro e la sua revisione, l&#039;iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l&#039;istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonch&eacute; la determinazione delle indennit&agrave; spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all&#039;adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall&#039;articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
	3. L&#039;organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall&#039;organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennit&agrave; spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l&#039;approvazione a norma dell&#039;articolo 17. Ai fini dell&#039;iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l&#039;idoneit&agrave; del regolamento.
	4. La vigilanza sul registro e&#039; esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
	5. Presso il Ministero della giustizia e&#039; istituito, con decreto ministeriale, l&#039;elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l&#039;iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonch&eacute; per lo svolgimento dell&#039;attivit&agrave; di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e&#039; stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all&#039;attivit&agrave; di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
	6. L&#039;istituzione e la tenuta del registro e dell&#039;elenco dei formatori avvengono nell&#039;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gi&agrave; esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".

	Si riporta il testo dell&#039;articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit&agrave; nonch&eacute; in materia di processo civile.):
	"Art.60. Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali."
	1. Il Governo e&#039; delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi&ugrave; decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
	2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformit&agrave; ai principi e criteri direttivi di cui al comma
	3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell&#039;espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest&#039;ultimo e&#039; prorogata di sessanta giorni.
	3. Nell&#039;esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

	a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l&#039;accesso alla giustizia;
	b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all&#039;erogazione del servizio di conciliazione;
	c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l&#039;estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l&#039;istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato &laquo;Registro&raquo;, vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell&#039;articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l&#039;iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
	d) prevedere che i requisiti per l&#039;iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
	e) prevedere la possibilit&agrave;, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
	f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
	g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facolt&agrave; di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
	h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
	i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
	l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facolt&agrave; del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell&#039;albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
	m) prevedere che le indennit&agrave; spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
	n) prevedere il dovere dell&#039;avvocato di informare il cliente, prima dell&#039;instaurazione del giudizio, della possibilit&agrave; di avvalersi dell&#039;istituto della conciliazione nonch&eacute; di ricorrere agli organismi di conciliazione;
	o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l&#039;invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall&#039;anno precedente l&#039;introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all&#039;articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
	p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell&#039;accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l&#039;accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altres&igrave;, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un&#039;ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell&#039;articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
	q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
	r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilit&agrave; tale da garantire la neutralit&agrave;, l&#039;indipendenza e l&#039;imparzialit&agrave; del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
	s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l&#039;espropriazione forzata, per l&#039;esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l&#039;iscrizione di ipoteca giudiziale.".

	Note all&#039;art. 1:

	Si riporta il testo degli articoli 3, comma 2, e 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalit&agrave; di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell&#039;elenco dei formatori per la mediazione, nonch&eacute; l&#039;approvazione delle indennit&agrave; spettanti agli organismi, ai sensi dell&#039;articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.), come modificato dal presente regolamento:
	"Art. 3. Registro.
	1. (omissis).
	2. Il registro e&#039; tenuto presso il Ministero nell&#039;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gi&agrave; esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e&#039; responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell&#039;ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si pu&ograve; avvalere dell&#039;Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte II), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.
	3. - 6. (omissis)."

	"Art. 17. Elenco degli enti di formazione.
	1. (omissis).
	2. L&#039;elenco e&#039; tenuto presso il Ministero nell&#039;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gi&agrave; esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e&#039; responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell&#039;ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si pu&ograve; avvalere dell&#039;Ispettorato generale del Ministero della giustizia.
	3. - 6. (omissis)".

	Art. 2
	Modifiche all&#039;articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

	All&#039;articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
	la lettera b) e&#039; sostituita dalla seguente: &laquo;b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all&#039;articolo 18, nonch&eacute; la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;&raquo;.
	Note all&#039;art. 2:

	Si riporta il testo dell&#039;articolo 4, comma 3 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come modificato dal presente regolamento:
	"Art. 4. Criteri per l&#039;iscrizione nel registro.
	1. - 2. (omissis).
	3. Il responsabile verifica altres&igrave;:

	a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
	b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all&#039;articolo 18, nonch&eacute; la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;
	c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilit&agrave;:

	a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
	b. non essere incorso nell&#039;interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
	c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
	d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall&#039;avvertimento;

	d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all&#039;articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte II), sezione B.
	4. - 6. (omissis).".

	Art. 3
	Modifiche all&#039;articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

	All&#039;articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
	&laquo;d) che, nei casi di cui all&#039;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l&#039;incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell&#039;organismo pu&ograve; rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all&#039;esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell&#039;articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;&raquo;;
	&laquo;e) criteri inderogabili per l&#039;assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.&raquo;.
	Note all&#039;art. 3:

	Si riporta il testo dell&#039;articolo 7, comma 5 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come modificato dal presente regolamento:
	"Art. 7. Regolamento di procedura.
	1. - 4. (omissis).
	5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

	a) che il procedimento di mediazione pu&ograve; avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialit&agrave; di cui all&#039;articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
	b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l&#039;indicazione delle sue generalit&agrave;, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalit&agrave; che assicurano la certezza dell&#039;avvenuto ricevimento;
	c) la possibilit&agrave; di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell&#039;organismo.
	d) che, nei casi di cui all&#039;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l&#039;incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell&#039;organismo pu&ograve; rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all&#039;esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell&#039;articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;
	e) criteri inderogabili per l&#039;assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
	6. - 8. (omissis).".

	Art. 4
	Modifiche all&#039;articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

	1. All&#039;articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e&#039; aggiunto, in fine, il seguente comma: &laquo;4. L&#039;organismo iscritto e&#039; obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all&#039;articolo 4, comma 3, lettera b)&raquo;.

	Note all&#039;art. 4:

	Si riporta il testo dell&#039;articolo 8 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come modificato dal presente regolamento:
	"Art. 8. Obblighi degli iscritti.
	1. L&#039;organismo iscritto e&#039; obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell&#039;iscrizione, compreso l&#039;adempimento dell&#039;obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
	2. Il responsabile dell&#039;organismo e&#039; tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all&#039;articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell&#039;istanza di omologazione del verbale medesimo.
	3. Il responsabile dell&#039;organismo trasmette altres&igrave; la proposta del mediatore di cui all&#039;articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell&#039;articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
	4. L&#039;organismo iscritto e&#039; obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all&#039;articolo 4, comma 3, lettera b).".

	Art. 5
	Modifiche all&#039;articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

	All&#039;articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
	al comma 4, lettera b), le parole &laquo;un quinto&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;un quarto&raquo;;
	al comma 4, la lettera d) e&#039; sostituita dalla seguente: &laquo;nelle materie di cui all&#039;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della met&agrave; per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma&raquo;;
	al comma 4, lettera e), le parole &laquo;deve essere ridotto di un terzo&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l&#039;applicazione della lettera c) del presente comma&raquo;;
	il comma 8 e&#039; sostituito dal seguente: &laquo;Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l&#039;organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all&#039;esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l&#039;importo dell&#039;indennit&agrave; e&#039; dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.&raquo;;
	al comma 9, e&#039; aggiunto in fine il seguente periodo: &laquo;Il regolamento di procedura dell&#039;organismo pu&ograve; prevedere che le indennit&agrave; debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all&#039;articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all&#039;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l&#039;organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.&raquo;;
	dopo il comma 13 e&#039; aggiunto il seguente: &laquo;14. Gli importi minimi delle indennit&agrave; per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.&raquo;.
	Note all&#039;art. 5:

	Si riporta il testo dell&#039;articolo 16 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come modificato dal presente regolamento:
	"Art. 16. Criteri di determinazione dell&#039; indennit&agrave;."
	1. - 3. (omissis).
	4. L&#039;importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

	a) pu&ograve; essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessit&agrave; o difficolt&agrave; dell&#039;affare;
	b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
	c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell&#039;articolo 11 del decreto legislativo;
	d) nelle materie di cui all&#039;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della met&agrave; per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
	e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l&#039;applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;

	5. - 7. (omissis).
	8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l&#039;organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all&#039;esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l&#039;importo dell&#039;indennit&agrave; e&#039; dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
	9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell&#039;inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla met&agrave;. Il regolamento di procedura dell&#039;organismo pu&ograve; prevedere che le indennit&agrave; debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all&#039;articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all&#039;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l&#039;organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;
	10. - 13. (omissis).
	14. Gli importi minimi delle indennit&agrave; per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.".

	Art. 6
	Modifiche all&#039;articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

	All&#039;articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
	al comma 1, dopo le parole &laquo;il responsabile&raquo; e prima delle parole &laquo;verifica il possesso&raquo;, sono inserite le seguenti: &laquo;, dopo aver provveduto all&#039;iscrizione di cui al periodo precedente,&raquo;;
	al comma 2, le parole &laquo;sei mesi&raquo;, ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: &laquo;dodici mesi&raquo;;
	al comma 3, dopo le parole &laquo;il responsabile&raquo; e prima delle parole &laquo;verifica il possesso&raquo;, sono inserite le seguenti: &laquo;, dopo aver provveduto all&#039;iscrizione di cui al periodo precedente,&raquo;;
	al comma 4, le parole &laquo;sei mesi&raquo;, ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: &laquo;dodici mesi&raquo;.
	Note all&#039;art. 6:

	Si riporta il testo dell&#039;articolo 20 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come modificato dal presente regolamento:

	"Art. 20. Disciplina transitoria.
	1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi gi&agrave; iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile, dopo aver provveduto all&#039;iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall&#039;articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l&#039;organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l&#039;iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l&#039;iscrizione si intende decaduta;
	2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l&#039;esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l&#039;attivit&agrave; di mediazione. Dell&#039;avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.
	3. Si considerano iscritti di diritto all&#039;elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, gi&agrave; accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile, dopo aver provveduto all&#039;iscrizione di cui al periodo precedente,verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall&#039;articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l&#039;ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l&#039;iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l&#039;iscrizione si intende decaduta.
	4. I formatori abilitati a prestare la loro attivit&agrave; presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell&#039;articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l&#039;attivit&agrave; di formazione. Dell&#039;avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile."
	&nbsp;

	Art. 7
	Entrata in vigore

	Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
	Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar&agrave; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#039; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

	Roma, 6 luglio 2011

	IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Alfano

	IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Romani

	Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 - Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 297&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/decreto-6-luglio-2011-n-145-modifiche-decreto-ministeriale-n-180-2010-in-punto-di-criteri-e-modalita-di-iscrizione-e-tenuta-del-registro-degli-organismi-dell-elenco-formatori-indennita.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/decreto-6-luglio-2011-n-145-modifiche-decreto-ministeriale-n-180-2010-in-punto-di-criteri-e-modalita-di-iscrizione-e-tenuta-del-registro-degli-organismi-dell-elenco-formatori-indennita.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Circolare ministeriale - Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>13 giugno 2011</strong><br />
	Ministero della Giustizia

	Dipartimento per gli affari di giustizia

	il Direttore generale della Giustizia civile

	visto l&rsquo;art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

	visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale &egrave; stato adottato il &ldquo;Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalit&agrave; di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell&rsquo;elenco dei formatori per la mediazione nonch&eacute; l&rsquo;approvazione delle indennit&agrave; spettanti agli organismi, ai sensi dell&rsquo;art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28&rdquo;;

	visto l&rsquo;art.3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione &egrave; tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne &egrave; responsabile il direttore generale della giustizia civile(o suo delegato);

	visto l&rsquo;art.17 del suddetto decreto interministeriale, che prevede che l&rsquo;elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l&rsquo;attivit&agrave; di formazione dei mediatori &egrave; tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne &egrave; responsabile il direttore generale della giustizia civile;

	visto l&rsquo;art.5 del medesimo decreto interministeriale (cui fa richiamo l&rsquo;art.19 del medesimo decreto relativamente agli enti di formazione), secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di domanda di iscrizione e fissa le modalit&agrave; di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

	visto l&rsquo;art.10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al responsabile del registro, per le finalit&agrave; di cui ai commi 1 e 2, l&rsquo;esercizio del potere di controllo, anche mediante l&rsquo;acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti;

	visto il parere dell&rsquo;ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 6 giugno 2011;

	adotta la seguente CIRCOLARE

	
	&nbsp;

	In sede di concreta attuazione dell&rsquo;attivit&agrave; di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell&rsquo;elenco degli enti di formazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione sul profilo problematico inerente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che si attivano a seguito delle diverse istanze proposte a questa direzione generale e, in particolare, sulla applicabilit&agrave; della disciplina del silenzio assenso.

	Le previsioni normative di riferimento

	Secondo la previsione di cui all&rsquo;art.5 del decreto interministeriale di cui all&rsquo;oggetto, il procedimento di iscrizione degli organismi di mediazione nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati pu&ograve; essere effettuata per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta decorre un nuovo termine di venti giorni. Quando &egrave; scaduto il termine di giorni quaranta (ovvero il termine di venti giorni nel caso in cui sia stata formulata la richiesta di integrazione ed essa sia pervenuta) senza che si sia provveduto, si procede comunque all&rsquo;iscrizione.

	L&rsquo;art.19 del medesimo decreto interministeriale, poi, estende la medesima previsione sopra citata anche al procedimento di iscrizione nell&rsquo;elenco degli enti di formazione.

	Le suddette previsioni normative, dunque, chiariscono espressamente l&rsquo;applicazione della disciplina del silenzio assenso relativamente al procedimento di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e degli enti di formazione: il trascorrere del termine di quaranta giorni dalla data di presentazione dell&rsquo;istanza, ovvero del termine di venti giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta, assume una valenza giuridica propria, in quanto comporta il prodursi di effetti analoghi all&rsquo;accoglimento dell&rsquo;istanza di iscrizione, tanto che l&rsquo;amministrazione &egrave; tenuta comunque all&rsquo;iscrizione.

	Il problema

	Nei procedimenti amministrativi di competenza, questa direzione generale non si limita unicamente a valutare la sussistenza dei presupposti per la iscrizione nel registro degli organismi di mediazione ovvero nell&rsquo;elenco degli enti di formazione.

	Si inserisce, infatti, nell&rsquo;ambito delle attivit&agrave; di controllo e vigilanza di questa direzione generale, anche la verifica di legittimit&agrave; delle ulteriori richieste che un organismo di mediazione od un ente di formazione gi&agrave; iscritti sono tenuti a formulare, in forza della previsione di cui all&rsquo;art.8 del decreto interministeriale sopra citato.

	Pi&ugrave; segnatamente, ciascun organismo di mediazione od ente di formazione iscritto &egrave; tenuto a comunicare a questa direzione generale qualunque vicenda modificativa dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell&rsquo;iscrizione; ci&ograve; si verifica, ad esempio, nel caso in cui un organismo od ente intende modificare le proprie sedi, il regolamento, il numero dei mediatori, il numero dei formatori, e cos&igrave; via.

	Su ciascuna delle suddette richieste questa direzione generale &egrave; tenuta a compiere una valutazione di legittimit&agrave;, dovendo controllare la sussistenza dei requisiti. In sostanza, come all&rsquo;atto della domanda di iscrizione si compie la valutazione della sussistenza dei suddetti requisiti , cos&igrave; parimenti, tale attivit&agrave; va compiuta anche quando l&rsquo;istanza &egrave; successiva al momento della iscrizione.
	La direzione generale, in tali ipotesi, in caso di regolarit&agrave; delle modifiche richieste, adotta un provvedimento di modifica del precedente, il quale costituisce, dunque, nell&rsquo;ambito del rapporto tra la amministrazione vigilante e l&rsquo;ente od organismo istante, l&rsquo;atto regolativo e legittimante l&rsquo;attivit&agrave; che pu&ograve; essere svolta dai soggetti interessati.

	&Egrave; dunque indubbio che, anche in questo caso, deve ragionarsi in termini di procedimento amministravo attivato a seguito di una istanza di un privato: la legittimit&agrave; della variazione richiesta, infatti, pu&ograve; derivare solo a seguito del compiuto controllo da parte di questa direzione generale.

	Il problema &egrave; che, relativamente a tali istanze, non vi &egrave; alcuna espressa indicazione, in sede di regolamento interministeriale n.180/2010, dei tempi di chiusura del procedimento n&eacute; degli effetti della mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

	Ci&ograve; a differenza di quanto espressamente detto relativamente alle istanze di nuova iscrizione dagli artt. 5 e 19 del regolamento interministeriale.

	L&rsquo;applicazione della disciplina del silenzio assenso di cui alla l.241/90

	Sotto il profilo normativo, la soluzione che si ritiene di dovere applicare, in linea con il parere espresso dall&rsquo;ufficio legislativo, consiste nella applicabilit&agrave;, ai procedimenti amministrativi in esame, delle previsioni normative in materia di procedimento amministrativo di cui alla l. 7 agosto 1990 n.241, segnatamente nella parte in cui ha generalizzato l&rsquo;istituto del silenzio assenso ad ogni procedimento amministrativo, salvo specifiche esclusioni.
	In particolare, il riferimento normativo &egrave; dato:

	dall&rsquo;art.2, secondo cui 1.Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un&rsquo;istanza, ovvero debba essere iniziato d&rsquo;ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l&rsquo;adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni;
	dall&rsquo;art. 20, secondo cui 1. Fatta salva l&#039;applicazione dell&#039;articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell&#039;amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessit&agrave; di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all&#039;interessato, nel termine di cui all&#039;articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
	In tali casi, pertanto, se nel termine di trenta giorni non viene adottato il provvedimento formale di autorizzazione, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso, con la conseguenza che, ad esempio, l&rsquo;organismo pu&ograve; operare nelle ulteriori sedi, pu&ograve; applicare il nuovo regolamento, pu&ograve; utilizzare i nuovi mediatori o formatori di cui ha chiesto l&rsquo;inserimento negli elenchi e cos&igrave; via.

	Va precisato che, a tal proposito, il legislatore del 2005, nel modificare la previsione contenuta nell&rsquo;art.20 della legge 241/90, ha inteso generalizzare l&rsquo;istituto del silenzio assenso a tutti i procedimenti amministrativi, salvo eccezioni di cui al comma quarto, non riconducibili alla presente fattispecie.

	Ed &egrave; proprio la scelta legislativa di rendere generale la applicazione della previsione del silenzio assenso per tutti i procedimenti amministrativi che induce a non propendere per la diversa tesi, pur prospettata da parte della dottrina e da una giurisprudenza minoritaria, secondo cui l&rsquo;effetto, consistente nella legittimazione a svolgere l&rsquo;attivit&agrave;, si determina in forza di legge e pertanto solo ove ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per il legittimo rilascio del provvedimento favorevole; sicch&egrave;, in mancanza di tali condizioni, la fattispecie del silenzio assenso non si potrebbe perfezionare, con la conseguenza che il privato si troverebbe a svolgere l&rsquo;attivit&agrave; in via di mero fatto in mancanza di un titolo abilitativo.

	Secondo tale impostazione, occorrerebbe, sempre ed in ogni caso, una previa valutazione da parte dell&rsquo;amministrazione vigilante, con la conseguenza che non potrebbe operare l&rsquo;effetto del silenzio assenso nel caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento.

	Se, da un lato, tale soluzione consente alla amministrazione vigilante di mantenere un potere di controllo che deve necessariamente estrinsecarsi attraverso un suo atto formale di accoglimento dell&rsquo;istanza, d&rsquo;altro lato, &egrave; confliggente, per come detto, con il dato normativo di riferimento, secondo cui, comunque ed in ogni caso, il privato che abbia attivato un procedimento amministrativo per lo svolgimento di una attivit&agrave;, deve essere messo in condizioni di potere operare nel senso richiesto una volta che il termine di conclusione sia trascorso senza adozione di un atto formale.

	La applicazione, dunque, delle previsioni normative in esame consente di:

	non impedire agli istanti di potere operare nel senso della richiesta compiuta una volta decorso il tempo di giorni trenta dalla presentazione dell&rsquo;istanza;
	porre comunque l&rsquo;amministrazione nella possibilit&agrave; di intervenire in un momento successivo o in via di autoannullamento o, comunque, attivando quei poteri che sono da porre in relazione alla propria funzione di vigilanza, dovendo questa direzione generale controllare costantemente che ciascun organismo od ente svolga l&rsquo;attivit&agrave; nel rispetto delle previsioni di legge, primaria e secondaria, oltre che delle direttive date.
	La tutela dell&rsquo;interesse pubblico ed i poteri dell&rsquo;amministrazione vigilante

	Se, dunque, l&rsquo;unica via percorribile nella questione in esame &egrave; quella della applicabilit&agrave; della disciplina del silenzio assenso come modalit&agrave; di possibile conclusione del procedimento amministrativo, d&rsquo;altro lato ci&ograve; non vuol dire che l&rsquo;amministrazione non possa, in seguito, intervenire sugli effetti dell&rsquo;atto, ripristinando la situazione di legittimit&agrave; nel caso in cui l&rsquo;istanza non risulti adeguatamente supportata dai requisiti di legge previsti.
	A tutela dell&rsquo;interesse pubblico a che l&rsquo;attivit&agrave; che l&rsquo;interessato pu&ograve; svolgere, per effetto del silenzio assenso, rientri nell&rsquo;ambito della corrispondenza alle previsioni di legge, presiedono tre diverse previsioni normative:

	l&rsquo;art.20 della l.241/90, secondo cui l&rsquo;amministrazione tenuta alla adozione del provvedimento espresso pu&ograve;, nel caso in cui ha operato il silenzio assenso, assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt.21 quinquies e 21 nonies: cio&egrave;, revocare l&rsquo;atto amministrativo formatosi per silenzio assenso (in caso di mutamento delle situazioni di fatto o per sopravvenuto interesse pubblico); annullare l&rsquo;atto amministrativo illegittimo (sussistendo le ragioni di pubblico interesse).
	l&rsquo;art.21, comma 2 bis, della legge 241/90, secondo cui restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivit&agrave; soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste dalle leggi vigenti, anche se &egrave; stato dato inizio all&rsquo;attivit&agrave; ai sensi degli artt.19 e 20;
	l&rsquo;art.21, comma 1, della legge 241/90, secondo cui con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l&#039;interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non &egrave; ammessa la conformazione dell&#039;attivit&agrave; e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante &egrave; punito con la sanzione prevista dall&#039;articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca pi&ugrave; grave reato. Al secondo comma &egrave; poi previsto che &ldquo;le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell&#039;attivit&agrave; in carenza dell&#039;atto di assenso dell&#039;amministrazione o in difformit&agrave; di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all&#039;attivit&agrave; ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente&rdquo;.
	Il potere di intervento successivo dell&rsquo;amministrazione e la responsabilizzazione della parte istante

	&Egrave; proprio su tali poteri di intervento successivo da parte della pubblica amministrazione che si intende fare alcune precisazioni, in modo da rendere chiaro quali siano i limiti della effettiva e corretta applicazione della disciplina del silenzio assenso.

	In primo luogo, come si &egrave; visto, sussiste il potere dell&rsquo;amministrazione di procedere alla revoca dell&rsquo;atto ove, successivamente alla sua adozione ovvero al maturarsi del silenzio assenso, sopravvengano fatti nuovi od un nuovo interesse pubblico che inducono a non rendere pi&ugrave; produttivo di effetti l&rsquo;atto (anche tacito) adottato.

	In secondo luogo, l&rsquo;amministrazione vigilante pu&ograve; intervenire con un atto di annullamento di ufficio ove sussistano ragioni di pubblico interesse.
	Tale ultimo contesto, in particolare, sembra riconducibile, ad esempio, al caso in cui sia stata formulata istanza di approvazione di un nuovo regolamento di procedura che contenga nuove indicazioni rispetto a quello in precedenza adottato.

	A tal proposito, si precisa che ai sensi dell&rsquo;art.16 del d.lgs. 28/2010, il responsabile del registro deve approvare il regolamento di procedura inviato,nonch&eacute;, evidentemente, tutte le successive modifiche apportate.
	Il suddetto regolamento, preme precisare, assume particolare valenza ai fini dello svolgimento del corretto servizio di mediazione, in quanto indica e descrive le modalit&agrave; nonch&eacute; i criteri tramite cui l&rsquo;organismo intende svolgere la suddetta attivit&agrave;; costituisce, dunque, l&rsquo;atto interno regolatore cui l&rsquo;organismo &egrave; tenuto ad uniformarsi, a tutela dell&rsquo;interesse generale nonch&eacute; dell&rsquo;interesse specifico sia delle parti che del mediatore.

	Il riscontro, dunque, anche in un momento successivo, di previsioni regolamentari in contrasto con specifiche norme primarie e secondarie legittima un intervento della amministrazione vigilante nel senso dell&rsquo;annullamento dell&rsquo;atto (anche tacito) di approvazione: &egrave;, infatti, in gioco l&rsquo;interesse pubblico a che l&rsquo;attivit&agrave; dell&rsquo;organismo di mediazione sia svolta nel pieno rispetto delle regole predisposte dal legislatore.

	In terzo luogo, una riflessione a parte merita l&rsquo;applicazione dell&rsquo;istituto del silenzio assenso relativamente a tutte le altre istanze per le quali l&rsquo;amministrazione &egrave; tenuta a verificare la sussistenza di determinati requisiti (come, ad esempio, nel caso di istanze di inserimento di nuovi mediatori o di nuovi formatori negli elenchi degli organismo e degli enti di formazione, di aggiungere nuove sedi, ecc.).

	Qui occorre compiere una considerazione inerente alla stretta correlazione tra istanza fondata su autodichiarazioni e maturarsi del silenzio assenso.

	In primo luogo, con riferimento alle ipotesi di cui sopra, il legislatore ha previsto, nell&rsquo;art.4, comma quinto del D.M. 180/2010, che il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 (eccetto che per quello di cui al comma 2, lett.b) pu&ograve; essere attestato dall&rsquo;interessato mediante autocertificazione.

	A tal proposito, questa direzione generale, proprio al fine di evitare incomprensioni o erronee indicazioni nelle autocertificazioni, ha provveduto a redigere una modulistica molto dettagliata e specifica, in modo da rendere evidente, per ciascuna autocertificazione, l&rsquo;esatto contenuto che ciascuna parte deve dichiarare, sotto la propria responsabilit&agrave;, a questa amministrazione; inoltre, sono state pubblicate sul sito della Giustizia diverse faq finalizzate proprio a dirimere quanto pi&ugrave; possibile questioni interpretative in ordine al contenuto del regolamento n.180/2010.

	In questa sede, dunque, preme evidenziare che il solo fatto di presentare un&rsquo;istanza avente ad oggetto quanto sopra indicato potrebbe non comportare il prodursi dell&rsquo;effetto del silenzio assenso.

	Trova infatti applicazione la previsione, sopra citata, dell&rsquo;art.21, comma 1, della legge 241/90, secondo cui con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l&#039;interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non &egrave; ammessa la conformazione dell&#039;attivit&agrave; e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante &egrave; punito con la sanzione prevista dall&#039;articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca pi&ugrave; grave reato. Al secondo comma &egrave; poi previsto che &ldquo;le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell&#039;attivit&agrave; in carenza dell&#039;atto di assenso dell&#039;amministrazione o in difformit&agrave; di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all&#039;attivit&agrave; ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente&rdquo;

	Se, dunque, da un lato, deve ritenersi che possa trovare generale applicazione, anche in questo contesto, l&rsquo;istituto del silenzio assenso, d&rsquo;altro lato, non pu&ograve; non evidenziarsi che, in caso di istanza fondata su di una autodichiarazione, il presupposto della applicabilit&agrave; dell&rsquo;istituto &egrave; la piena corrispondenza al vero di quanto dichiarato o, comunque, la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti nel rispetto della normativa vigente.

	La concreta operativit&agrave; dell&rsquo;istituto,dunque, deve muoversi su due piani: da un lato, quello del diritto dell&rsquo;istante ad avere certezza della conclusione del proprio procedimento amministrativo, sia in conseguenza di un atto formale che per effetto del silenzio assenso; d&rsquo;altro lato, quello dell&rsquo;autoresponsabilit&agrave; del soggetto istante, che implica piena consapevolezza della veridicit&agrave; di quanto dichiarato.

	Alcune ipotesi applicative

	A tal proposito, preme evidenziare alcune ipotesi in cui si rende necessario richiedere particolare attenzione nella redazione della modulistica approvata da questo direzione generale, precisamente:

	la sede dell&rsquo;ente: occorre che sia specificamene indicato il titolo del godimento nonch&eacute;, nel caso in cui l&rsquo;immobile sia in godimento per locazione o comodato, che sia specificamente indicata la data di registrazione dell&rsquo;atto;
	il capitale: occorre che il capitale di &euro;10.000,00 sia effettivamente nella disponibilit&agrave; dell&rsquo;ente; il riferimento fatto dall&rsquo;art.4, comma secondo, lett.a), al capitale la cui sottoscrizione &egrave; necessaria alla costituzione di una societ&agrave; a responsabilit&agrave; limitata ha valenza solo indicativa del valore numerico di riferimento, non anche alla modalit&agrave; di costituzione di una societ&agrave; a responsabilit&agrave; limitata (per la quale &egrave; sufficiente che, ai sensi dell&rsquo;art.2464 c.c., sia versato solo il 25 per cento dei conferimenti in danaro); in questo caso, l&rsquo;istante dovr&agrave; allegare, altres&igrave;, una dichiarazione del responsabile dell&rsquo;istituto di credito presso cui risulti l&rsquo;accantonamento della somma;
	i requisiti di qualificazione dei mediatori: ai sensi dell&rsquo;art.4, comma 3 lett.a) gli stessi devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti in un ordine o collegio professionale. Con riferimento a questo ultimo requisito, va precisato che non pu&ograve; darsi analogo effetto all&rsquo;iscrizione presso albi od elenchi (di diversa natura), posto che il dato letterale sopra considerato fa unicamente riferimento alla iscrizione presso ordini o collegi professionali.
	Inoltre, nella modulistica predisposta si &egrave; provveduto a dettagliare specificamente l&rsquo;allegato 2 relativo ai requisiti dei mediatori, in modo da rendere particolarmente responsabile l&rsquo;istante in ordine a quanto dichiarato;
	i requisiti di qualificazione dei formatori: ai sensi dell&rsquo;art.18, comma 3 lett.a) del d.m. 180/2010, i formatori devono attestare di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); di avere operato, in qualit&agrave; di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici); in entrambi i casi, devono attestare di avere svolto attivit&agrave; di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, universit&agrave; pubbliche o private, nazionali o straniere.
	Con riferimento al primo requisito, il contributo deve avere carattere scientifico, nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico &ndash; giuridico, della materia in esame, in particolare delle diverse questioni che la effettiva utilizzazione della figura pu&ograve; comportare nonch&eacute; della piena comprensione della stessa dagli operatori del diritto.

	In secondo luogo, l&rsquo;oggetto della pubblicazione deve riguardare specificamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Lo stesso, dunque, implica un necessario momento di approfondimento personale, da parte del docente del corso teorico, della figura della mediazione e degli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quali strumenti di definizione della controversia nello specifico ambito civilistico, dal punto di vista processuale che sostanziale, delle tecniche di mediazione da utilizzare, della disciplina normativa e regolamentare. Sotto il profilo, poi, della effettiva dimostrazione della pubblicazione dello scritto, deve trattarsi di: a) pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in serie; pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Non possono essere considerare valide, ai fini di cui sopra, le pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici identificati.

	Con riferimento al secondo requisito, non pu&ograve; assumere rilievo qualunque attivit&agrave; compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella svolta in qualit&agrave; di mediatore, cio&egrave;, secondo quanto prevede l&rsquo;art.1 lett.c) e d) del regolamento, quale terzo imparziale al fine di assistere due o pi&ugrave; soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia, rimanendo, comunque, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.

	&Egrave; necessario che la suddetta attivit&agrave; di mediatore sia compiuta nei casi in cui il legislatore ha espressamente inteso fornire una specifica regolamentazione, sotto il profilo sia soggettivo, prevedendosi che l&rsquo;attivit&agrave; di mediazione debba necessariamente svolgersi presso un certo soggetto (organismo) cui &egrave; demandato il compito di procedere all&rsquo;attivit&agrave; di mediazione; che oggettivo, prevedendosi che in caso di conclusione positiva della conciliazione, il verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore ha valore di titolo esecutivo.

	In tal contesto, l&rsquo;istante non pu&ograve; limitarsi ad una generica affermazione, ma deve specificamente indicare, nell&rsquo;ambito della modulistica approvata, quale specifica attivit&agrave; di mediazione lo stesso ha svolto, presso quale organismo, quando, nonch&eacute; il numero del procedimento.

	Analogamente, con riferimento al terzo requisito, comune ad entrambe le qualifiche di formatore, l&rsquo;istante non pu&ograve; fare generica indicazione di avere svolto attivit&agrave; di docenza; dovr&agrave;, invece, dare specifica indicazione della data del corso tenuto e presso quale ente.

	i requisiti formativi di aggiornamento: ai sensi dell&rsquo;art.20, comma quarto, del D.M 180/2010, i formatori gi&agrave; iscritti, possono continuare a esercitare l&rsquo;attivit&agrave; di formazione, purch&egrave; entro sei mesi dalla scadenza dell&rsquo;entrata in vigore del regolamento, abbiano acquisito i requisiti di aggiornamento di cui all&rsquo;art.18. I suddetti requisiti, preme precisare, sono quelli espressamente indicati nell&rsquo;art.18, comma terzo, lett.a) per i formatori teorici (tre contributi scientifici) e pratici (tre procedure presso organismi di mediazione o conciliazione).

	Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attivit&agrave; di vigilanza preventiva e successiva.

	Roma,13 giugno 2011

	Il Direttore Generale
	Maria Teresa Saragnano
	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/circolare-13-giugno-2011-attivita-di-tenuta-del-registro-degli-organismi-di-mediazione-e-dell-elenco-degli-enti-di-formazione-indicazioni-sull-applicabilita-della-disciplina-del-silenzio-assenso.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/circolare-13-giugno-2011-attivita-di-tenuta-del-registro-degli-organismi-di-mediazione-e-dell-elenco-degli-enti-di-formazione-indicazioni-sull-applicabilita-della-disciplina-del-silenzio-assenso.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L'opinione della Commissione Europea sulla mediazione obbligatoria in Italia - A cura di C.Mosca]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>10 agosto 2012</strong><br />
	La Commissione Europea ha presentato alla Corte di Giustizia, in una causa attivata da domanda di pronuncia pregiudiziale fatta dal giudice di pace di Mercato San Severino (causa C-492/11) Di Don&agrave; v SIMSA) un suo parere con interessanti note sulla mediazione ex direttiva CE/52/2008, come recepita in Italia dal decreto 28/10 e relativo regolamento d&#039;esecuzione (d.m. 180/10).
	Da numerose parti si &egrave; fatto notare, invero assai semplicisticamente, che la Commissione avrebbe bocciato la c.d. mediazione obbligatoria, vale a dire il meccanismo previsto dal decreto 28/10 in base al quale l&#039;avvio e la prosecuzione di cause giudiziarie in determinate materie dev&#039;esser necessariamente preceduto dall&#039;esperimento di un tentativo di mediazione.Cos&igrave; non &egrave;. La Commissione &egrave; infatti dell&#039;opinione che:
	a) il timore del giudice di rinvio della sanzione ex art. 8, co. 5, D.Lgs. n. 28/2010 (poter il giudice trarre argomenti di prova contro la parte che sceglie di non partecipare ad una mediazione &#039;obbligatoria&#039; ex decreto 28/10) &egrave; infondato. Tale sanzione infatti NON incide sull&#039;eventuale scelta di avviare successivamente una causa, grazie alla copertura assicurata dal principio di confidenzialit&agrave; ed inutilizzabilit&agrave; (punto 61);
	b) idem per la sanzione economica (punto 62);
	c) la previsione di obbligatoriet&agrave; di un passaggio in mediazione prima dell&#039;accesso al giudice &egrave; conforme al diritto comunitario, in quanto misura non sproporzionata per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale - cos&igrave; come a suo tempo gi&agrave; detto in tema di reti e servizi di telecomunicazione (punto 76);
	d) quanto al fatto che la mediazione obbligatoria comporti un costo eccessivo per le parti, &egrave; materia da lasciare ai giudici nazionali, che dovranno verificarlo in concreto (punto 82) fermo il principio che una mediazione obbligatoria non dovrebbe comportare costi sproporzionati rispetto all&#039;obiettivo di una composizione economica delle liti (punto 89): la Commissione tra l&#039;altro pare non aver considerato che gi&agrave; le tariffe calmierate originalmente previste nel d.m. 180/10 hanno subito lo scorso agosto 2011 una sostanziale decurtazione in tema di procedimenti obbligatori (d.m. 145/11);
	e) quanto al preteso ritardo (i famosi quattro mesi di congelamento della possibilit&agrave; di proporre un&#039;azione giudiziaria), non si vede come possano incidere negativamente su procedimenti di durata media novennale (punto 85).

	f) Sul meccanismo della proposta, invece, la Commissione &egrave; giustamente assai scettica (punto 65), soprattutto nei casi di m. obbligatoria (punto 78), data la forzatura al principio volontaristico che dovrebbe informare la ricerca di soluzioni condivise (non il procedimento di per se&#039; che, si noti, ai sensi dell&#039;art. 5,2 Direttiva 52/08 pu&ograve; aver carattere obbligatorio se solo lo Stato membro ritiene ci&ograve; sia conforme alla sua politica di diritto).

