Quadra - Alternative Dispute Resolution

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Quadra opera dal 2003 come provider privato ADR (Alternative Dispute Resolution)
per la gestione e mediazione delle controversie e dei conflitti civili e commerciali

Quadra amministra procedure di mediazione, arbitrato ed expertise
e promuove la diffusione della cultura ADR svolgendo formazione di alto livello

15/04/2020

ATTIVITA' IN TEMPI DI PANDEMIA (aggiornamento al 28/04/2020)

L'attivtà di Quadra come centro di mediazione è, come altre, toccata dalle misure adottate dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19.

Alla luce delle norme emanate in tema di social distancing e restrizione alla libertà di movimento, gli incontri di mediazione fra parti fisicamente presenti debbono considerarsi ancora esclusi, visto che prevedono spostamenti (sic) personali che non pare rientrino nelle categorie permesse (ovviamente per le persone non in quarantena): "comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza ovvero motivi di salute" (art. 1(1)(b) del d.p.c.m. 22/03/2020) e ciò per tutta la c.d. fase 1, sino al 3 maggio 2020).

È dubbio ciò valga anche nella c.d. fase 2 (dal 4 maggio al 17 (per ora) visto che il d.p.c.m. 26/04/2020, art. 1(1)(a) prevede che: "sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Ora, una mediazione potrebbe esser ritenuta "situazione di necessità"? Forse sì, almeno per quelle che non godono di sospensione dei termini. E poi, anche se così non fosse, la partecipazione ad una mediazione che coinvolga congiunti (si pensi a questioni di eredità o familiari in genere) parrebbe comunque espressamente permessa.

Certo il brano non passerà alla storia come esempio di lucidità redazionale e rigore logico-sistematico. (si noti ad esempio come, con riferimento agli "spostamenti" interregionali, l'esimente generale "situazioni di necessità" diventi "assoluta urgenza", forse come addendum visto l'inciso "in ogni caso", o forse no visto che vengono reiterate le altre due esimenti relative a lavoro e salute). E parliamo di restrizioni a libertà fondamentali...

 

Gli incontri a mezzo video conferenza, per fortuna, non pongono ovviamente problemi del genere, e quindi sono pacificamente esperibili. Al riguardo va considerato quanto sotto:

- MEDIAZIONI EX DECRETO 28/2010: Recentemente (art. 83 del decreto Cura italia, convertito in legge il 24 aprile 2020) sono state precisati alcuni aspetti (prima affidati all'estro del Ministero) relativamente alle mediazioni ex decreto 28/2010. ADR Quadra è attrezzata in tal senso, sin da prima dell'entrata in vigore delle restrizioni:

- le parti devono essere tutte d'accordo nell'utilizzare tale strumento;

- l'avvocato può autenticare la firma del suo cliente, su verbale e (eventuale) accordo: documenti necessariamente da sottoscriversi a distanza. Da un punto di vista pratico, la cosa ha una sua rilevanza di non poco conto considerato che prima, secondo il Ministero di Giustizia, ciò non era possibile, ed alla parte non restava che farsi autenticare la firma o da notaio (figuriamoci!) o da altro pubblico ufficiale.

- MEDIAZIONI EXTRA DECRETO 28/2010: nessuna previsione particolare.

 

Si consideri poi, sempre per tali mediazioni, che sono state adottate disposizioni particolari in tema di sospensione dei termini nei riguardi delle mediazioni che costituiscono ex decreto 28/2010 condizione di procedibilità (quelle c.d. "obbligatorie" o ordinate dal giudice). Ad oggi, detti termini sono sospesi sino all’11 maggio incluso. Nulla vieta peraltro che, se le parti sono d’accordo, gli incontri (a distanza, per quanto sopra detto) possano comunque tenersi. Per le mediazioni diverse da quelle sopra indicate, non si pone problema di sospensione dei termini.

La presentazione di una domanda di mediazione continua comunque ad interrompe i termini di prescrizione e impedisce la decadenza. Per le mediazioni ex decreto 28/2010 il principio è espressamente affermato all'art. 5(6) dello stesso; analoghi effetti comunque dovrebbero esser prodotti dalla proposizione di una istanza di mediazione extra decreto 28/2010, alla luce di quanto affermato in giurisprudenza in via generale con riferimento agli atti interruttivi (v. da ult. Cass. civ S.U. n. 18672/2019 Vivai Rauscedo) e, in tema di mediazione, dall'art. 8 della Direttiva CE 52/2008.