Quadra - Alternative Dispute Resolution

My Quadra carrello Scopri i costi di una procedura

Quadra opera dal 2003 come provider privato ADR (Alternative Dispute Resolution)
per la gestione e mediazione delle controversie e dei conflitti civili e commerciali

Quadra amministra procedure di mediazione, arbitrato ed expertise
e promuove la diffusione della cultura ADR svolgendo formazione di alto livello

22-12-2019

Lettera aperta al Governo per il rafforzamento della mediazione

Nei giorni scorsi Quadra ha condiviso con molti altri organismi di mediazione questa lettera aperta al premier Conte, al ministro di Giustizia Alfonso Bonafede ed al capo dell’ufficio Legislativo del Min. Giust., Mauro Vitiello.

Cos’è successo?
Il 5 dicembre 2019 il ministro di giustizia Alfonso Bonadefe ha tenuto una conferenza stampa di una ventina di minuti (v. qui: https://www.gnewsonline.it/cdm-approva-riforma-civile-processi-piu-semplici-e-rapidi/) in cui, introdotto dal premier Conte, ha annunciato che il consiglio dei ministri aveva appena approvato su sua proposta un progetto di riforma della giustizia civile e degli strumenti ADR. Purtroppo, non è dato conoscere il testo dettagliato del progetto; è stato anticipato solo che sarà un disegno di legge di delega. Nell’occasione sono state proiettate alcune slides.
Le linee principali di riforma del processo (tese forse un po' troppo ambiziosamente ad un dimezzamento dei tempi - minuto 14’32’’ del video) paiono tutto sommato condivisibili: semplificazione ed unificazione dei riti sull’orma di quello del lavoro, con eliminazione del rito speciale in tema di licenziamenti (c.d. Fornero); snellimento del calendario; maggiore digitalizzazione; sanzioni per comportamenti dilatori.
È quanto dichiarato da Bonafede in tema di mediazione che lascia perplessi. Il governo infatti pare intenzionato ad eliminare dal novero delle cause per l’avvio delle quali è oggi prevista obbligatoriamente la partecipazione ad un previo ‘primo incontro’ di mediazione (c.d. materie "obbligatorie") quelle relative a
- risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria e
- contratti finanziari, bancari e assicurativi
A detta del ministro, in queste materie i “tentativi di far sì che le parti potessero prima del processo chiudere la causa in maniera stragiudiziale, sono stati fallimentari (08’58’’) […] la mediazione obbligatoria si è dimostrata un fallimento” (09’21’’)

In un comunicato stampa è stato poi affermato che lo stesso varrà anche relativamente allo scioglimento delle comunioni (cioè il meccanismo giudiziario attivabile da chiunque condivida la proprietà di un bene insieme ad altri per ottenere o una parte dello steso in via esclusiva o una somma di denaro in sostituzione - art. 1111 c.c.) che “Poiché lo strumento della mediazione si è rivelato in questa materia particolarmente efficace, si introduce uno speciale procedimento di mediazione, che dovrà essere condotto da un mediatore, avvocato o notaio, iscritto in uno speciale elenco e si prevede che, in caso di esito negativo della mediazione, la relazione finale redatta dal mediatore sia assunta come base per il successivo procedimento contenzioso”.

Pare infine che all’elenco verrebbero aggiunte le materia relative ai
- contratti di mandato
- rapporti di mediazione.

 

Il contesto
Il progetto di riforma pare quindi, alla luce di quanto sopra riportato, intervenire in materia di medizione, solo incidendo nell’elenco delle materie c.d. obbligatorie. Oggi tali materie sono, come noto (art. 5 del decreto citato):

  1. condominio
  2. diritti reali
  3. divisione
  4. successioni ereditarie
  5. patti di famiglia
  6. locazione
  7. comodato
  8. affitto di aziende
  9. risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  10. diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  11. contratti assicurativi, bancari e finanziari

Originalmente (2010) l’elenco comprendeva anche le questioni relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, materia poi esclusa nel 2013 per esser poi attratte nell'area della negoziazione assistita.

È stato calcolato che oggi le materie 'obbigatorie' risultano costituire più o meno un settimo del potenziale disponibile (cioé la massa di contenzioso globale sottoposto ai tribunali). I casi relativi a tali materie costituiscono, poi, la stragrande maggioranza dei casi gestiti in mediazioni ex decreto 28 (circa 80.000/anno). Altre possibili fonti - clausole contrattuali, volontaria iniziativa delle parti, rimessa da parte dei giudici - producono assai poco. In altre parole, se non vi fosse la previsione dell'obbligatorietà di un 'primo' incontro, ben poche sarebbero le mediazioni e la riprova si è avuta in occasione della famosa sentenza C. Cost. 272/12: nei primi tre trimestri 2013 le domande sono crollate ad un decimo di quanto erano prima.

Gli organismi di mediazione e mediatori in genere risultano, comprensibilmente, favorevoli ad un ampliamento delle materie, facendo presente anche la poca razionalità dell’attuale lista (originalmente motivata sull’esile presupposto che si tratterebbe di rapporti di lunga durata, o le cui controversie sarebbero di rilevante impatto sociale, o particolarmente acrimoniose).

Ha invece prevalso nei fatti un orientamento diverso, pur non essendo mai stata elaborata compiutamente una posizione contraria all’allargamento.

 


Valutazione del progetto

Il progetto del governo va evidentemente nella direzione di un restringimento dell'area operativa della mediazione. È stato calcolato che l'eliminazione proposta taglierebbe circa il 40% delle attuali istanze di mediazione, pari a ca. 55.000 casi/anno. 