	Nel complesso a me pare che la Commissione fissi semplicemente i paletti per l&#039;utilizzo che uno Stato membro pu&ograve; fare (ai fini propri di rendere pi&ugrave; efficiente la macchina giurisdizionale) della mediazione, fenomeno di per s&egrave; autonomo e basato sulla volontaria adesione delle parti. In linea di principio, tale utilizzo &egrave; tollerato, ma non deve giungere a comprimere eccessivamente la libert&agrave; di andare avanti al giudice per ottenere giustizia.
	Elementare ... Ho pochi dubbi che sia Corte di giustizia che la nostra Corte costituzionale (chiamata a pronunciarsi su simili questioni il prossimo ottobre) non confermino ci&ograve;.

	
	Spero che al nostro legislatore (ed al Ministero che ci ha messo del suo) il messaggio arrivi forte e chiaro e si cancelli la stupidaggine della &#039;proposta&#039; (tra l&#039;altro estesa anche al rito del lavoro, e addirittura adottabile - art. 420 cpc - da parte dello stesso soggetto che dovr&agrave; poi giudicare ...!)
	&nbsp;

	Carlo Mosca]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/opinione-commissione-europea-mediazione-obbligatoria-italia-carlo-mosca.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/opinione-commissione-europea-mediazione-obbligatoria-italia-carlo-mosca.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>18 ottobre 2010</strong><br />
	Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalit&agrave; di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell&rsquo;elenco dei formatori per la mediazione, nonch&eacute; l&rsquo;approvazione delle indennit&agrave; spettanti agli organismi, ai sensi dell&rsquo;articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

	

	IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

	di concerto con

	IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

	
	Visto l&#039;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

	Visto l&#039;articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell&#039;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

	Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#039;adunanza del 22 settembre 2010;

	Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

	ADOTTA

	il seguente regolamento:

	Capo I
	Disposizioni generali

	Art. 1
	(Definizioni)

	1. Ai fini del presente decreto si intende per:

	a) &laquo;Ministero&raquo;: il Ministero della giustizia;
	b) &laquo;decreto legislativo&raquo;: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
	c) &laquo;mediazione&raquo;: l&rsquo;attivit&agrave;, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o pi&ugrave; soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
	d) &laquo;mediatore&raquo;: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
	e) &laquo;conciliazione&raquo;: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
	f) &laquo;organismo&raquo;: l&rsquo;ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui pu&ograve; svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
	g) &laquo;regolamento&raquo;: l&rsquo;atto contenente l&rsquo;autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall&rsquo;organismo;
	h) &laquo;indennit&agrave;&raquo;: l&#039;importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
	i) &laquo;registro&raquo;: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
	l) &laquo;responsabile&raquo;: il responsabile della tenuta del registro e dell&rsquo;elenco;
	m) &laquo;formatore&raquo;: la persona o le persone fisiche che svolgono l&rsquo;attivit&agrave; di formazione dei mediatori;
	n) &laquo;enti di formazione&raquo;: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l&rsquo;attivit&agrave; di formazione dei mediatori;
	o) &laquo;responsabile scientifico&raquo;: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all&rsquo;articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l&rsquo;idoneit&agrave; dell&rsquo;attivit&agrave; svolta dagli enti di formazione;
	p) &laquo;elenco&raquo;: l&rsquo;elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
	q) &laquo;ente pubblico&raquo;: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
	r) &laquo;ente privato&raquo;: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
	s) &laquo;CCIAA&raquo;: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

	Art. 2
	(Oggetto)

	1. Il presente decreto disciplina:
	a) l&#039;istituzione del registro presso il Ministero;
	b) i criteri e le modalit&agrave; di iscrizione nel registro, nonch&eacute; la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;
	c) l&rsquo;istituzione dell&rsquo;elenco presso il Ministero;
	d) i criteri e le modalit&agrave; di iscrizione nell&rsquo;elenco, nonch&eacute; la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall&rsquo;elenco;
	e) l&#039;ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennit&agrave; spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonch&eacute; i criteri per l&#039;approvazione delle tabelle delle indennit&agrave; proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

	Capo II
	Registro degli organismi

	Art. 3
	(Registro)

	1. E&#039; istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
	2. Il registro &egrave; tenuto presso il Ministero nell&#039;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gi&agrave; esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne &egrave; responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell&#039;ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.
	3. Il registro e&#039; articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
	parte i): enti pubblici;
	sezione A: elenco dei mediatori;
	sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
	sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
	parte ii): enti privati;
	sezione A: elenco dei mediatori;
	sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
	sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
	sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.
	4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
	5. La gestione del registro avviene con modalit&agrave; informatiche che assicurano la possibilit&agrave; di rapida elaborazione di dati con finalit&agrave; connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
	6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l&#039;accesso alle altre annotazioni &egrave; regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

	Art. 4
	(Criteri per l&#039;iscrizione nel registro)

	1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
	2. Il responsabile verifica la professionalit&agrave; e l&#039;efficienza dei richiedenti e, in particolare:
	a) la capacit&agrave; finanziaria e organizzativa del richiedente, nonch&eacute; la compatibilit&agrave; dell&rsquo;attivit&agrave; di mediazione con l&#039;oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacit&agrave; finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione &egrave; necessaria alla costituzione di una societ&agrave; a responsabilit&agrave; limitata; ai fini della dimostrazione della capacit&agrave; organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l&rsquo;attivit&agrave; di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all&rsquo;articolo 7, comma 2, lettera c);
	b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilit&agrave; a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell&rsquo;attivit&agrave; di mediazione;
	c) i requisiti di onorabilit&agrave; dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall&#039;articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
	d) la trasparenza amministrativa e contabile dell&#039;organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l&#039;organismo e l&rsquo;ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
	e) le garanzie di indipendenza, imparzialit&agrave; e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonch&eacute; la conformit&agrave; del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
	f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilit&agrave; a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
	g) la sede dell&#039;organismo.
	3. Il responsabile verifica altres&igrave;:
	a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
	b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all&rsquo;articolo 18;
	c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilit&agrave;:
	a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
	b. non essere incorso nell&#039;interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
	c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
	d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall&#039;avvertimento;
	d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all&rsquo;articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.
	4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all&rsquo;esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l&rsquo;organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l&rsquo;iscrizione &egrave; sempre subordinata alla verifica del rilascio dell&rsquo;autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell&rsquo;articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, &egrave; fatto salvo quanto previsto dall&rsquo;articolo 10.
	5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), pu&ograve; essere attestato dall&rsquo;interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), &egrave; attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

	Art. 5
	(Procedimento di iscrizione)

	1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalit&agrave; di svolgimento delle verifiche, con l&#039;indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative &egrave; data adeguata pubblicit&agrave;, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda &egrave;, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all&rsquo;articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennit&agrave; redatta secondo i criteri stabiliti nell&rsquo;articolo 16; per gli enti privati l&#039;iscrizione nel registro comporta l&#039;approvazione delle tariffe.
	2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalit&agrave; che assicurano la certezza dell&#039;avvenuto ricevimento.
	3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati pu&ograve; essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
	4. Quando &egrave; scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all&#039;iscrizione.

	Art. 6
	(Requisiti per l&#039;esercizio delle funzioni di mediatore)

	1. Il richiedente &egrave; tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l&#039;elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.
	2. L&rsquo;elenco dei mediatori &egrave; corredato:
	a) della dichiarazione di disponibilit&agrave;, sottoscritta dal mediatore e contenente l&rsquo;indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
	b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all&rsquo;articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
	c) dell&rsquo;attestazione di possesso dei requisiti di cui all&rsquo;articolo 4, comma 3, lettera c);
	d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all&rsquo;iscrizione nell&rsquo;elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.
	3. Nessuno pu&ograve; dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per pi&ugrave; di cinque organismi.
	4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile &egrave; tenuto a informarne gli organi competenti.

	Art. 7
	(Regolamento di procedura)

	1. Il regolamento contiene l&#039;indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che &egrave; derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell&rsquo;organismo.
	2. L&rsquo;organismo pu&ograve; prevedere nel regolamento:
	a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
	b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell&rsquo;articolo 11 del decreto legislativo, la stessa pu&ograve; provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima pu&ograve; essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o pi&ugrave; parti al procedimento di mediazione;
	c) la possibilit&agrave; di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonch&eacute; di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell&rsquo;articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
	d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;
	e) che la mediazione svolta dall&rsquo;organismo medesimo &egrave; limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.
	3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilit&agrave; allo svolgimento dell&#039;incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell&#039;organismo dal registro ai sensi dell&rsquo;articolo 10.
	4. Il regolamento non pu&ograve; prevedere che l&rsquo;accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalit&agrave; telematiche.
	5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
	a) che il procedimento di mediazione pu&ograve; avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialit&agrave; di cui all&#039;articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
	b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l&rsquo;indicazione delle sue generalit&agrave;, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalit&agrave; che assicurano la certezza dell&#039;avvenuto ricevimento;
	c) la possibilit&agrave; di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell&rsquo;organismo.
	6. Fermo quanto previsto dall&rsquo;articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell&rsquo;organismo &egrave; tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell&#039;ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
	7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
	8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

	Art. 8
	(Obblighi degli iscritti)

	1. L&#039;organismo iscritto &egrave; obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell&#039;iscrizione, compreso l&rsquo;adempimento dell&rsquo;obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
	2. Il responsabile dell&rsquo;organismo &egrave; tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all&rsquo;articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell&rsquo;istanza di omologazione del verbale medesimo.
	3. Il responsabile dell&rsquo;organismo trasmette altres&igrave; la proposta del mediatore di cui all&rsquo;articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell&rsquo;articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

	Art. 9
	(Effetti dell&#039;iscrizione)

	1. Il provvedimento di iscrizione &egrave; comunicato al richiedente con il numero d&#039;ordine attribuito nel registro.
	2. A seguito dell&rsquo;iscrizione, l&#039;organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
	3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l&rsquo;organismo &egrave; tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonch&eacute; nelle forme di pubblicit&agrave; consentite, a fare menzione del numero d&#039;ordine.
	4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

	Art. 10
	(Sospensione e cancellazione dal registro)

	1. Se, dopo l&rsquo;iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l&rsquo;avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi pi&ugrave; gravi, la cancellazione dal registro.
	2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altres&igrave; la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
	3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all&#039;organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
	4. Spetta al responsabile, per le finalit&agrave; di cui ai commi 1 e 2, l&#039;esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.

	Art. 11
	(Monitoraggio)

	1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell&rsquo;indennit&agrave; ai sensi dell&rsquo;articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.
	2. Il Ministero procede altres&igrave; alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all&rsquo;applicazione, nel processo, dell&rsquo;articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.
	3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennit&agrave; spettanti agli organismi pubblici.

	Capo III
	Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

	Art. 12
	(Registro degli affari di mediazione)

	1. Ciascun organismo e&#039; tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d&#039;ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l&#039;oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
	2. A norma dell&#039;articolo 2961, primo comma, del codice civile, &egrave; fatto obbligo all&#039;organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

	Art. 13
	(Obblighi di comunicazione al responsabile)

	1. Il giudice che nega l&#039;omologazione, provvedendo ai sensi dell&#039;articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all&rsquo;organismo copia del provvedimento di diniego.

	Art. 14
	(Natura della prestazione)

	1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

	Art. 15
	(Divieti inerenti al servizio di mediazione)

	1. Salvo quanto previsto dall&rsquo;articolo 4, comma 2, lettera b), l&#039;organismo non pu&ograve; assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di s&eacute;, anche in virt&ugrave; di accordi conclusi ai sensi dell&rsquo;articolo 7, comma 2, lettera c).

	Capo IV
	Indennit&agrave;
	Art. 16
	(Criteri di determinazione dell&#039;indennit&agrave;)

	1. L&#039;indennit&agrave; comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
	2. Per le spese di avvio, a valere sull&rsquo;indennit&agrave; complessiva, &egrave; dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che &egrave; versato dall&rsquo;istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
	3. Per le spese di mediazione &egrave; dovuto da ciascuna parte l&#039;importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
	4. L&#039;importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
	a) pu&ograve; essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessit&agrave; o difficolt&agrave; dell&#039;affare;
	b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
	c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell&rsquo;articolo 11 del decreto legislativo;
	d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all&rsquo;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
	e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
	5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l&#039;importo minimo relativo al primo scaglione &egrave; liberamente determinato.
	6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
	7. Il valore della lite &egrave; indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
	8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l&#039;organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
	9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell&#039;inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla met&agrave;.
	10. Le spese di mediazione comprendono anche l&#039;onorario del mediatore per l&#039;intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o pi&ugrave; mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell&rsquo;articolo 11 del decreto legislativo.
	11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
	12. Ai fini della corresponsione dell&rsquo;indennit&agrave;, quando pi&ugrave; soggetti rappresentano un unico centro d&rsquo;interessi si considerano come un&rsquo;unica parte.
	13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all&rsquo;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altres&igrave; ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

	Capo V
	Enti di formazione e formatori
	Art. 17
	(Elenco degli enti di formazione)

	1. E&#039; istituito l&rsquo;elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l&rsquo;attivit&agrave; di formazione dei mediatori.
	2. L&rsquo;elenco &egrave; tenuto presso il Ministero nell&#039;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gi&agrave; esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne &egrave; responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell&#039;ambito della direzione generale.
	3. L&rsquo;elenco e&#039; articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
	parte i): enti pubblici;
	sezione A: elenco dei formatori;
	sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
	parte ii): enti privati;
	sezione A: elenco dei formatori;
	sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
	sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
	4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
	5. La gestione dell&rsquo;elenco avviene con modalit&agrave; informatiche che assicurano la possibilit&agrave; di rapida elaborazione di dati con finalit&agrave; connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
	6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l&#039;accesso alle altre annotazioni &egrave; regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

	Art. 18
	(Criteri per l&#039;iscrizione nell&rsquo;elenco)

	1. Nell&rsquo;elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.
	2. Il responsabile verifica l&rsquo;idoneit&agrave; dei richiedenti e, in particolare:
	a) la capacit&agrave; finanziaria e organizzativa del richiedente, nonch&eacute; la compatibilit&agrave; dell&rsquo;attivit&agrave; di formazione con l&#039;oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacit&agrave; finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione &egrave; necessaria alla costituzione di una societ&agrave; a responsabilit&agrave; limitata;
	b) i requisiti di onorabilit&agrave; dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall&#039;articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
	c) la trasparenza amministrativa e contabile dell&#039;ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l&rsquo;organismo e l&rsquo;ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
	d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l&rsquo;attivit&agrave; di formazione presso il richiedente;
	e) la sede dell&#039;organismo, con l&rsquo;indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell&rsquo;attivit&agrave; didattica;
	f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operativit&agrave; delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell&rsquo;accordo di conciliazione, compiti e responsabilit&agrave; del mediatore;
	g) la previsione e l&rsquo;istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);
	h) che l&rsquo;esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell&rsquo;ente di formazione;
	i) l&rsquo;individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l&rsquo;adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.
	3. Il responsabile verifica altres&igrave;:
	a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l&rsquo;idoneit&agrave; alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualit&agrave; di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attivit&agrave; di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, universit&agrave; pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonch&eacute; di impegnarsi a partecipare in qualit&agrave; di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
	b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilit&agrave; previsti dall&rsquo;articolo 4, comma 3, lettera c).

	Art. 19
	(Procedimento d&rsquo;iscrizione e vigilanza)

	1. Al procedimento di iscrizione nell&rsquo;elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

	Capo VI
	Disciplina transitoria ed entrata in vigore

	Art. 20
	(Disciplina transitoria)

	1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi gi&agrave; iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall&rsquo;articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l&rsquo;organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l&rsquo;iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l&rsquo;iscrizione si intende decaduta.
	2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l&rsquo;esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l&rsquo;attivit&agrave; di mediazione. Dell&rsquo;avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.
	3. Si considerano iscritti di diritto all&rsquo;elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, gi&agrave; accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall&rsquo;articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l&rsquo;ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l&rsquo;iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l&rsquo;iscrizione si intende decaduta.
	4. I formatori abilitati a prestare la loro attivit&agrave; presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell&rsquo;articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l&rsquo;attivit&agrave; di formazione. Dell&rsquo;avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

	Art. 21
	(Entrata in vigore)

	1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
	Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar&agrave; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#039; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

	Roma, 18 ottobre 2010

	
	Il Ministro della giustizia: ALFANO

	Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI


	Allegato - Tabella A (articolo 16, comma 4)
	Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
	Fino a Euro 1.000: Euro 65;
	da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
	da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
	da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
	da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
	da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
	da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
	da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
	da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
	oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/decreto-18-ottobre-2010-n-180-registro-degli-organismi-di-mediazione-e-elenco-dei-formatori-per-la-mediazione.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/decreto-18-ottobre-2010-n-180-registro-degli-organismi-di-mediazione-e-elenco-dei-formatori-per-la-mediazione.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La mediazione commerciale in Spagna: esce il Mediation Act]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>7 luglio 2012</strong><br />
	Sabato 7 Luglio, sulla Gazzetta Ufficiale Spagnola, &egrave; stata pubblicata la prima norma relativa alla mediazione civile e commerciale nella storia del Paese.Undici anni sono passati da quando la regione della Catalogna ha emanato la prima legge regionale a riguardo della mediazione familiare e a partire da quell&rsquo;emendamento quasi tutte le altre regioni spagnole avevano emanato una propria disposizione in materia. Era quindi arrivato il momento di armonizzare i concetti dato che vi erano parecchie differenze tra le varie regioni, con il fine di avvicinarsi il pi&ugrave; possibile alla direttiva UE riguardante la mediazione civile e commerciale.
	Partendo dal presupposto che in Spagna non esiste la mediazione per le questioni civili, escluse appunto le controversie famigliari, non deve stupire che questa nuova legge abbia suscitato parecchi dibattiti e discussioni, dato anche che le camere di commercio, le associazioni forensi e alcune organizzazioni no-profit si stanno ora proponendo come strutture leader nella gestione della mediazione, quando non avevano mai fornito questo tipo di servizio fino al giorno precedente alla delibera.
	Provando ad immaginare cosa &egrave; lecito accada nei prossimi anni, la risposta pi&ugrave; probabile &egrave; che non succeda molto, come &egrave; stato nel caso dell&#039;arbitrato. C&rsquo;&egrave; infatti parecchia differenza tra il promuovere un servizio di questo tipo e l&#039;abituare i privati e le imprese ad utilizzarlo con costanza come mezzo alternativo per risolvere le controversie. Ci vuole tempo ed una completa presa di coscienza delle potenzialit&agrave; del mezzo.
	Entrando pi&ugrave; nello specifico in quello che dice la norma, che cosa c&rsquo;&egrave; di nuovo? In realt&agrave; &egrave; tutto "nuovo", visto che stiamo parlando della prima normativa nazionale spagnola riguardo la mediazione.

	Finalmente abbiamo una definizione piuttosto semplice di ci&ograve; che &egrave; la mediazione per il legislatore, ossia un metodo ADR volontario in cui un soggetto terzo indipendente e neutrale aiuta due parti contendenti ad arrivare ad una risoluzione nel rispetto della legge. Ancora pi&ugrave; importante di questo, &egrave; che la definizione non ammette distinzione tra conciliazione e mediazione, specialmente per evitare che qualora una delle due parti voglia fare marcia indietro dall&rsquo;accordo, possa adire una causa legale cercando di dimostrare come si sia trattato di mediazione e non di conciliazione o viceversa. Premesso questo, la mediazione in Spagna &egrave; soprattutto facilitativa e gli altri grandi approcci (valutativo e trasformativo) sono quasi inesistenti.L&#039;art. 2 sembra ad un primo sguardo essere privo di senso in quanto vieta espressamente l&rsquo;uso di questo tipo di procedimento per risolvere questioni riguardanti il lavoro, la tutela dei consumatori, la materia penale e le questioni riguardanti l&#039;amministrazione pubblica del Paese.
	In realt&agrave; la mediazione nell&rsquo;ambito del lavoro e della tutela dei consumatori pu&ograve; avvenire, ma non nei termini disciplinati nel presente atto, anche per una questione politica. In Spagna infatti vi &egrave; una sola organizzazione che rappresenta l&rsquo;interesse del management delle aziende e, in sostanza, due soli sindacati che rappresentano non pi&ugrave; di un quinto della forza lavoro spagnola. Queste organizzazioni non hanno intenzione di consentire la mediazione (o qualcosa di simile) a meno che non venga strenuamente negoziato e interamente sviluppato sotto la loro diretta supervisione. Per quanto riguarda i consumatori invece, si rientra nella competenza esclusiva della Pubblica Amministrazione attraverso il National Consumer Institute. Nessuno nel Paese tranne lo Stato pu&ograve; quindi fornire servizi di ADR ai consumatori che, per inciso, sono forniti gratuitamente tanto per i consumatori che per i commercianti.
	I codici di procedura civile di tutto il mondo stabiliscono dei limiti di tempo per agire in un tribunale. Questo atto sulla mediazione stabilisce un periodo di sospensione nel periodo in cui le parti cercano di mediare la loro controversia.

	I centri di mediazione devono garantire la trasparenza del processo di designazione e nomina dei mediatori (Art. 5). Se, oltre a fornire servizi di mediazione, l&#039;organizzazione fornisce servizi di arbitrato, la suddetta deve adottare misure per garantire la separazione tra i servizi. Detto in altre parole, la mediazione/arbitrato &egrave; inattuabile perch&eacute; il legislatore ritiene che sia uno strano e insolito ibrido che i disputanti non possano prenderlo in considerazione.
	In questo periodo storico (dato che alla fine questa &egrave; la Spagna di cui stiamo parlando), la Pubblica Amministrazione sta cercando di essere pi&ugrave; efficiente possibile e di ridurre drasticamente i costi. Tuttavia, l&#039;art. 5 la obbliga a fare del lavoro extra, imponendola come l&#039;unica autorit&agrave; di vigilanza per le organizzazioni di mediazione ed i mediatori del Paese.
	L&rsquo;articolo 9 si occupa di regolamentare come le organizzazioni di mediazione, i mediatori e le parti debbano mantenere l&rsquo;obbligo di riservatezza. C&#039;&egrave; una sola eccezione, ossia qualora i giudici penalisti ritengano che determinate informazioni private debbano essere consegnate al tribunale.
	Quando le parti sono effettivamente impegnate in un processo di mediazione, non possono iniziare contemporaneamente un contenzioso, n&eacute; possono perseguire un altro metodo alternativo vincolante, come l&#039;arbitrato (art. 10). C&#039;&egrave; una sola eccezione, ossia nel caso le parti in mediazione decidano di rivolgersi ai tribunali per ottenere provvedimenti cautelativi su diritti e / o su cose.
	E&rsquo; interessante come l&rsquo;atto menzioni che i mediatori debbano essere persone fisiche, il che significa esseri umani. C&#039;&egrave; una ragione, ed &egrave; che alcuni cittadini spagnoli conoscono talmente poco la mediazione da pensare che un&#039;istituzione possa mediare da sola, come se la gente potesse sedersi su una panchina davanti agli uffici di un&rsquo;organizzazione e parlare con il logo.Per diventare un mediatore, una soggetto deve avere un diploma di laurea, o equivalente, e deve seguire corsi di mediazione fino ad ottenere il titolo di mediatore. L&#039;amministrazione pubblica deve regolare la formazione dei mediatori, anche se di solito il percorso di formazione di un mediatore si articola in corsi della durata compresa tra 300 e 600 ore. La pubblica amministrazione deve decidere anche che cosa serve per mantenere aggiornata la propria formazione.
	Dall&rsquo;uscita della norma (&egrave; passato poco pi&ugrave; di un mese), diverse universit&agrave; in Spagna hanno creato un proprio organo interno per fare formazione riguardo la mediazione ed hanno concepito dei corsi di laurea perch&eacute; si aspettano una forte domanda proveniente per lo pi&ugrave; da psicologi e assistenti sociali o al limite da avvocati praticanti. Il fatto &egrave; che poich&eacute; la mediazione &egrave; praticamente inesistente in Spagna, vedremo casi in cui i mediatori prenderanno parte a corsi di aggiornamento senza aver mai mediato nemmeno una volta.
	I mediatori devono stipulare delle polizze di assicurazione professionali e pure le organizzazioni di mediazione dovranno acquisirle. Le organizzazioni sono responsabili per l&rsquo;organizzazione e per il modo in cui il mediatore svolge la mediazione, come d&rsquo;altro canto il mediatore stesso &egrave; responsabile per il suo operato.
	Ci&ograve; che &egrave; interessante &egrave; come gli arbitri siano praticamente esenti da responsabilit&agrave; se si considera che quando un giudizio &egrave; passato in giudicato diventa impossibile da annullare, mentre un mediatore &egrave; soggetto a norme di responsabilit&agrave; civile, sebbene svolga una intera procedura quando l&rsquo;accordo non lo riguarda nemmeno.L&#039;articolo 12 &egrave; degno di nota perch&eacute; &egrave; il primo articola che &ldquo;impone&rdquo; qualcosa. Infatti il Ministero della Giustizia e la Pubblica Amministrazione sono obbligati a promuovere e a richiedere adeguati standard di formazione e di aggiornamento dei mediatori, nonch&eacute; supervisionare il rispetto dei codici etici e l&#039;attenersi da parte degli istituti di mediazione e dei mediatori ai suddetti.&nbsp;Certo &egrave; che questo nuovo incarico va in direzione opposta rispetto agli sforzi verso un ridimensionamento che il governo afferma di dover fare per poter rimanere nell&rsquo;Eurozona.
	Ci sono alcune associazioni in Spagna che attualmente gi&agrave; offrono servizi di mediazione familiare sotto la miriade di leggi regionali esistenti, che hanno redatto opuscoli con la pretesa di trasformarli in codici deontologici. In realt&agrave; questi codici che sono stati progettati principalmente per scopi di marketing ora non hanno pi&ugrave; valore perch&eacute; la legge prevede che le organizzazioni di mediazione si debbano tutte attenere ad uno specifico codice etico. Non solo: il governo ha promesso di continuare a tenere sotto occhio il problema in maniera prioritaria di modo da garantire che i cittadini e le imprese ricevano adeguati servizi di mediazione. Chiaramente, non essendoci un grande numero di mediatori in Spagna &egrave; lecito chiedersi quando affidabile e utile possa essere questo codice.
	L&#039;articolo 13 riguarda l&rsquo;imparzialit&agrave; ma confonde irrimediabilmente indipendenza e imparzialit&agrave;. Mentre imparzialit&agrave; &egrave; comunque piuttosto soggettiva, non si pu&ograve; di certo dire lo stesso dell&#039;indipendenza che pu&ograve; essere in qualche modo stabilita oggettivamente. Questo articolo &egrave; rivolto a disciplinare ci&ograve; che pu&ograve; essere visto come un conflitto di interessi definendo alcune situazioni che il legislatore considera particolarmente spiacevoli.
	Passando all&#039;articolo 16, la legge disciplina la procedura di mediazione in toto dalla A alla Z. Il legislatore non &egrave; in grado di regolare il fulcro della mediazione, quindi si limita a stabilire come l&#039;intero processo di mediazione debba fluire. Non c&#039;&egrave; niente di particolarmente degno di nota al di l&agrave; del fatto che il procedimento di mediazione &egrave; stabilito e delimitato dalla legge.
	Senza dubbio il punto pi&ugrave; importante dell&rsquo;atto lo si trova nel secondo comma dell&#039;articolo 23.3, che stabilisce come i mediatori debbano avvisare le parti che qualsiasi accordo raggiunto in mediazione sar&agrave; vincolante per loro e potr&agrave; essere legalmente trasformato in uno strumento esecutivo. Lo si pu&ograve; considerare per&ograve; passato in giudicato? Non proprio perch&eacute; la legge si limita ad affermare che un accordo mediato &egrave; s&igrave; esecutivo, ma non esattamente una sentenza. E&rsquo; comunque ovvio che un accordo mediato non possa essere ritenuto una sentenza, visto che per avere una sentenza &egrave; necessario che sia un terzo a decidere per le parti e questo non avviene nella mediazione
	Alcuni articoli nel quinto paragrafo della legge stabiliscono a chi ci si debba rivolgere nel caso di un accordo di mediazione transnazionale. Si &egrave; deciso che per comodit&agrave; e velocit&agrave; che se ne debbano occupare i tribunali di primo grado spagnoli. Rispettando quanto stabilito degli accordi transfrontalieri, c&rsquo;&egrave; bisogno poi di verificare che quanto deciso non risulti, per i tribunali spagnoli, come una "manifesta violazione dell&rsquo;ordine pubblico spagnolo" (art. 27.3), in particolare perch&eacute; ogni paese dell&rsquo;UE regola le questioni civili differentemente, comprese le questioni familiari.
	Un certo numero di disposizioni aggiuntive e finali conclude la prima legge spagnola nazionale sulla mediazione. Come disposizione aggiuntiva, l&#039;amministrazione pubblica promette di promuovere la mediazione, anche se pare pi&ugrave; una dichiarazione di facciata che di effettivo impegno.
	La Spagna &egrave; un mix di moderno e antico. A Madrid, alcuni degli edifici pi&ugrave; antichi sono in cima a lunghe scalinate. Se siete abbastanza fortunati da avere i vostri uffici in uno di questi stabili, potete anche scordarvi di poter fornire servizi di mediazione perch&eacute; la legge prevede che l&#039;edificio e gli uffici dei mediatori debbano essere accessibili anche alle persone con disabilit&agrave;. In aggiunta a questo, i mediatori devono essere pronti ad aiutare le parti anche con il linguaggio dei segni e l&rsquo;alfabeto Braille. Naturalmente &egrave; auspicabile e necessario poter fornire ai portatori di handicap servizi di mediazione efficaci e, naturalmente, a tutti i mediatori piacerebbe poterlo fare; ma questo &egrave; un servizio nuovo di zecca in Spagna e solo pochi possono permettersi di affrontare la spesa per essere preparati di fronte a questa eventualit&agrave;, soprattutto quando un vero e proprio mercato per quanto riguarda il mondo della mediazione deve ancora nascere.

	
	La nuova legge obbliga specificatamente le camere di commercio e le associazioni a modificare i loro statuti per fornire servizi di mediazione assieme a servizi di arbitrato nazionale e internazionale. Sar&agrave; piuttosto interessante vedere come si comporteranno, dal momento che non hanno mai fornito servizi di mediazione civile o commerciale.
	Le disposizioni finali all&#039;interno della legge modificano poi il Codice di Procedura civile del Paese, soprattutto perch&eacute; prevedono che vengano sospesi i termini per agire in contenzioso mentre le parti cercano una soluzione amichevole al loro conflitto attraverso la mediazione, sia per l&#039;esecuzione di accordi di mediazione. Il codice &egrave; stato modificato in modo da stabilire che le parti possono chiedere di arrivare ad una soluzione senza l&#039;assistenza di un avvocato quando il valore della causa &egrave; inferiore a 2.000 euro.
	Questa &egrave; in sintesi la regolamentazione relativa alla mediazione in Spagna. Ci&ograve; che sorprende &egrave; come la mediazione si &egrave; trasformata da un completo sconosciuto per persone, imprese e avvocati, ad essere trattata come panacea miracolosa in pochissimo tempo.Ancora pi&ugrave; sorprendente &egrave; come la mediazione stia attirando offerta pi&ugrave; che domanda. Attualmente &egrave; infatti pi&ugrave; pi&ugrave; facile diventare un mediatore senza mediazioni che gestire efficientemente il mercato della mediazione nonostante i suoi numerosi vantaggi, se non altro perch&eacute; ci si abitui all&rsquo;idea di passare dal classico sistema del tribunale ad un ambiente alternativo di risoluzione delle controversie.
	Infine, dal lato dell&#039;offerta, i mediatori in realt&agrave; credono di poter mediare a tempo pieno, e questo &egrave; l&#039;obiettivo di tutti i mediatori familiari esistenti, nonch&eacute; l&#039;obiettivo dei mediatori che decidono di intraprendere questo percorso. Ci vorr&agrave; ancora un po&rsquo; prima che un mediatore possa vivere solo grazie all&rsquo;attivit&agrave; di mediazione.
	Vedremo quindi un&rsquo;avvento della mediazione ad hoc? Probabilmente, anche perch&egrave; fino ad come nessuno deve sapere che un accordo &egrave; stato raggiunto grazie all&#039;intervento di un mediatore mediazione volte su una parola di base bocca. In un certo senso, questa legge prevede la mediazione professionale ed &egrave; per questo che essa si affanna con ogni aspetto della mediazione che si possa immaginare.

	Emanato nel 1988, il nostro primo atto moderno relativo all&rsquo;arbitrato non ha soddisfatto le aspettative visto che l&#039;arbitrato &egrave; usato molto raramente in Spagna.&nbsp;Diversi emendamenti sono stati fatti uscire per rendere l&#039;arbitrato ma non sono riusciti a stimolarne la domanda. Se mai la mediazione raggiunger&agrave; una sua maggiore et&agrave;, ci vorr&agrave; ancora parecchio tempo.&nbsp;

	fonte: ADRRESOURCES&nbsp;// Trad. Italiana a cura di L.B.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/la-mediazione-commerciale-in-spagna-esce-il-mediation-act.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/la-mediazione-commerciale-in-spagna-esce-il-mediation-act.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Marzo 2010</strong><br />
	Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010, n. 53


	IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

	Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

	Visto l&#039;articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

	Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

	Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

	Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

	Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

	Sulla proposta del Ministro della giustizia;

	E m a n a

	il seguente decreto legislativo:

	Capo I

	DISPOSIZIONI GENERALI

	Art. 1

	Definizioni

	1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

	a) mediazione: l&#039;attivit&agrave;, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o pi&ugrave; soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

	b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

	c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

	d) organismo: l&#039;ente pubblico o privato, presso il quale pu&ograve; svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

	e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell&#039;articolo 16 del presente decreto, nonche&#039;, sino all&#039;emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

	Art. 2

	Controversie oggetto di mediazione

	1. Chiunque pu&ograve; accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

	2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne&#039; le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

	Capo II

	DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

	Art. 3

	Disciplina applicabile e forma degli atti

	1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell&#039;organismo scelto dalle parti.

	2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell&#039;articolo 9, nonche&#039; modalit&agrave; di nomina del mediatore che ne assicurano l&#039;imparzialit&agrave; e l&#039;idoneit&agrave; al corretto e sollecito espletamento dell&#039;incarico.

	3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalit&agrave;.

	4. La mediazione pu&ograve; svolgersi secondo modalit&agrave; telematiche previste dal regolamento dell&#039;organismo.

	Art. 4

	Accesso alla mediazione

	1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all&#039;articolo 2 e&#039; presentata mediante deposito di un&#039;istanza presso un organismo. In caso di pi&ugrave; domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all&#039;organismo presso il quale e&#039; stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

	2. L&#039;istanza deve indicare l&#039;organismo, le parti, l&#039;oggetto e le ragioni della pretesa.

	3. All&#039;atto del conferimento dell&#039;incarico, l&#039;avvocato e&#039; tenuto a informare l&#039;assistito della possibilit&agrave; di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L&#039;avvocato informa altres&igrave; l&#039;assistito dei casi in cui l&#039;esperimento del procedimento di mediazione e&#039; condizione di procedibilit&agrave; della domanda giudiziale. L&#039;informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l&#039;avvocato e l&#039;assistito e&#039; annullabile. Il documento che contiene l&#039;informazione e&#039; sottoscritto dall&#039;assistito e deve essere allegato all&#039;atto introduttivo dell&#039;eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell&#039;articolo 5, comma 1, informa la parte della facolt&agrave; di chiedere la mediazione.

	Art. 5

	Condizione di procedibilit&agrave; e rapporti con il processo

	1. Chi intende esercitare in giudizio un&#039;azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilit&agrave; medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit&agrave;, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e&#039; tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell&#039;articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1&deg; settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L&#039;esperimento del procedimento di mediazione e&#039; condizione di procedibilit&agrave; della domanda giudiziale. L&#039;improcedibilit&agrave; deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d&#039;ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e&#039; gi&agrave; iniziata, ma non si e&#039; conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all&#039;articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e&#039; stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

	2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell&#039;istruzione e il comportamento delle parti, pu&ograve; invitare le stesse a procedere alla mediazione. L&#039;invito deve essere rivolto alle parti prima dell&#039;udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e&#039; prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all&#039;invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all&#039;articolo 6 e, quando la mediazione non e&#039; gi&agrave; stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

	3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne&#039; la trascrizione della domanda giudiziale.

	4. I commi 1 e 2 non si applicano:

	a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l&#039;opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

	b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all&#039;articolo 667 del codice di procedura civile;

	c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all&#039;articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

	d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all&#039;esecuzione forzata;

	e) nei procedimenti in camera di consiglio;

	f) nell&#039;azione civile esercitata nel processo penale.

