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28/12/2019

La Singapore Convention on Mediation e le mediazioni ex decreto 28/2010

 

Una delle novità legislative più rilevanti a livello mondiale nel campo della mediazione è stata l’adozione di un nuovo strumento convenzionale volto ad assicurare la circolazione a livello internazionale delle transazioni raggiunte in sede di mediazione commerciale di controversie transfrontaliere (che soddisfino alcuni requisiti di base – es. risultino da accordo scritto – e non siano di consumo o si sovrappongono formalmente alle tutele già predisposte in tema di arbitrato e decisioni giudiziali).
Si tratta della Convenzione di New York del 20/12/2018 meglio conosciuta come Singapore Convention on Mediation (dalla città in cui è stata aperta alla firma, lo scorso 7 agosto 2019).
La Convenzione non è ancora in vigore ma è possibile lo sia a breve essendo richieste solo tre adesioni. Né l’Italia né la UE risultano fra i primi firmatari, ma non è ovviamente escluso vi accedano in futuro.
Il testo utilizza il termine “mediazione” (al posto di quello sinora usato di “conciliazione”) così definita (trad. ns):

procedimento, indipendentemente da come venga denominato o su che base venga svolto, in cui le parti cercano di raggiungere un accordo consensuale a definizione di una loro controversia, assistite da uno o più terzi (mediatore) che non ha il potere di imporre loro soluzioni vincolanti”

(nel testo inglese: "a process, irrespective of the expression used or the basis upon which the process is carried out, whereby parties attempt to reach an amicable settlement of their dispute with the assistance of a third person or persons (“the mediator”) lacking the authority to impose a solution upon the parties to the dispute";

ed in quello francese: "un processus, quels qu’en soient la dénomination ou le fondement, par lequel les parties cherchent à parvenir à un règlement amiable de leur différend avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers («le médiateur») qui n’ont pas le pouvoir de leur imposer une solution").


Tale definizione può dirsi sufficientemente ampia per ricomprendere la mediazione nelle varie declinazioni in cui può svolgersi nel settore commerciale privato (quindi-
- sia quelle c.d. “indipendenti“ (rese cioè a seguito di incarico professionale) che quelle che si svolgono entro canali istituzionali più o meno formalizzati – pensiamo alle ns mediazioni ex decreto 28/2010);
- gestite o meno da un centro di mediazione;
- indipendentemente dall’orientamento del mediatore (direttivo o meno) e dalle strategie da questi conseguentemente impiegate.

Fra i molti punti d’interesse, oggetto della presente nota è il passaggio in cui vengono escluse dal campo d’applicazione della Convenzione le transazioni per così dire “incorporate”-
- in una decisione giudiziaria (art. 1.3.a), e precisamente quelle che “(i) sono state approvate da un tribunale o perfezionate nel corso di un procedimento giudiziale e (ii) sono suscettibili di esser eseguite alla stregua di una sentenza locale” ((i) ont été approved by a court or concluded in the course of proceedings before a court, and (ii) that are enforceable as a judgment in the State of that court / (i) approuvés par une juridiction ou conclus pendant une procédure menée devant une juridiction ; et (ii) sont exécutoires en tant que jugement dans l’État où se trouve ladite juridiction); o
- in un lodo arbitrale (art. 1.3.b).
La ratio dell’esclusione consiste nel fatto che oggetto di tutela sono accordi di natura privata, che meritano un trattamento distinto da decisioni che possano eventualmente incorporarli/formalizzarli, adottate vuoi da giudici vuoi da arbitri. In tali casi, infatti, la decisione avrebbe già un suo percorso per il riconoscimento e l’esecuzione e fare ricadere nell’ambito della Convenzione di Singapore gli accordi così formalizzati creerebbe problemi, avendo a mente anche i rispettivi meccanismi di opposizione.

La previsione relativa alle decisioni giudiziali ha creato alcune perplessità perché non è parso chiaro, ad una prima lettura almeno, se la “e” fra i periodi sub 1.3.a (i) e (ii) debba leggersi in senso congiuntivo o disgiuntivo (in altri termini, se la condizione prevista può dirsi soddisfatta da una sola ricorrenza o occorrono entrambe). Le conseguenze, a seconda dell’interpretazione data, sarebbero rilevanti perché a leggere la previsione disgiuntivamente, tutta una serie di accordi di mediazione cui una legge nazionale riservasse efficacia di titolo esecutivo (come è ora la regola nell’intera UE, stante la direttiva 52/2008) dovrebbero ritenersi sottratti all’applicazione della Convenzione di Singapore.
In realtà, non dovrebbe esserci dubbio al fatto che la lettura debba essere fatta nel senso di richiedere la presenza di entrambe le condizioni. Lo impone la logica (si sarebbe usata una “o”) e la ratio stessa della norma, esplicitata nei lavori preparatori (v. §27 del Report del WP II del 6-10-02-2017; doc, A_CN.9_901_E disponibile alla pagina https://undocs.org/A/CN.9/901) da cui emerge che la seconda condizione (quella sub (ii) per intenderci) è stata introdotta “al fine di chiarire che le transazioni concluse in corso di giudizio ma NON incorporate in una decisione e comunque non eseguibili in quanto sentenza debbono essere considerate come ricadenti nell’ambito d’applicazione della Convenzione…” appunto perché altrimenti non godrebbero di protezione.
Quindi anche gli accordi raggiunti in mediazioni ex decreto 28/2010 possono considerarsi di regola come ricomprese fra quelle oggetto della Convenzione di Singapore, nei limiti naturalmente degli altri requisiti da questa previsti.

Quanto ai requisiti che l'accordo raggiunto in mediazione deve avere per poter godere della protezione prevista, la Convenzione dispone che

a) debba essere concluso per iscritto, con sottoscrizione delle parti;

b) debba potersi sostenere che è stato generato grazie ad una mediazione. A tal fine l'art. 4 prevede che ciò possa risultare-

- dalla firma del mediatore sull'accordo stesso, ovvero

- da attestazione separata emessa dal mediatore o dal centro di mediazione che ha gestito la procedura, ovvero

- da qualsiasi altro prova che possa essere accetta dalle autorità richieste di darvi esecuzione.

Nel caso di mediazioni ex decreto 28, appare quindi senz'altro possibile utilizzare a al fine il "verbale" finale che ha in allegato l'accordo.

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