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09-03-2020

Almeno chi chiede la mediazione, deve esserci (nota a Trib. Cosenza, 13/01/2020, n. 66)

Il tribunale di Cosenza (giudice unico G. Maffei) ha recentemente affrontato il caso di una società che aveva chiesto - in opposizione a decreto ingiuntivo -  la nullità di un contratto di mutuo bancario sostenendo che il TAEG indicatole dall'istituto di credito fosse infedele (di fatto esponendola a maggiori costi per commissioni, interessi, ecc.).

Trattandosi di rapporti per i quali è previsto dal decreto 28/2010 il previo esperimento di una mediazione (almeno nella forma di primo incontro informativo), in occasione della prima udienza in tribunale, il giudice mandava le parti avanti ad un mediatore dando loro 15 gg. di tempo per presentare la relativa domanda all'organismo del caso.

Quando, dopo un po', le parti tornavano avanti al giudice, la banca riferiva che la società controparte aveva sì attivato una procedura di mediazione ma al primo incontro con il mediatore aveva mandato solo il suo avvocato. Per tale ragione - chiedeva la banca - la domanda giudiziale doveva considerarsi improcedibile, visto che la legge prescrive la presenza personale delle parti (da intendersi, per parti che siano persone giuridiche, il loro legale rappresentante o persona delegata appositamente).

il tribunale di Cosenza, richiamando la Cass. 8473/19 (caso Gaia Energy v Eureka), è stato dell'idea che "In tema di mediazione, quando l'assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, d.lgs. 28/10 non può considerarsi soddisfatta". Come conseguenza, il decreto ingiuntivo concesso alla banca è divenuto finale e la società è stata pure condanna a pagare parte delle spese del giudizio di opposizione.

Tale conclusione si muove esplicitamente su una linea di contrasto a comportamenti ritenuti elusivi dell'obbligo di comparizione personale e costituisce un'interessante applicazione di quanto sostenuto dalla Cassazione in Gaia Energy (invero la Cassazione ha dato via libera ad ipotesi in cui la parte delega terzi - avvocati inclusi - purchè su mandato specifico).

Nel caso specifico ha pesato appunto che l'avvocato della società agisse sulla base (non di un incarico specifico a partecipare a quel incontro di mediazione, ma) di un generico mandato alle liti. Inoltre pare aver pesato anche il fatto che la società non avesse attivato una mediazione prima dell'avvio delle ostilità in tribunale, costringendo il giudice ad intervenire d'ufficio.

interessante, infine, è quanto affermato dal tribunale di Cosenza nel passaggio "La mediazione, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti (personalmente o per il tramite di rappresentanti muniti di procura sostanziale e, quindi, del potere di risolvere la controversia al di fuori del giudizio) di fronte al mediatore".

Peccato solo che tale scambio comunicativo non si basi sulla lbera determinazione delle parti come da logica, ma su una finzione legale che impone alle parte di parlarsi - anche solo per dire che non sono d'accordo per farlo ulteriormente, vale a dire esperendo una vera e propria mediazione.

20200113 Trib. Cosenza, sent. 66