	5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l&#039;atto costitutivo dell&#039;ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l&#039;arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all&#039;articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l&#039;arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e&#039; presentata davanti all&#039;organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all&#039;articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all&#039;atto costitutivo, l&#039;individuazione di un diverso organismo iscritto.

	6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altres&igrave; la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all&#039;articolo 11 presso la segreteria dell&#039;organismo.

	Art. 6

	Durata

	1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

	2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell&#039;articolo 5, non e&#039; soggetto a sospensione feriale.

	Art. 7

	Effetti sulla ragionevole durata del processo

	1. Il periodo di cui all&#039;articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell&#039;articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all&#039;articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

	Art. 8

	Procedimento

	1. All&#039;atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell&#039;organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all&#039;altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l&#039;organismo pu&ograve; nominare uno o pi&ugrave; mediatori ausiliari.

	2. Il procedimento si svolge senza formalit&agrave; presso la sede dell&#039;organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell&#039;organismo.

	3. Il mediatore si adopera affinche&#039; le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

	4. Quando non pu&ograve; procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore pu&ograve; avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell&#039;organismo deve prevedere le modalit&agrave; di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

	5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice pu&ograve; desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell&#039;articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

	Art. 9

	Dovere di riservatezza

	1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell&#039;organismo o comunque nell&#039;ambito del procedimento di mediazione e&#039; tenuto all&#039;obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

	2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e&#039; altres&igrave; tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

	Art. 10

	Inutilizzabilit&agrave; e segreto professionale

	1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l&#039;insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e&#039; ammessa prova testimoniale e non pu&ograve; essere deferito giuramento decisorio.

	2. Il mediatore non pu&ograve; essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne&#039; davanti all&#039;autorit&agrave; giudiziaria ne&#039; davanti ad altra autorit&agrave;. Al mediatore si applicano le disposizioni dell&#039;articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell&#039;articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

	Art. 11

	Conciliazione

	1. Se e&#039; raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e&#039; allegato il testo dell&#039;accordo medesimo. Quando l&#039;accordo non e&#039; raggiunto, il mediatore pu&ograve; formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all&#039;articolo 13.

	2. La proposta di conciliazione e&#039; comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l&#039;accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non pu&ograve; contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

	3. Se e&#039; raggiunto l&#039;accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l&#039;autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilit&agrave; di sottoscrivere. Se con l&#039;accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall&#039;articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ci&ograve; autorizzato. L&#039;accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, pu&ograve; prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

	4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l&#039;indicazione della proposta; il verbale e&#039; sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l&#039;autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilit&agrave; di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore d&agrave; atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

	5. Il processo verbale e&#039; depositato presso la segreteria dell&#039;organismo e di esso e&#039; rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

	Art. 12

	Efficacia esecutiva ed esecuzione

	1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e&#039; contrario all&#039;ordine pubblico o a norme imperative, e&#039; omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarit&agrave; formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l&#039;organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all&#039;articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e&#039; omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l&#039;accordo deve avere esecuzione.

	2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l&#039;espropriazione forzata, per l&#039;esecuzione in forma specifica e per l&#039;iscrizione di ipoteca giudiziale.

	Art. 13

	Spese processuali

	1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche&#039; al versamento all&#039;entrata del bilancio dello Stato di un&#039;ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l&#039;applicabilit&agrave; degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altres&igrave; alle spese per l&#039;indennit&agrave; corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all&#039;esperto di cui all&#039;articolo 8, comma 4.

	2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, pu&ograve; nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l&#039;indennit&agrave; corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all&#039;esperto di cui all&#039;articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

	3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

	Art. 14

	Obblighi del mediatore

	1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e&#039; fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell&#039;opera o del servizio; e&#039; fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

	2. Al mediatore e&#039; fatto, altres&igrave;, obbligo di:

	a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e&#039; designato, una dichiarazione di imparzialit&agrave; secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche&#039; gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

	b) informare immediatamente l&#039;organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all&#039;imparzialit&agrave; nello svolgimento della mediazione;

	c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell&#039;ordine pubblico e delle norme imperative;

	d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell&#039;organismo.

	3. Su istanza di parte, il responsabile dell&#039;organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull&#039;istanza, quando la mediazione e&#039; svolta dal responsabile dell&#039;organismo.

	Art. 15

	Mediazione nell&#039;azione di classe

	1. Quando e&#039; esercitata l&#039;azione di classe prevista dall&#039;articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l&#039;adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

	Capo III

	ORGANISMI DI MEDIAZIONE

	Art. 16

	Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

	1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di seriet&agrave; ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all&#039;articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

	2. La formazione del registro e la sua revisione, l&#039;iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l&#039;istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche&#039; la determinazione delle indennit&agrave; spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all&#039;adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall&#039;articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

	3. L&#039;organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall&#039;organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennit&agrave; spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l&#039;approvazione a norma dell&#039;articolo 17. Ai fini dell&#039;iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l&#039;idoneit&agrave; del regolamento.

	4. La vigilanza sul registro e&#039; esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

	5. Presso il Ministero della giustizia e&#039; istituito, con decreto ministeriale, l&#039;elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l&#039;iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche&#039; per lo svolgimento dell&#039;attivit&agrave; di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e&#039; stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all&#039;attivit&agrave; di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

	6. L&#039;istituzione e la tenuta del registro e dell&#039;elenco dei formatori avvengono nell&#039;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gi&agrave; esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

	Art. 17

	Risorse, regime tributario e indennit&agrave;

	1. In attuazione dell&#039;articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall&#039;articolo 20, rientrano tra le finalit&agrave; del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al &laquo;Fondo Unico Giustizia&raquo; attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell&#039;articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell&#039;articolo 7 del decreto del Ministro dell&#039;economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

	2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall&#039;imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

	3. Il verbale di accordo e&#039; esente dall&#039;imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l&#039;imposta e&#039; dovuta per la parte eccedente.

	4. Con il decreto di cui all&#039;articolo 16, comma 2, sono determinati:

	a) l&#039;ammontare minimo e massimo delle indennit&agrave; spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalit&agrave; di ripartizione tra le parti;

	b) i criteri per l&#039;approvazione delle tabelle delle indennit&agrave; proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

	c) le maggiorazioni massime delle indennit&agrave; dovute, non superiori al venticinque per cento, nell&#039;ipotesi di successo della mediazione;

	d) le riduzioni minime delle indennit&agrave; dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e&#039; condizione di procedibilit&agrave; ai sensi dell&#039;articolo 5, comma 1.

	5. Quando la mediazione e&#039; condizione di procedibilit&agrave; della domanda ai sensi dell&#039;articolo 5, comma 1, all&#039;organismo non e&#039; dovuta alcuna indennit&agrave; dalla parte che si trova nelle condizioni per l&#039;ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell&#039;articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e&#039; tenuta a depositare presso l&#039;organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell&#039;atto di notoriet&agrave;, la cui sottoscrizione pu&ograve; essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche&#039; a produrre, a pena di inammissibilit&agrave;, se l&#039;organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicit&agrave; di quanto dichiarato.

	6. Il Ministero della giustizia provvede, nell&#039;ambito delle proprie attivit&agrave; istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell&#039;indennit&agrave; di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all&#039;articolo 16, comma 2, delle indennit&agrave; spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell&#039;attivit&agrave; prestata a favore dei soggetti aventi diritto all&#039;esonero.

	7. L&#039;ammontare dell&#039;indennit&agrave; pu&ograve; essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall&#039;Istituto Nazionale di Statistica, dell&#039;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

	8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l&#039;anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall&#039;anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del &laquo;Fondo unico giustizia&raquo; di cui all&#039;articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all&#039;entrata del bilancio dello Stato.

	9. Il Ministro dell&#039;economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all&#039;entrata l&#039;ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

	Art. 18

	Organismi presso i tribunali

	1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all&#039;articolo 16.

	Art. 19

	Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

	1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilit&agrave;.

	2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell&#039;articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all&#039;articolo 16.

	Capo IV

	DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

	Art. 20

	Credito d&#039;imposta

	1. Alle parti che corrispondono l&#039;indennit&agrave; ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e&#039; riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d&#039;imposta commisurato all&#039;indennit&agrave; stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d&#039;imposta e&#039; ridotto della met&agrave;.

	2. A decorrere dall&#039;anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e&#039; determinato l&#039;ammontare delle risorse a valere sulla quota del &laquo;Fondo unico giustizia&raquo; di cui all&#039;articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d&#039;imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell&#039;anno precedente. Con il medesimo decreto e&#039; individuato il credito d&#039;imposta effettivamente spettante in relazione all&#039;importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell&#039;importo indicato al comma 1.

	3. Il Ministero della giustizia comunica all&#039;interessato l&#039;importo del credito d&#039;imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all&#039;Agenzia delle entrate l&#039;elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

	4. Il credito d&#039;imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed e&#039; utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell&#039;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche&#039;, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d&#039;impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d&#039;imposta non d&agrave; luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne&#039; del valore della produzione netta ai fini dell&#039;imposta regionale sulle attivit&agrave; produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

	5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell&#039;importo corrispondente all&#039;ammontare delle risorse destinate ai crediti d&#039;imposta sulla contabilit&agrave; speciale n. 1778 &laquo;Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio&raquo;.

	Art. 21

	Informazioni al pubblico

	1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l&#039;informazione e l&#039;editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

	Capo V

	ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

	Art. 22

	Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

	1. All&#039;articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e&#039; aggiunto il seguente: &laquo;5-bis) mediazione, ai sensi dell&#039;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;&raquo;.

	Art. 23

	Abrogazioni

	1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

	2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonche&#039; le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all&#039;articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

	Art. 24

	Disposizioni transitorie e finali

	1. Le disposizioni di cui all&#039;articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/decreto-legislativo-4-marzo-2010-n-28-attuazione-articolo-60-della-legge-18-giugno-2009-n-69-in-materia-di-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali-adr-quadra-normativa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/decreto-legislativo-4-marzo-2010-n-28-attuazione-articolo-60-della-legge-18-giugno-2009-n-69-in-materia-di-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali-adr-quadra-normativa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Relazione Illustrativa al decreto legislativo n. 28/2010]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>2009</strong><br />
	Schema di D.Lgs. - Attuazione dell&rsquo;art. 60 della L. 69/2009, in materia di mediazione civile e commerciale - Relazione
	Schema di decreto legislativo recante: &ldquo;Attuazione dell&rsquo;articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali&rdquo;

	Articolo 1 (Definizioni)

	L&rsquo;articolo 1 contiene alcune definizioni di concetti ricorrenti nell&rsquo;articolato, al fine di delimitare la materia di intervento del decreto legislativo rispetto a fenomeni contigui quali la conciliazione giudiziale e l&rsquo;arbitrato, oltre che per garantire una migliore leggibilit&agrave; del testo.
	Alla lettera a), viene in primo luogo offerta una definizione del concetto di mediazione. La legge-delega n. 69 del 2009 non prevede una struttura rigida e predeterminata della mediazione civile e commerciale, ma si affida principalmente all&rsquo;esperienza autoregolativa di quei soggetti pubblici e privati che, negli ultimi anni, hanno dato vita &ndash; nel contesto della conciliazione societaria di cui agli articoli 38-40 del decreto legislativo n. 5 del 2003, ma anche in forme pi&ugrave; spontanee &ndash; a esperienze di mediazione stragiudiziale di buon successo e che possono pertanto costituire il punto di riferimento per l&rsquo;intervento del legislatore delegato. Per tale ragione, nella definizione di mediazione si sottolinea anzitutto che la denominazione attribuita all&rsquo;attivit&agrave; svolta, dalle parti, da coloro che la esercitano o da altre fonti normative, &egrave; irrilevante, posto che la moderna mediazione non si lascia irrigidire in formule che in realt&agrave; colgono del fenomeno solo aspetti parziali.
	L&rsquo;elemento caratterizzante &egrave; invece dato dalla finalit&agrave; di assistenza delle parti nella ricerca di una composizione non giudiziale di una controversia.
	Per controversia &egrave; da intendersi la crisi di cooperazione tra soggetti privati, risolubile non soltanto attraverso la netta demarcazione tra torti e ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo di accordi amichevoli che tendano a rinegoziare e a ridefinire gli obiettivi, i contenuti e i tempi del rapporto di cooperazione, in vista del suo prolungamento, e non necessariamente della sua chiusura definitiva. Gi&agrave; nella definizione iniziale viene pertanto esplicitata l&rsquo;opzione per una mediazione che sappia abbracciare contemporaneamente forme sia facilitative che aggiudicative. Alle forme facilitative &egrave; anzi assegnata una certa preferenza (v. anche gli articoli 8 e 11), in virt&ugrave; della loro maggiore duttilit&agrave; rispetto ai reali interessi delle parti e della conseguente loro maggiore accettabilit&agrave; sociale.
	I mezzi utilizzati per giungere alla composizione sono dunque tendenzialmente irrilevanti, anche se la terziet&agrave; e l&rsquo;imparzialit&agrave; del soggetto che svolge la mediazione restano elementi imprescindibili.
	La lettera b) definisce il mediatore, vale a dire la persona o le persone fisiche che conducono il procedimento di mediazione, per conto dell&rsquo;organismo, e che sono chiamati a operare per la composizione della controversia, senza essere per&ograve; dotati di poteri decisionali; anche sotto il profilo soggettivo, si sottolinea pertanto la distanza della mediazione cos&igrave; come definita nel decreto da forme di risoluzione della controversia paragiurisdizionali.
	La lettera c) definisce il concetto di conciliazione, intesa come esito positivo dell&rsquo;attivit&agrave; di mediazione.
	La lettera d) definisce l&rsquo;organismo abilitato a svolgere la mediazione e precisa che tale abilitazione spetta a enti pubblici e privati, privi tuttavia dell&rsquo;autorit&agrave; di imporre una soluzione in termini vincolanti. Tale precisazione, ripresa da alcuni strumenti normativi internazionali, &egrave; utile a ribadire &ndash; cos&igrave; come per il mediatore &ndash; la natura informale e primariamente facilitativa dell&rsquo;attivit&agrave; di mediazione svolta dagli organismi di cui al decreto, ma soprattutto serve a distanziarla da forme arbitrali o pararbitrali di decisione della controversia.
	La lettera e) definisce infine il registro degli organismi di conciliazione. In linea con la legge-delega e riprendendo l&rsquo;esperienza della conciliazione societaria, si &egrave; scelto di riservare la mediazione a organismi dotati di un&rsquo;abilitazione pubblica e soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia (v. articolo 16). A tale fine il decreto legislativo rimanda a un decreto ministeriale, che dovr&agrave; istituire un registro degli organismi abilitati, salvo affidare, fino a quella data e senza soluzioni di continuit&agrave;, i compiti descritti al gi&agrave; esistente registro della conciliazione societaria, istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Nel testo, il rinvio al registro &egrave; dunque indifferentemente operato a quello gi&agrave; esistente e a quello da istituire.

	Articolo 2 (Controversie oggetto di mediazione)

	L&rsquo;articolo 2, comma 1 chiarisce &ndash; in linea con la delega (articolo 60, comma 3, lettera a), della legge n. 69 del 2009) e con la normativa comunitaria (articolo 1, comma 2 della direttiva dell&rsquo;Unione europea n. 52/2008) &ndash; che la mediazione ha per oggetto diritti di cui le parti possano disporre. A tale enunciato, del resto, corrisponde il limite generale dell&rsquo;ordine pubblico e del rispetto delle norme imperative di cui fanno menzione gli articoli 12, comma 1, e 14, comma 2, lettera c).
	Al comma 2 &egrave; poi precisato che la procedura di mediazione disciplinata dal decreto non esclude il ricorso a istituti gi&agrave; ampiamente sperimentati nella pratica, che consentono di giungere alla composizione di controversie su base paritetica o attraverso procedure di reclamo disciplinate dalle carte di servizi, ma che si differenziano dalla mediazione per il mancato intervento di organismi terzi e imparziali.

	Articolo 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti)

	L&rsquo;articolo 3 regola la disciplina applicabile al procedimento di mediazione.
	In linea con i principi di delega, che a loro volta fanno rinvio sul punto alla normativa comunitaria e alla disciplina della conciliazione societaria, la scelta di fondo, calata nei commi 1 e 2, &egrave; stata quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di minimizzare l&rsquo;intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; di mediazione. Quest&rsquo;ultima &egrave; pertanto disciplinata in modo prevalente dal regolamento privato, di cui ciascun singolo organismo deve dotarsi e che deve essere depositato presso il Ministero della giustizia all&rsquo;atto dell&rsquo;iscrizione al registro (articolo 16, comma 3). I limiti che l&rsquo;articolo 3 pone alla potest&agrave; regolamentare degli organismi si riducono al rispetto del dovere di riservatezza, poi disciplinato in modo analitico nell&rsquo;articolo 9, e del dovere di imparzialit&agrave; del mediatore rispetto al singolo affare trattato.
	Al comma 3 si precisa poi che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalit&agrave;.
	Il comma 4 infine recepisce il principio di cui all&rsquo;articolo 60, comma 3, lettera i) della legge-delega, prevedendo la possibilit&agrave; di esercitare la mediazione secondo modalit&agrave; telematiche, affidando al regolamento dell&rsquo;organismo la disciplina pi&ugrave; analitica di tali modalit&agrave;. Anche il ricorso alla telematica si inserisce nel quadro della semplificazione e deformalizzazione dell&rsquo;attivit&agrave; di mediazione, che costituisce una della leve su cui fare maggior affidamento per la diffusione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Nel successivo articolo 16 &egrave; reso chiaro che le forme telematiche devono salvaguardare in ogni caso la sicurezza delle comunicazioni e la riservatezza dei dati trasmessi.

	Articolo 4 (Accesso alla mediazione)

	L&rsquo;articolo 4 delinea innanzi tutto le modalit&agrave; di avvio del procedimento di mediazione, che si articolano in una semplice domanda da depositare, e dunque da porre per iscritto, presso la segreteria di un organismo inserito nel registro di cui all&rsquo;articolo 16.
	Deliberatamente, non si stabilisce un criterio di competenza in senso proprio, cos&igrave; da evitare una impropria giurisdizionalizzazione della sequenza che avrebbe alimentato contrasti e imposto criteri per la risoluzione dei conflitti.
	Le parti saranno cos&igrave; libere di investire, concordemente o singolarmente, l&rsquo;organismo ritenuto maggiormente affidabile.
	Qualora, rispetto alla stessa controversia, vi siano pi&ugrave; domande di mediazione, si &egrave; optato per un criterio selettivo oggettivo, e di piana applicazione, quale quello della prevenzione: il procedimento di mediazione si svolger&agrave; davanti all&rsquo;organismo presso cui &egrave; stata depositata la prima domanda. Questo spiega anche perch&eacute; si &egrave; scelto di imporre alla domanda la forma del deposito documentale.
	Il descritto requisito formale minimo garantisce certezza anche ai diversi, ulteriori e delicati fini del regime di impedimento della decadenza di cui all&rsquo;articolo 5, e di interruzione e sospensione della prescrizione.
	Si &egrave; previsto, con finalit&agrave; di garanzia, che, per l&rsquo;applicazione del criterio di prevenzione, si deve fare riferimento alla necessaria ricezione della comunicazione della domanda depositata.
	Entrambi i rami del parlamento hanno suggerito di introdurre, invece, un criterio di competenza territoriale specifico, in particolare riferito alla ubicazione della sede dell&rsquo;organismo nel circondario del tribunale ovvero, anche in subordine, nel distretto della Corte di appello che sarebbero competenti a decidere la corrispondente causa di merito.
	L&rsquo;osservazione non pu&ograve; essere accolta per svariati motivi.
	Il primo, gi&agrave; di per s&eacute; assorbente, &egrave; dato dal fatto che la mediazione non ha un oggetto necessariamente corrispondente a una lite, coinvolgendo usualmente il complessivo rapporto tra le parti, e quindi includendo, potenzialmente, pi&ugrave; cause suscettibili di diverse competenze.
	Inoltre, lo stesso bene della vita &egrave; spesso suscettibile di pi&ugrave; domande, anch&rsquo;esse corrispondenti a plurime competenze (domande di accertamento, di adempimento, costitutive).
	Il secondo profilo &egrave; dato dalla gi&agrave; ricordata impossibilit&agrave; di risolvere i conflitti tra le competenze degli organismi, a meno di non rimettere al giudice della successiva causa di merito, sempre che ritenga la lite davanti a s&eacute; corrispondente alla mediazione svolta, la valutazione della competenza medesima. Con l&rsquo;effetto di rischiare il regresso della causa, nei casi di condizione di procedibilit&agrave;, per una decisione difforme della Corte di cassazione in sede di legittimit&agrave;, posto che non sarebbe utilizzabile neanche il regolamento di competenza previsto dal codice di rito civile per le decisioni giudiziali sulla competenza degli uffici giudiziari. Con conseguente lesione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
	La regola della prevenzione evita dunque la scelta di criteri quale quello della sede o residenza della parte chiamata in mediazione, ovvero quello opposto. Ognuna di queste ipotesi avrebbe comunque alimentato &ndash; nonostante l&rsquo;apparente semplicit&agrave; &ndash; dannosi contrasti interpretativi (si pensi alla residenza o sede ritenute fittizie). E avrebbe altres&igrave; implicato inconvenienti non trascurabili: ad esempio, il &ldquo;foro del convenuto&rdquo; avrebbe costretto alcune categorie di soggetti, che oggi godono di un regime protettivo di competenza, quali i consumatori, a recarsi necessariamente presso l&rsquo;avversario; ovvero, avrebbe impedito alla parte di optare per organismi ritenuti pi&ugrave; affidabili anche se con sede viciniore ma differente da quella propria o della propria residenza, senza contare che, in alcune materie, gli organismi ben difficilmente conosceranno una distribuzione cos&igrave; capillare da riprodurre la competenza degli uffici giudiziari.
	In ogni caso, si &egrave; tenuto conto delle rilevanti esigenze sottese alle osservazioni parlamentari, riprendendo un ulteriore suggerimento delle Camere: si &egrave; prevista espressamente la sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione solo se essa avvenga senza giustificato motivo (art. 8, comma 5). Tra i giustificati motivi potr&agrave; quindi agevolmente rientrare la mancata partecipazione a una mediazione proposta davanti a un organismo senza alcun collegamento con la residenza o sede delle parti, con il loro domicilio o con i fatti oggetto di conflitto. Mentre potr&agrave; sanzionarsi la mancata partecipazione a una mediazione proposta davanti a organismo caratterizzato dagli esposti criteri di collegamento, anche se successiva alla prima avviata al contrario in modo abusivo.
	Va poi precisato che &egrave; parsa superabile anche la richiesta, proveniente dalle Commissioni, di precisare che la &ldquo;litispendenza&rdquo; si determina con il deposito della domanda: sembra evidente che si tratta di un concetto processuale del tutto estraneo alla struttura della mediazione.
	Il secondo comma dell&rsquo;articolo mira poi a risolvere un problema connesso: quello della individuazione della controversia. Si fa riferimento alle parti, all&rsquo;oggetto e alle ragioni della pretesa, per delineare una cornice pi&ugrave; snella rispetto a quella della domanda giudiziale, in quanto riferibile a una contesa che investa un rapporto fonte di possibili plurime cause. Allo stesso tempo, si &egrave; dovuto precisare quel contenuto minimo che risultasse coerente con le anticipate ricadute sulla prescrizione e decadenza.
	Infine, l&rsquo;ultimo comma dell&rsquo;articolo 4, affronta il delicato tema degli obblighi di informazione dell&rsquo;avvocato (articolo 60, comma 3, lettera n), della legge n. 69 del 2009) cui eventualmente la parte si sia rivolta per esaminare la fattispecie litigiosa che la coinvolge.
	Si evidenzia l&rsquo;importanza di tale obbligo imponendo un&rsquo;informativa specifica e scritta, abbinata a quella sulle agevolazioni fiscali di cui la parte in mediazione pu&ograve; usufruire.
	L&rsquo;avvocato dovr&agrave; informare la parte all&rsquo;atto del conferimento dell&rsquo;incarico. Sul punto si &egrave; accolta l&rsquo;osservazione della Commissione del Senato, modificando la disposizione che prevedeva l&rsquo;obbligo d&rsquo;informativa al momento &ndash; meno precisamente individuabile &ndash; del primo colloquio con l&rsquo;assistito.
	La sanzione per l&rsquo;omessa informativa &egrave; stata individuata nell&rsquo;annullabilit&agrave; del contratto concluso eventualmente con l&rsquo;assistito, rafforzata dall&rsquo;obbligo di allegare il documento, sottoscritto, all&rsquo;atto introduttivo del giudizio in ipotesi instaurato.
	Entrambe le Commissioni parlamentari hanno suggerito la limitazione della previsione a quella dell&rsquo;illecito disciplinare.
	La proposta emendativa non &egrave; stata accolta innanzi tutto perch&eacute; ultronea rispetto a quanto la legge professionale gi&agrave; prevede, e in secondo luogo perch&eacute; si &egrave; ritenuto di dover mantenere una tutela rafforzata della parte coinvolta, che necessariamente deve andare al di l&agrave; dei profili deontologici, che ineriscono la condotta del professionista piuttosto che la protezione dei diritti del soggetto destinatario della sua prestazione.
	Si tratta di un vizio che non si riverbera sulla validit&agrave; della procura, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimit&agrave;. Secondo la Suprema Corte, infatti, la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, &egrave; insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui invalidit&agrave; non toglie quindi al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura.
	In tal modo, inoltre, si &egrave; evitato anche di prevedere un&rsquo;improcedibilit&agrave; della domanda medesima, che sarebbe andata a danno della stessa parte a favore della quale &egrave; introdotta la previsione.
	In aggiunta, il giudice informer&agrave; la parte non avvisata della possibilit&agrave; di avvalersi della mediazione.

	Articolo 5 (Condizione di procedibilit&agrave; e rapporti con il processo)

	Nell&rsquo;articolo 5 sono regolati i rapporti tra il procedimento di mediazione e l&rsquo;eventuale processo civile relativo alla medesima controversia su cui si &egrave; svolta o si svolge la mediazione.
	Il comma 1 configura la mediazione, rispetto ad alcune materie, come condizione di procedibilit&agrave;. Lo schema seguito &egrave; quello gi&agrave; sperimentato nelle controversie di lavoro, agli articoli 410 ss. del codice di procedura civile, o nelle controversie agrarie, ai sensi dell&rsquo;articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203. La parte che intende agire in giudizio ha l&rsquo;onere di tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi &ndash; su eccezione di parte nella prima difesa o d&rsquo;ufficio entro la prima udienza &ndash; che la mediazione non &egrave; stata tentata o che non &egrave; decorso il termine massimo per il suo completamento, fissa una nuova udienza dopo la scadenza del termine massimo per la mediazione, onde consentirne lo svolgimento. Se poi la mediazione non &egrave; ancora iniziata, il giudice deve altres&igrave; assegnare un termine per la presentazione della domanda a un organismo iscritto. Rispetto al modello del processo del lavoro, si &egrave; preferito non prevedere la sospensione del processo, ma un suo semplice differimento, atteso lo sfavore che il legislatore degli ultimi anni rivolge verso l&rsquo;istituto della sospensione. La sospensione &egrave; del resto anche pi&ugrave; dispendiosa per le parti, che possono dover riassumere il processo dopo la cessazione della causa sospensiva.
	Il comma 1 intende cos&igrave; allargare a una vasta serie di rapporti la condizione di procedibilit&agrave;, sul presupposto che solo una simile estensione possa garantire alla nuova disciplina una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie.
	Al riguardo, occorre rammentare che la Corte costituzionale ha pi&ugrave; volte giudicato legittimo il perseguimento delle finalit&agrave; deflattive, realizzato attraverso il meccanismo della condizione di procedibilit&agrave;. Si tratta, infatti, di una misura che, senza impedire o limitare oltremodo l&rsquo;accesso alla giurisdizione, si limita a differirne l&rsquo;esperimento, imponendo alle parti oneri obiettivamente non gravosi e volti anzi a dare soddisfazione alle loro pretese in termini pi&ugrave; celeri e meno dispendiosi (Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276, Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82 e in relazione al giusto processo Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 436).
	La condizione di procedibilit&agrave; si pone perfettamente in linea con le direttive della legge-delega. Su questo punto la Commissione Giustizia del Senato, nel parere reso il 27 gennaio 2010, ha espresso delle perplessit&agrave;, invitando il Governo a escludere l&rsquo;obbligatoriet&agrave; del procedimento di conciliazione.
	In realt&agrave;, come riconosciuto nello stesso parere, l&rsquo;articolo 60, comma 3, lettera a) della legge n. 69 del 2009 stabilisce, come unico limite all&rsquo;esercizio della delega, che la disciplina della mediazione non pu&ograve; precludere l&rsquo;accesso alla giustizia.
	Ora, tale concetto non pu&ograve; essere interpretato in senso letterale, dovendosi certamente in esso ricomprendere anche le ipotesi in cui l&rsquo;accesso alla giustizia non &egrave; formalmente precluso, ma &egrave; reso particolarmente oneroso sotto il profilo economico o dei tempi necessari alla conclusione della procedura obbligatoria di mediazione; ci&ograve; precisato, non pu&ograve; esservi dubbio che la disciplina dell&rsquo;articolo 5, comma 1, del decreto &ndash; regolando l&rsquo;ipotesi di una condizione di procedibilit&agrave; e non di proponibilit&agrave; della domanda - si tenga lontana da tali estremi e realizzi quel punto di equilibrio tra diritto d&rsquo;azione ex articolo 24 Cost. e interessi generali alla sollecita amministrazione della giustizia e al contenimento dell&rsquo;abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, pi&ugrave; volte richiesto dalla Corte costituzionale per affermare la legittimit&agrave; di simili interventi normativi (v. anche Corte cost., 24 marzo 2006, n. 125)
	Il procedimento di mediazione ha, infatti, una durata massima molto contenuta, ha costi ridotti, soprattutto se si considera che costituisce uno strumento che consente di evitare il giudizio e dunque di realizzare un ben maggiore risparmio, &egrave; completamente gratuito per i cittadini non abbienti e, anche quando si inserisce in un processo gi&agrave; avviato, non ne impone la sospensione, ma il semplice differimento. Inoltre, anche per la conciliazione obbligatoria, le parti hanno sempre la possibilit&agrave; di presentare la domanda giudiziale prima di svolgere la mediazione, e procedere alla sua trascrizione, per conseguire gli effetti che la legge vi ricollega (art. 2652 ss. del codice civile).In aggiunta, va sottolineato che numerosi articoli del testo pongono l&rsquo;accento sulla mediazione facilitativa, vale a dire su una forma di mediazione nella quale il mediatore non &egrave;, a differenza del giudice, vincolato strettamente al principio della domanda e pu&ograve; trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti. Il mediatore non si limita a regolare questioni passate, guardando piuttosto a una ridefinizione della relazione intersoggettiva in prospettiva futura. Si pensi ai contratti bancari, in cui il cliente ha spesso la necessit&agrave; non soltanto di vedersi riconoscere competenze negategli dall&rsquo;istituto creditizio, ma anche di rinegoziare il complessivo rapporto bancario in tutti i suoi molteplici aspetti. O ancora, si faccia l&rsquo;esempio dei rapporti condominiali, in cui la coesistenza forzosa dei comproprietari consiglia, se non addirittura impone, la ricerca di soluzioni facilitative, che consentano in ogni caso di riavviare la convivenza condominiale al di l&agrave; della decisione del singolo affare.Tale impostazione, che connota fortemente la mediazione disciplinata dal decreto, &egrave; di grande ausilio anche per giustificare una condizione di procedibilit&agrave; a largo raggio, in particolare per garantire che tale limitazione del diritto di azione sia realmente efficace in chiave deflattiva. Una mediazione in cui la definizione complessiva del rapporto tra le parti &egrave; incentivata si presenta, infatti, assai pi&ugrave; appetibile per le parti, consentendo loro non soltanto un&rsquo;abbreviazione dei tempi, ma anche di conseguire risultati che il processo &egrave; inidoneo ad assicurare.
	Nella scelta delle materie rispetto alle quali la mediazione &egrave; condizione di procedibilit&agrave;, tre sono stati i criteri-guida seguiti.
	In primo luogo, si sono prescelte quelle cause in cui il rapporto tra le parti &egrave; destinato, per le pi&ugrave; diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione aggiudicativa della singola controversia. Oltre al condominio, di cui si &egrave; gi&agrave; detto, si &egrave; fatto riferimento anzitutto ad alcuni contratti di durata per i quali la condizione di procedibilit&agrave; non &egrave; tra l&rsquo;altro sconosciuta (locazione, comodato, affitto d&rsquo;azienda) ovvero ai rapporti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla stessa area territoriale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, condominio, patti di famiglia).
	L&rsquo;inserimento dei patti di famiglia, su cui si &egrave; soffermato il parere della Commissione Giustizia della Camera, si giustifica in quanto l&rsquo;art. 768-octies del codice civile gi&agrave; prevede la preliminare devoluzione delle relative controversie agli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e il presente decreto consente di chiarire che tale devoluzione &egrave; obbligatoria. Naturalmente, l&rsquo;obbligatoriet&agrave; &egrave; valevole solo per le controversie su patti di famiglia (o su clausole degli stessi) riguardanti diritti disponibili.
	In secondo luogo, si sono prescelte alcune controversie in materia di risarcimento del danno, che traggono origine da rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, &egrave; quindi particolarmente pi&ugrave; fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilit&agrave; medica e diffamazione a mezzo stampa). Tali controversie appaiono pi&ugrave; facilmente mediabili e sono inoltre caratterizzate da una complessit&agrave; che pu&ograve; essere pi&ugrave; facilmente dipanata in ambito stragiudiziale. Ad esse si sono aggiunte, raccogliendo sul punto un suggerimento della Commissione Giustizia del Senato, le controversie risarcitorie derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, che formano oggetto di un rilevante contenzioso, ma per le quali sono ampi gli spazi di conciliazione stragiudiziale.
	In terzo luogo, si sono individuate alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari e finanziari) che, oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti e dunque necessit&agrave; analoghe a quelle appena illustrate, conoscono una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso. A ci&ograve; si aggiunga che il settore dei contratti di servizi gi&agrave; vanta diffuse esperienze di composizione bonaria, che potranno essere messe utilmente a profitto anche nel nuovo procedimento di mediazione introdotto. Proprio per quest&rsquo;ultima ragione, si &egrave; pensato di valorizzare sia il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 settembre 2007, n. 179, sia il procedimento istituito in attuazione dell&rsquo;articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1&deg; settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, facendoli assurgere &ndash; nelle materie di riferimento &ndash; a condizione di procedibilit&agrave; alternativa rispetto a quella davanti agli organismi, sul presupposto che gli organi ivi disciplinati offrano gi&agrave; oggi adeguate garanzie di imparzialit&agrave; e di efficienza.
	Si &egrave; ritenuto peraltro opportuno escludere dal raggio applicativo del tentativo obbligatorio le azioni inibitorie e risarcitorie regolate dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo.
	Nel caso delle azioni a tutela di interessi superindividuali, l&rsquo;esclusione nasce o dall&rsquo;esistenza di un&rsquo;autonoma condizione di procedibilit&agrave; o dalla constatazione che non &egrave; concepibile una mediazione nell&rsquo;azione di classe fino a quando quest&rsquo;ultima non ha assunto i connotati che permetterebbero una mediazione allargata al maggior numero dei membri della collettivit&agrave; danneggiata, fino dunque alla scadenza del termine per le adesioni (v. articolo 15).
	Fermo quanto previsto dal comma 1, la mediazione &egrave; facoltativa.
	Per rafforzarne l&rsquo;efficacia, al comma 2 &egrave; stato peraltro previsto che anche la mediazione facoltativa possa interferire con il processo.
	Si tratta della mediazione sollecitata dal giudice, prevista anche dalla direttiva comunitaria n. 2008/52/CE e che si affianca, senza sostituirla, alla mediazione giudiziale. La mediazione disciplinata dal presente decreto ha tuttavia potenzialit&agrave; ulteriori, legate alle soluzioni facilitative di cui si &egrave; parlato e che sono invece tendenzialmente estranee ai poteri del giudice. Il giudice di merito, di primo o secondo grado, valuta se formulare l&rsquo;invito in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, onde non favorire dilazioni. Se le parti aderiscono all&rsquo;invito del giudice, questi provvede ai sensi del comma 1, fissando una nuova udienza dopo la scadenza del termine per la mediazione. L&rsquo;adesione delle parti &egrave; stata prevista onde evitare che esse debbano soggiacere a un&rsquo;iniziativa del giudice, senza essere convinte della possibilit&agrave; di comporre la controversia in via stragiudiziale.
	Va precisato che, nelle materie di cui al comma 1, la mediazione sollecitata dal giudice non &egrave; impedita o vietata dal fallimento della mediazione `obbligatoria`. Come &egrave; sempre possibile giungere alla conciliazione giudiziale anche nelle cause per le quali il previo tentativo di conciliazione riveste carattere obbligatorio, analogamente il giudice pu&ograve; individuare nuovi spazi di composizione della controversia e invitare le parti a esplorarli.
	Ai commi 3 e 4 sono elencati i procedimenti il cui svolgimento non &egrave; precluso dalla mediazione.
	In particolare, il comma 3 riprende, con formulazione pi&ugrave; estesa, il disposto dell&rsquo;articolo 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile. La mediazione non pu&ograve; andare a discapito della parte che ha interesse a ottenere un provvedimento urgente o cautelare; imporre una sospensione in tali ipotesi significherebbe precludere l&rsquo;accesso alla giurisdizione rispetto a situazioni di che richiedono una decisione in tempi molto ristretti e sulle quali il mediatore &egrave; privo di qualsiasi potere d&rsquo;intervento. La formula prescelta (&ldquo;provvedimenti urgenti e cautelari&rdquo;) &egrave; molto ampia, onde potervi ricomprendere con sicurezza anche quei provvedimenti volti a fronteggiare stati di bisogno, la cui qualificazione &egrave; incerta in giurisprudenza e dottrina (come ad es. l&rsquo;ordinanza provvisionale ex articolo 147 del codice delle assicurazioni private o l&rsquo;accertamento tecnico preventivo, sulla cui natura cautelare si &egrave; recentemente pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 28 gennaio 2010, ma che era sino a oggi controversa). Il comma 3 chiarisce poi che la mediazione non preclude la trascrizione della domanda giudiziale, non impedisce cio&egrave; all&rsquo;attore di conseguire gli effetti sul regime di circolazione dei diritti disciplinati negli articoli 2652 ss. del codice civile; si tratta di quegli effetti di anticipazione della tutela che non a caso la dottrina accomuna alla tutela cautelare e urgente tra gli strumenti per realizzare il fondamentale principio secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell&rsquo;attore che ha ragione.
	Il comma 4 elenca poi una serie di procedimenti ai quali non si applicano le disposizioni sulla condizione di procedibilit&agrave; e per i quali la mediazione su sollecitazione del giudice non opera con effetto preclusivo. Il carattere che accomuna i procedimenti elencati &egrave; dato dal fatto che essi sono posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che &egrave; invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi.
	Rispetto alla disciplina dell&rsquo;articolo 412-bis del codice di procedura civile, l&rsquo;elenco dei procedimenti esclusi &egrave; pi&ugrave; nutrito, in quanto pi&ugrave; ampia &egrave; la gamma degli affari investiti dalla mediazione rispetto ai rapporti di lavoro, e dunque pi&ugrave; varie le esigenze di tutela che possono presentarsi.
	L&rsquo;esclusione dei procedimenti di ingiunzione e di convalida di licenza o sfratto (lettere a e b) si giustifica per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. Il procedimento &egrave; caratterizzato da un contraddittorio differito o rudimentale, e mira a consentire al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo. Appare pertanto illogico frustrare tale esigenza imponendo la mediazione o comunque il differimento del processo (sulla non applicabilit&agrave; del tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento ingiuntivo v. del resto Corte cost. 6 febbraio 2001, n. 29; Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276). E&rsquo; stato peraltro previsto che la mediazione possa trovare nuovamente spazio all&rsquo;esito della fase sommaria, quando le esigenze di celerit&agrave; sono cessate, la decisione sulla concessione dei provvedimenti esecutivi &egrave; stata gi&agrave; presa e la causa prosegue nelle forme ordinarie.
	L&rsquo;esclusione dei procedimenti possessori fino all&rsquo;adozione dei provvedimenti interdittali (lettera c) si giustifica per motivi analoghi a quelli che riguardano i provvedimenti cautelari (somma urgenza nel provvedere). La collocazione nel comma 5 &egrave; dovuta al fatto che il procedimento possessorio pu&ograve; conoscere una fase di merito (articolo 703, quarto comma, codice di procedura civile), nella quale &egrave; incongruo non consentire la mediazione.
	I procedimenti di cognizione che si inseriscono incidentalmente nell&rsquo;esecuzione forzata (opposizione all&rsquo;esecuzione e agli atti esecutivi, controversie in sede di distribuzione, accertamento dell&rsquo;obbligo del terzo) sono stati esclusi (lettera d) per la loro stretta interferenza con l&rsquo;esecuzione forzata. Consentire o, peggio, imporre la dilazione nella fase processuale in cui la soddisfazione del singolo diritto &egrave; pi&ugrave; prossima significherebbe aprire la strada a manovre dilatorie da parte dei debitori esecutati.
	Rispetto ai procedimenti in camera di consiglio (lettera e), l&rsquo;esclusione trova ragione nella flessibilit&agrave; e rapidit&agrave; con cui il giudice pu&ograve; provvedere sul bene della vita richiesto.
	Infine, la lettera f) esclude l&rsquo;azione civile esercitata nel processo penale, sul presupposto che tale azione &egrave; subordinata ai tempi e alle condizioni dello stesso; condizionarne l&rsquo;esercizio alla previa mediazione equivarrebbe a impedire o a ostacolare fortemente la costituzione di parte civile, cos&igrave; sacrificando una forma di esercizio dell`azione civile da reato di grande efficacia e forte valore simbolico.
	Il comma 5 disciplina l&rsquo;ipotesi in cui una clausola di mediazione o conciliazione &egrave; contenuta in un contratto o nello statuto societario o nell&rsquo;atto costitutivo dell&rsquo;ente, e il tentativo non &egrave; stato esperito, sulla falsariga di quanto gi&agrave; previsto dall&rsquo;articolo 40 del decreto legislativo n. 5 del 2003 in materia di conciliazione societaria. In tale ipotesi si &egrave; previsto che, fuori dei casi di tentativo obbligatorio, il giudice adito debba fissare una nuova udienza ai sensi del comma 1 e assegnare un termine per il deposito della domanda di mediazione davanti all&rsquo;organismo scelto in contratto, se iscritto al registro, o, in mancanza, ad altro organismo iscritto. In questo caso l&rsquo;invito del giudice e il contestuale rinvio non richiedono l&rsquo;adesione delle parti, ma sono obbligatori: ci&ograve; dipende dal fatto che una delle parti, proponendo il giudizio, ha gi&agrave; rinunciato alla clausola di mediazione, cosicch&eacute; l&rsquo;invito alla mediazione &egrave; pi&ugrave; assimilabile al provvedimento che il giudice deve adottare ai sensi del comma 1.
	Il comma 6 equipara l&rsquo;istanza di mediazione alla domanda giudiziale ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione e dell&rsquo;impedimento della decadenza. Anche tale previsione &egrave; stata modellata sull&rsquo;analoga disciplina della conciliazione societaria (articolo 40, decreto legislativo n. 5 del 2003) e appare ancor pi&ugrave; opportuna nel quadro di una mediazione che in alcuni casi deve essere obbligatoriamente tentata prima dell&rsquo;accesso alla giurisdizione. Rispetto all&rsquo;articolo 40 citato, si &egrave; ritenuto tuttavia di aggiungere che la domanda di mediazione impedisce la decadenza una sola volta: ci&ograve; al fine di evitare che vengano proposte istanze strumentali di mediazione al solo fine di differire la scadenza del termine decadenziale. Gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza si producono a decorrere dalla ricezione della comunicazione all&rsquo;altra parte.Articolo 6 (Durata)