D'altra parte, l'introduzione dei rapporti di mandato e contratti di mediazione pare poter ribilanciare tale taglio solo in misura marginale (si pensi che poco più di 2000 cause di questa natura vengono annualmente sottoposte al vaglio dei tribunali).

Ciò è indicatore, in termini più generali, di un disfavore – espresso peraltro dal ministro – verso il ricorso al meccanismo dell’obbligatorietà (oggi invero - come sopra ricordato - relativa alla sola partecipazione ad un incontro informativo preliminare che sperabilmente possa far optare le parti verso l’esperimento di una mediazione).

 

Quadra giudica negativamente il progetto, per come è stato delineato dal ministro. Le ragioni sono essenzialmente le seguenti:

  • errati presupposti. il ministro pare aver valutato la bontà o meno della mediazione solo sul piano dell’efficienza rispetto all’impatto sul processo (cioè la mediazione è buona se evita una causa, è invece ‘fallimentare’ se non lo fa). Tale impostazione è sbagliata: non tiene, infatti, conto del fatto l’utilità della mediazione può ricomprendere questo, ma è ben altro. Poter confrontarsi in mediazione significa infatti aver modo di attivare un dialogo con la controparte, arrivare a capire meglio la propria e l’altrui posizione, potendosi esprimere e ascoltare. La mediazione – almeno per noi – è essenzialmente questo. È legittimo che chi si preoccupa di rendere efficiente il processo civile possa pensare alla mediazione come strumento utile a tal fine; NON è invece accettabile che il ministro della giustizia - che deve preoccuparsi non solo del processo ma anche degli strumenti ADR in genere - adotti tale riduttiva visione.

  • disfavore per la mediazione. Anche a voler vedere la mediazione nell’ottica riduttiva sopra accennata, non vi è dubbio che il meccanismo della propedeuticità mediazione/processo attualmente in vigore per certe tipologie di causa presenta delle utilità generali (poter essere edotti su possibilità che altrimenti non sarebbero note; poter comunque avviare un dialogo con l’assistenza di un terzo facilitatore) che superano gli svantaggi (dover perdere un po’ di tempo, ingaggiare un avvocato  - almeno per le liti non di consumo - e sopportare dei costi, peraltro assai limitati). Se la grande utenza fosse adeguatamente informata quanto alle possibilità offerte dallo strumento, e se gli avvocati o altre agenzie fossero generalmente in grado di consigliare i clienti al riguardo, non ve ne sarebbe bisogno. Ma oggi così non è e quindi appare inevitabile continuare a utilizzare detto meccanismo propedeutico almeno per un periodo di tempo ulteriore. Anzi andrebbe ampliato a tutte le materie potenzialmente contenziose;

  • errate conclusioni. L’analisi del ‘fallimento” della mediazione in taluni settori (segnatamente quelli sanitario, assicurativo, finanziario e bancario) pare poi del tutto inadeguata perché non coglie le ragioni di tale “fallimento”. Chiunque abbia una minima pratica di mediazione può intuire perché soggetti come banche, assicurazioni, ULSS sistematicamente si rifiutano di esperire la mediazione: spesso mero calcolo di convenienza cui non segue alcuna pratica sanzione. Legittimo ovviamente, se si abbandona l'idea di rendere più effettivo l'accesso alla mediazione da parte di un soggetto 'debole' come l'utente. Eliminare l’obbligo dell’incontro informativo non pare un rimedio, ma solo la presa d’atto di una situazione di fatto che riflette la sproporzione di potere contrattuale fra i soggetti coinvolti. Invero, probabilmente, nei rapporti del genere – ed il problema riguarda in generale i rapporti di consumo – potrebbero esser potenziati, accanto alla mediazione, altri meccanismi ADR, anche aggiudicativi, secondo anche le indicazioni comunitarie. Ma di ciò non ha fatto alcun cenno il ministro e la sostanziale inattuazione della direttiva 11/2013 fa pensare a che ciò non sia fra le priorità del governo.

  • visione parziale delle potenziali riforme. La prospettata 'riforma' ammonta alla fin fine ad un micro intervento su di un corpus normativo che meriterebbe bene altro trattamento. Incidere solo sul novero delle materie obbligatorie significa ignorare altri problemi importanti. Si pensi a questi: Ha senso oggi, e mai l'ha avuta, per una mediazione che non sia strettamente valutativa, la fictio dell'avvocato "mediatore di diritto"? È indispensabilie il monopolio degli organismi? È utile, com'è oggi strutturato, il c.d. primo incontro informativo? Perché mantenere ii vincoli, oggi ingiustificati, sulle tariffe in caso la mediazione vera e propria si tenga? Al di là di interventi settoriali, Quadra ritiene che sia indispensabile ripensare l'intero impianto del decreto 28 nel senso di una maggiore liberalizzazione.

  • mancate consultazioni. il ministro ha detto di essersi consultato con gli operatori dl settore “avvocati e magistrati”. Sicuramente l’avrà fatto, ma è grave che il ministro non si sia consultato con i reali operatori: organismi e mediatori. E aggiungeremmo gli studiosi del fenomeno, accademici e non. Sarebbe stato poi opportuno che, impegnandosi in progetti di questo tipo il ministro avesse fatto elaborare un libro bianco.


Ciò detto, QUADRA è stata ben lieta di sottoscrivere la lettera aperta.

Questa contiene alcune affermazioni sulle quali potremmo aver qualcosa da aggiungere o correggere, ma nel complesso abbiamo ritenuto utile far sentire al governo la voce degli organismi.

20191220 Lettera aperta al Governo