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Sept 1, 2018

Alla fine, fra esigenze del giudice e quelle delle parti, indovinate quali prevalgono (nota a Tr. Siracusa, decr. 15-5-2018)

La decisione presa recentemente da un giudice del tribunale di Siracusa (decreto 15 maggio 2018, scaricabile sotto) è altamente indicativa di un modo (per noi criticabile) di concepire sia la mediazione nello specifico, che il servizio pubblico di giustizia, in generale.

In una causa in corso da dieci anni (vedasi l'R.G.), ad un certo punto il giudice valuta che le parti ben potrebbero provare a trovare una soluzione esperendo una mediazione.

Fin qui, nulla da dira, anzi... La c.d. mediazione originata per via "delegata" (cioè su invito dal giudice) ha costituito per anni percentuale miserrima delle mediazioni ex decreto 28 (ad oggi non supera il 10% delle stesse).

Nel caso in questione, il giudice non si è, però, limitato ad un semplice invito. Come diceva la mia professoressa di greco quando chiedeva a qualcuno se voleva esser interrogato, "...ed il 'vuoi' è del tutto pleonastico", anche il giudice di Siracura ha fatto uno di quegli inviti che era meglio (almeno per l'attore) accogliere. Infatti il giudice ha espressamente disposto che la mediazione doveva esser esperita "pena l'improcedibilità della domanda".

Prima osservazione: ma così non si costringono le parti a delle spese (magari) non volute, denegando giustizia? Ricordiamoci che grazie al raffinato bizantinismo che impregna il decreto 28, le parti non sono libere né di scegliere un mediatore né di concordare con lo stesso il compenso del servizio. Debbono, in altri termini, prender quel che passa il convento. E se una parte conoscesse il mediatore e la sua totale incapacità e non volesse buttare tempo e denaro con lui/lei? E se, molto semplicemente, una parte non avesse alcuna intenzione di trattare ed aspettasse solo che finalmente il giudice emettesse una decisione?

No - è il ragionamento del giudice - la mediazione s'ha da fare, ad ogni costo, anche perchè (e qui viene il bello) lui ha "esigenze di riorganizzazione delle udienze di discussione e di precisazione delle conclusioni" e il suo ruolo "è stato oggetto di un aumento delle pendenze nella misura di n. 200 unità, nell'ambito del riequilibrio del ruolo di altro magistrato componente dell'intestata Sezione" (sic!).

Ovviamente il sonno della ragione genera mostri: il il mediatore è infatti invitato (anche qui siamo certi che il verbo vada letto in senso imperativo) "ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti"

Tr. Siracura, decr 15-05-2018