	All&rsquo;articolo 6, come da delega (articolo 60, comma 3, lettera q)), si fissa in quattro mesi il termine massimo di durata del procedimento di mediazione, decorrente dal deposito della domanda, o, nell&rsquo;ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine fissato da quest&rsquo;ultimo per il menzionato deposito.
	Si osserva che il termine massimo &egrave; pi&ugrave; esteso di quello previsto dal novellato articolo 295 del codice di procedura civile per la sospensione volontaria. Le parti che vogliano andare in mediazione potranno usufruire del termine di tre mesi di sospensione volontaria all&rsquo;esito del quale le udienze potranno riprendere, senza che ci&ograve; debba necessariamente incidere sulla mediazione medesima.
	Infatti, posto che in tale ipotesi la mediazione avr&agrave; base puramente volontaristica, non sono ragionevolmente prospettabili atti processuali che ne possano impedire il buon esito per il breve differenziale temporale descritto.
	La Commissione giustizia del Senato ha chiesto, sul punto, di precisare la natura perentoria del termine e le conseguenze della sua violazione.
	Entrambi i suggerimenti non sono stati accolti sia perch&eacute; la perentoriet&agrave; &egrave; qualificazione che si addice ai termini processuali, quale non &egrave; quello in esame, cui dunque non si applica la sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742; sia perch&eacute; le conseguenze dello spirare del termine sono gi&agrave; indicate nella ripresa dell&rsquo;iter processuale.

	Articolo 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo)

	L&rsquo;articolo 7 sottrae il periodo di sospensione e il periodo di differimento dell&rsquo;udienza ex articolo 5 al computo del termine oltre il quale la durata del processo &egrave; da considerarsi irragionevole ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. Il presupposto di tale previsione &egrave; che la mediazione determina un rallentamento del processo da un lato non imputabile allo Stato, dall&rsquo;altro lato funzionale a una pi&ugrave; rapida e meno dispendiosa composizione degli interessi delle parti.

	Articolo 8 (Procedimento)

	L&rsquo;articolo 8 regola il procedimento di mediazione, non soggetto ad alcuna formalit&agrave;.
	Si prevede che il responsabile dell&rsquo;organismo fissi il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, evitando che vi sia dispersione temporale tra il deposito stesso, la designazione del mediatore e l&rsquo;avvio dell&rsquo;attivit&agrave; di quest&rsquo;ultimo.
	Qualora il rapporto oggetto di controversia implichi la necessit&agrave; di conoscenze tecniche specifiche, l&rsquo;organismo nominer&agrave; co-mediatori, e solo ove ci&ograve; non sia possibile, il mediatore potr&agrave; avvalersi di esperti iscritti negli albi presso i tribunali. In quest&rsquo;ultimo caso il regolamento dell&rsquo;organismo deve prevedere le modalit&agrave; di calcolo e liquidazione del compenso all&rsquo;esperto.
	Con la descritta scelta si vogliono contenere i costi della mediazione, posto che, nel caso di mediatore ausiliario, l&rsquo;indennit&agrave; complessivamente dovuta dalle parti all&rsquo;organismo deve restare nei limiti massimi previsti (articolo 17, comma 3), mentre nell&rsquo;ipotesi dell&rsquo;esperto vi sar&agrave; un distinto compenso aggiuntivo.
	norma prevede, poi, che il mediatore abbia come primario e previo obiettivo quello di portare le parti all&rsquo;accordo amichevole. Solo in linea gradata, e come specificato all&rsquo;articolo 11, proporr&agrave;, se del caso, una soluzione della controversia, come tale fondata sulla logica c.d. adversarial della distribuzione delle ragioni e dei torti.
	Le Commissioni parlamentari hanno concordemente suggerito di prevedere una sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione. Tale suggerimento &egrave; stato accolto.
	Il comma 6 dell&rsquo;articolo 11 introduce quindi una sanzione in tal senso, prevedendo che, qualora tale assenza non sia giustificata, il giudice possa, nel successivo eventuale giudizio, trarne argomenti di prova ai sensi dell&rsquo;articolo 116 del codice di procedura civile. La previsione ha come scopo principale di incentivare la partecipazione alla mediazione. La clausola che fa salvo il giustificato motivo attribuisce peraltro al giudice un margine di valutazione, che gli consentir&agrave; di apprezzare i casi nei quali l&rsquo;assenza &egrave; provocata proprio da colui che propone la mediazione. Si faccia l&rsquo;esempio di colui che sia stato chiamato davanti a un organismo privo di qualsivoglia competenza specifica per la materia trattata o in un luogo molto distante dalla sua residenza, senza alcun legame territoriale con l&rsquo;oggetto della causa.

	Articolo 9 (Dovere di riservatezza)

	L&rsquo;articolo 9 disciplina i doveri di riservatezza che incombono su coloro che svolgono la loro attivit&agrave; professionale o lavorativa presso l&rsquo;organismo, rispetto alle dichiarazioni e informazioni comunque acquisite durante il procedimento di mediazione.
	Per il mediatore, tale dovere si estende (comma 2) alle parti del procedimento, rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni che egli ha raccolto da ciascuna di esse durante le sessioni separate tenute. E&rsquo; infatti noto che la moderna mediazione, ispirata alla logica della composizione anche facilitativa della lite, si caratterizza per il fatto di utilizzare tecniche diverse da quelle che contraddistinguono il processo ordinario; tra queste vi &egrave; quella che suggerisce al mediatore di ascoltare le parti anche separatamente, onde assumere informazioni che la parte potrebbe non essere propensa a rivelare davanti alla controparte, ma che sono comunque utili al mediatore per ricercare l&rsquo;accordo. A garanzia della buona riuscita delle sessioni separate, vi &egrave; dunque il dovere del mediatore di non rivelare quanto appreso in quella sede neppure alle altre parti del procedimento e di non trasfondere le informazioni nella proposta o nel verbale che chiudono la mediazione.
	Il dovere di segretezza rispetto alle dichiarazioni rese separatamente pu&ograve; essere peraltro derogato dalle parti, rientrando pienamente nella loro disponibilit&agrave; negoziale.

	Articolo 10 (Inutilizzabilit&agrave; e segreto professionale)

	L&rsquo;articolo 10 disciplina il segreto professionale cui &egrave; tenuto il mediatore, e il regime probatorio di cui sono oggetto le informazioni riservate acquisite durante lo svolgimento della mediazione.
	In particolare, le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avviato a seguito dell&rsquo;insuccesso della mediazione, n&eacute; possono formare oggetto di testimonianza in un qualunque giudizio.
	Il mediatore, inoltre, non pu&ograve; essere costretto a deporre sul contenuto delle stesse dichiarazioni o informazioni davanti ad ogni autorit&agrave;, giudiziaria o di altra natura.
	A quest&rsquo;ultimo, in particolare, sono estese le disposizioni dell&rsquo;articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie assegnate dall&rsquo;articolo 103 dello stesso codice al difensore.
	Questa norma si collega alla regolamentazione della riservatezza che &ndash; anche nei rapporti bilaterali tra le singole parti e il mediatore &ndash; deve accompagnare il procedimento di mediazione, affinch&eacute; i soggetti coinvolti si sentano liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalit&agrave;. Va ribadito che l&rsquo;esperienza comparata e pratica ha mostrato che solo su queste premesse la mediazione pu&ograve; essere realmente alternativa alle soluzioni autoritative del conflitto sociale, e avere successo.
	A completamento della disciplina, e in coerenza con la sua ratio, &egrave; stato accolto il suggerimento del Parlamento volto a prevedere l&rsquo;inammissibilit&agrave; del giuramento decisorio.

	Articolo 11 (Conciliazione)

	Nell&rsquo;articolo 11 &egrave; regolata la fase conclusiva del procedimento di mediazione, che ha tre potenziali esiti, come anticipato nell&rsquo;articolo 8.
	Il primo, positivo, &egrave; regolato nel comma 1 e vede il mediatore in veste di facilitatore di un accordo amichevole tra le parti. Il raggiungimento di un accordo amichevole &egrave; fortemente stimolato dal decreto, che intende promuovere la composizione bonaria, non basata sul modello avversariale. Anche in questo caso ci troviamo davanti a una conciliazione, i cui contenuti non scaturiscono tuttavia da una proposta conciliativa espressa. Il mediatore si limita perci&ograve; a formare processo verbale dell&rsquo;avvenuto accordo.
	Qualora l&rsquo;accordo amichevole non sia raggiunto, il decreto prevede la possibilit&agrave; che il mediatore formuli una proposta conciliativa, possibilit&agrave; che si trasforma in obbligo solo quando le parti ne facciano concorde richiesta.
	Il decreto ha inteso in tal modo realizzare una sintesi tra le diverse posizioni che caratterizzano l&rsquo;attuale dibattito sulla mediazione. Salva l&rsquo;ipotesi in cui sono le parti a chiederlo in modo espresso e concorde, si &egrave; voluto evitare di rendere obbligatoria la proposta anche nei casi in cui l&rsquo;attivit&agrave; di mediazione svolta non abbia consentito l&rsquo;emersione di sufficienti elementi per una definizione alternativa del conflitto. Si &egrave; tuttavia lasciata al mediatore la valutazione circa l&rsquo;esistenza di tali elementi, onde sottrarre alla parte pi&ugrave; ostile alla sollecita composizione della controversia un facile strumento di boicottaggio della procedura. Se la proposta fosse interamente rimessa alla congiunta volont&agrave; delle parti, quella meno propensa alla conciliazione avrebbe buon gioco nel negare il proprio consenso, posto che da ci&ograve; non deriverebbe per lui alcuna conseguenza sfavorevole. Consentendo invece al mediatore di formulare comunque una proposta, la parte contraria resta libera di rifiutarla, ma &egrave; indotta a valutare attentamente tale possibilit&agrave; e a farlo secondo buona fede, se non vuole correre il rischio di subire le conseguenze previste dall&rsquo;articolo 13 del decreto.
	A tal fine, il decreto espressamente prevede che il mediatore debba, prima di formulare la proposta, informare le parti delle conseguenze appena menzionate.
	La previsione di una proposta cos&igrave; congegnata ha inoltre lo scopo di rimarcare la finalit&agrave; deflattiva della mediazione. Non &egrave; infatti da escludere che le parti, di fronte a una proposta formalizzata dal mediatore, la accettino nonostante il fallimento del precedente tentativo informale o che, comunque, pur dopo averla rifiutata, si rendano conto della difficolt&agrave; di raggiungere i risultati sperati e rinuncino a rivolgersi all&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria.
	Inoltre, al fine di promuovere ulteriormente la fiducia delle parti nel disvelamento delle informazioni riservate durante la mediazione, nulla esclude che il regolamento dell&rsquo;organismo possa prevedere che siano due diversi mediatori-persone fisiche a condurre, rispettivamente, la fase di mediazione facilitativa e a formulare la successiva eventuale proposta, sulla base, naturalmente, delle sole informazioni che le parti abbiano ritenuto di sottoporgli. Sar&agrave; pertanto l&rsquo;autoregolamentazione a recepire le prassi che si siano rivelate in concreto migliori a garantire la massima efficacia della mediazione.
	In ogni caso, la mediazione avrebbe realizzato uno degli obiettivi per cui &egrave; stata concepita, cio&egrave; quello di operare una riduzione della domanda di giustizia.
	La reazione delle parti alla proposta determina gli altri due possibili esiti del procedimento.
	In caso di accettazione di tutte le parti, la conciliazione &egrave; raggiunta. In mancanza anche di un solo consenso, la conciliazione &egrave; da considerarsi fallita.
	L&rsquo;accordo amichevole, o quello raggiunto a seguito della proposta del mediatore, possono prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell&rsquo;adempimento degli obblighi ivi previsti. Si tratta dell&rsquo;avallo di forme di astreintes convenzionali, che le parti, nella loro autonomia, possono inserire per rendere pi&ugrave; efficace l&rsquo;accordo. Il limite dell&rsquo;ordine pubblico, che riguarda l&rsquo;intera proposta ai sensi dell&rsquo;articolo 14, resta naturalmente a presidio di eventuali disposti che si pongano in contrasto con i principi dell&rsquo;ordinamento.
	Rifiuto e accettazione devono essere espressi in tempi rapidi e con qualunque mezzo scritto, a sottolineare la speditezza e l&rsquo;informalit&agrave; del procedimento di mediazione. La mancata risposta nel termine equivale a rifiuto.
	In entrambi i casi, il mediatore deve redigere processo verbale, contenente la proposta e le risposte delle parti.
	Il decreto prevede peraltro, al fine di recepire una delle preoccupazioni pi&ugrave; pressanti emerse nel dibattito sulla mediazione, che in nessun caso la proposta pu&ograve; contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In linea con quanto previsto all&rsquo;articolo 9, si vuole in tal modo evitare che le parti, specie nelle sessioni separate, siano indotte a un maggiore riserbo per il timore che le proprie dichiarazioni vengano rese pubbliche o utilizzate nel successivo giudizio.
	La documentazione mediante verbale riveste importanza fondamentale, in quanto il verbale positivo di accordo costituisce, ai sensi dell&rsquo;articolo 12, titolo esecutivo, mentre il verbale che attesta la mancata conciliazione produce le conseguenze di cui al successivo articolo 13.
	Al fine di garantire la certezza dei traffici e offrire maggiori garanzie alle parti, &egrave; stato previsto che l&rsquo;autografia della sottoscrizione del verbale di accordo che abbia ad oggetto diritti su beni immobili soggetti a trascrizione (e annotazione), per poter effettuare quest&rsquo;ultima debba essere autenticata da un pubblico ufficiale a ci&ograve; autorizzato. La disposizione si estende, logicamente, agli atti di divisione immobiliare per effetto del combinato disposto con l&rsquo;articolo 2645 c.c.
	Il deposito del verbale, positivo o negativo, presso la segreteria dell&rsquo;organismo &egrave; previsto per ragioni di certezza e ha inoltre rilevanza ai fini della ulteriore decorrenza del termine di decadenza, ai sensi dell&rsquo;articolo 5, comma 6.
	Non &egrave; stato previsto, come richiesto invece dalla Commissione giustizia della Camera, che, nelle materie di cui all&rsquo;articolo 409 del codice di procedura civile, l&rsquo;accordo produca gli effetti di cui all&rsquo;articolo 2113 del codice civile, per il motivo che i casi in cui l&rsquo;ordinamento prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione sono estranei dall&rsquo;ambito applicativo del presente decreto, ai sensi dell&rsquo;articolo 23, comma 2.

	Articolo 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione)

	L&rsquo;articolo 12 si occupa dell&rsquo;efficacia esecutiva, stabilendo che il verbale di accordo &egrave; omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l&rsquo;organismo ovvero, nell&rsquo;ipotesi di esecuzione transfrontaliera, nel cui circondario l&rsquo;accordo deve essere eseguito.
	In sede di omologazione, andr&agrave; verificata, oltre alla regolarit&agrave; formale, anche la mancanza di ogni contrasto con l&rsquo;ordine pubblico o le norme imperative, posto che queste ultime rientrano nell&rsquo;ambito dei limiti &ndash; latamente pubblicistici e soggetti a verifica officiosa &ndash; che anche in materia di diritti disponibili devono essere rispettati.
	Il titolo varr&agrave; per ogni tipo di esecuzione, oltre che per l&rsquo;iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 60, comma 3, lettera s), della delega).

	Articolo 13 (Spese processuali)

	L&rsquo;articolo 60, comma 3, lett. p) ha approfondito il solco gi&agrave; tracciato dalla disciplina della conciliazione societaria e ha indicato al legislatore delegato, tra i criteri per l&rsquo;esercizio della delega, la previsione di meccanismi di incentivo alla mediazione legati alle spese del processo eventualmente instaurato dopo l&rsquo;insuccesso della stessa.
	La parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione pu&ograve; vedersi addossare le conseguenze economiche del processo, anche se vittoriosa, quando vi sia piena coincidenza tra il contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio. E&rsquo; questa, infatti, la palmare dimostrazione che l&rsquo;atteggiamento da essa tenuto nel corso della mediazione &egrave; stato ispirato a scarsa seriet&agrave; e che la giurisdizione &egrave; stata impegnata per un risultato che il procedimento di mediazione avrebbe permesso di raggiungere in tempi molto pi&ugrave; rapidi e meno dispendiosi. La disciplina delle spese processuali viene dunque intesa come risposta dell&rsquo;ordinamento alla strumentalizzazione tanto della mediazione che del servizio-giustizia.
	La disciplina dell&rsquo;articolo 13, comma 1, prevede pertanto una rilevante eccezione al principio della soccombenza e stabilisce &ndash; in caso di coincidenza tra proposta e provvedimento &ndash; che la parte vittoriosa non possa ripetere le spese sostenute, sia condannata al rimborso di quelle sostenute dalla controparte e sia altres&igrave; soggetta al pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, in misura corrispondente all&rsquo;entit&agrave; del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa. Detta somma &egrave; versata all&rsquo;erario dello Stato. Ai medesimi fini, sono poi equiparate alle spese processuali propriamente dette le spese sostenute dalle parti nel corso della mediazione.
	Resta ferma l&rsquo;applicabilit&agrave; dei disposti contenuti negli articoli 92 e 96 del codice di rito civile. Va precisato che nel comma 1 &egrave; utilizzata la locuzione &ldquo;provvedimento che definisce il giudizio&rdquo; sia per ricomprendervi tutti i provvedimenti definitori del processo, qualunque ne sia la forma, sia per chiarire che il raffronto tra la proposta e il contenuto del provvedimento va operato dal giudice che decide sulle spese anche quando il provvedimento coincidente con la proposta rifiutata non &egrave; emesso contestualmente. L&rsquo;ipotesi &egrave; quella in cui il giudice pronunci sentenza non definitiva, il cui contenuto corrisponda interamente a quello della proposta, senza poter decidere sulle spese, trattandosi di provvedimento che non chiude il processo davanti a s&eacute;, come esige l&rsquo;articolo 91 del codice di procedura civile.
	Con il principio sopra illustrato, la legge-delega ha al tempo stesso fissato un limite oltre il quale il legislatore delegato non pu&ograve; spingersi e un criterio-guida per la disciplina dei rapporti tra mediazione e processo sotto il profilo delle spese.
	Il limite &egrave; costituito dalla condizione cui sono subordinate le severe conseguenze fissate dal comma 1: esse sono destinate a operare solo in caso di integrale coincidenza tra proposta e provvedimento. Il criterio-guida indica per&ograve; che, al di l&agrave; di questa ipotesi, l&rsquo;uso strumentale della mediazione e il comportamento processuale scorretto o ostruzionistico comunque autorizzano il giudice a tenerne conto all&rsquo;atto della regolazione delle spese.
	Al comma 2 &egrave; quindi stabilito che il giudice, anche quando non vi sia piena coincidenza tra il contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio, ma concorrano gravi ed eccezionali ragioni, pu&ograve; escludere in favore della parte vincitrice la ripetizione, parziale o integrale, delle spese inerenti il procedimento di mediazione.
	La disciplina dell`articolo 13 (comma 3) non si estende agli arbitri, in quanto nel procedimento arbitrale il regime delle spese &egrave; peculiare e non &egrave; ravvisabile la necessit&agrave; di scongiurare l`abuso del processo. Restano peraltro fermi diversi accordi tra le parti.

	Articolo 14 (Obblighi del mediatore)

	L&rsquo;articolo 14 definisce gli obblighi del mediatore e dei suoi ausiliari, finalizzati ad assicurarne la terziet&agrave; e il rispetto di vincoli anche latamente disciplinari.
	In particolare, quanto al primo profilo si prevede il divieto, per i menzionati soggetti, di assumere diritti o obblighi comunque connessi con gli affari trattati, fatti ovviamente salvi quelli riferibili, in senso stretto, alla prestazione dell&#039;opera o del servizio. Si fa altres&igrave; divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.
	Quanto al secondo aspetto, il mediatore deve informare immediatamente l&#039;organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all&rsquo;imparzialit&agrave; nello svolgimento dell&rsquo;attivit&agrave; e, in ogni caso, corrispondere immediatamente a ogni richiesta, di natura organizzativa, del responsabile dell&rsquo;organismo. Tale ultimo inciso ha una chiara valenza di clausola di chiusura.
	Il terzo comma disciplina le modalit&agrave; di sostituzione del mediatore per incompatibilit&agrave;, specificando che provvede il responsabile ovvero altro soggetto la cui individuazione deve essere predeterminata dal regolamento dell&rsquo;organismo.
	La sostituzione deve essere richiesta da almeno una parte; altrimenti, permanendo la fiducia dei soggetti in lite nei confronti del mediatore, non vi &egrave; ragione per un suo avvicendamento.
	Con riguardo al contenuto dell&rsquo;attivit&agrave; del mediatore, infine, si enuncia il principio generale per cui le sue proposte devono rispettare il limite dell&rsquo;ordine pubblico e delle norme imperative.

	Articolo 15 (Mediazione nell&rsquo;azione di classe)

	L&rsquo;articolo 15 regola i rapporti tra la mediazione e l&rsquo;azione di classe ai sensi del nuovo articolo 140-bis del codice del consumo.
	In linea generale, rispetto all&rsquo;azione di classe la mediazione non costituisce mai, neppure nelle materie di cui all&rsquo;articolo 5, comma 1, condizione di procedibilit&agrave; della domanda, per le ragioni spiegate in quella sede.
	Al tempo stesso, l&rsquo;azione di classe non preclude la mediazione.
	Poich&eacute; tuttavia l&rsquo;articolo 140-bis fa salvi i diritti individuali di coloro che non abbiano n&eacute; promosso l&rsquo;azione, n&eacute; aderito alla stessa successivamente, la mediazione intervenuta tra attore e convenuto in un&rsquo;azione di classe non sar&agrave; distinguibile da una normale mediazione individuale, facente stato tra le sole parti del procedimento.
	Affinch&eacute; la mediazione sia idonea a propagare i propri effetti oltre l&rsquo;attore e il convenuto e possa atteggiarsi a mediazione di classe, occorre attendere la scadenza del termine per l&rsquo;adesione degli altri appartenenti alla classe medesima, ai sensi dell&rsquo;articolo 140-bis, comma 9.
	Solo la conciliazione intervenuta dopo tale data &egrave; idonea a coinvolgere tutti gli appartenenti alla classe che vi abbiano aderito.
	Tuttavia, tale estensione non &egrave; automatica, n&eacute; pu&ograve; esserlo, a pena di incoerenza con l&rsquo;articolo 140-bis, comma 15, secondo cui le rinunce e le transazioni intervenute nell&rsquo;ambito dell&rsquo;azione di classe non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito.
	Anche l&rsquo;articolo 15 del decreto prevede pertanto che la mediazione di classe abbia effetto nei confronti dei soli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

	Articolo 16 (Organismi di conciliazione e registro. Elenco dei formatori)

	L&rsquo;articolo 16 regola la figura istituzionale degli organismi di mediazione, generalizzando il sistema previsto dalla conciliazione societaria di cui al d. lgs. n. 5 del 2003.
	Il testo, al di l&agrave; di quanto dovr&agrave; essere previsto con la normativa regolamentare, &egrave; gi&agrave; linea con le osservazioni parlamentari che hanno rappresentato l&rsquo;utilit&agrave; di un riferimento, nella normativa primaria, alla seriet&agrave; ed efficienza quali connotati essenziali degli organismi.
	Si stabilisce, in specie, la formazione di sezioni separate, per i mediatori che trattino controversie particolari, tra cui quelle disciplinate dall&rsquo;articolo 141 del codice del consumo e quelle che presentano elementi di internazionalit&agrave;, nonch&eacute; l&rsquo;istituzione, sempre con decreto, di un elenco dei formatori, essenziali per stimolare il decisivo profilo di professionalit&agrave; dei mediatori.
	A tale ultimo riguardo, si rinvia alla normativa decretale per l&rsquo;individuazione della data a decorrere dalla quale dovr&agrave; essere comunque previsto che lo svolgimento della formazione, per come disciplinata, sar&agrave; requisito per l&rsquo;esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; di mediazione.
	Per l&rsquo;iscrizione dell&rsquo;organismo sar&agrave; necessario depositare il regolamento, in cui prevedere, in ipotesi di modalit&agrave; telematiche di mediazione, le garanzie di riservatezza che si assicurano alle parti e al procedimento.
	Al regolamento dovranno allegarsi le tabelle delle indennit&agrave; degli enti privati, mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto.
	Il Ministero della giustizia valuter&agrave; la conformit&agrave; del regolamento ai requisiti normativi e, unitamente al Ministero dello sviluppo economico per la materia del consumo, proceder&agrave; alla vigilanza sul registro nell&rsquo;ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gi&agrave; esistenti.
	Sino all&rsquo;emanazione dei menzionati decreti si far&agrave; applicazione di quelli vigenti, sinora, per la conciliazione societaria.
	Per quanto attiene alle conciliazioni in materia di consumo, &egrave; fatta salva sino alla stessa data la possibilit&agrave; di costituire organismi ai sensi dell&rsquo;articolo 141 del codice del consumo, organismi che dovranno tuttavia possedere fin dall&rsquo;inizio i requisiti gi&agrave; oggi fissati dai citati decreti ministeriali in materia societaria.
	Resta ferma la previsione generale, contenuta nell&rsquo;articolo 17, di maggiorazione dell&rsquo;indennit&agrave; in ipotesi di successo della mediazione, in applicazione della lettera m), dell&rsquo;articolo 60, comma 3, della delega.
	Sempre presso il Ministero della giustizia e sempre nell&rsquo;ambito delle risorse gi&agrave; esistenti, &egrave; poi istituito un elenco dei formatori, per selezionare coloro che svolgeranno l&rsquo;attivit&agrave; di formazione nei confronti dei futuri mediatori e garantire un alto livello di seriet&agrave; e professionalit&agrave; della mediazione.

	Articolo 17 (Risorse, regime tributario e indennit&agrave;)

	L&rsquo;articolo 17 disciplina il regime fiscale del procedimento di mediazione e l&rsquo;ammontare delle indennit&agrave; dovute al mediatore.
	Il comma 1 precisa in apertura che, in attuazione dell&rsquo;articolo 60, comma 3, lettera o) della legge di delega, le agevolazioni fiscali previste dai commi successivi e dall&rsquo;articolo 20 rientrano tra le finalit&agrave; istituzionali del Ministero della giustizia finanziabili con il Fondo Unico Giustizia, istituito con il d.l. 16 settembre 2008, n. 143. Alle risorse del Fondo sar&agrave; pertanto possibile attingere secondo le modalit&agrave; indicate da]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/relazione-illustrativa-decreto-legislativo-28-2010-adr-quadra-normativa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/relazione-illustrativa-decreto-legislativo-28-2010-adr-quadra-normativa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di luglio 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Luglio 2012</strong><br />
	In che modo i criteri di designazione dei mediatori possono portare valore aggiunto alla mediazione?
	Con il d.i. 145/11 &egrave; emersa chiara l&#039;indicazione da parte del Ministero di dare dei criteri di identificazione, per la designazione dei mediatori, coincidenti con la preparazione tecnica/scolastica dei mediatori stessi, forzando il d.lgs. 28/10 che permetteva agli organismi di designare un mediatore a loro libera scelta.
	Tale impostazione traspare anche dal parere del Consiglio di Stato, che suggerisce di porre l&#039;aggettivo "inderogabile" vicino alla parola criteri: una visione in linea con la designazione di un giudice e non di un mediatore.
	Il risultato pratico &egrave; che gli organismi devono.... "precisare nel regolamento di procedura i criteri inderogabili per l&#039;assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta"....
	Reputiamo che l&#039;impostazione sia accettabile solo quando il mediatore si muova in ottica &ldquo;valutativa&rdquo;, perch&egrave; riteniamo che tale impianto rappresenti invece un ostacolo per chi opera utilizzando altri tipi di approcci. Solo i mediatori di grande esperienza riescono infatti a dimenticare di essere esperti della materia ed a concentrarsi esclusivamente sulla mediazione.Cosa succede nei fatti?&nbsp;
	Si stanno diffondendo due meccanismi di designazione dei mediatori: avvicendamento automatico e discrezionalit&agrave;.
	Il primo segue...


	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-luglio-2012-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-luglio-2012-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Art. 60, legge n.69/2009 | Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>18 giugno 2009</strong><br />
	Art. 60.

	1. Il Governo &egrave; delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi&ugrave; decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

	2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformit&agrave; ai princ&igrave;pi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell&#039;espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest&#039;ultimo &egrave; prorogata di sessanta giorni.
	3. Nell&#039;esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princ&igrave;pi e criteri direttivi:

	a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l&#039;accesso alla giustizia;

	b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all&#039;erogazione del servizio di conciliazione;
	c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l&#039;estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l&#039;istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato &laquo;Registro&raquo;, vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell&#039;articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l&#039;iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
	d) prevedere che i requisiti per l&#039;iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
	e) prevedere la possibilit&agrave;, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
	f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
	g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facolt&agrave; di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
	h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
	i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
	l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facolt&agrave; del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell&#039;albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
	m) prevedere che le indennit&agrave; spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
	n) prevedere il dovere dell&#039;avvocato di informare il cliente, prima dell&#039;instaurazione del giudizio, della possibilit&agrave; di avvalersi dell&#039;istituto della conciliazione nonch&eacute; di ricorrere agli organismi di conciliazione;

	o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l&#039;invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall&#039;anno precedente l&#039;introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all&#039;articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

	p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell&#039;accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l&#039;accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altres&igrave;, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un&#039;ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell&#039;articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
	q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
	r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilit&agrave; tale da garantire la neutralit&agrave;, l&#039;indipendenza e l&#039;imparzialit&agrave; del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
	s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l&#039;espropriazione forzata, per l&#039;esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l&#039;iscrizione di ipoteca giudiziale.


