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Ancora su mediazione e decreto ingiuntivo (nota a Cass. BANCA ALPI MARITTIME e Cass. UBI BANCA (2019)

La Cassazione, con due provvedimenti difformi torna sulla questione relativa all'identificazione della parte gravata dell'onere di avviare una mediazione all'esito di procedure monitorie relative a questioni di cui all'art. 5 d. legsl 28/2010 (c.d. mediazione obbligatoria).

In entrambi i casi la banca aveva ottenuto un decreto in giuntivo contro alcuni suoi clienti. Questi si erano opposti senza attivare la mediazione nel termine loro dato e la causa finiva in corte d'appello con l'opposizione dichiarata improcedibile e conseguente definitività del decreto ingiuntivo.

Nel primo caso (Cass. civ. sez. III, ord. 12/07/2019, n. 18741, rel. E. Scoditti), decisa invero il 17/03/2019, si trattava di UBI BANCA. e la corte ha deciso di rinviare alle Sezioni Unite, stante la divergenza di precedenti. L'udienza avanti le S.U. è prevista per il 10 marzo 2020.

Nel secondo caso  (Cass. civ. sez. VI, ord. 16/09/2019, n. 23003, rel. L. Nazzicone) si trattava della BANCA ALPI MARITTIME e la corte, seguendo il precedente di cui a Cass. n. 24629/2015 ("in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla parte opponente poichè il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre" - Per precedenti di merito v. qui) - ha semplicemente respinto il ricorso.

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