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31 marzo 2017

Approvata la proposta di legge Gelli in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - novità in tema di mediazione

Lo scorso 28 febbraio è stata approvata definitivamente la proposta di legge c.d. Gelli, dal nome relatore proponente PD, relativa alle “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Il provvedimento – legge n. 24 del 8 marzo 2017 - è pubblicato in G.U. n. 64 del 17 marzo. L’entrata in vigore è fissata per il 1° di aprile.

Le ultime modifiche apportate riguardano anche la mediazione, che era stata inizialmente esclusa, come passo necessariamente preliminare all’avvio di una causa giudiziaria in sede civile, dal procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c. (“Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”). Ciò aveva sollevato numerose obiezioni, non solo volte a lamentare un’ulteriore riduzione dell’area riservata alla mediazione ‘obbligatoria’ [trovi qui un articolo correlato all'argomento].
Evidentemente è emerso in sede di discussione finale che mediazione e ATP sono cose decisamente diverse, nei fini e nei risultati, anche se possono ovviamente entrambi condividere la finalità di facilitare una composizione delle divergenze che porti alla chiusura della materia del contendere. Resta un certo sbilanciamento, peraltro comprensibile, a favore dell’ATP: questo costituisce la via obbligata, infatti, per le parti che “hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla” (art. 8.4).

Il testo da ultimo approvato prevede così che gli interessati possano avere l’opzione di scegliere fra i due procedimenti. Sia l’esperimento di una mediazione che di un ATP soddisferà la condizione di procedibilità stabilita all’art. 8. La scelta dipenderà da vari fattori ma è sin d’ora evidente che l’ATP soddisferà le esigenze di avere un’expertise qualificata (il tribunale dovrà affidarsi – art. 15 – a un tecnico d’ufficio che sia “un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” laddove invece, la mediazione è volta ad una più generale gestione del conflitto, che può prescindere quindi da nozioni specialistiche e può prescindere dalla produzione di un parere).


 

Legge 8 marzo 2017 n. 24 pubblicata in Gazzetta Ufficiale