	Per visualizzare il testo completo (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit&agrave; nonch&eacute; in materia di processo civile) , scarica l&#039;allegato.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/art-60-legge-n-69-2009-delega-al-governo-in-materia-di-mediazione-e-di-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali-adr-quadra-normativa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/art-60-legge-n-69-2009-delega-al-governo-in-materia-di-mediazione-e-di-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali-adr-quadra-normativa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Articolo: Mediazione trasformativa - È terapia?]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>22 giugno 2012</strong><br />
	"Questa sembra una seduta di terapia!", ha detto un avvocato nel mio corso di mediazione. Ho sentito queste parole molte volte e spesso sono viste come un complimento. Non questa volta. Questo avvocato era abituato alla mediazione che io chiamerei SETTLEMENT CONFERENCE. Nella sua esperienza, le parti venivano tenute separate le une dalle altre ed il mediatore, trascorso del tempo con entrambe, le incoraggiava a considerare la possibilit&agrave; di formulare un&#039;offerta pi&ugrave; vicina a ci&ograve; che l&#039;altra parte stesse proponendo. Se questo tipo di mediatore &egrave; molte volte paziente e lascia alle parti la possibilit&agrave; di esprimere le loro emozioni, tuttavia fa del suo meglio per mantenere l&#039;attenzione su ci&ograve; che &egrave; davvero importante, e cio&egrave; la prossima offerta. Inoltre egli cerca altre&igrave; di aiutare le parti a comprendere con maggiore chiarezza ci&ograve; che accadrebbe qualora la controversia non sia risolta in mediazione.

	Ho potuto quindi comprendere la sorpresa dell&#039;avvocato quando ho spiegato come io veda la mediazione come un&#039;opportunit&agrave; per una conversazione &#039;migliorata&#039;; che non mi impegno a cercare di convincere le parti di qualcosa; e che mi sento a mio agio sia quando le parti parlano di cose che non sono necessariamente collegate al raggiungimento di un accordo, cose come il passato, i sentimenti traditi o le loro diverse personalit&agrave;, sia quando vengono trattati argomenti che sono pi&ugrave; attinenti alle possibili modalit&agrave; di &#039;settlement" del conflitto in corso.

	Si pu&ograve; quindi considerare la mediazione trasformativa come una sorta di terapia? La mia risposta preferita &egrave;:"No, ma certamente pu&ograve; essere molto terapeutica". Con terapeutico voglio dire che le persone spesso si sentono meglio dopo la mediazione, hanno una nuova consapevolezza circa quello che vogliono trarre dalla situazione, si capiscono meglio tra loro, e spesso raggiungono un accordo che permette loro di andare avanti. Alcuni di questi risultati sono simili a quelli promessi dalla terapia.

	Allora, quali sono le differenze tra mediazione trasformativa e terapia? Per quella che &egrave; la mia esperienza dipende soprattutto da che tipo di terapia si sta parlando. Prover&ograve; a fare un elenco delle scuole di pensiero pi&ugrave; note per quanto riguarda il mondo della psicoterapia ed a confrontarle con la mediazione trasformativa, cercando di favorire pi&ugrave; la sintesi della completezza. Spero dunque che psicologi e terapisti si sentano liberi di commentare e di correggermi qualora commettessi qualche errore riguardo ad approcci a loro familiari:

	La terapia psicodinamica (Psychodynamic therapy)&nbsp;cerca di alleviare il conflitto interiore tra l&#039;id,l&#039;io e il super-io. Questi conflitti si presume siano iniziati nella prima infanzia e siano legati al rapporto del paziente con i genitori. Si cominciano ad avere progressi quando il paziente inizia a prendere consapevolezza di questi conflitti inconsci per poi adottare strategie per cambiare il suo comportamento. I mediatori trasformativi, al contrario, non fanno ipotesi circa la presenza o l&#039;origine dei conflitti interni dei clienti, n&eacute; cercano di rendere conscio l&#039;inconscio, ma rimangono invece concentrati su ci&ograve; che i clienti scelgono di comunicare. La risoluzione di un conflitto interiore potrebbe essere un effetto collaterale di una mediazione trasformativa, ma non n&eacute; &egrave; l&#039;obiettivo principale.

	La terapia cognitivo-comportamentale (Cognitive behavioral therapy)&nbsp;cerca invece di aiutare i pazienti ad imparare i comportamenti che permettono di raggiungere pi&ugrave; rapidamente la felicit&agrave;. Nonostante ci siano molte varianti di terapia cognitivo-comportamentale, elementi condivisi sono la centralit&agrave; dell&#039;apprendimento e la convinzione che i clienti possano imparare modi migliori di comportarsi e di pensare. Mentre la mediazione trasformativa spesso porta a nuovi modi di pensare l&#039;attuale conflitto, il mediatore trasformativo non da direttamente delle indicazioni in questo senso, ma permette loro di emergere dalla conversazione.

	La terapia sistemica familiare (Family systems therapy) si concentra sulle interazioni all&#039;interno della famiglia. Essa cerca di identificare i modelli controproducenti nell&#039;interazione e poi spinge il gruppo o gli individui ad adottare delle modifiche e/o ridefinire i singoli ruoli. Mentre questo approccio condivide con la mediazione trasformativa un focus sull&#039;interazione, si differenzia sia per la tendenza del terapeuta ad essere categorico nell&#039;individuazione degli schemi e nel suggerimento di alternative, sia per i contesti in cui vengono utilizzati. Quindi, mentre la terapia sistemica familiare spera di migliorare le interazioni familiari per il lungo termine, i mediatori trasformativi tendono ad essere concentrati su una specifica controversia, comprese le qulle tra persone che non intendono avere rapporti di durata tra loro.

	La terapia centrata sulla persona (Person-centered therapy). Entrambi gli approcci presuppongono che il progresso derivi dalle scelte personali e consapevoli dei clienti, dove il terzo aiuta sostenendo incondizionatamente tali scelte. La differenza tra gli approcci sta nel fatto che nella terapia centrata sulla persona il focus &egrave; su una relazione terapeutica talvolta di&nbsp;lungo corso tra il terapeuta ed il cliente, mentre la mediazione trasformativa, invece, nasce con la speranza che il supporto del mediatore abbia effetto ed ottenga un risultato anche in una singola riunione.

	La terapia Gestalt (Gestalt therapy)&nbsp;pone grande enfasi sulla "immediatezza" - il terapeuta mantiene l&#039;attenzione sul presente e sull&#039;interazione tra il terapeuta e il cliente. Il terapeuta pu&ograve; utilizzare una grande variet&agrave; di tecniche, come il role-playing, per aiutare il cliente a comprendere il suo stesso comportamento. Grazie a questa comprensione, il cliente pu&ograve; imparare ad essere maggiormente vivo e presente. Sebbene appaia con immediatezza molto simile al mediatore trasformativo ed al suo micro-focus sulla conversazione in corso, l&#039;approccio Gestalt si differenzia in quanto &egrave; il terapeuta ad indirizzare il cliente verso certi esercizi e verso il presente, mentre il mediatore trasformativo segue il cliente ovunque si trovi, anche in discussioni riguardanti il passato e il futuro.

	Quindi, &egrave; comprensibile che per l&#039;avvocato la mediazione trasformativa suoni come terapia - ci sono alcune somiglianze. Una delle pi&ugrave; grandi sembra essere che molti terapeuti, come i mediatori trasformativi, tendono a concentrarsi sul procedimento (mentre la mediazione come quella a cui aveva partecipato quell&#039;avvocato era molto concentrata verso il risultato). Ma le differenze, in generale, sono la non-direttivit&agrave; del mediatore trasformativo ed il fatto che i mediatori trasformativi sono generalmente invitati a prestare assistenza in controversie specifiche, piuttosto che in merito a questioni di lungo termine circa problemi di salute mentale o in merito a rapporti familiari.

	
	(Autore: D. Simon - Tratto dal Blog dei nostri corrispondenti dell&#039; Institute for the Study of Conflict Transformation - link - trad. italiana di Quadra)]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/articolo-mediazione-trasformativa-e-terapia.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/articolo-mediazione-trasformativa-e-terapia.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Direttiva 2008/52/CE]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>21 maggio 2008</strong><br />
	Direttiva 21.05.08, n.52 -&nbsp;Parlamento UE - Consiglio CE

	Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

	[Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell&#039;Unione Europea del 24 maggio 2008, L136]

	IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL&rsquo;UNIONE EUROPEA,

	visto il trattato che istituisce la Comunit&agrave; europea, in particolare l&rsquo;articolo 61, lettera c), e l&rsquo;articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

	vista la proposta della Commissione,

	visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

	deliberando secondo la procedura di cui all&rsquo;articolo 251 del trattato [2],

	considerando quanto segue:

	
	(1) La Comunit&agrave; si &egrave; prefissa l&rsquo;obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libert&agrave;, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunit&agrave; deve adottare, tra l&rsquo;altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

	(2) Il principio dell&rsquo;accesso alla giustizia &egrave; fondamentale e, al fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative.

	(3) Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, sancendo che l&rsquo;istituzione di principi fondamentali in questo settore &egrave; un passo essenziale verso l&rsquo;appropriato sviluppo e l&rsquo;operativit&agrave; dei procedimenti stragiudiziali per la composizione delle controversie in materia civile e commerciale cos&igrave; come per semplificare e migliorare l&rsquo;accesso alla giustizia.

	(4) Nell&rsquo;aprile del 2002 la Commissione ha presentato un Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, prendendo in esame la situazione attuale circa i metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell&rsquo;Unione europea e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure per promuovere l&rsquo;utilizzo della mediazione.

	(5) L&rsquo;obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell&rsquo;Unione europea di istituire uno spazio di libert&agrave;, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l&rsquo;accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la disponibilit&agrave; dei servizi di mediazione.

	(6) La mediazione pu&ograve; fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilit&agrave; di essere rispettati volontariamente e preservano pi&ugrave; facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche pi&ugrave; evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.

	(7) Al fine di promuovere ulteriormente l&rsquo;utilizzo della mediazione e per garantire che le parti che vi ricorrono possano fare affidamento su un contesto giuridico certo &egrave; necessario introdurre un quadro normativo che affronti, in particolare, gli elementi chiave della procedura civile.

	(8) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni.

	(9) La presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire l&rsquo;utilizzazione di tecnologie moderne di comunicazione nei procedimenti di mediazione.

	(10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o pi&ugrave; parti di una controversia transfrontaliera tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una composizione amichevole della loro controversia con l&rsquo;assistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in materia civile e commerciale, ma non ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facolt&agrave; di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di famiglia e del lavoro.

	(11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l&rsquo;arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia .

	(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe estendersi ai tentativi dell&rsquo;organo giurisdizionale o del giudice chiamato a risolvere la controversia nel contesto del procedimento giudiziario concernente tale controversia, ovvero ai casi in cui l&rsquo;organo giurisdizionale o il giudice adito richiedano l&rsquo;assistenza o la consulenza di una persona competente.

	(13) La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Tuttavia, in virt&ugrave; del diritto nazionale, l&rsquo;organo giurisdizionale dovrebbe avere la possibilit&agrave; di fissare un termine al processo di mediazione. Inoltre, l&rsquo;organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare l&rsquo;attenzione delle parti sulla possibilit&agrave; di mediazione.

	(14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purch&eacute; tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Del pari, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura in cui essi trattano aspetti non coperti dalla presente direttiva.

	(15) Ai fini della certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe indicare la data pertinente per determinare se una controversia che le parti tentano di risolvere con la mediazione sia una controversia transfrontaliera o meno. In mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere che le parti concordino di ricorrere alla mediazione nel momento in cui intraprendono un&rsquo;azione specifica per avviare il procedimento di mediazione.

	(16) Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all&rsquo;effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonch&eacute; al riconoscimento e all&rsquo;esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e l&rsquo;introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualit&agrave; in merito alla fornitura dei servizi di mediazione.

	(17) Gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che possono includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato, e non dovrebbero essere tenuti a fornire alcun finanziamento al riguardo. I meccanismi dovrebbero essere volti a preservare la flessibilit&agrave; del procedimento di mediazione e l&rsquo;autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e competente. I mediatori dovrebbero essere a conoscenza dell&rsquo;esistenza del codice europeo di condotta dei mediatori, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet per il pubblico.

	(18) Nell&rsquo;ambito della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato una raccomandazione [3] che stabilisce i criteri minimi di qualit&agrave; che gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo dovrebbero offrire agli utenti. Qualunque mediatore o organizzazione che rientri nell&rsquo;ambito di applicazione di tale raccomandazione dovrebbe essere incoraggiato a rispettare i principi in essa contenuti. Allo scopo di agevolare la diffusione delle informazioni relative a tali organi, la Commissione dovrebbe predisporre una banca dati di modelli extragiudiziali di composizione delle controversie che secondo gli Stati membri rispettano i principi di tale raccomandazione.

	(19) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un&rsquo;alternativa deteriore al procedimento giudiziario nel senso che il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda dalla buona volont&agrave; delle parti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le parti di un accordo scritto risultante dalla mediazione possano chiedere che il contenuto dell&rsquo;accordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere consentito a uno Stato membro di rifiutare di rendere esecutivo un accordo soltanto se il contenuto &egrave; in contrasto con il diritto del suddetto Stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilit&agrave; di rendere esecutivo il contenuto dell&rsquo;accordo in questione. Ci&ograve; potrebbe verificarsi qualora l&rsquo;obbligo contemplato nell&rsquo;accordo non possa per sua natura essere reso esecutivo.

	(20) Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri in conformit&agrave; della normativa comunitaria o nazionale applicabile, ad esempio in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l&rsquo;esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [4], o al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all&rsquo;esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilit&agrave; genitoriale [5].

	(21) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente che, per essere esecutivi in un altro Stato membro, gli accordi fra le parti debbano essere esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi. Conseguentemente, se il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione in materia di diritto di famiglia non &egrave; esecutivo nello Stato membro in cui l&rsquo;accordo &egrave; stato concluso e in cui se ne chiede l&rsquo;esecuzione, la presente direttiva non dovrebbe incoraggiare le parti ad aggirare la legge di tale Stato membro rendendo l&rsquo;accordo in questione esecutivo in un altro Stato membro.

	(22) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme vigenti negli Stati membri in materia di esecuzione di accordi risultanti da una mediazione.

	(23) La riservatezza nei procedimenti di mediazione &egrave; importante e quindi la presente direttiva dovrebbe prevedere un grado minimo di compatibilit&agrave; delle norme di procedura civile relative alla maniera di proteggere la riservatezza della mediazione in un successivo procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale.

	(24) Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinch&eacute; le loro norme relative ai termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all&rsquo;arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che ci&ograve; si verifichi anche se la presente direttiva non armonizza le norme nazionali relative ai termini di prescrizione e decadenza. Le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza negli accordi internazionali resi esecutivi negli Stati membri, ad esempio nella normativa in materia di trasporto, dovrebbero essere fatte salve dalla presente direttiva.

	(25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione al pubblico di informazioni su come contattare mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilit&agrave; di mediazione.

	(26) Conformemente al punto 34 dell&rsquo;accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [6] gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell&rsquo;interesse proprio e della Comunit&agrave;, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

	(27) La presente direttiva cerca di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell&rsquo;Unione europea.

	(28) Poich&eacute; l&rsquo;obiettivo della presente direttiva non pu&ograve; essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e pu&ograve; dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell&rsquo;intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunit&agrave; pu&ograve; intervenire, in base al principio di sussidiariet&agrave; sancito dall&rsquo;articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto &egrave; necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalit&agrave; enunciato nello stesso articolo.

	(29) A norma dell&rsquo;articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell&rsquo;Irlanda, allegato al trattato sull&rsquo;Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit&agrave; europea, il Regno Unito e l&rsquo;Irlanda hanno notificato l&rsquo;intenzione di partecipare all&rsquo;adozione e all&rsquo;applicazione della presente direttiva.

	(30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull&rsquo;Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit&agrave; europea, la Danimarca non partecipa all&rsquo;adozione della presente direttiva e non &egrave; vincolata da essa, n&eacute; &egrave; soggetta alla sua applicazione,

	HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

	Articolo 1 - Obiettivo e ambito di applicazione

	1. La presente direttiva ha l&rsquo;obiettivo di facilitare l&rsquo;accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un&rsquo;equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

	2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa n&eacute; alla responsabilit&agrave; dello Stato per atti o omissioni nell&rsquo;esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

	3. Nella presente direttiva per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

	Articolo 2 - Controversie transfrontaliere

	1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti &egrave; domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
	a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
	b) il ricorso alla mediazione &egrave; ordinato da un organo giurisdizionale;
	c) l&rsquo;obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o
	d) ai fini dell&rsquo;articolo 5, un invito &egrave; rivolto alle parti.

	2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altres&igrave; una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti &egrave; avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

	3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio &egrave; stabilito in conformit&agrave; degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.

	Articolo 3 - Definizioni

	Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

	a) per "mediazione" si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o pi&ugrave; parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l&rsquo;assistenza di un mediatore. Tale procedimento pu&ograve; essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

	Esso include la mediazione condotta da un giudice che non &egrave; responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall&rsquo;organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell&rsquo;ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;

	b) per "mediatore" si intende qualunque terzo cui &egrave; chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalit&agrave; con cui &egrave; stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

	Articolo 4 - Qualit&agrave; della mediazione

	1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l&rsquo;elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonch&eacute; l&rsquo;ottemperanza ai medesimi, cos&igrave; come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualit&agrave; riguardante la fornitura di servizi di mediazione.

	2. Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.

	Articolo 5 - Ricorso alla mediazione

	1. L&rsquo;organo giurisdizionale investito di una causa pu&ograve;, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Pu&ograve; altres&igrave; invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.

	2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l&rsquo;inizio del procedimento giudiziario, purch&eacute; tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

	Articolo 6 - Esecutivit&agrave; degli accordi risultanti dalla mediazione

	1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l&rsquo;esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilit&agrave; di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo &egrave; reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell&rsquo;accordo &egrave; contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l&rsquo;esecutivit&agrave;.

	2. Il contenuto dell&rsquo;accordo pu&ograve; essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un&rsquo;altra autorit&agrave; competente in conformit&agrave; del diritto dello Stato membro in cui &egrave; presentata la richiesta.

	3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorit&agrave; competenti a ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e 2.

	4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e all&rsquo;esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformit&agrave; del paragrafo 1.

	Articolo 7 - Riservatezza della mediazione

	1. Poich&eacute; la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, n&eacute; i mediatori n&eacute; i soggetti coinvolti nell&rsquo;amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:

	a) ci&ograve; sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all&rsquo;integrit&agrave; fisica o psicologica di una persona; oppure

	b) la comunicazione del contenuto dell&rsquo;accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell&rsquo;applicazione o dell&rsquo;esecuzione di tale accordo.

	2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati membri di adottare misure pi&ugrave; restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione.

	Articolo 8 - Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza

	1. Gli Stati membri provvedono affinch&eacute; alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza.

	2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.

	Articolo 9 - Informazioni al pubblico

	Gli Stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle modalit&agrave; per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.

	Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorit&agrave; competenti

	La Commissione mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni sugli organi giurisdizionali o sulle autorit&agrave; competenti comunicate dagli Stati membri ai sensi dell&rsquo;articolo 6, paragrafo 3.

	Articolo 11 - Revisione

	Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull&rsquo;attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo sviluppo della mediazione nell&rsquo;Unione europea e l&rsquo;impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se del caso, la relazione &egrave; corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

	Articolo 12 - Attuazione

	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta eccezione per l&rsquo;articolo 10, per il quale tale data &egrave; fissata al pi&ugrave; tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

	Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all&rsquo;atto della pubblicazione ufficiale. Le modalit&agrave; di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

	Articolo 13 - Entrata in vigore

	La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione europea.

	Articolo 14 - Destinatari

	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

	Fatto a Strasburgo, add&igrave; 21 maggio 2008.

	Per il Parlamento europeo : Il presidente: H.-G. P&ouml;ttering
	Per il Consiglio : Il presidente: J. Lenar&Auml;i&Auml;

	
	&nbsp;

	[1] GU C 286 del 17.11.2005, pag. 1.

	[2] Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 129), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

	[3] Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).

	[4] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

	[5] GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004,pag. 1).

	[6] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/direttiva-2008-52-ce-adr-quadra-normativa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/direttiva-2008-52-ce-adr-quadra-normativa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LIBRO VERDE relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>19 aprile 2002</strong><br />
	SINTESI

	
	I modi alternativi di risoluzione delle controversie in campo civile e commerciale (in appresso designati, ai fini del Libro verde e per convenzione lessicale, come "ADR", che sta per&nbsp;"Alternative Dispute Resolution") sono oggetto di un rinnovato interesse all&#039;interno&nbsp;dell&#039;Unione europea, per tre ragioni.
	In primo luogo, ci si &egrave; resi conto del rinnovamento che conoscono sul campo i metodi di&nbsp;ADR, a beneficio dei cittadini, il cui accesso alla giustizia risulta migliorato.
	Secondo, l&#039;ADR &egrave; oggetto di una particolare attenzione da parte degli Stati membri,&nbsp;attenzione che a volte si traduce in iniziative legislative.
	Infine, l&#039;ADR rappresenta una priorit&agrave; politica - pi&ugrave; volte riaffermata - per le istituzioni&nbsp;dell&#039;Unione europea cui spetta il compito di promuovere tali metodi alternativi, di garantire il&nbsp;miglior contesto possibile per il loro sviluppo, e di cercare di garantirne la qualit&agrave;. Questa&nbsp;priorit&agrave; politica &egrave; stata messa in particolare evidenza nel settore della societ&agrave;&nbsp;dell&#039;informazione, dove, in particolare, &egrave; stato riconosciuto il ruolo dei nuovi servizi on line di&nbsp;risoluzione delle controversie ("ODR", che sta per "Online Dispute Resolution") in materia di&nbsp;risoluzione delle controversie transfrontaliere su Internet.
	Questo contesto particolare chiarisce il mandato politico da cui trae origine il presente Libro&nbsp;verde. Il Consiglio ha infatti invitato la Commissione a presentare "un Libro verde per fare il&nbsp;punto della situazione esistente e per lanciare un&#039;ampia consultazione ai fini della&nbsp;preparazione delle misure concrete da adottare".
	Il presente Libro verde offre l&#039;occasione per sensibilizzare il pi&ugrave; vasto pubblico possibile&nbsp;all&#039;ADR, e consente inoltre di assicurare una migliore comprensibilit&agrave; delle realizzazioni e&nbsp;delle iniziative adottate in materia dagli Stati membri e a livello comunitario.
	La consultazione pubblica su questo Libro verde ha come obiettivo quello di raccogliere le&nbsp;osservazioni generali degli ambienti interessati nonch&eacute; le reazioni specifiche alle domande&nbsp;che vengono formulate.
	Queste domande sono di natura giuridica e vertono su elementi determinanti del processo di&nbsp;ADR, quali le questioni delle clausole di ricorso all&#039;ADR, il problema dei termini di&nbsp;prescrizione, l&#039;esigenza di riservatezza, la validit&agrave; dei consensi, l&#039;efficacia degli accordi&nbsp;scaturiti dall&#039;ADR, la formazione dei terzi, il loro riconoscimento, il loro regime di&nbsp;responsabilit&agrave;.
	La Commissione intende prendere in considerazione il punto di vista di ciascuno, allo scopo&nbsp;di definire gli orientamenti della politica che sar&agrave; chiamata a perseguire nei prossimi anni nel&nbsp;suo ruolo di promotore di iniziative legislative ed operative.

	Scarica il testo integrale in allegato.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/libro-verde-relativo-ai-modi-alternativi-di-risoluzione-delle-controversie-in-materia-civile-e-commerciale-adr-quadra-normativa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/eventi/libro-verde-relativo-ai-modi-alternativi-di-risoluzione-delle-controversie-in-materia-civile-e-commerciale-adr-quadra-normativa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Organismi privati e CCIAA primeggiano nei successi | da mondoADR.it]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>7 giugno 2012</strong><br />
	La conferenza &ldquo;Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione: prima e dopo la Direttiva europea&rdquo; presso la Corte di Appello di Milano &egrave; stata anche l&rsquo;occasione per la presentazione degli ultimi dati statistici del Ministero della Giustizia aggiornati al 5 maggio 2012. Ad emergere in modo rilevante &egrave; il vertiginoso aumento delle controversie deferite alla mediazione, passate dalle 60.810 del 31 dicembre 2011 (spalmate in 10 mesi) alle105.092 circa del 31 marzo 2012, con un incremento di 44.282 nuove mediazioni (ovvero il 72 % circa) in soli 3 mesi. Nello specifico, &egrave; il mese di marzo/aprile 2012, in concomitanza con l&rsquo;entrata in vigore di RC auto e condominio, a far registrare un&rsquo;impennata nel numero di mediazione iscritte.

	

	Ministero della Giustizia Direzione Generale di Statistica &ndash; Rilevazione statistica con proiezione nazionale del numero totale di iscrizioni (21 marzo-30 aprile 2012)

	Il trend di comparizione della controparte &egrave; in costante aumento: dl 25% del primo trimestre 2011 a quasi il 40% nel primo trimestre 2012.

	

	Ministero della Giustizia Direzione Generale di Statistica &ndash; Trend di comparizione dell&rsquo;aderente (21 marzo-30 aprile 2012)

	Cresce ma di poco la percentuale di mediazione volontarie, cos&igrave; come &ldquo;la conciliazione delegata, che si attesta al 2.7% rispetto al 2% calcolato nel febbraio scorso. Un dato, quest&rsquo;ultimo, su cui occorre lavorare molto, perch&eacute; &egrave; l&igrave; che si gioca la partita finale della mediazione.

	

	Ministero della Giustizia Direzione Generale di Statistica &ndash; Categorie della mediazione (21 marzo-31 marzo 2012)

	Il dato inedito, assente nelle precedenti rilevazioni statistiche, &egrave; la differenza di successo rilevata per categoria di organismi. A riguardo, le percentuali di successo pi&ugrave; alte sono registrate dagli organismi privati, seguiti dalle Camere di Commercio, e poi dagli Ordine degli ordini degli avvocati

	

	Ministero della Giustizia Direzione Generale di Statistica &ndash; Tasso di definizione per tipologia di organismo (21 marzo-31 marzo 2012)

	

	Ministero della Giustizia Direzione Generale di Statistica &ndash; Esito della mediazione per tipologia di procedimento&nbsp;

	Link per fonte

	Link statistiche mediazione di Quadra]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/organismi-privati-e-cciaa-primeggiano-nei-successi-da-mondoadr-it.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/organismi-privati-e-cciaa-primeggiano-nei-successi-da-mondoadr-it.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di maggio-giugno 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Giugno 2012</strong><br />
	La Corte Costituzionale ha fissato al 23 ottobre 2012 l&#039;udienza pubblica a proposito della questione di legittimit&agrave; costituzionale sollevata in merito all&#039;obbligatoriet&agrave; della mediazione, prevista dall&#039;art. 5 del d.lgs 28/10.
	La questione nasce da un ricorso presentato al Tar Lazio dalle Camere civili, dall&#039;OUA e da altri organismi forensi che ritengono che il d.lgs 28/10 sia andato ben oltre ai principi stabiliti dalla legge delega 69/2009. Il 12 aprile 2011 il Tar del Lazio rimette la questione alla Corte Costituzionale che il 23 ottobre chiarir&agrave; se, l&#039;obbligatoriet&agrave; come condizione di procedibilit&agrave;, rappresenti una violazione dell&rsquo;accesso alla tutela giudiziale dei propri diritti, sancita nella Costituzione.

	Nel frattempo, nonostante i numerosi contenziosi tenuti nel cassetto in attesa della pronuncia della Consulta, la mediazione fa i suoi bravi passi avanti entrando lenta e silenziosa nella quotidianit&agrave; delle persone che sempre pi&ugrave; spesso si rivolgono a un organismo di mediazione ancora prima di interpellare un legale per avere chiarimenti, al fine di capire esattamente cosa aspettarsi e poi, nella stragrande maggioranza dei casi, per depositare l&#039;istanza di mediazione.

	Le moltissime iniziative da parte degli operatori del settore...

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-maggio-giugno-2012-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-maggio-giugno-2012-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Procedure di mediazione: statistiche nazionali e di Quadra a confronto | AGGIORNAMENTO]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>31 maggio 2012</strong><br />
	I dati sono stati aggiornati a seguito della pubblicazione delle nuove statistiche nazionali [21 marzo 2011 &ndash; 31 marzo 2012], scaricabili in allegato a questa scheda.

	I punti di confronto:

		Valore della lite
	
		Aderente comparso
	
		Esito della mediazione con aderente comparso

	Tra le percentuali con maggiore discrepanza rispetto ai dati nazionali, Quadra segnala:

	1) Periodo di riferimento: 1 gennaio 2012 - 21 marzo 2012

		Valore medio della lite:&nbsp;&euro; 208.500 (vs. &euro; 118.000 nazionale)
	
		Comparsa della parte chiamata in mediazione:&nbsp;47%&nbsp;(vs. 35% nazionale)
	
		Esito positivo - in termini di accordo di conciliazione - della mediazione con parte aderente comparsa (escludendo le mediazioni in corso):&nbsp;75% *&nbsp;(vs. 48% nazionale)

	2) Periodo di riferimento: 21 marzo (data di entrata in vigore dell&#039;obbligariet&agrave; per le materie di condominio e RC auto) - 20 maggio 2012

		Valore medio della lite: &euro;&nbsp;93.500&nbsp;(vs. &euro; 118.000 nazionale)
		&nbsp;
		&nbsp;
	
		Comparsa della parte chiamata in mediazione:&nbsp;82%&nbsp;(vs. 35% nazionale)
		&nbsp;
	
		Esito positivo - in termini di accordo di conciliazione - della mediazione con parte aderente comparsa:&nbsp;100% *&nbsp;(vs. 48% nazionale)

	3) Periodo di riferimento TOTALE: 1 gennaio 2012 - 20 maggio 2012

		Valore medio della lite:&nbsp;&euro;&nbsp;158.000&nbsp;(vs. &euro; 118.000 nazionale)
	
		Comparsa della parte chiamata in mediazione:&nbsp;60%&nbsp;(vs. 35% nazionale)
	
		Esito positivo&nbsp;della mediazione&nbsp;- in termini di accordo di conciliazione - con parte aderente comparsa:&nbsp;83% *&nbsp;(vs. 48% nazionale)

	* Sono escluse le mediazioni in corso.

	Nota: con approccio esclusivamente trasformativo 

	STATISTICHE PRECEDENTI:

	Per visualizzare le statistiche aggiornate a gennaio 2012, cliccare qui&nbsp;

	Per visualizzare le statistiche aggiornate a marzo 2012, cliccare qui]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/statistiche-mediazione-nazionali-quadra-maggio-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/statistiche-mediazione-nazionali-quadra-maggio-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Considerazioni fiscali sui costi della mediazione - A cura di Paola Schiavo]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>30 maggio 2012</strong><br />
	Questo &egrave; un periodo di resoconti fiscali per il contribuente italiano. E anche l&rsquo;indennit&agrave; di mediazione diventa un dato interessato dal modello di dichiarazione dei redditi. Come stabilito dall&rsquo;art. 20 del D.Lgs. 28/2010, dal 2011 deve essere determinato l&#039;ammontare delle risorse a valere sulla quota del &laquo;Fondo unico giustizia&raquo; (art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181).

	Pertanto, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Fondo &egrave; destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d&#039;imposta nella misura massima di &euro; 500,00.= (ridotto alla met&agrave; in ipotesi di insuccesso della mediazione) della spesa sostenuta per l&#039;attivit&agrave; di mediazione di controversie civili o commerciali, conclusesi nell&#039;anno precedente.&nbsp;

	Inoltre, a cura del Ministero di Giustizia, l&#039;importo del credito d&#039;imposta spettante viene comunicato alle parti entro il 30 maggio di ogni annualit&agrave;, cio&egrave; entro 30 giorni dal termine indicato dell&rsquo;art. 20, comma 2 del D.Lgs. 28/2010 (entro il 30 aprile di ciascun anno) per la sua determinazione e, in via telematica viene trasmesso all&#039;Agenzia delle Entrate.

	Il credito d&#039;imposta deve essere indicato dalla parte che ha partecipato alla mediazione, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed &egrave; utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, in compensazione, nonch&eacute;, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d&#039;impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
	A seguire, suddivisi per fattispecie, indico i rispettivi righi di compilazione dei modelli che le parti dovranno compilare per usufruire del credito spettante:

		Modello 730/2012 relativo ai redditi 2011 : rigo G 8 sezione VI
	
		Modello Unico Persone Fisiche 2012 relativo ai redditi 2011: rigo RU 98 sezione XX codice credito 78
	
		Modello Unico Societ&agrave; di Capitali 2012 relativo ai redditi 2011: rigo RU 98 sezione XX codice credito 78.
	
		Corre l&rsquo;obbligo constatare che non vi sono riferimenti di sorta nelle istruzioni del Modello Unico Societ&agrave; di Persone 2012 relativo ai redditi 2011 !
	
		A tale riguardo, vale la pena proporre la compilazione nel Mod Unico SP 2012 relativo ai redditi 2011 il rigo RU 98 sezione XXII &ldquo;altri crediti di imposta&rdquo; con il codice credito 99.

	In ipotesi di parte &ldquo;Condominio&rdquo; nella procedura di mediazione, &egrave; da precisare che il credito va ripartito fra i condomini in relazione alle quote millesimali di cui sono titolari.
	L&rsquo;Amministratore di Condominio (AC) si comporta in analogia alla gestione dei crediti per detrazioni spettanti su spese sostenute come altre leggi (vedasi L.449/97-L.244/2007; L191/2011 &hellip;in buona sostanza detrazione del 36%) o utilizzarlo in compensazione con altri tributi dovuti dal Condominio.

	Ci&ograve; significa che l&rsquo;AC ha obbligo di comunicare ai Condomini le indennit&agrave; di mediazione sostenute e delle quali riceve dall&rsquo;Organismo la certificazione (di solito con la redazione del rendiconto annuale).

	Poi l&rsquo;AC pu&ograve; procedere in alternativa:
	1) utilizzare il credito in compensazione con altri tributi, per es. ritenute sui fornitori usuali;
	oppure
	2) conteggiare la ripartizione del credito in base ai millesimi di propriet&agrave; dei singoli. Spetter&agrave; poi ad ogni singolo proprietario indicarlo nel proprio modello Unico o Modello 730.

	Per principio di trasparenza e considerata la natura di &ldquo;credito&rdquo; cos&igrave; come indicata dall&rsquo;art.20 D.Lgs. 28/2010, solitamente suggerisco la 2) soluzione agli AC.
	In pratica se per esempio spetta la somma di &euro; 400,00.=, questa ripartita in base ai millesimi delle tabelle condominiali (di solito in base alla tabella generale).&nbsp;
	Va da s&eacute; che la ripartizione del credito andr&agrave; attribuita ai proprietari-condomini che hanno aderito alla mediazione: ecco la rilevante significativit&agrave; di deliberarla in assemblea !
	Se per ipotesi vi fosse il dissenso assembleare di alcuni condomini alla mediazione, allora con apposita delibera pu&ograve; essere stabilito che la somma di &euro; 400,00 andr&agrave; ripartita tra coloro che hanno aderito per maggioranza. In questo caso, il credito potr&agrave; essere suddiviso in parti uguali o in proporzione o&hellip;qualsivoglia altro criterio purch&egrave; risulti corrispondente alla metodologia di spesa sostenuta: ma questo non interessa all&rsquo;Organismo.&nbsp;

	Ritengo importante che quanto viene certificato dall&rsquo;Organismo trovi coincidenza con quanto speso dal Condominio e che quanto comunica l&rsquo;Agenzia delle Entrate venga recepito dall&rsquo;AC e trasmesso ai propri Condomini come da criterio usato nel concorso alla spesa.
	&Egrave; infatti onere dell&#039;Organismo di mediazione trasmettere il dato complessivo ed il totale delle indennit&agrave; di mediazione corrisposte al Ministero di Giustizia e di conseguenza all&#039;Agenzia delle Entrate.

	Paola Schiavo - Docente Quadra - Vicenza, 10 maggio 2012
	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/considerazioni-fiscali-sui-costi-della-mediazione.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/considerazioni-fiscali-sui-costi-della-mediazione.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sono aperte le iscrizioni:                                                             <img src="http://www.adrquadra.com/file_public/presentazionemastermedical.jpg" />]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Ottobre 2012 - Settembre 2013</strong><br />
	

	Master Specialistico | La mediazione in ambito medico-sanitario | Milano (150 ore)

	Presentazione:

	Il master &egrave; frutto del lavoro di un gruppo eterogeneo e interdisciplinare di ricercatori ed esperti italiani ed internazionali che, all&#039;interno del progetto MEDICAL QUADRA, si sono interrogati su quale potesse essere l&#039;approccio alla mediazione obbligatoria in ambito medico e sanitario, recentemente introdotta in Italia (decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010), pi&ugrave; rispettoso delle persone, ed allo stesso tempo adeguato ed efficiente.

	
	Ci si &egrave; domandati in quale forma si potessero conciliare i temi della crisi della relazione tra medico e paziente in occasione di eventi avversi, con l&rsquo;esigenza di valorizzare lo strumento della mediazione come efficace strumento di risoluzione alternativa delle controversie.

