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15-12-2017

Che succede se una parte in mediazione non è assistita da avvocato? (nota a Tr. Padova, sentenza 19 ottobre 2017)

Spiace dirlo, ma a volte le cause riguardano i mediatori (e nel caso specifico un organismo cui non era stata corrisposta la somma di circa 9.000 euro a titolo di indennità per una mediazione gestita).
I clienti – da quanto è possibile capire dal testo della sentenza – si erano rifiutati di pagare perché a loro dire “il procedimento di mediazione era affetto da nullità ovvero gravi irregolarità”.
Cos’era successo? Una parte aveva partecipato ad una sessione di mediazione tenutasi nell’aprile del 2015 senza essere assistita da un avvocato. Trattandosi di mediazione c.d. obbligatoria, cioè su materia per la quale il suo esperimento era condizione di procedibilità – argomentava il cliente – il procedimento non poteva considerarsi validamente esperito. A supporto di tale tesi veniva richiamata una sentenza del tribunale di Torino del 30 marzo 2016 che aveva concluso proprio in tal senso.
Dalle carte emergeva che la sessione incriminata era stata preceduta da altre in cui le parti tutte avevano dato la loro disponibilità ad esperire la mediazione, finita poi evidentemente senza un accordo tanto che una causa era effettivamente stata instaurata (si trattava di una divisione ereditaria). Ed era in questa causa che era stato sollevato il problema lamentato dal cliente che ora si rifiutava di pagare l’organismo.
Il tribunale di Padova, dovendo quindi decidere se all’organismo spettassero o no i 9 000 euro, ha rilevato come la partecipazione degli avvocati è prevista come ipotesi eventuale, visto che la legge (art. 12 del decreto 28/2010) recita “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato…” al fine che un eventuale accordo raggiunto in mediazione sia titolo esecutivo, anche senza omologa da parte del presidente del Tribunale.
Poiché nel caso di specie nessun accordo era stato raggiunto – ha ragionato il giudice – non si pone alcun problema e l’organismo va remunerato.

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