	
	L&rsquo;approfondita riflessione che ha portato alla definizione di un modello complesso di mediazione condiviso da mediatori, psicologi, giuristi, esperti di risk management sanitario e medici, nasce dalla visione della mediazione come opportunit&agrave; di trasformazione delle relazioni conflittuali, secondo il paradigma di Bush e Folger, con l&rsquo;ottica di restituire dignit&agrave; ai soggetti coinvolti e conseguentemente come contesto adeguato per l&rsquo;articolazione di accordi complessi.

	
	Ci si &egrave; subito resi conto che per la gestione di tale modello di mediazione fosse necessario promuovere la formazione di professionisti di alto profilo, in grado di affrontare, con efficacia e criteri di eccellenza, una tipologia di conflitto cos&igrave; spesso caratterizzata da vissuti difficili e molto complessa anche dal punto di vista tecnico-giuridico.

	PROSEGUI LA LETTURA ACCEDENDO ALLA SCHEDA COMPLETA DEL MASTER >>>]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/master-mediazione-medica-adrquadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/master-mediazione-medica-adrquadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Calendario Formazione Mediazione | Giornate di Approfondimento<img src="http://www.adrquadra.com/file_public/stars.jpg" />]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Giugno - Luglio 2012</strong><br />
	

	Quadra presenta le giornate di approfondimento - valide anche ai fini dell&rsquo;aggiornamento obbligatorio per mediatori - in programma per i mesi di giugno e luglio. 

	Ciascuna giornata ha una durata di 6 ore.
	&nbsp;

	CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLE SCHEDE DETTAGLIO DEI CORSI
	&nbsp;

	Casi di Mediazione nel Settore delle Costruzioni:

		&nbsp; &nbsp; &nbsp;PORDENONE - 4 GIUGNO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;VENEZIA (Mestre) - 19 GIUGNO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;TREVISO - 23 LUGLIO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;TREVISO - 30 LUGLIO

	Come Affrontare una Mediazione in Materia di Liti Condominiali:

		&nbsp; &nbsp; &nbsp;VICENZA - 5 GIUGNO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;MILANO - 27 GIUGNO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;PADOVA - 3 LUGLIO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;VENEZIA - 17 LUGLIO

	La Mediazione in Ambito Medico:

		&nbsp; &nbsp; &nbsp;PADOVA - 6 GIUGNO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;VERONA - 9 LUGLIO

	Come Assistere le Parti in Mediazione:

		&nbsp; &nbsp; &nbsp;TRENTO - 11 GIUGNO

	Mediazione nelle Controversie in Materia Assicurativa con Particolare Attenzione ai Danni Derivanti da Circolazione Stradale:

		&nbsp; &nbsp; &nbsp;VERONA - 12 GIUGNO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;TRENTO - 10 LUGLIO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;MILANO - 25 LUGLIO

	La Mediazione nelle Liti Societarie:

		&nbsp; &nbsp; &nbsp;MILANO - 25 GIUGNO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;BOLZANO - 11 LUGLIO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;VICENZA - 16 LUGLIO

	Mediazione in Materia di Eredit&agrave; e Divisioni:

		&nbsp; &nbsp; &nbsp;BELLUNO - 18 GIUGNO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;BOLZANO - 26 GIUGNO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;MILANO - 24 LUGLIO

	Come Raggiungere e Formalizzare l&#039;accordo di Mediazione:

		&nbsp; &nbsp; &nbsp;TREVISO - 20 GIUGNO
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;BELLUNO - 19 LUGLIO

	

	CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLE SCHEDE DETTAGLIO DEI CORSI]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/calendario-formazione-mediazione-giornate-di-approfondimento-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/calendario-formazione-mediazione-giornate-di-approfondimento-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Arbitrato Oggi - Percorso formativo nel mondo della giustizia privata per le liti civili e commerciali]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Ottobre e Novembre 2012</strong><br />
	
	&nbsp;

	
	&nbsp;

	&nbsp; &nbsp; &nbsp;

	MILANO | VERONA | TREVISO | PADOVA | BOLOGNAOTTOBRE E NOVEMBRE 2012
	&nbsp;

		L&#039;arbitrato in Italia (ed. 2012) - 16 ore (edizioni a scelta: Milano | Verona )
		&nbsp;
	
		L&#039;arbitrato commerciale internazionale. Casi e soluzioni (ed. 2012) - 8 ore (edizioni a scelta: Milano | Padova )
		&nbsp;
	
		L&#039;arbitrato in materia di investimenti all&#039;estero (ed. 2012) - 8 ore (Milano)
		&nbsp;
	
		L&#039;arbitrato sportivo (ed. 2012) - 8 ore (Bologna)
		&nbsp;

	
	&nbsp;

	I programmi delle giornate sono disponibili nella sezione corsi in programma

	In allegato &egrave; scaricabile il calendario dei corsi (inclusi i programmi e le date previste)]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/arbitrato-oggi-percorso-formativo-nel-mondo-della-giustizia-privata-per-le-liti-civili-e-commerciali-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/arbitrato-oggi-percorso-formativo-nel-mondo-della-giustizia-privata-per-le-liti-civili-e-commerciali-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicati due nuovi papers]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Aprile 2012</strong><br />
	Da dipartimento scientifico:

		Quadra e l&#039;approccio Trasformativo - A cura&nbsp;di Carlo Mosca

	Dalla community Quadra:

		Riflessioni sulla media-conciliazione: risorsa per la giustizia ed opportunit&agrave; di crescita socialeA cura di&nbsp;Andrea Marengoni e Patrizia Mauro

	
	&nbsp;

	QUADRA desidera riservare uno spazio unico ed esclusivo, a completa disposizione di quanti vogliano contribuire a favorire lo sviluppo e la crescita dei nuovi metodi di risoluzione delle controversie al fine di:

	&bull; incoraggiare lo sviluppo dell&rsquo;ADR
	&bull; promuovere lo scambio di idee e conoscenze
	&bull; essere punto di riferimento per approfondire e discutere temi di rilevante attualit&agrave;
	&bull; divulgare all&rsquo;opinione pubblica l&rsquo;efficacia ed efficienza dei processi di ADR
	&bull; aprire nuove frontiere all&rsquo;applicazione della teoria della negoziazione

	Potrete entrare a far parte di questo progetto attraverso l&rsquo;invio a redazione@adrquadra.it dei Vostri articoli, suggerimenti, curiosit&agrave; e quant&rsquo;altro possa contribuire allo sviluppo ed alla pratica delle tecniche ADR.

	La sezione papers del sito nasce per raccogliere i contribuiti della Community Quadra e di tutti coloro che siano interessati a pubblicare le loro riflessioni.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/pubblicati-due-nuovi-papers.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/pubblicati-due-nuovi-papers.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Quadra e l'approccio Trasformativo]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Aprile 2012</strong><br />
	Il mediatore trasformativo - nella visione originata da Folger e Bush nel loro The Promise of Mediation (1994) e sviluppata poi anche da altri autori - concepisce il suo intervento come un supporto all&rsquo;apertura ed al mantenimento di un dialogo fra le parti che permetta a ciascuna di esse di considerare il conflitto sotto una luce diversa, e cos&igrave; di prendere le decisioni conseguenti considerate pi&ugrave; idonee.
	L&rsquo;accordo, di per s&eacute;, non &egrave; un obiettivo del mediatore; pu&ograve; certo essere un esito auspicabile, ma che si verifichi o meno dipende dall&rsquo;atteggiamento mutato delle parti e sar&agrave; frutto della loro libera scelta, maturata alla luce della &lsquo;trasformazione&rsquo; della situazione originaria.
	L&rsquo;approccio trasformativo si basa su di un&rsquo;analisi del conflitto inteso come fattore d&rsquo;interferenza nell&rsquo;interazione fra le persone, che crea nelle stesse incertezza, paure ed un senso di demonizzazione dell&rsquo;avversario. Il mediatore trasformativo ha come obiettivo quello di supportare le parti in tale situazione, aiutandole a veder pi&ugrave; chiara la situazione cos&igrave; da poter prendere decisioni conseguenti (processo di c.d. empowerment), arrivando magari a capire, se non giustificare, le ragioni della controparte (processo di c.d. recognition). Tale risultato dovrebbe scaturire nell&rsquo;interazione, e nella convinzione che un confronto franco non pu&ograve; che generare maggiore consapevolezza.
	L&rsquo;intervento del mediatore, nel modello trasformativo, &egrave; comunque caratterizzato dall&rsquo;assenza di atteggiamenti direttivi (concretizzantisi, in particolare, nel dare consigli utili alle parti, fornire loro opinioni sul caso e sulla correttezza o meno delle soluzioni prospettatesi, se non addirittura spingerle &ldquo;per il loro bene&rdquo; ad un accordo). Naturalmente, anche il mediatore trasformativo interviene nel conflitto, ma lo fa guidato ...

	Scarica l&#039;allegato per continuare la lettura]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-trasformativa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-trasformativa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Articolo: I mediatori non sono sempre necessari o le parti hanno già ciò che serve?]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>14 Aprile 2012</strong><br />
	&bull; Perch&eacute; ci hai mentito?

	&bull; Non ho esattamente mentito.

	&bull; Ma ci hai detto che certe cose sono successe - e quelle cose non sono successe.

	&bull; Alcune di quelle cose sono successe, le altre sarebbero potute accadere.

	&bull; Ma quelle che dici sarebbero potute accadere, ci avevi detto che erano accadute.

	&bull; Credo di aver voluto dare l&#039;idea di una verit&agrave; in senso lato.

	&bull; Verit&agrave; in senso lato?

	&bull; Si volevo dare l&#039;impressione di una visione pi&ugrave; ampia e penso di averlo fatto.

	&bull; Va bene, ma sapevi che volevamo la pura verit&agrave;, quella del tipo che le cose che hai detto di vedere le hai viste veramente! Sapevi che questo era ci&ograve; che volevamo. E ci hai confermato che avevi visto quelle cose. E poi abbiamo garantito per te alla radio.

	&bull; Beh mi spiace.

	
	&nbsp;

	Questa &egrave; l&#039;essenza di una conversazione che ho sentito alla radio un paio di settimane fa. Era su This is American Life con Ira Glass.
	Glass confronta uno scrittore che travisa i fatti della sua storia. Lo scrittore resta sulle difensive, ma Glass riesce a porre domande interessanti relativamente alle cose su cui aveva mentito, a cosa stava pensando quando mentiva, etc...
	&Egrave; stato molto affascinante poter ascoltare la conversazione perch&eacute; Glass teneva la concentrazione sul cercare di capire esattamente cosa stesse pensando lo scrittore; ed &egrave; stato affascinante a causa della vulnerabilit&agrave; dello scrittore mentre veniva confrontato con le sue stesse bugie.

	Queste sono le tipologie di conversazione che sono solito vedere nel mio ufficio di mediazione, quelle dove almeno una delle parti arriva a chiedere all&#039;altra parte tutte le domande che vuole. In questo tipo di conversazioni avviene il cambio.
	Alcune volte colui che pone le domande si rassegna perch&eacute; capisce che la controparte non ha intenzione di rispondere. Altre volte, colui che risponde finisce per aiutare colui che pone le domande a capire in modo diverso, cosa sia veramente successo. Gli spostamenti (cd. shifts) sono normalmente progressivi ma le parti raggiungono una comprensione decisamente pi&ugrave; sfumata del loro punto di partenza, "hai mentito" - " non hai mentito"

	Quindi, cosa vuol dire per le mie mediazioni, se la stessa tipologia di conversazione, con un simile miglioramento in termini di chiarezza e riconoscimento reciproco, pu&ograve; avvenire senza di me o senza un altro mediatore? Mi piacerebbe poter affermare che la mia presenza avrebbe favorito un maggior numero di cambiamenti, ma non lo so. Qualche volta questo tipo di conversazione non pu&ograve; avvenire senza un mediatore che spieghi alle parti che esiste questa possibilit&agrave;. Altre volte la sola presenza del mediatore ispira le parti ad una maggiore assunzione di responsabilit&agrave;.

	Le tipologie di mediazione trasformative senza mediatore avvengono in ogni circostanza, anche al cinema e in tv. Nei film, quando la protagonista dice che non &egrave; pi&ugrave; disposta a sopportare altro, si difende, affronta chiunque necessiti di essere affrontato dicendo la sua verit&agrave;, ecco che abbiamo uno spostamento verso l&#039;empowerment. Nei film romantici, verso la fine, quando entrambi i personaggi si accorgono che la persona che hanno davanti &egrave; sempre stata la persona giusta, ecco che abbiamo uno spostamento verso la recognition. Nelle commedie, quando alla fine tutti i fraintendimenti vengono chiariti, ecco che abbiamo un cambiamento ancora in termini di recognition.

	Mi piacerebbe credere che questi cambiamenti sarebbero stati pi&ugrave; profondi se fossi stato li. O che forse lo spettacolo sarebbe stato molto pi&ugrave; corto. Immaginatevi quanto pi&ugrave; corte sarebbero le commedie se avessi potuto chiarire tutti i fraintendimenti proprio sul nascere. Ma il fatto che chiarezza e comprensione emergano senza l&#039;aiuto di un mediatore, mi aiutano a ricordare che il mio lavoro consiste puramente nel supportare, ma mai nel soppiantare il procedimento tra le parti.
	Il successo di queste conversazioni prive di mediatore prova che le parti, in realt&agrave;, posseggono gi&agrave; gli strumenti necessari per affrontarle.
	&nbsp;

	
	&nbsp;

	(Autore: D. Simon - Tratto dal Blog dei nostri corrispondenti dell&#039; Institute for the Study of Conflict Transformation - link - trad. italiana di Quadra)]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/i-mediatori-non-sono-sempre-necessari-o-le-parti-hanno-gia-cio-che-serve.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/i-mediatori-non-sono-sempre-necessari-o-le-parti-hanno-gia-cio-che-serve.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di aprile 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Aprile 2012</strong><br />
	Nel corso del mese di aprile il nostro comitato scientifico si &egrave; arrichito della presenza del professor Joseph Folger che ne &egrave; diventato membro permanente. Riteniamo questo passo fondamentale per il continuo arricchimento di cui tutti potremo beneficiare e per il consolidamenteo della collaborazione in essere con l&#039;"INSTITUTE FOR THE STUDY OF CONFLICT TRANSFORMATION" di Filadelfia.

	I dati sul numero delle mediazioni, sempre comunque in trend positivo con circa 10.000 mediazioni nel mese di febbraio, stentano a raggiungere le cifre a suo tempo previste dal Ministero di Giustizia (250.000 mediazioni annue).
	L&#039;osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione di Roma, con un&rsquo;indagine svolta nella capitale, riporta che il 60% dei cittadini non &egrave; a conoscenza...

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-aprile-2012-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-aprile-2012-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Joseph Folger entra a far parte del Comitato Scientifico Quadra]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>3 aprile 2012</strong><br />
	Breve BIO:

	Joseph Folger insegna Adult and Organizational Development alla Temple University di Philadelphia.
	Ph.D. in Communication all&rsquo;universit&agrave; del Wisconsin ha lavorato in quella del Michigan prima dell&rsquo;incarico alla Temple. &Egrave; uno dei soci fondatori dell&rsquo;Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT). Insegna e svolge ricerca nel campo della gestione del conflitto, della mediazione, delle dinamiche di gruppo e della formazione del consenso. Si &egrave; dedicato in particolare alle controversie in seno ad organizzazioni, comunit&agrave; e famiglia.
	Attualmente &egrave; senior consultant presso la Communication Research Associates dove svolge attivit&agrave; didattica in tema di comunicazione ed intervento nel conflitto. &Egrave; autore di diversi lavori nel campo della comunicazione, del conflitto e della mediazione, fra i quali Working through Conflict: Strategies for Relationships, Groups and Organizations (con S. Poole and R.K. Stutman) giunto alla VII edizione e The Promise of Mediation: Responding to Conflict through Empowerment and Recognition (con R.A.B. Bush). Con R.A.B. Bush e Dorothy Della Noce, infine, il volume Transformative Mediation: A Sourcebook pubblicato da ACR e dall&rsquo;ISCT. Fra l&rsquo;attivit&agrave; pi&ugrave; recente, va ricordato un progetto biennale di training per la fondazioni Hewlett and Surdna.

	Joseph ha recentemente preso parte al primo congresso italiano di mediazione trasformativa organizzato da Quadra a Milano (LINK).

	Sono inoltre previsti nell&#039;autunno 2012 degli interessanti corsi avanzati in tecniche di mediazione trasformativa, tenuti direttamente dal co-autore de "La Promessa della Mediazione" insieme ad altri docenti della Quadra faculty. I dettagli saranno presto pubblicato sul portale.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/joseph-folger-comitato-scientifico-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/joseph-folger-comitato-scientifico-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Materiali del Primo Congresso Italiano di Mediazione Trasformativa - 9 marzo 2012 Milano]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>2 aprile 2012</strong><br />
	Sono disponibili i materiali del Congresso organizzato da Quadra il 9 marzo 2012 a Milano.

	Opzione 1: euro 29,99 + IVA (spedizione inclusa)

		Video del Congresso (in formato DVD)
	
		Audio (in formato mp3)
	
		Trascrizione in pdf di tutti gli interventi
	
		Slides dei lavori pomeridiani e dell&#039;intervento di J.Folger
		Clicca su ogni icona per visualizzare un&#039;anteprima: &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;
		&nbsp;

	Opzione 2: euro 2,99 + IVA (download digitale) - ** Sono disponibili due parti (sola mattina oppure tavola rotonda e conclusioni), ciascuna al prezzo indicato.

		Audio del Congresso in lingua italiana

	
	&nbsp;

	Per visualizzare i&nbsp;dettagli&nbsp;dei&nbsp;materiali&nbsp;congressuali disponibili,&nbsp;clicca qui

	&nbsp;

	---------------------------------

	&nbsp;

	Per visualizzare la scheda dell&#039;evento con programma, foto e video, clicca qui

	Per visualizzare i feedback dell&#039;evento, clicca qui

	
	&nbsp;

	SCARICA UN&#039;ESTRATTO DEI MATERIALI]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/materiali-congresso-mediazione-trasformativa-9-marzo-2012-milano.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/materiali-congresso-mediazione-trasformativa-9-marzo-2012-milano.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mediazione Trasformativa: intervista a Carlo Mosca]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>22 marzo 2012</strong><br />
	Giuseppe Leone (Virtual Mediation Lab) intervista Carlo Mosca, responsabile scientifico di Quadra, in punto di Mediazione Trasformativa.

	LINK]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-trasformativa-intervista-carlo-mosca.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-trasformativa-intervista-carlo-mosca.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Procedure di mediazione: statistiche nazionali e di Quadra a confronto - AGGIORNAMENTO]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>21 marzo 2012</strong><br />
	I dati sono stati aggiornati a seguito della pubblicazione delle nuove statistiche nazionali (fino al 31 dicembre 2011) - Link al sito del Ministero di Grazia e Giustizia

	I punti di confronto:

		Valore della lite
	
		Categoria della mediazione (es. obbligatoria, volontaria, delegata...)
	
		Aderente comparso
	
		Aderente assistito da legale
	
		Proponente assistito da legale
	
		Esito della mediazione con aderente comparso
	
		Natura della controversia

	Tra le percentuali con maggiore discrepanza rispetto ai dati nazionali, Quadra segnala:

		Procedure di mediazione volontarie: 36% (vs. 20% nazionale)
	
		Valore medio della lite: 150.708 euro (vs. 93.700 euro nazionale)
	
		Comparsa della parte chiamata in mediazione: 44% (vs. 36% nazionale)
	
		Esito positivo (in termini di accordo) della mediazione con parte aderente comparsa: 86% (vs. 52% nazionale)Nota: con approccio esclusivamente trasformativo

	Per visualizzare le statistiche complete, scaricare il documento allegato.&nbsp;

	Per visualizzare le statistiche aggiornate a gennaio 2012, cliccare qui]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/statistiche-mediazione-nazionali-quadra-marzo-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/statistiche-mediazione-nazionali-quadra-marzo-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di marzo 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Marzo 2012</strong><br />
	Venerd&igrave; 9 marzo abbiamo inaugurato presso Blend Tower - Piazza 4 Novembre, 7 la sede milanese di QUADRA.

	Per l&#039;occasione abbiamo organizzato il PRIMO CONGRESSO ITALIANO DI MEDIAZIONE TRASFORMATIVA con la partecipazione del prof. Joseph Folger, padre dell&#039;approccio trasformativo ed autore de "La promessa della mediazione".

	
	Il suo intervento di apertura del congresso &egrave; stato assai apprezzato e ha suscitato molto interesse e molte domande da parte dei partecipanti. La presentazione fatta dal prof. Folger del modello trasformativo, il quale pone sullo stesso piano l&#039;obiettivo di raggiungere un accordo con la necessit&agrave; di dare alle parti possibilit&agrave; di scelta, riconoscimento e senso di legittimazione, ha certamente fatto riflettere anche gli assertori pi&ugrave; convinti del modello facilitativo.
	La successiva tavola rotonda...

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/pubblicata-la-newsletter-di-marzo-2012-adrquadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/pubblicata-la-newsletter-di-marzo-2012-adrquadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuovo partner QUADRA: Cineas]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>16 febbraio 2012</strong><br />
	Quadra &egrave; lieta di presentare la nuova Partnership con CINEAS



	

	Cineas &egrave; un Consorzio universitario che si pone come obiettivi la diffusione e il consolidamento della cultura del rischio attraverso l&rsquo;erogazione di corsi formativi altamente professionalizzanti, l&rsquo;organizzazione di convegni e la sensibilizzazione del mondo politico su queste tematiche.
	Cineas &egrave; stato fondato nel 1987 su iniziativa del Politecnico di Milano, di alcune di Compagnie di Assicurazioni, di Associazioni di categoria e della Stazione Sperimentale per i Combustibili del Ministero dell&rsquo;Industria.

	LINK]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/cineas-nuovo-partner-adrquadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/cineas-nuovo-partner-adrquadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Procedure di mediazione: statistiche nazionali e di Quadra a confronto]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>29 gennaio 2012</strong><br />
	I punti di confronto:&nbsp;

		Valore della lite
	
		Categoria della mediazione (es. obbligatoria, volontaria, delegata...)
	
		Aderente comparso
	
		Aderente assistito da legale
	
		Proponente assistito da legale
	
		Esito della mediazione con aderente comparso
	
		Natura della controversia
		&nbsp;

	Tra le percentuali con maggiore discrepanza rispetto ai dati nazionali, Quadra segnala:

	Procedure di mediazione volontarie: 36% (vs. 23% nazionale)
	&nbsp;

	Comparsa della parte chiamata in mediazione: 44% (vs. 31% nazionale)
	&nbsp;

	Parte chiamata assistita da legale: 86% (vs 21% nazionale)
	&nbsp;

	Esito della mediazione con parte aderente comparsa: 86% (vs. 53% nazionale)
	&nbsp;

	Per visualizzare le statistiche complete, scaricare il documento allegato.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/statistiche-mediazione-nazionali-adrquadra-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/statistiche-mediazione-nazionali-adrquadra-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di gennaio]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Gennaio 2012</strong><br />
	La diffusione della mediazione civile &egrave; uno dei quattro punti principali della relazione annuale sullo stato e l&#039;efficienza della giustizia in Italia, che il ministro della giustizia ha presentato alla Camera il 17 gennaio scorso.

	Con 9.000.000 di processi civili arretrati e solo 33.000 mediazioni iscritte a ruolo nel primo semestre 2011, poco incoraggia il trend di crescita che vede le mediazioni raggiungere le 53.000 unit&agrave; nel mese di novembre.

	&Egrave; evidente che la strada da percorrere &egrave; ancora lunga ed &egrave; altrettanto vero che le figure istituzionali che potrebbero giocare un ruolo decisivo, come ad esempio...
	&nbsp;

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/pubblicata-la-newsletter-di-gennaio-2012-adrquadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/pubblicata-la-newsletter-di-gennaio-2012-adrquadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lavori pomeridiani del Congresso: Workshops in Dettaglio]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>9 marzo 2012</strong><br />

	AGGIORNAMENTO 28 FEBBRAIO 2012:

	IL CONGRESSO &egrave; SOLD OUT&nbsp;


	La partecipazione alla seconda parte del Congresso (tavola rotonda + workshops) non richiede una pregressa expertise nel campo della mediazione, ma anzi si tratta di un&#039;opportunit&agrave; per capirne l&#039;efficacia e l&#039;impatto in un dato settore (da quello medico a quello del lavoro, societario, penale, ecc.).
	Il co-ordinamento dei gruppi sar&agrave; affidato a docenti (nonch&eacute; mediatori di esperienza) che ben si presteranno ad impostare un dialogo tenendo conto dei partecipanti e delle loro stesse esperienze&nbsp;personali e lavorative.

	Le schede dei singoli workshop sono in costante aggiornamento:

		Workshop I &ndash; Il settore medico (coord. Rossana NOVATI)
	
		Workshop II &ndash; Appalti, costruzioni (coord. David RICHBELL)
	
		Workshop III &ndash; Lavoro (coord. Jane GUNN)
	
		Workshop IV &ndash; Commerciale e societario (coord. Antonio NASCIMBEN)
	
		Workshop V &ndash; Penale (coord. Lawrence KERSHEN)
	
		Workshop VI &ndash; Scuola (coord. Vincenza BONSIGNORE)
		&nbsp;

	Vai alla scheda generale del congresso: LINKN.B.&nbsp;La sessione pomeridiana (12-17.30 pranzo escluso) &egrave; valida ai fini dell&#039;aggiornamento obbligatorio per mediatori ex decreto 28/2010 - 4 ore riconosciute e certificate]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/lavori-pomeridiani-del-congresso-workshops-in-dettaglio.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/lavori-pomeridiani-del-congresso-workshops-in-dettaglio.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di dicembre]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>Dicembre 2011</strong><br />
	PARTNERSHIP (Associazione Italiana per l&#039;Arbitrato)
	Quadra ha avviato una collaborazione con AIA, fra le pi&ugrave; prestigiose ed antiche organizzazioni arbitrali italiane, al fine di promuovere sinergicamente le rispettive attivit&agrave;.
	Sono dunque in programma corsi congiunti in materia di arbitrato, mediazione e negoziato per i primi mesi del prossimo anno.

	STATISTICHE
	Sono stati pubblicati i dati relativi al primo semestre di operativit&agrave; del decreto 28/10, il quale ha introdotto nel nostro paese per la prima volta una disciplina organica tesa, come noto, alla deflazione del carico giudiziario.
	Il precedente punto della situazione era stato fatto a fine giugno.

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/pubblicata-la-newsletter-di-dicembre-2011-adr-quadra.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/pubblicata-la-newsletter-di-dicembre-2011-adr-quadra.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mediazione: rilevazione statistica con proiezione nazionale: 21 marzo - 30 settembre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>16 novembre 2011</strong><br />
	Pubblicati i dati relativi al primo semestre di operativit&agrave; del decreto 28/10, il quale ha introdotto nel nostro paese per la prima volta una disciplina organica tesa, come noto, alla deflazione del carico giudiziario.
	Il precedente punto della situazione era stato fatto a fine giugno.
	Quali i dati pi&ugrave; interessanti emersi dalle rilevazioni che il Ministero effettua sull&rsquo;operato dei vari organismi di mediazione accreditati (ad oggi oltre 700)?

	Intanto un dato quantitativo relativo al numero delle domande di mediazione presentate. Siamo oltre 5&rsquo;000 mensili ed &egrave; in crescita. Vi &egrave; stato un picco a giugno (7&rsquo;333) ed un netto calo in agosto (2&rsquo;534). In termini assoluti, si tratta di poca cosa, pensando all&rsquo;input registrato dal sistema giudiziario (ca. 400&rsquo;000 nuove cause/mese), ma chiaramente la mediazione &egrave; ancora in fase di kick-off e delle considerazioni ponderate potranno farsi solo fra qualche anno.

	Seconda osservazione: quante mediazioni sono effettivamente tenute (considerato che ovviamente le parti chiamate posso aderire o meno alla richiesta loro fatta)? Poche (1/3 del totale), ma tutto sommato in linea con quanto avviene da anni all&rsquo;estero. La negativit&agrave; del dato &egrave; aggravata dal fatto che il sistema italiano prevede meccanismi di &ldquo;obbligatoriet&agrave;&rdquo; rispetto all&rsquo;instaurazione di talune cause giudiziarie nella materia oggetto di mediazione e generali sanzioni a carico di chi opta per non parteciparvi. Evidentemente non &egrave; spauracchio cos&igrave; forte.

	Quanto poi all&rsquo;utilit&agrave; per le parti che han deciso di esperire la mediazione, il ministero si limita a rilevare solo il fatto che venga o no perfezionato un accordo. Come noto, il successo di una mediazione non dovrebbe esser misurato solo su tale parametro, ma tant&rsquo;&egrave;, per ora. Anche qui percentuali basse: circa la met&agrave; dei casi, laddove la media corrente &ndash; sempre per mantenere un benchmark basato sul raggiungimento di un accordo - &egrave; intorno al 70-75%. Che si tratti di scarsa capacit&agrave; dei mediatori? &Egrave; possibile che per molti di quelli impegnati in questa prima fase, l&rsquo;attivit&agrave; sia stata la prima occasione di metter in campo professionalit&agrave; formatesi con troppa fretta. Anche per questo, occorrer&agrave; molto probabilmente attendere il sedimentarsi di buone pratiche.

	Quanto infine al motivo che ha determinato l&rsquo;avvio delle procedure, &egrave; da registrare una scontata preponderanza (75%) di ragioni derivanti dalla citata &ldquo;obbligatoriet&agrave;&rdquo;, ed anche un&rsquo;interessante percentuale (23%) di mediazioni c.d. volontarie, a sola iniziativa di parte senza che neppure vi fosse una clausola che impone il ricorso allo strumento. Decisamente sconsolante invece la percentuale relativa ai casi di mediazione &ldquo;delegata&rdquo; dal giudice. Si tratta di un misero 1%! E pensare che il contributo dei magistrati allo sviluppo della mediazione sarebbe misura &ldquo;a costo zero&rdquo; per il processo (dare 4 mesi alle parti per mediare occupa di regola solo una porzione dell&rsquo;ordinario rinvio fra udienza ed udienza), oltrecch&eacute; vantaggiosa per gli stessi interessati (quante sentenze in meno da redigere). &Egrave; forse solo questione di tempo, ed il rinvio delle parti in mediazione prima o poi rientrer&agrave; nelle abitudine dei giudicanti. Per ora &egrave; solo un&rsquo;occasione persa.
	Ultima osservazione: il valore medio delle liti portate in mediazione &egrave; di 93&#039;000 euro. Non male. La mediazione conferma di essere un procedimento utile soprattutto per le questioni di un certo valore, smentendo platealmente il falso mito &ndash; assai diffuso negli anni scorsi &ndash; che fosse cosa solo per questioni bagatellari.
	&nbsp;

	C. Mosca

	vai al sito del Ministero&nbsp;Link]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/rilevazione-statistica-con-proiezione-nazionale-21-marzo-30-settembre-2011.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/rilevazione-statistica-con-proiezione-nazionale-21-marzo-30-settembre-2011.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[DDL Stabilità 2012]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>12 novembre 2011</strong><br />
	La Commissione Bilancio in Senato (presidente Antonio Azzollini, PdL) ha eliminato dal DDL Stabilit&agrave; 2012 l&#039;anticipazione (dal 20 marzo al 1 gennaio 2012) della obbligatoriet&agrave; della mediazione in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e condominio.
	L&#039;ipotesi era stata ventilata nei giorni scorsi.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/ddl-stabilita-2012.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/ddl-stabilita-2012.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di novembre]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>08-11-2011</strong><br />
	Link: Newsletter Quadra - Novembre 2011

	NOVEMBRE, un mese di grandi novit&agrave;

	Quadra &egrave; lieta di annunciare la pubblicazione del nuovo portale web (www.adrquadra.it).

	Dopo parecchi mesi di lavoro, siamo ad illustrarvi brevemente le nuove funzionalit&agrave; del sito:

	- Mediatori, arbitri, esperti: una sezione dedicata ai nostri professionisti, con profili personali e filtri di ricerca. (visita)

	- Formazione: i corsi in programmazione sono molti e nella prima met&agrave; del 2012 saranno attivati nuovi percorsi formativi sull&rsquo;arbitrato e sul negoziato. I corsi sono da oggi direttamente acquistabili dal sito, con forti sconti in base alla data di prenotazione. (visita)

	- Progetti speciali: Quadra sta creando diversi progetti speciali, con dei comitati scientifici scelti ad hoc in base alle competenze richieste. Oltre alla descrizione, ....

	>>> Continua a leggere aprendo la newsletter]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-quadra-novembre-2011.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-quadra-novembre-2011.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pubblicata la newsletter di ottobre]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>16-10-2011</strong><br />
	Link: Newsletter Quadra - Ottobre 2011

	NOI NON ABBIAMO PAURA DI PORTARE LE PARTI SULL&rsquo;ORLO DELLA SCOGLIERA. DECIDANO LORO SE SALTARE O FARE ALTRO. SE LE TENIAMO DISTANTI DALLA SCOGLIERA FARANNO DI TUTTO PER ARRIVARCI.

	
		Il modello operativo di mediazione che Quadra sta perseguendo vede le parti ed i loro consulenti al centro del procedimento, pi&ugrave; che il mediatore o interessi terzi del sistema. La mediazione trasformativa &egrave; poco usata nel campo delle liti commerciali perch&eacute;, per varie ragioni storiche, il modello dominante &egrave; quello facilitativo problem solving. Vorremmo da parte nostra contribuire a cambiare tale stato di cose, modificando la comune (ed errata) percezione che le liti di affari trattino solo di soldi e non meritino alcuna attenzione agli aspetti emotivi delle parti coinvolte. &Egrave; fin troppo ovvio che dietro ad ogni lite corporate ci sono delle persone, con le loro idee, idiosincrasie, paure, desideri, ...
	
		L&#039;intervista che qui pubblichiamo risale al 2005 e prende in considerazione soprattutto l&#039;approccio valutativo, cui molti mediatori fanno ricorso in ambito commerciale. Nonostante sia riferita alla realt&agrave; americana, troviamo che le considerazioni fatte possano bene essere riportate anche alle liti nostrane ed allargate anche all&#039;approccio problem solving.
	
		
			&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;
		
			La mediazione trasformativa pu&ograve; essere adottata nel contenzioso commerciale?
		
			Una conversazione con Joseph P. Folger e Robert A. Baruch Bush
		
			di Victoria Pynchon
		
			pubbl. in Southern California Mediation Association Newsletter, febbraio 2005
		
			(trad. it. C. Mosca)
	
	
		Il modello di mediazione trasformativa &egrave; stato articolato originalmente da Robert A. Baruch Bush e Joseph P. Folger nel loro classico The Promise of Mediation: L&#039;approccio trasformativo dei conflitti (Jossey-Bass 1994, II edizione riveduta 2005). Poich&eacute; la mediazione trasformativa si concentra principalmente sulle interazioni personali tra le parti contendenti, sembra ben utilizzabile in controversie familiari, di relazioni personali e altre in cui le parti devono continuare a interagire tra loro. Se questo modello sia o no praticabile nella risoluzione delle transazioni commerciali &egrave; stato il tema di una recente conversazione tra l&#039;autrice Victoria Pynchon, mediatrice commerciale di Los Angeles e avvocato, ed i due ideatori del modello di trasformazione.
	
		VP: "Mediazione trasformativa" evoca un po&rsquo; troppo un lavoro sulle emozioni, a sentire i miei clienti aziendali.
	
		JF: Non lasciare che il termine "trasformativo" abbia questo significato. Il servizio postale americano ha adottato il modello di trasformazione nel suo programma nazionale di risoluzione delle controversie di lavoro &ldquo;Redress&rdquo;. Lo stesso hanno fatto molte altre agenzie governative e programmi di mediazione.
	
		VP: Cosa fanno i mediatori trasformativi?
	
		
		&hellip; continua la lettura scaricando il pdf collegato
]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-quadra-ottobre-2011.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/newsletter-quadra-ottobre-2011.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mediazione obbligatoria - La risoluzione 2026/11 del Parlamento europeo]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>25 settembre 2011</strong><br />
	Il parlamento europeo ha adottato, il 13 settembre 2011, una risoluzione "sull&#039;attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali" (scarica il testo qui)

	Interessanti le osservazioni fatte dal Parlamento quanto all&#039;applicazione ad oggi della Direttiva 52/08 da parte degli Stati membri.

	Per quanto attiene l&#039;obbigatoriet&agrave; (caratteristica che alla mediazione pu&ograve; esser data dagli Stati "a condizione che ci&ograve; non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario" - art. 5.2 Direttiva), viene osservato che, al di l&agrave; delle note polemiche che han seguito l&#039;introduzione di tale fattore per una tipologia (sinora limitata) di cause, la risposta da parte degli utenti &egrave; stata incoraggiante e che "nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l&#039;obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali".

	Saggiamente, il Parlamento ricorda che, comunque, "la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e pi&ugrave; rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria". Questo almeno nella prospettiva a medio-lungo termine. Nel breve &egrave; chiaro che lo stato febbricitante del sistema giudiziario del nostro paese richiede cure massicce di antibiotici e che quindi l&#039;obbligatoriet&agrave; sia un ottimo sistema per "educare" utenti e loro consulenti (soprattutto gli avvocati) all&#039;utilizzo di strumenti pi&ugrave; efficienti che la classica azione giudiziaria.

	A mio avviso, l&#039;obbligatoriet&agrave; dovrebbe riguardare, in questa prima fase, tutte le cause, non solo quelle previste dalla limitata (e tutto sommato arbitraria) lista di cui all&#039;art. 5 del decreto 28/10.


	Carlo Mosca - Responsabile Scientifico Quadra]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-obbligatoria-la-risoluzione-2026-11-del-parlamento-europeo.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-obbligatoria-la-risoluzione-2026-11-del-parlamento-europeo.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Multa per chi non partecipa alla chiamata in mediazione]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>20 settembre 2011</strong><br />
	All&#039;articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, &egrave; aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall&#039;articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all&#039;entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"

	(art. 2, comma 35-sexies, legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre) &ndash; in vigore dal 17 settembre 2011)

	Ulteriore disincentivo per coloro che pensano di "snobbare" la chiamata in un procedimento di mediazione ex decreto 28/10.

	Gi&agrave; l&#039;ultimo comma dell&#039;articolo 8 dello stesso prevede che " dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice pu&ograve; desumere argomenti di prova nel successivo giudizio...". Vediamo che succeder&agrave; ...

	Una cosa utile attivata dal Ministero &egrave; la pubblicazione delle statistiche al riguardo. In quelle relative al periodo marzo-giugno 2011 (le prime e sinora uniche disponibili), il tasso di disponibilit&agrave; rilevato (27,76%) &egrave; in linea con quello generalmente riscontrato nell&#039;industria, ma appare suscettibile di miglioramento, soprattutto se il centro responsabile della procedura non si limiter&agrave; ad una secca (ed antipatica) convocazione, ma adotter&agrave; buone pratiche di convincimento e la flessibilit&agrave; necessaria per adeguare data, logistica ed altre modalit&agrave; di mediazione alle agende delle parti e loro consulenti/difensori (nei fatti, e nelle ipotesi pi&ugrave; lineari come solo due parti in lite, servono almeno un paio di comunicazioni scritte e tre/quattro contatti telefonici).


	Carlo Mosca - Responsabile Scientifico Quadra]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/multa-per-chi-non-partecipa-alla-chiamata-in-mediazione.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/multa-per-chi-non-partecipa-alla-chiamata-in-mediazione.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mediazione ex decreto 28/10 - Disposizioni regolamentari]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>27 agosto 2011</strong><br />
	Il d.m. 180/10, cio&egrave; il regolamento attuativo del decreto legislativo 28/10, a pochi mesi dalla sua introduzione ha subito delle modifiche (decreto ministeriale 145 del 6 luglio 2011, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 25 agosto).

	Ad una prima analisi, la maggior parte delle stesse va decisamente nel senso di un&rsquo;ulteriore stretta burocratica di cui francamente non si sentiva bisogno ma che evidentemente &egrave; stata ritenuta opportuna in sede ministeriale sia (i) per meglio dare implementazione al decreto 28, sia (ii) per neutralizzare per quanto possibile il rischio di incostituzionalit&agrave; che grava sulle previsioni di mediazione obbligatoria dopo il noto rinvio della questione da parte del TAR Lazio alla Corte costituzionale.

	Le novit&agrave; possono riassumersi in quattro punti.

	1) E&#039; stato aumentato l&#039;onere di aggiornamento a carico dei mediatori, che ora non consiste solo nel fatto di partecipare alle gi&agrave; previste 18 ore di training nel corso di ciascun biennio (art. 18.2, g) d.m. 180), bens&igrave; anche a 20 mediazioni, in qualit&agrave; di tirocinanti;

	2) I criteri di designazione del mediatore da parte dell&#039;organismo investito della controversia debbono ora essere inderogabilmente "predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale ... desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta" (nuovo art. 7.5, e) d.m. 180);

	3) E&#039; stato precisato il costo della mediazione per il caso in cui la parte chiamata non si presenti: 50 euro, che scendono a 40 per le liti sino ad euro 1 000 (nuovo art. 16.4, e) d.m. 180);

	4) Sono stati largamente decurtati i costi dovuti dalle parti per l&#039;esperimento delle mediazioni c.d. obbligatorie (di un terzo per le questioni sino a 250 000 euro, e della met&agrave; per le altre).

	Alcune prime osservazioni, nel dettaglio.

	La previsione di cui al punto 1) difetta di logica e paiono frutto di abbaglio. Se &egrave; vero che il possesso del mero certificato abilitante certo non fa il buon mediatore, non si vede a cosa servano addirittura 20 assistenze gratuite ogni biennio. La buona prassi del settore prevede un periodo di assistentato di un paio di casi; poi &egrave; il centro ADR (in realt&agrave; in un mondo meno corporativo, sarebbe il mercato ....) che valuta se uno &egrave; adatto o meno.

	Ed i mediatori esperti poi che faranno? Incroceranno mediazioni in cui agiscono loro da mediatori ad altre in cui fanno da assistenti? E ci&ograve; per tutta la loro carriera? Ma non scherziamo!

	Quanto al punto 2), la logica perseguita invece &egrave; coerente, peccato sia perversa. Lo si vuol capire che esser avvocati o architetti poco impatta sulla capacit&agrave; di esser efficaci mediatori, e se lo fa, lo fa (come nel primo caso) quasi sempre in maniera negativa?

	Quanto all&rsquo;inderogabilit&agrave; dei criteri, evidentemente &egrave; passato il suggerimento formulato nel parere del Consiglio di Stato. Peccato che gli automatismi usati per selezionare i giudici (che evidentemente fanno da riferimento), assai discutibilmente possono applicarsi nella selezione dei mediatori. L&rsquo;obiettivo infatti, in tale secondo caso, non &egrave; quello di privilegiare una rotazione alla cieca che assicuri imparzialit&agrave;, bens&igrave; quello di offrire alle parti il supporto dei migliori professionisti a disposizione.

	Purtroppo, nell&rsquo;impostazione del decreto 28/10 tutti i mediatori sono uguali ed &egrave; indifferente chi viene assegnato alle parti. Ma perch&eacute; non lasciare, al riguardo, discrezionalit&agrave; agli organismi, ed anzi calcare ulteriormente la mano in senso restrittivo? Si dubita della capacit&agrave; gestionale dei centri?

	Il problema &egrave; di fondo e deriva cio&egrave; dall&#039;aver il legislatore concepito nel decreto 28/10 la mediazione (anche) come una sorta di attivit&agrave; consulenziale da parte di un giudice sprovvisto d&#039;imperium. Se si vuole sperimentare in Italia tale sorta di ADR (che secondo molti, incluso ovviamente lo scrivente, evidenzia tali e tanti aspetti negativi da non meritare neanche di esser ricompresa nell&#039;area della mediazione), almeno si lasci libero chi non crede affatto in tale approccio autoritario, a muoversi secondo i canoni pi&ugrave; avanzati della mediazione facilitativa (e trasformativa, in particolare) liberando la relativa pratica da tutti gli inutili orpelli fissati dal d.m. 180/10 ed oggi appesantiti dal d.m. 145/11.

	Punto 3).

	Giusto, di principio aver fissato un costo pressoch&eacute; simbolico per ottenere un mero verbale negativo. Ma perch&eacute; deve intervenire un mediatore, sostanzialmente pro bono? Perch&eacute; non pu&ograve; provvedere direttamente l&rsquo;organismo (come tra l&rsquo;altro aveva cominciato spontaneamente molti a fare)?

	Ovvio, per poter dar modo di fare la proposta, e addirittura con parti assenti!

	Valga quanto detto al punto 2).

	Punto 4). Dover fissare costi "politici" &egrave; sempre difficile. Da un lato, nel nostro caso, si tratta di stabilire balzelli che per la loro entit&agrave; non si possa dire impediscono irragionevolmente l&#039;esercizio dell&#039;azione giudiziale, dall&#039;altro di assicurare un minimo di tornaconto a centri e mediatori. Difficile dire se dopo il taglio operato con il d.m. 145 alle gi&agrave; basse tariffe del d.m. 180, l&rsquo;obiettivo &egrave; stato raggiunto.

	Certamente, ora, mediare nelle ipotesi &ldquo;obbligatorie&rdquo; richieder&agrave; maggiore dedizione alla causa, visto che per prendere 1 500 euro - cio&egrave; il minimo che un mediatore mediamente esperto pu&ograve; costare per singolo caso - occorrer&agrave; gestire causa di valore superiore ai 250 000 euro ....

	Svolgere mediazioni obbligatorie potrebbe peraltro esser considerato uno scotto accettabile, se il loro numero trainer&agrave;, come pare dalle prime statistiche pubblicate, anche un largo numero di mediazioni non obbligatorie.

	Il problema per&ograve; &egrave; soprattutto un altro, esula dal decreto 145, investe pi&ugrave; in generale l&#039;architettura della mediazione ex decreto 28/10 e consiste nell&#039;errata visione di un compenso necessariamente basato sul valore della lite. Gi&agrave; &egrave; arduo stabilire tale valore e, come si saranno accorti in molti, il valore dichiarato di regola non corrisponde a quello delle reali questioni in gioco.

	Soprattutto non ha un gran senso l&#039;adozione di un sistema di scaglioni improntato allo schema giudiziario. Lo si vuol capire che un giudice rende un servizio diverso dal mediatore? Il primo infatti si pronuncia su questioni il cui valore viene sostanzialmente determinato dalle parti (anche autolimitandosi proprio al fine di contenere i costi) e palesato in modo formale (il c.d. petitum). Il secondo invece aiuta le parti a gestire un conflitto indipendentemente dalla sua quantificazione monetaria, spesso senza che questa sia manifestata. E&#039; per tale ragione che in genere il lavoro del mediatore viene remunerato a tempo, con degli aggiustamenti a seconda dei valori in gioco, certo, ma sostanzialmente sulla scorta dello sforzo impiegato dal mediatore.

	Nel sistema italiano invece, si sono invertiti i termini: il compenso &egrave; fissato secondo valore e vi sono degli aggiustamenti sulla base di alcune variabili. Il problema &egrave; aggravato dal fatto che pure queste variabili sono ingenuamente concepite (complessit&agrave;, &ldquo;successo&rdquo;, proposta).

	Carlo Mosca - Responsabile Scientifico Quadra]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-ex-decreto-28-10-disposizioni-regolamentari.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-ex-decreto-28-10-disposizioni-regolamentari.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[In che lingua va presentata l&rsquo;istanza di mediazione?]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>30 giugno 2011</strong><br />
	Ho appena terminato quattro settimane di training a Bolzano. Uno dei temi emersi &egrave; quello della lingua in cui va presentata la domanda (il che &egrave; facilmente comprensibile, visto che in S&uuml;d Tirol / Alto Adige, gli atti processuali possono esser fatti in tedesco, oltre che in italiano).
	A mio avviso, un&rsquo;istanza di mediazione pu&ograve; bene esser presentata in tedesco (e generare tutti gli effetti collegati ex decreto 28/10), in quanto lingua ufficiale in quella parte d&rsquo;Italia. Lo stesso vale per gli atti successivi (provvedimenti dell&rsquo;organismo, verbale, accordo, ...). Diverso il caso di uso di lingua non ufficiale (es. inglese).
	Ovviamente la mediazione non potr&agrave; poi non tenersi che in una lingua comune alle parti ed al mediatore. Se la mediazione deve generare dialogo, occorre capirsi.


	Carlo Mosca - Responsabile Scientifico Quadra]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/in-che-lingua-va-presentata-l-istanza-di-mediazione.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/in-che-lingua-va-presentata-l-istanza-di-mediazione.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Presentazione ufficiale di Quadra a Treviso]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>30 giugno 2011</strong><br />
	Molto partecipata la serata di presentazione di Quadra, gioved&igrave; 30 giugno. Il primo centro privato di mediazione di controversie civili e commerciali a Treviso, ha presentato i suoi servizi ai circa 60 presenti, presso Villa Contarini Nenzi a Dosson (TV). Tra i partecipanti sindaci, giudici, rappresentanti di banche e degli Ordini professionali (dottori commercialisti, architetti, ingegneri, avvocati e medici), ma anche studenti, mediatori e professionisti. I relatori - Carlo Mosca, Antonio Nascimben e Veronica Ceria - hanno avuto il non facile compito di illustrare, in poco pi&ugrave; di un&rsquo;ora, i servizi ed il modus operandi di Quadra.

	L&rsquo;atmosfera particolarmente accogliente e rilassata ha incentivato la partecipazione degli ospiti, i quali hanno avuto modo di dialogare sia con i relatori che con gli stessi partecipanti in merito a profili di attuale dibattito.

	La chiara e precisa introduzione di Veronica Ceria (responsabile amministrativo) ha visto presentare Quadra, divisione di Tiaki s.r.l., come un centro specializzato nel fornire servizi ADR, ovvero vie d&rsquo;uscita non tradizionali a situazioni di conflitto (in particolare procedure di mediazione ed arbitrato). I cardini su cui si basa il centro sono stati riassunti nella massima confidenzialit&agrave; e riservatezza delle procedure, nonch&eacute; nell&rsquo;efficacia ed efficienza garantita da un personale estremamente preparato e dedicato, oltre che all&rsquo;organizzazione della formazione e gestione dei servizi, allo sviluppo ed alla ricerca nel mondo ADR, in particolare della mediazione.

	In quanto ai progetti correnti e futuri, Quadra si &egrave; data obiettivi ambiziosi: 53 sedi operative nel Triveneto (18 gi&agrave; attive), formazione di eccellenza composta da corsi base, giornate di approfondimento, seminari e convegni (anche grazie alla collaborazione con MATA - centro di mediazione inglese), istituzione di uno sportello di mediazione presso i comuni e altre strutture pubbliche per garantire un servizio diretto al cittadino, un dipartimento interno di publishing per la pubblicazione di libri, riviste ed articoli (gi&agrave; operativo) ed infine, ma di fondamentale importanza, un sito sempre aggiornato e ricco di contenuti.

	Carlo Mosca (responsabile scientifico di Quadra, gi&agrave; ideatore di Curia Mercatorum nel 1995 presso la Camera di Commercio di Treviso) ha esemplarmente riassunto i diversi approcci mediativi nel contesto internazionale, sottolineando come Quadra si stia impegnando ad adoperare le pi&ugrave; avanzate tecniche di mediazione, in particolare quelle &ldquo;trasformative&rdquo;.

	
		&ldquo;Non a caso&rdquo; - ha detto C. Mosca - &ldquo;le intese raggiunte in sede di mediazione trasformativa sono le pi&ugrave; durature e quelle che pi&ugrave; mostrano una spontanea adesione in sede di implementazione; esse sono state &ldquo;vissute&rdquo; e condivise a pieno dalle parti, fenomeno che rischia di non verificarsi laddove il mediatore in qualche modo sia riuscito a far prevalere la &ldquo;sua&rdquo; idea di soluzione, piuttosto di metter in grado le parti di generale la loro.&rdquo;


	Il contributo di Antonio Nascimben, mediatore esperto e formatore, si &egrave; risolto in una descrizione concreta di cosa sta attualmente accadendo nelle mediazioni &ldquo;obbligatorie&rdquo;, che denotano un tasso di successo - nel caso le parti si presentino - di quasi l&rsquo;80%.

	Le collaborazioni gi&agrave; attive con l&rsquo;Associazione delle Tre Venezie, l&rsquo;Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Treviso, nonch&eacute; con la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia si stanno rivelando produttive, durature e indispensabili per la sensibilizzazione, in tema di mediazione, del nostro territorio.

	Si segnala infine come l&rsquo;incontro in oggetto sia il primo di una lunga serie: Quadra si presenter&agrave; infatti in tutte le sue sedi nel Triveneto, certa di raccogliere numerose adesioni grazie all&rsquo;impegno e alla seriet&agrave; con cui investe rilevanti tempo e risorse nella gestione delle procedure, nella formazione e nello sviluppo e cura di una rete di appassionati mediatori e collaboratori che si sta sempre pi&ugrave; allargando.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/presentazione-ufficiale-di-quadra-a-treviso-grande-affluenza.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/presentazione-ufficiale-di-quadra-a-treviso-grande-affluenza.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vale la pena insegnare a come esser valutativi, in mediazione?]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>15 maggio 2011</strong><br />
	Nei corsi base di cui sono responsabile diamo conto del fatto che esistono approcci valutativi, ma facciamo vedere quali possano essere gli effetti negativi sulle parti e sul procedimento di tale impostazione.
	Poi ognuno &egrave; padrone di adottare, quando sar&agrave; chiamato a mediare, l&rsquo;approccio che crede.
	Come avvocato di parte non vorrei mai perder tempo con un mediatore valutativo. Purtroppo il meccanismo del decreto 28/10 non da modo alla parte di dare il suo gradimento o meno sul mediatore (cosa ovvia invece in contesti diversi).
	&Egrave; importante quindi scegliere il centro giusto, che espliciti quale &egrave; la formazione e l&rsquo;indirizzo dato ai propri mediatori.


	Carlo Mosca - Responsabile Scientifico Quadra]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/vale-la-pena-insegnare-a-come-esser-valutativi-in-mediazione.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/vale-la-pena-insegnare-a-come-esser-valutativi-in-mediazione.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rinviata (parzialmente) di un anno l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>11 marzo 2011</strong><br />
	&Egrave; stato approvato definitivamente il testo di conversione il c.d. decreto mille-proroghe (d.l. 225/10). L&rsquo;articolo 16-decies dello stesso prevede che: "Il termine di cui all&rsquo;art. 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, &egrave; prorogato di 12 mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti&ldquo;.

	L&#039;entrata in vigore del tentativo obbligatorio di mediazione (che deve essere esperito dal prossimo 20 marzo 2011 - ai sensi dell&#039;art. 5 decreto 28/10 - a pena di improcedibilit&agrave; della domanda giudiziale in tema di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilit&agrave; medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit&agrave;, contratti assicurativi, bancari e finanziari) vede uno slittamento, per le due materie menzionate, al 20 marzo 2012.

	Mezza vittoria per i sostenitori della posizione assunta dagli organi dell&#039;avvocatura italiana (Consiglio Nazionale Forense ed Organismo Unitario) , da sempre assai tiepidi se non apertamente ostili alla mediazione court-annexed come congegnata dal decreto 28/10.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/rinviata-parzialmente-di-un-anno-l-entrata-in-vigore-della-mediazione-obbligatoria.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/rinviata-parzialmente-di-un-anno-l-entrata-in-vigore-della-mediazione-obbligatoria.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cultura e negoziazione]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>25 maggio 2009</strong><br />
	La negoziazione &egrave; stata definita in molti modi. Possiamo pensare ad un processo di comunicazione tra minimo due parti. Se si tratta di Stati, prende il nome di diplomazia. Nella negoziazione, le due parti diventano interlocutori impegnati in una privilegiata conversazione riguardo la loro disputa. Si scambiano informazioni relative alla loro posizione ed in situazioni particolari anche relativamente agli interessi sottostanti, seppur in maniera non sempre esplicita. C&rsquo;&egrave; un reciproco scambio di istruzioni ed informazioni. A volte la conversazione pu&ograve; diventare retorica o accusatoria, con finalit&agrave; persuasive. (Spesso le parti finiscono, come dicono loro stesse, per &ldquo;parlarsi l&rsquo;una sull&rsquo;altra&rdquo;). Non dimentichiamo che possono nascere atteggiamenti costrittivi, in questa ultima ipotesi siamo al di fuori della negoziazione: &egrave; improbabile, infatti, dialogare e costringere allo stesso tempo.A tal proposito si parla di diplomazia coercitiva.
	In alcuni casi la finalit&agrave; fondamentale per entrambe le parti &egrave; porre fine o attenuare una disputa. Quindi utilizzare la comunicazione per risolvere una divergenza di interessi. In altri casi, sempre in contesti conflittuali, la negoziazione pu&ograve; anche essere un&rsquo;altra sorta di strumento: una o entrambe le parti possono voler partecipare alla negoziazione con la finalit&agrave; di mantenere pubbliche relazioni o per l&rsquo;opinione pubblica. Altre volte una parte pu&ograve; approfittare delle trattative per prendere tempo, per raccogliere e ordinare le proprie forze in vista di un migliore attacco o difesa. In ogni caso qualunque siano gli ambiti di utilizzo, la negoziazione coinvolge anche la comunicazione ed implica l&rsquo;esistenza di due attori collocati in un contesto, un tavolo di negoziazione come si usa dire. &ldquo;Tutte le negoziazioni dipendono dalla comunicazione, e questa &egrave; il solo aspetto in cui l&rsquo;elemento umano non pu&ograve; essere ridotto. Tale effettiva comunicazione, specialmente attraverso confini nazionali, culturali, e linguistici, richiede costante attenzione per accertarsi che i messaggi siano trasmessi chiaramente e interpretati in modo univoco da entrambe le parti. E&rsquo; inoltre necessaria una conoscenza dell&rsquo;individuo o del gruppo, fonte di potenziali errate interpretazioni, cos&igrave; come &egrave; necessario che ogni azione venga fatta coscientemente nella negoziaione,per comunicare nel rispetto delle identit&agrave; e differenze. (Hopmann)&rdquo;
	La cultura ha trovato il suo spazio all&rsquo;interno della letteratura delle negoziazioni internazionali per due ragioni.
	In primo luogo, perch&eacute; la negoziazione ha a che fare con la comunicazione, e prestando attenzione alla comunicazione diventa difficile annullare l&rsquo;&ldquo;elemento umano&rdquo;: la soggettivit&agrave;, le conoscenze ed il contesto culturale.
	In secondo luogo, la cultura delle relazioni internazionali &egrave; una materia in cui il professionista che fa questo pu&ograve; dare il suo contributo; i giocatori di un gioco hanno sempre qualcosa da dire. I professionisti presidenti, ministri o diplomatici che hanno negoziato con interlocutori stranieri spesso hanno intuizioni riguardo le questioni culturali che nelle astratte simulazioni teoriche sono di solito ignorate.
	Queste percezioni sono raccolte nei loro trattati; ma &egrave; impegnativo leggere le varie raccolte di Kissinger, Carter o Nixon (citando solo tra i pi&ugrave; illustri americani) e trovare quelle pillole di saggezza riguardanti comportamenti e abitudini di Italiani, Cinesi, Arabi e Israeliti o Russi. Sir Harold Nicolson scrive:&ldquo;L&rsquo;arte della negoziazione &egrave; essenzialmente un&rsquo; arte del commercio, e il successo della diplomazia inglese &egrave; fondato sui principi commerciali di moderazione, correttezza commerciale, ragionevolezza, credito, compromesso, e diffidenza verso sorprese o clamorosi estremi. Le basi per una buona diplomazia sono le stesse necessarie per un buon affare."]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/cultura-e-negoziazione.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/cultura-e-negoziazione.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Il rapporto problematico tra operatori del commercio e giustizia]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>13 aprile 2007</strong><br />
	In Italia molti titolari di impresa sono piccoli imprenditori che competono in un mercato globale sempre pi&ugrave; intenso e schiacciante. L&rsquo;attuale sistema giudiziario, crea molti svantaggi per gli interessi commerciali. Quest&rsquo;articolo tratta di questi svantaggi, delle possibili alternative ad essi, e di come si pu&ograve; massimizzare la propria efficienza e il proprio rendimento attraverso l&rsquo;uso effettivo dell&rsquo;ADR.Le difficolt&agrave; con il sistema giudiziale
	Nel mondo degli affari gli operatori del commercio si dedicano al profitto ed al risultato. Perch&eacute; funzionino gli scambi commerciali, gli accordi vanno rispettati. Quando una delle parti non mantiene l&rsquo;impegno preso, possono sorgere delle dispute.
	Le dispute o contenziosi hanno dei costi consistenti che si ripercuotono lungo tutta la catena del valore: la distribuzione dei beni e servizi contestati viene interrotta, si hanno pi&ugrave; difficolt&agrave; a soddisfare i bisogni del cliente ed i risultati si fanno pi&ugrave; incerti. Inevitabilmente entrano nella scena i consulenti legali, con ripercussioni in termini di costi e rottura delle relazioni dirette.
	Di solito con la rottura di un contratto, ciascuna parte si rivolge ad un avvocato e inizia un processo di negoziazione che pu&ograve; o meno portare ad una risoluzione soddisfacente. Quando non succede, si va davanti ad un tribunale.
	I processi comportano molti svantaggi per l&rsquo;affare coinvolto:
	-Le parti perdono il controllo. Gli avvocati e i giudici divengono custodi procedura e soprattutto della sua durata. Il conflitto pu&ograve; durare anche anni.
	-Le parti perdono la capacit&agrave; di comunicare tra loro per risolvere il problema. Le relazioni sono rovinate.
	-Il costo dell&rsquo;affare cresce a dismisura a causa dei ritardi e dei costi legali.
	-Tutti gli ambiti commerciali coinvolti dalla causa possono perdere margine competitivo.
	Questi svantaggi interferiscono sia con gli interessi dei titolari di piccole imprese che con quelli delle societ&agrave; internazionali. Spesso le piccole imprese hanno limitati fornitori e hanno costruito i loro affari basandosi su relazioni e conoscenze personali. Queste relazioni personali diventano tese con l&rsquo;avvicinarsi del processo, infatti gli avvocati istruiscono i loro clienti a non discutere il caso con la controparte, se non in loro presenza, interrompendo quindi la comunicazione diretta che &egrave; la linfa vitale di un costruttivo rapporto commerciale.Guardando al mercato internazionale, &egrave; innegabile che ormai le distanze sono sempre pi&ugrave; assottigliate. Si compete non solo con i concorrenti locali, ma si formano strategiche alleanze per espandersi in tutto il mondo. Per gli avvocati, questa configurazione orizzontale degli affari significa che le questioni giurisdizionali hanno un maggiore sviluppo. Dove ricorrere in giudizio se si rompe il contratto? Quale legge applicare? Provare che gli affari oltremare rispondano alla disciplina giuridica richiesta dalla legge straniera, soprattutto in caso di conflitto, pu&ograve; essere difficile.

	Come prevenire &ldquo;la guerra&rdquo;
	Le societ&agrave; spesso prevedono all&rsquo;interno dei contratti l&rsquo;obbligo di tentare la mediazione prima di intraprendere un giudizio. La conciliazione &egrave; un mezzo per risolvere i conflitti pi&ugrave; flessibile del tribunale o dell&rsquo;arbitrato, richiede per&ograve; la partecipazione delle parti in buona fede, consapevoli dei vantaggi che ne derivano rispetto ad un tradizionale processo.
	I vantaggi consistono in:Controllo: Raramente giudici e avvocati non hanno un controllo sulla durata della controversi. In una fase ADR invece un accordo &egrave; raggiunto solo, se &egrave; accettato da entrambe le parti, dopo che tutte le questioni sono state affrontate, nei tempi prestabiliti.Dialogo costruttivo: quando una mediazione &egrave; prevista come obbligatoria nel contratto, le parti non si rivolgono subito ad un avvocato, ma prendono tutto il tempo necessario per considerare ogni modo in cui &egrave; possibile risolvere la questione. Questo offre migliori opportunit&agrave; per mantenere un sano rapporto d&rsquo;affari.Creativit&agrave;: Un capace e qualificato mediatore assiste le parti nel raggiungere una soluzione che pu&ograve; coinvolgere l&rsquo;ingegno e la creativit&agrave; che sono certamente esclusi da qualsiasi giudizio in tribunale o arbitrale. L&rsquo;abilit&agrave; del mediatore &egrave; proprio quella di &ldquo;pensare aldil&agrave; dei limiti segnati&rdquo;.Mediation vs Arbitration
	Come si &egrave; visto i vantaggi che comporta la mediazione- controllo, dialogo costruttivo o creativit&agrave;- non sono riscontrabili nell&rsquo;arbitrato.
	L&rsquo;arbitrato non previene la guerra; cambia solo il luogo dello scontro.
	Al contrario la mediazione offre molte opportunit&agrave;:
	-I mediatori non stabiliscono dei risarcimenti ma portano le parti a trovare soluzioni che siano soddisfacenti per entrambe.
	-Le mediazioni non comportano significativi ritardi. Questo permette la minima interruzione e disagio nei rapporti commerciali e degli affari.
	-Le mediazioni richiedono alle parti di comunicare. Questo consente che tutte le questioni vengano affrontate e risolte. Questo aumenta le possibilit&agrave; che la collaborazione continui anche in futuro.
	-Le modalit&agrave; in cui vengono realizzate e condotte le mediazioni lascia spazio alla creativit&agrave;, anche nell&rsquo;on-line dispute resolution infatti l&rsquo;attuale tecnologia permette di vedersi e sentirsi come di persona, tramite videoconferenza.
	Non ci sono perdenti-vincenti nella mediazione. Il problema viene risolto alla base, in modo da consentire la prosecuzione del rapporto, cosa rara, invece, nel caso di un arbitrato o di sentenza di un tribunale che spesso si concludono con una vittoria formale.Trovare un accordo
	La storia &egrave; piena di opportunit&agrave; perse di firmare un ragionevole accordo prima che la guerra sia sscoppiata. Quando si entra in conflitto si mettono in gioco emozioni e interessi, personali ed economici.
	Gli avvocati sono preparati a essere parti del processo e a combattere per i propri clienti; sono i generali di una proficua guerra. Sorprendentemente, la maggior parte degli avvocati che portano i clienti in un processo raramente sono portati a trovare un ragionevole accordo.
	I mediatori, d&rsquo;altro canto, sono particolarmente abili a superare le situazioni di impasse, vivendole come un&rsquo;opportunit&agrave;.
	Mutatis mutandis, non &egrave; un caso che i conflitti finiscano quando i combattenti sono esausti, sia emozionalmente che finanziariamente. Se questo &egrave; vero, la mediazione pu&ograve; essere un valido strumento per arrivare a svelare fatti e situazioni determinanti per trovare un accordo e una risoluzione della lite.Cosa aspettarsi dalla mediazione dopo che il processo &egrave; iniziato?
	Coloro che partecipano alla mediazione dopo aver intrapreso un&rsquo;azione legale, sono di solito rappresentati dai loro avvocati. Ogni parte pu&ograve; scegliere di fornire una breve descrizione della propria posizione rispetto alla questione, anche dando informazioni riservate.
	Durante la procedura di mediazione, ci possono essere occasioni in cui le parti sono entrambe presenti e possono esplicitare il proprio punto di vista. Pi&ugrave; spesso, comunque, la maggior parte del tempo &egrave; speso in incontri separati, sessioni individuali, in cui le parti sono libere di esprimersi con il mediatore. Il ruolo del mediatore &egrave; quello di ascoltare e facilitare la discussione, e ancor pi&ugrave; importante di trovare il cuore del conflitto, farlo emergere e lavorare insieme alle parti per risolverlo e armonizzare le posizioni conflittuali.Conclusione
	In ambito commerciale, una soluzione del conflitto che garantisca continuit&agrave; delle relazioni e dei rapporti, &egrave; sicuramente l&rsquo;ottimale. I fraintendimenti e le prese di posizione relative alle emozioni individuali creano divergenze e separazione tra le parti. Il dialogo che viene ricucito nel contesto di medizione &egrave; fondamentale per superare queste difficolt&agrave;.
	Quando son in gioco interessi comuni, &egrave; essenziale che le parti si adoperino intensamente per raggiungere una piena e soddisfacente soluzione. Un mediatore esperto pu&ograve; assisterle in questo processo e dare concreti suggerimenti affinch&egrave; il rapporto professionale prosegua e si prevengano futuri scontri ed attriti.
	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/il-rapporto-problematico-tra-operatori-del-commercio-e-giustizia.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/il-rapporto-problematico-tra-operatori-del-commercio-e-giustizia.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mediazione e giudizio]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>09 marzo 2006</strong><br />
	Rispetto ai procedimenti giudiziari (avanti giudice o arbitro) la mediazione si distingue nettamente per il fatto che il mediatore non ha il potere/dovere (che l&rsquo;arbitro o il giudice ha) di risolvere autoritativamente la causa, con decisione vincolante per le parti.
	Ci&ograve; comporta una netta differenza di &ldquo;clima&rdquo; generale: in mediazione (diversamente che in giudizio) l&rsquo;attenzione viene posta pi&ugrave; sulle possibili soluzioni ad un problema che sull&rsquo;accertamento di quanto avvenuto con conseguente attribuzione di responsabilit&agrave;; la procedura &egrave; libera ed informale; le parti sono sollecitate ad adottare un atteggiamento pi&ugrave; collaborativo che di contrapposizione; l&rsquo;esito finale pu&ograve; essere ben diverso dalle posizioni inizialmente assunte; il controllo sull&rsquo;esito del procedimento &egrave; saldamente nelle mani delle parti.Se l&rsquo;attivit&agrave; giurisdizionale &egrave; funzionale alla tutela dei diritti, la mediazione lo &egrave; alla gestione dei conflitti. Tale differenza &egrave; stata da tempo colta dalla dottrina pi&ugrave; attenta (ad es. Cappelletti 1981, 57), anche se nei fatti non si pu&ograve; dire che sia divenuta un&rsquo;idea-guida.
	Quanto sopra vale naturalmente anche con riferimento al c.d. arbitrato libero o irrituale, nella sua forma tipica (cio&egrave; di sostanziale giudizio), che come noto solo per acrobazia interpretativa viene differenziato da quello rituale e fittiziamente qualificato come forma di composizione contrattuale di una lite. Proclama cos&igrave; la Suprema Corte nella seguente pronuncia:


	La clausola, con la quale le parti conferiscano ad un terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione, per le eventuali controversie che insorgano sull&rsquo;interpretazione ed esecuzione di un determinato contratto, non implica rinuncia alla tutela giurisdizionale, come nel diverso caso del compromesso per arbitrato irrituale (in cui il terzo ha il compito di definire la contesa in via transattivi con effetto vincolante per i contraenti) con la conseguenza che il mancato esperimento del suddetto tentativo non &egrave; di ostacolo alla proponibilit&agrave; e procedibilit&agrave; dell&rsquo;azione giudiziaria

	(Cass. 3.12.87, n. 8983, in RGI7.)

	anche se forse tanta ovviet&agrave; non &egrave; scontata se vi &egrave; &ndash; potenza della fascinazione processualista - chi identifica addirittura la peculiarit&agrave; delle clausole di mediazione rispetto a quelle arbitrali nel fatto che le prima stabiliscono solo un temporaneo pactum de non petendo, invece di una stabile deroga, cosicch&eacute; si arriva a paragonare contesti incomparabili:

	la clausola di conciliazione all&rsquo;apparenza si presenta come un quod minus rispetto alla clausola compromissoria (Curti 2000, 1041).

	Simile difetto &egrave; riscontrabile in chi mette su uno stesso impossibile piano il processo logico alla base del comportamenti di arbitri e di mediatore.
	Ecco, dunque, che merge la differenza fondamentale tra arbitrato e conciliazione: nell&rsquo;arbitrato l&rsquo;incarico delle parti agli arbitri e il loro autocomando, precede il consilium e il decisum, nella conciliazione il consilium precede l&rsquo;atto di autonomia delle parti, quel loro autocomando indispensabile per perfezionare la conciliazione (Punzi 1992, 1033). La mediazione spesso viene considerata una possibile modalit&agrave; da adottare, sia pur collateralmente all&rsquo;interno dello stesso procedimento arbitrale. Non &egrave; raro che gli arbitri ritengano opportuno tentare di conciliare le parti prima di procedere nel giudizio. Ci&ograve; avviene anche in procedimenti arbitrali &lsquo;puri&rsquo; e non solo in procedure che sono strutturalmente prevedono sia una fase di mediazione che una d&rsquo;arbitrato. Il fenomeno viene generalmente considerato negativo nelle culture occidentali; &egrave; per contro considerato normale e vantaggioso in culture pi&ugrave; sensibili alle esigenze generali di una riconciliazione delle parti piuttosto che all&rsquo;affermazione dei loro diritti individuali, come quelle influenzate dal Confucianesimo.
	Pare a chi scrive che la mediazione effettuata da un arbitro sia comunque da evitare per la pericolosa confusione dei ruoli del terzo neutrale che genera. L&rsquo;esperimento della mediazione rischierebbe di mettere a rischio di nullit&agrave; il lodo perch&eacute; molte delle tecniche utilizzate dal mediare (gli incontri individuali coperti da confidenzialit&agrave;, in particolare) sono incompatibili con il rispetto del principio del contraddittorio ed i diritti di difesa delle parti che informano un procedimento arbitrale. Per contro il mediatore che fosse possibile futuro arbitro non risulterebbe credibile alle parti e potrebbe difficilmente ottenere informazioni confidenziali utili.

	Carlo Mosca

	
	Tratto da "Arbitrato e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie" - UTET, su gentile concessione dell&#039;autore)]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-e-giudizio.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-e-giudizio.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>09 marzo 2006</strong><br />
	Link al Libro Verde]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/libro-verde-relativo-ai-modi-alternativi-di-risoluzione-delle-controversie-in-materia-civile-e-commerciale.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/libro-verde-relativo-ai-modi-alternativi-di-risoluzione-delle-controversie-in-materia-civile-e-commerciale.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Risolvere una controversia senza adire la giustizia è possibile ?Cosa dice la comunità europea?]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>09 marzo 2006</strong><br />
	Risolvere una controversia senza adire la giustizia &egrave; possibile.

	Siete in conflitto con un&#039;impresa, un professionista, il vostro datore di lavoro, un membro della vostra famiglia o qualsiasi altra persona, nel vostro paese o all&#039;estero. Se non riuscite a risolvere tale controversia con una composizione amichevole, potete naturalmente adire un giudice, ma potete anche considerare l&#039;ipotesi di fare ricorso a un modo alternativo di risoluzione della controversia, quale la mediazione o la conciliazione.

	Il ricorso ai modi alternativi di risoluzione delle controversie &egrave; talvolta obbligatorio per legge o a seguito eventualmente della decisione di un giudice, ma pi&ugrave; generalmente esso deriva da un&#039;iniziativa volontaria delle parti in conflitto. Questi modi alternativi di risoluzione delle controversie possono permettervi di risolvere le vostre difficolt&agrave; grazie all&#039;intervento di una terza persona neutrale e qualificata. I modi alternativi di risoluzione delle controversie, spesso designati con l&#039;acronimo &laquo;ADR &raquo; che sta per l&#039;espressione inglese &laquo; Alternative Dispute Resolution &raquo;, si presentano sotto diverse forme. Si possono distinguere le diverse fattispecie in funzione del ruolo svolto dal terzo nel processo di risoluzione della controversia.

		In alcuni casi, il terzo aiuta le parti a cercare un accordo, senza tuttavia assumere una posizione formale sull&#039;una o l&#039;altra soluzione da dare eventualmente alla controversia. Nel corso di questi processi, che vengono spesso chiamati "conciliazione" o "mediazione", le parti sono invitate ad avviare o a riallacciare il dialogo, cos&igrave; evitando lo scontro; le parti stesse scelgono il metodo di risoluzione della controversia, svolgendo un ruolo particolarmente attivo per tentare di trovare da sole la soluzione pi&ugrave; appropriata. Questi metodi offrono l&#039;occasione di superare il dibattito propriamente giuridico e di trovare una soluzione personalizzata e adattata alla controversia da risolvere. Questo approccio consensuale aumenta peraltro le possibilit&agrave; per le parti, una volta risolta la controversia, di poter mantenere le loro relazioni di natura commerciale o di altra natura.

		In altri casi, il terzo trova lui stesso la soluzione che poi presenta alle parti.
		- delle controversie, al servizio del consumatore, nei quali il terzo si pronuncia sulla soluzione da dare alla controversia.
		- talvolta il terzo indirizza alle parti una raccomandazione, che queste ultime sono libere di seguire o meno.&nbsp;&Egrave; questo il caso dei "Consumer Complaint Boards" dei paesi scandinavi. Il consumatore che abbia inizialmente fatto ricorso a tali organi di risoluzione delle controversie resta libero, se la soluzione proposta non lo soddisfa, di adire il giudice.
		- talvolta il terzo adotta una decisione che sar&agrave; vincolante solo per il professionista.Questo &egrave; spesso il caso degli "Ombudsmen" dei clienti, creati da alcuni settori professionali come le banche e le assicurazioni. Le decisioni degli "Ombudsmen" sono vincolanti per le imprese che hanno aderito al sistema. In questa fattispecie, se il consumatore non &egrave; soddisfatto della decisione presa dall&#039;Ombudsman, pu&ograve; portare la stessa causa davanti al giudice.

		In altre ipotesi, infine, che si avvicinano al procedimento giudiziario classico, il terzo, chiamato "arbitro", adotta una decisione per risolvere la controversia.&nbsp;Questa decisione, vincolante per le due parti in conflitto, pu&ograve; essere adottata in applicazione di disposizioni normative (arbitrato classico) oppure secondo equit&agrave; ("composizione amichevole"). La decisione resa dall&#039;arbitro, chiamata lodo arbitrale, possiede "l&#039;autorit&agrave; di cosa giudicata" , il che significa che la controversia, una volta decisa davanti all&#039;arbitro, in genere non pu&ograve; pi&ugrave; essere portata davanti al giudice. L&#039;arbitrato &egrave; spesso considerato come non facente parte dei modi alternativi di risoluzione delle controversie. Esiste un certo numero di strumenti di diritto comunitario e di diritto internazionale che disciplinano o mirano ad incoraggiare i modi alternativi di risoluzione delle controversie.

	(Tratto da http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_gen_it.htm)]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/risolvere-una-controversia-senza-adire-la-giustizia-e-possibile-cosa-dice-la-comunita-europea.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/risolvere-una-controversia-senza-adire-la-giustizia-e-possibile-cosa-dice-la-comunita-europea.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Il sole 24 ore del 15 febbraio 2006]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>20 febbraio 2006</strong><br />
	Riportiamo l&#039;intervista all&#039;imprenditore Giancarlo Di Paola pubblicata sul Sole 24 ore del 15 febbraio u.s.

	D: Quanto costa agli imprenditori la lentezza della giustizia?

	R:Tanto, ma ormai l&#039;imprenditore ha capito di non poter fare affidamento sui Tribunali, e si rivolge ad arbitri e conciliatori o ricerca metodi alternativi, di prevenzione delle controversie. Ormai gli uffici legali non lavorano pi&ugrave; per rappresentare al meglio le imprese nei processi ma si sforzano di trovare il modo per evitare di arrivare ad una soluzione processuale....

	D: Non c&#039;&egrave; nessuno che preferisce ancora rivolgersi ai tribunali?

	R: Si, quelli che vogliono trovare scuse e giustificazioni. La giustizia &egrave; considerata oramai come un alibi: se vinco sono contento, se perdo dico che i giudici erano di parte. Vorrei sapere perch&egrave; ci sono alcune cause, come quelle di lavoro, nelle quali si riesce sempre a trovare un accordo, evitando l&#039;attesa e la pronuncia della sentenza e perch&egrave; invece per altri contenziosi, anche pi&ugrave; importanti, questo non pu&ograve; essere possibile. E&#039; chiaro che fin quando rester&agrave; chi,. come la P.A., non fa niente per accellerare i tempi e i modi della risoluzione della controversia, i problemi rimarranno immutati.

	D: Gli arbitrati non costano troppo?

	R: il costo degli arbitrati &egrave; inferiore al costo dell&#039;incertezza. Si potrebbe adeguare alla giustizia una celebre frase che riguarda il mondo della formazione: "se pensi che la giustizia abbia un costo, prova l&#039;ingiustizia". Pi&ugrave; concretamente, se un&#039;udienza viene indetta a un ann e mezzo di tempo dal momento in cui sorge la controversia, si stravolge tutta la vita dell&#039;impresa: che ne so io di quello che sar&agrave; la mia azienda, in termini di mercato, l&#039;anno prossimo?

	D: Questo vale anche per i piccoli contenziosi?

	R: Per i piccoli contenziosi ci sono le conciliazioni e le mediazioni della Camera Arbitrale della Camera di Commercio, che funzionano molto bene.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/il-sole-24-ore-del-15-febbraio-2006.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/il-sole-24-ore-del-15-febbraio-2006.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Conciliazione e RCAuto, le ambiguità del progetto]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>17 febbraio 2006</strong><br />
	Nel 2001 l&rsquo;Ania (Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici), in collaborazione con 7 associazioni nazionali dei consumatori, a cui se ne sono aggiunte altre 5 nel 2005, ha sottoscritto la procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie relative alla RC auto.
	Lo scopo di tale iniziativa &egrave; stato quello di migliorare i rapporti tra compagnie di assicurazione e automobilisti, snellire i tempi, evitare di ricorrere in tribunale, instaurando in tal modo un dialogo diretto e aperto con il cliente.
	Dopo una prima sperimentazione in alcune province, iniziata nel 2001, &egrave; stata estesa a tutto il territorio nazionale a partire dal 1&deg; luglio 2004.
	Oggetto della procedura sono i sinistri del ramo RC Auto, il cui indennizzo non sia superiore a 15.000 euro (ossia il 90% di tutti i sinistri Rc auto in Italia) e siano sorte divergenze in merito al risarcimento danni, i tempi di liquidazione, l&rsquo;attribuzione di responsabilit&agrave; oppure qualsiasi altro motivo per cui il consumatore sia rimasto insodisfatto e ci siano state difficolt&agrave; a raggiungere un accordo.
	La procedura di Conciliazione si considera attivata nel momento in cui il soggetto interessato presenta domanda di conciliazione, tramite apposito modulo, all&rsquo;Associazione di consumatori e quest&rsquo;ultima verifica le condizioni necessarie:

		aver sporto reclamo, direttamente o a mezzo di un&rsquo;associazione di consumatori e non aver ricevuto risposta nei termini previsti (30 giorni nel primo caso e 15 nell&rsquo;altro) o questa non sia stata soddisfacente;
	
		non essersi rivolti alla magistratura e non aver incaricato qualcun altro di rappresentare i diritti dell&rsquo;interessato ;
	
		non aver coinvolto altra associazione di consumatori;
	
		essere iscritti all&rsquo;associazione scelta.

	L&rsquo;associazione dei consumatori che viene interpellata fin dall&rsquo;inizio, ascolta i motivi del consumatore, valuta con esso la fondatezza del reclamo ed entra in contatto con l&rsquo;assicuratore aprendo un confronto verbale; &egrave; quindi possibile che si trovi una soluzione al problema ancor prima di dare inizio alla procedura.
	La Commissione di conciliazione &egrave; composta da un rappresentante dell&rsquo;impresa di assicurazione e da un rappresentante dell&rsquo;associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda. Ha diritto di accedere ai documenti e alle informazioni congruenti e necessarie per il tentativo in corso, anche con congruo anticipo rispetto alla prima riunione.
	Se entro 30 giorni dalla ricezione della domanda viene raggiunto un accordo, il procedimento si conclude con la stesura di un verbale di conciliazione, che ha efficacia di accordo transattivo. Il rappresentante dei consumatori, prima di firmare deve opportunamente informare il suo assistito dei termini dell&rsquo;accordo e avere il suo consenso.
	Nel caso fallisca invece i componenti la commissione ne danno atto e sottoscrivono un modulo di mancato accordo.
	In entrambi i casi l&rsquo;Associazione dei consumatori deve inviare copia del verbale di conciliazione o del mancato accordo al recapito indicato dal consumatore.
	Per quanto riguarda i costi, il consumatore versa all&rsquo;associazione dei consumatori un contributo la cui entit&agrave; &egrave; annualmente stabilita dalle associazioni dei consumatori, sentita l&rsquo;Ania.
	Nel periodo di sperimentazione tale procedura ha riscosso molto successo, infatti nel 98% dei casi il problema &egrave; stato risolto al primo contatto senza procedere con la conciliazione.
	Al fine di migliorare l&rsquo;applicazione di questa tecnica di risoluzione l&rsquo;ANIA ha istituito un sito (aniacons.it) destinato a facilitare il dialogo a distanza tra conciliatori e fornire vari servizi per gli operatori delle associazioni dei consumatori. Inoltre, ha elaborato un pacchetto informativo sull&rsquo;assicurazione auto rivolto agli operatori stessi, destinato a migliorarne la conoscenza e diminuire la conflittualit&agrave;.
	L&rsquo;istituzione di tale procedura da parte dell&rsquo;Ania rappresenta un chiaro tentativo di voler risolvere il conflitto senza utilizzare la via ordinaria, mantenendo quindi un miglior rapporto con il consumatore interessato, risparmiando tempo e denaro.
	E&rsquo; necessario per&ograve; fare una precisazione in quanto l&rsquo;accordo siglato tra l&rsquo;Ania e le associazioni di consumatori parla di procedura di conciliazione, anche se non si pu&ograve; dire si tratti propriamente di questa.
	La conciliazione infatti &egrave; caratterizzata dalla presenza di un soggetto terzo, chiamato a individuare gli interessi sostanziali di ciascuna parte, sottesi a ciascuna pretesa al fine di superare la posizione dichiarata e raggiungere l&rsquo;incontro della volont&agrave; delle parti. Nella procedura in questione, invece, la Commissione &egrave; caratterizzata dalla sola presenza di rappresentanti delle parti che instaurano un dialogo facendosi portavoce della volont&agrave; dei loro rappresentati.
	Non vi &egrave; dunque un soggetto terzo che aiuti loro in tale confronto n&eacute; vi sono i diretti interessati.
	Inoltre, lo stesso utilizzo di &ldquo;accordo transattivo&rdquo; per definire l&rsquo;accordo raggiunto dalle parti non sembra del tutto corretto, infatti la conciliazione pu&ograve; rientrare nel tipo contrattuale della transazione solo nel caso ricorrano alcuni elementi, cio&egrave; specifiche rinunce, perch&egrave; caratteristica della transazione &egrave; proprio la risoluzione di una controversia facendosi reciproche concessioni e riconoscimenti. Tale reciprocit&agrave; non &egrave; invece elemento essenziale della conciliazione, ben potendosi risolvere con concessioni unilaterali.
	Non si pu&ograve; quindi non considerare il fatto che tale procdeura di conciliazione non sfrutta pienamente tutte le potenzialit&agrave; e i vantaggi della vera conciliazione, rischiando quindi di non raggiungere il risultato sperato. D&rsquo;altro canto &egrave; anche opportuno considerare che, probabilmente i conflitti relativi al RC auto possono essere risolti con semplici chiarimenti e spiegazioni, per cui &egrave; sufficiente l&rsquo;incontro tra rappresentanti delle categorie.
	Sicuramente l&rsquo;affidamento da parte dell&rsquo;ANIA e delle associazioni di consumatori, ad un organizzazione terza, come ad esempio Quadra o qualsiasi altra, avrebbe garantito imparzialit&agrave;, trasparenza e terziet&agrave;, fornendo ai consumatori un ottimo servizio ed una maggior garanzia di successo.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/conciliazione-e-rcauto-le-ambiguita-del-progetto.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/conciliazione-e-rcauto-le-ambiguita-del-progetto.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gli imprenditori come attori di una nuova giustizia]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>04 febbraio 2006</strong><br />
	&Egrave; ormai nota a tutti gli operatori economici la situazione di impasse in cui versa il sistema giudiziario statale.
	Tale stato di crisi ed inefficienza, inevitabilmente si ripercuote sugli imprenditori, nel momento in cui si rivolgono alla giustizia ordinaria per risolvere le controversie.
	Le esperienze maturate nei Paesi d&rsquo;oltreoceano hanno chiaramente dimostrato come nell&rsquo;ambito delle controversie commerciali servano risposte chiare, definitive ed in tempi rapidi.
	Lo strumento ADR si pone quindi come un servizio offerto agli interessati, con caratteristiche di efficienza, rapporto costi benefici, qualit&agrave; professionale tipiche di un servizio commerciale. Si tratta di un servizio di composizione delle liti gestito in maniera privata, per accedere al quale non serve salire le scalinate di un palazzo di giustizia. Gli imprenditori si fanno attori di una nuova giustizia, che possiamo definire &ldquo;giustizia nel mercato&rdquo;, o &ldquo;nei luoghi del commercio&rdquo; o &ldquo;giustizia concreta&rdquo; che risponde a condizioni di efficienza ed equit&agrave;, come richiesto nelle relazioni economiche, perch&eacute; le imprese possano essere competitive, nel pieno rispetto della libert&agrave; ed autonomia contrattuale e della globalizzazione.
	Un sistema strutturato per agevolare la gestione del contenzioso, perch&eacute; le imprese possano regolare in modo libero i propri interessi anche nelle situazioni di conflitto. Lo strumento ADR, permette all&rsquo;imprenditore di essere protagonista, nel prevenire, gestire, e risolvere una lite, a qualunque livello: tra aziende e fornitori, tra aziende e clienti, nei rapporti intra-aziendali con il personale.
	Un sistema per cui le imprese, componendo i propri interessi con regole di condotta liberamente adottate ed osservate, creano una giustizia funzionale ai rapporti commerciali, per essere sempre pi&ugrave; competitive ed al passo con le esigenze del presente.
	Si consideri che il legislatore italiano, negli ultimi anni, si &egrave; dimostrato particolarmente sensibile all&rsquo;utilizzo dello strumento ADR, introducendolo in alcune leggi di settore quale la 192/1998 &ldquo;Disciplina della subfornitura nelle attivit&agrave; produttive&rdquo;o il recente D.Lgs 5/2003 sui &ldquo;Procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonch&egrave; in materia bancaria e creditizia&rdquo;.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/gli-imprenditori-come-attori-di-una-nuova-giustizia.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/gli-imprenditori-come-attori-di-una-nuova-giustizia.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Medici e malato al traguardo con la mediation]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>30 gennaio 2006</strong><br />
	Nel corriere della sera di domenica 29 gennaio, &egrave; apparso un articolo che riporta interessanti dati del Tribunale Diritti del Malato, sul progetto Accordia, che ha compiuto un anno da pochi giorni, e sembra promettere risultati soddisfacenti. I risarcimenti sono stati tempestivi e di valore medio di 18.000,00 euro. Ci&ograve; dimostra come la conciliazione non sia uno strumento esclusivamente per risolvere small-claims,. La conciliazione in ambito medico si dimostra perfettamente in grado di dirimere, in tempi brevi ed in maniera collaborativa controversie ove sono richieste particolari competenze. Lo sportello di Accordia ha accolto circa 1000 segnalazioni nell&#039;arco di un anno, a dimostrazione che gli utenti, se adeguatamente sensibilizzati, sono propensi a percorrere vie alternative al tradizionale tribunale.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/medici-e-malato-al-traguardo-con-la-mediation.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/medici-e-malato-al-traguardo-con-la-mediation.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dal Regno Unito: il governo risparmia 23 milioni di sterline grazie all'utilizzo dello strumento ADR]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>15 dicembre 2005</strong><br />
	L&#039;ultimo report annuale pubblicato dal Dipartimento per gli Affari Costituzionali inglesi, evidenzia come l&#039;utilizzo dell&#039;ADR da parte di alcuni settori dell&#039;Amministrazione Statale &egrave; cresciuto di anno in anno. Gi&agrave; nel marzo del 2001 il Governo si era proposto di utilizzare lo strumento ADR in ogni contesto e situazione in cui controparte avrebbe accettato. La cosa fu vista con un certo scetticismo e riluttanza, dall&#039;opinione pubblica. Un&#039;analisi di dati dal 2001 al 2004 dimostra come lo strumento ADR venga via via impiegato per la soluzione di contenziosi sempre pi&ugrave; consistenti e complessi, con notevole rispermio in termini di costi legali.

	Il totale risparmiato in termini di costi ha avuto nel 2004 un incremento del 128%, grazie all&#039;utilizzo di tali strumenti. Il numero di casi in cui &egrave; stato utilizzato uno strumento ADR &egrave; passato da 49 nel 2001 a 163 nel 2004, per approdare a 229 nel 2004. Il risparmio di sterline sui costi legali, da parte del Governo, ammonta a 23 milioni di sterline ed &egrave; un ulteriore incentivo ad utilizzare lo strumento ADR nelle controversie con il Governo.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/dal-regno-unito-il-governo-risparmia-23-milioni-di-sterline-grazie-all-utilizzo-dello-strumento-adr.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/dal-regno-unito-il-governo-risparmia-23-milioni-di-sterline-grazie-all-utilizzo-dello-strumento-adr.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Il consulente tecnico si trasforma in conciliatore?]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>28 novembre 2005</strong><br />
	Il D.L. 14 marzo 2005 n.35, meglio come conosciuto come decreto sulla competitivit&agrave;, convertito e modificato dalla Legge 14 maggio 2005 n.80, ha apportato delle modifiche al Codice di Procedura Civile. Ha infatti introdotto l&rsquo;articolo 696 bis, rubricato &ldquo;Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite&rdquo;. A norma del primo comma &ldquo;L&rsquo;espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, pu&ograve; essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell&rsquo;art.696, ai fini dell&rsquo;accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito&rdquo;. Il primo comma prosegue, inoltre, stabilendo che &ldquo;Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti&rdquo;.

	In tal modo il legislatore vuole realizzare due obiettivi: da un lato consentire la formazione della prova prima e al di fuori del giudizio di merito, anche senza che ricorrano il periculum in mora ed il fumus boni iuris (rispettivamente il fondato motivo di temere che vengano a mancare i presupposti materiali per un utile esperimento della consulenza tecnica e la possibilit&agrave; che sussista il diritto alla prova e questa sia ammissibile e rilevante); dall&rsquo;altro attribuire al consulente tecnico un&rsquo;importante funzione conciliativa della controversia tra le parti.

	Tale possibilit&agrave;, finora, era stata riconosciuta solo al consulente tecnico chiamato ad esaminare i documenti contabili e i registri, a norma dell&rsquo;articolo 198 c.p.c. .

	Il consulente tecnico, un perito, terzo rispetto alle parti, viene nominato dal presidente del tribunale o dal giudice di pace nelle forme stabilite dall&rsquo;art. 694 e 695 c.p.c. e fissa la data dell&rsquo;inizio delle operazioni.

	Il perito deve verificare l&rsquo;origine dei danni e le cause che li hanno determinati. In particolare accerta l&rsquo;esistenza o meno di determinati crediti a favore di una parte, quantifica esattamente le somme dovute e legittimamente spettanti ad una o pi&ugrave; parti; verifica in che misura andrebbero suddivise le responsabilit&agrave;, individua le possibili soluzioni per superare i contrasti, i costi che possono derivarne e la loro suddivisione tra le parti eventualmente responsabili.

	Tutto questo perch&eacute; le parti scelgano di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, visto che sanno gi&agrave; a cosa andranno incontro se ci sar&agrave; un giudizio di merito.

	Essendo una sorta di procedimento istruttorio anticipato &eacute; necessaria la presenza di tutte le parti che devono poter intervenire nel procedimento di formazione preventiva della prova, ed esercitare il proprio diritto di difesa nel rispetto del contraddittorio attraverso la formulazione delle rispettive domande ed eccezioni.

	Questo sempre perch&egrave; l&rsquo;accertamento tecnico preventivo deve essere utilizzato prima di tutto come strumento di conciliazione della controversia.

	Se il tentativo di conciliazione ha successo, a norma dei commi 2 e 3 dell&rsquo;art. 696 bis, si forma processo verbale che pu&ograve; acquisire, su attribuzione del giudice, valore di titolo esecutivo ai fini dell&rsquo;espropriazione, dell&rsquo;esecuzione in forma specifica e per l&rsquo;iscrizione dell&rsquo;ipoteca giudiziale.

	Ulteriore prova del favore del legislatore verso la conciliazione &eacute; data dal quarto comma, che stabilisce che tale processo verbale &ldquo;&egrave; esente dall&rsquo;imposta di registro&rdquo;.

	Nel caso, invece, in cui la conciliazione non riesca &ldquo;ciascuna parte pu&ograve; chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito&rdquo;.

	La norma si conclude stabilendo che &ldquo;si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili&rdquo;, quindi anche la consulenza tecnica preventiva &egrave; oggetto delle norme dettate per la consulenza tecnica in corso di causa.

	L&rsquo;articolo 696 bis c.p.c. rappresenta un&rsquo;importante novit&agrave; nel nostro panorama giuridico in quanto dimostra sia l&rsquo;attenzione che il legislatore ha voluto rivolgere alla conciliazione sia l&rsquo;importanza che ha riconosciuto a tale modo di risolvere le controversie. La conciliazione, infatti, permette alle parti di evitare l&rsquo;instaurazione del giudizio di merito, con gli svantaggi che questo comporta in termini di tempo e di costi. Non a caso &egrave; stato scelto il consulente tecnico che per le sue capacit&agrave; persuasive pu&ograve; esercitare una certa influenza sulle parti.

	&Egrave; auspicabile una formazione specifica in tecniche di conciliazione di coloro che andranno a ricoprire il ruolo di consulente

	Inutile sottolineare come il legislatore si sia ispirato alla tecnica ADR &ldquo;Expert determination&rdquo;, che viene utilizzata quando la controversia tra le parti riguarda esclusivamente questioni tecniche. Il legislatore ha per&ograve; creato una commistione tra la figura del mediatore e quella dell&rsquo;expert determination. Infatti nell&rsquo;expert determination pura, l&rsquo;esperto, pur agendo formalmente come tale, nella realt&agrave; dei fatti &egrave; un arbitro, un giudice privato puramente tecnico, per cui non esiste appello avverso la sua determinazione. Nel caso introdotto dal 696bis bis, invece, siamo in presenza di un tentativo di conciliazione che potr&agrave; dare luogo ad un titolo esecutivo in seguito ad un avvallo del giudice.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/il-consulente-tecnico-si-trasforma-in-conciliatore.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/il-consulente-tecnico-si-trasforma-in-conciliatore.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ADR e NOTARIATO]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>21 settembre 2005</strong><br />
	Paolo Piccoli, presidente dei notai, al terzo giorno del Congresso Nazionale di categoria a Pesaro, ha annunciato la nascita della ADR Notariato Srl, presieduta dal consigliere nazionale Ernesto Quinto Bassi, cui potranno rivolgersi privati ed imprese per la risoluzione delle controversie. La societ&agrave; curer&agrave; l&rsquo;organizzazione delle procedure e la nomina dei conciliatori, nonch&eacute; l&rsquo;adeguata formazione per garantire la professionalit&agrave; degli operatori. L&rsquo;inizio dell&rsquo;attivit&agrave; &egrave; previsto per la primavera del 2006.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/adr-e-notariato.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/adr-e-notariato.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Curiosità etimologiche]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>03 settembre 2005</strong><br />
	La parola med-iazione deriva dal latino mediare da medius: che &egrave; nel mezzo.

	In data storica la radice &ldquo;MED&rdquo; designa nozioni eterogenee:&rdquo;governare&rdquo; &ldquo;pensare&rdquo;, &ldquo;curare, &ldquo;misurare&rdquo;.

	Essa pu&ograve; definirsi come &ldquo;misura&rdquo; non di misurazione ma di moderazione, propria a ristabilire l&rsquo;ordine e ad assicurarlo (in un corpo malato=curare, nell&rsquo;universo=governare, negli affari umani pi&ugrave; gravi come la guerra o nei pi&ugrave; quotidiani=conoscere le misure efficaci e le scelte da adottare in ogni circostanza.).

	MEDIAZIONE dunque come misura applicabile ad una circostanza determinata, per risolvere un problema determinato, una difficolt&agrave; attuale. La misura che riporta l&rsquo;ordine in una situazione turbata.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/curiosita-etimologiche.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/curiosita-etimologiche.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[10 validi motivi per intraprendere una mediazione commerciale]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>01 settembre 2005</strong><br />
		La mediazione commerciale &egrave; straordinariamente economica rispetto a qualunque giudizio.
	
		Nella mediazione commerciale &egrave; garantito il rispetto della correttezza, etica ed imparzialit&agrave;. Le parti hanno paritaria posizione nel procedimento di mediazione e sono esse stesse, non il mediatore, a comporre i termini dell&rsquo;accordo. Non vi &egrave; alcuna decisione
	
		La mediazione offre un impareggiabile risparmio in termini di tempo e denaro. La mediazione spesso si conclude in un giorno.L&rsquo;assistenza di un legale o di altro rappresentanti &egrave; ammessa ma non obbligatoria..
	
		La mediazione &egrave; confidenziale. Le parti siglano un accordo strettamente riservato.Le informazioni che emergono durante la mediazione non potranno essere utilizzate da nessuno, incluso il mediatore, in altri procedimenti.
	
		La mediazione evita la lite in tribunale. La mediazione ha dei costi notevolmente inferiori rispetto ad un processo ed evita le incertezze dell&rsquo;esito del giudizio.
	
		La mediazione incoraggia la cooperazione tra le parti e il mantenimento dei buoni rapporti commerciali. Ci&ograve; &egrave; utile in vista della credibilit&agrave; e della fiducia nelle relazioni commerciali. L&rsquo;aproccio della mediazione &egrave; finalizzato alla soluzione del problema in vista dei futuri rapporti e non al semplice accertamento del &ldquo;cosa &egrave; stato&rdquo;.
	
		La mediazione &egrave; un catalizzatore per la comunicazione. La mediazione funge da catalizzatore neutrale, riservato e protetto, in cui le parti possono apertamente discutere i propri punti di vista e le proprie posizioni sul contenzioso. Il miglioramento della comunicazione favorisce la possibilit&agrave; di trovare soluzioni valide e praticabili per entrambi.
	
		La mediazione aiuta a scoprire ed e mettere in evidenza i reali interessi in gioco. Le parti in sede di mediazione si scambiamo e condividono informazioni che servono a capire e mettere in evidenza i reali interessi in gioco.
	
		La mediazione permette di tracciare soluzioni su misura adeguate al caso concreto. Una parte terza, neutrale assiste i soggetti nel trovare volontariamente una soluzione praticabile ed efficace per entrambe.La mediazione pu&ograve; portare alla soluzione di ogni tipo di controversia, non solo quelle che sfociano in una controversia giudiziaria.
	
		Attraverso la mediazione le parti sono entrambe vincitrici. Un sondaggio svolto negli U.S.A. mette in evidenza come mostra il 91% dei soggetti che hanno portato a termine una mediazione, &egrave; propenso ad utilizzare questo strumento per le successive controversie.
]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/10-validi-motivi-per-intraprendere-una-mediazione-commerciale.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/10-validi-motivi-per-intraprendere-una-mediazione-commerciale.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[UNO SGUARDO alla MEDIAZIONE FAMILIARE: genitori e figli nella crisi coniugale]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>04 agosto 2005</strong><br />
	Durante le fasi di separazione/divorzio sono i genitori, generalmente, a sottolineare il desiderio di mantenere un rapporto privilegiato con i figli, di poter spendere il maggior tempo possibile con loro, di dimostrare di essere sempre e comunque presenti.
	Spesso i motivi di discussione tra i genitori riguardano le esigenze di quando e come incontrare e vedere i figli, e questo pu&ograve; trasformarsi in un motivo di angoscia e dolore per la prole.
	Quando il conflitto tra i genitori esplode prepotentemente e questi non trovano dei punti d&rsquo;accordo sul rapporto con i figli, molti si rivolgono ad un avvocato per determinare una composizione in termini legali delle questioni.
	Una valida alternativa pu&ograve; essere la mediazione.
	In mediazione il ruolo del mediatore aiuta i genitori a comunicare e trovare la soluzione, un reciproco accordo, che tenga in considerazione le esigenze umane ed emozionali. &Egrave; un valido e ragionevole approccio per sviluppare e trovare dei punti di contatto.
	In Italia negli ultimi anni si sono sviluppati alcuni centri di mediazione familiare, tra i migliori spicca quello coordinato dalla dott.ssa Isabella Buzzi, lo studio Tracce di Luce che opera gi&agrave; dal 1995 a Milano.
	&nbsp;]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/uno-sguardo-alla-mediazione-familiare-genitori-e-figli-nella-crisi-coniugale.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/uno-sguardo-alla-mediazione-familiare-genitori-e-figli-nella-crisi-coniugale.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Turismo e risoluzione delle controversie]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>04 agosto 2005</strong><br />
	La legge 29 marzo 2001, n. 135, Riforma della legislazione nazionale del turismo., dispone che le camere di commercio costituiscano le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici (art. 4 ultimo comma);Il settore del turismo negli ultimi anni ha visto un crescente aumento delle controversie, sia in relazione all&rsquo;aumento di richieste di pacchetti vacanze da parte dei consumatori, sia in relazione alle situazioni di instabilit&agrave; politica, sociale e non ultimo meteorologica di alcune zone del mondo.Gi&agrave; una direttiva europea del 1987, numero 344, prevedeva che nei contratti di assicurazione di assistenza turistica fossero previste procedure arbitrali o altre procedure in grado di offrire garanzia di obbiettivit&agrave; comparabili, per decidere in caso di divergenza di opinioni tra l&rsquo;assicuratore e l&rsquo;assicurato.La maggior parte dei conflitti legali nel settore riguardano danni alle cose del turista o carenze organizzative, inadempimenti di prestazioni, disservizi in generale, non ultimo alcuni eventi drammatici alla ribalta nelle cronache di questi giorni.Molti tour operator adottano clausole ADR nei contratti, non solo per evitare il clamore di un giudizio pubblico, ma anche come vera e propria leva di marketing, per rendere manifesta ai potenziali utenti, anche in caso di controversia, una propensione al dialogo ed alla ricerca di una soluzione soddisfacente per entrambi, finalizzata al mantenimento del rapporto ed alla fidelizzazione del cliente.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/turismo-e-risoluzione-delle-controversie.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/turismo-e-risoluzione-delle-controversie.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Regno Unito:mediation e stampa]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>22 luglio 2005</strong><br />
	Regno Unito: mediation e querela per violazione della privacy a mezzo stampa. Pubblicato il report della PCC (Press Complaints Commission&#039;s): dei 218 casi di querela presentati contro la stampa nel 2004, 91 sono stati respinti, 2 hanno ottenuto una pronuncia giudiziaria e ben 125 sono stati risolti attraverso la mediation. Il report mette in evidenza come la mediation sia maggiormente appetibile, rispetto ad un processo (litigation), soprattutto in termini di tempi e di costi in armonia con la modesta entit&agrave; dei risarcimenti erogabili per violazione della privacy a mezzo stampa.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/regno-unito-mediation-e-stampa.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/regno-unito-mediation-e-stampa.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ASL e ADR: le aziende sanitarie incontrano l'ADR]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>12 luglio 2005</strong><br />
	Il progetto sperimentale ACCORDIA "sportello controversie" istituito dall&#039;Ordine dei Medici di Roma in collaborazione con tre prestigiose compagnie di assicurazione e l&#039;Ordine degli Avvocati di Roma, ha dato risultati inattesi nei primi 6 mesi di funzionamento:500 richieste di conciliazione vagliate dalla commissione tecnica. Lo sportello di conciliazione ha il compito di raccogliere le segnalazioni dei cittadini su eventuali errori o carenze di prestazioni mediche e tentare una definizione della lite in via stragiudiziale. Il valore della richiesta di risarcimento non deve superare i 25000 euro e possono essere conciliate le controversie inerenti esclusivamente il rapporto medico-paziente, con espressa esclusione di quelle riguardanti le strutture, pubbliche o private. L&#039;iniziativa &egrave; volta anche a sensibilizzare il sistema assicurativo italiano perch&egrave; si ponga in maniera positiva e propositiva di fronte alle aspettative di definizione rapida, della lite, con un altissimo rapporto costi benefici, in un clima di grande scambio comunicativo. Il progetto, la cui fase di sperimentazione si concluder&agrave; il 31/12/2005 &egrave; un&#039;inequivocabile dimostrazione di come il cittadino-utente, se adeguatamente informato, abbia una buona disposizione ad utilizzare strumenti alternativi a quello giurisdizionale statale, per ottenenere una soddisfazione dei propri interessi.]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/asl-e-adr-le-aziende-sanitarie-incontrano-l-adr.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/asl-e-adr-le-aziende-sanitarie-incontrano-l-adr.php</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mediazione e Terapia]]></title>
		<description><![CDATA[<strong>14 giugno 2005</strong><br />
	&Egrave; innegabile che la mediazione si riveli pratica multi-disciplinare, in particolare potendo allargarsi al diritto come alla psicologia. &Egrave; stato con immaginazione osservato che

	"Come i busti di Mercurio, il dio degli intermediari, erano posti ai crocicchi delle strade dell&rsquo;impero romano,cos&igrave; la mediazione si posiziona al punto d&rsquo;incontro della pratica educativa (pedagogia),della creativit&agrave; (risoluzione dei problemi) del coaching (assistenza) e del diritto (deontologia e equit&agrave;).&Egrave; tale situazione poco comune che fa la ricchezza dell&rsquo;attivit&agrave; dei mediatori "(Lascoux 2001, 15)

	Se pur &egrave; pratica multidisplinare e se pur svolge un&rsquo;azione in taluni casi terapeutica nei confronti delle parti coinvolte in un conflitto, la mediazione va comunque nettamente distinta da altre forme di terapia, volte a permettere ad un soggetto di affrontare al meglio un conflitto.
	La mediazione, infatti, non si prefigge di aiutare le persone in un percorso di trasformazione del s&eacute; necessariamente lungo ed implicante tecniche psicologiche o mediche, ma pi&ugrave; semplicemente di mettere in grado le parti di negoziare la meglio, tenendo conto anche delle esigenze o dei blocchi, anche psicologici che possano sperimentare. Il settore della mediazione commerciale, sotto tale profilo presenta per il mediatore di regola problema di gran lunga minori di quelli che si riscontrano nell&rsquo;ambito della mediazione familiare.
	Si consideri comunque che la mediazione realizza in intervento di breve durata (uno, due giorni, una settimana, di regola), il che non permette interventi strutturati nel tempo.

	Carlo Mosca (tratto da "I nuovi contratti", UTET - 2004)]]></description>
		<link>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-e-terapia.php</link>
		<guid>http://www.adrquadra.com/ita/news/mediazione-e-terapia.php</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
