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Quadra opera dal 2003 come provider privato ADR (Alternative Dispute Resolution)
per la gestione e mediazione delle controversie e dei conflitti civili e commerciali

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e promuove la diffusione della cultura ADR svolgendo formazione di alto livello

17 febbraio 2006

Conciliazione e RCAuto, le ambiguità del progetto

Nel 2001 l’Ania (Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici), in collaborazione con 7 associazioni nazionali dei consumatori, a cui se ne sono aggiunte altre 5 nel 2005, ha sottoscritto la procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie relative alla RC auto.
Lo scopo di tale iniziativa è stato quello di migliorare i rapporti tra compagnie di assicurazione e automobilisti, snellire i tempi, evitare di ricorrere in tribunale, instaurando in tal modo un dialogo diretto e aperto con il cliente.
Dopo una prima sperimentazione in alcune province, iniziata nel 2001, è stata estesa a tutto il territorio nazionale a partire dal 1° luglio 2004.
Oggetto della procedura sono i sinistri del ramo RC Auto, il cui indennizzo non sia superiore a 15.000 euro (ossia il 90% di tutti i sinistri Rc auto in Italia) e siano sorte divergenze in merito al risarcimento danni, i tempi di liquidazione, l’attribuzione di responsabilità oppure qualsiasi altro motivo per cui il consumatore sia rimasto insodisfatto e ci siano state difficoltà a raggiungere un accordo.
La procedura di Conciliazione si considera attivata nel momento in cui il soggetto interessato presenta domanda di conciliazione, tramite apposito modulo, all’Associazione di consumatori e quest’ultima verifica le condizioni necessarie:

  • aver sporto reclamo, direttamente o a mezzo di un’associazione di consumatori e non aver ricevuto risposta nei termini previsti (30 giorni nel primo caso e 15 nell’altro) o questa non sia stata soddisfacente;
  • non essersi rivolti alla magistratura e non aver incaricato qualcun altro di rappresentare i diritti dell’interessato ;
  • non aver coinvolto altra associazione di consumatori;
  • essere iscritti all’associazione scelta.

L’associazione dei consumatori che viene interpellata fin dall’inizio, ascolta i motivi del consumatore, valuta con esso la fondatezza del reclamo ed entra in contatto con l’assicuratore aprendo un confronto verbale; è quindi possibile che si trovi una soluzione al problema ancor prima di dare inizio alla procedura.
La Commissione di conciliazione è composta da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda. Ha diritto di accedere ai documenti e alle informazioni congruenti e necessarie per il tentativo in corso, anche con congruo anticipo rispetto alla prima riunione.
Se entro 30 giorni dalla ricezione della domanda viene raggiunto un accordo, il procedimento si conclude con la stesura di un verbale di conciliazione, che ha efficacia di accordo transattivo. Il rappresentante dei consumatori, prima di firmare deve opportunamente informare il suo assistito dei termini dell’accordo e avere il suo consenso.
Nel caso fallisca invece i componenti la commissione ne danno atto e sottoscrivono un modulo di mancato accordo.
In entrambi i casi l’Associazione dei consumatori deve inviare copia del verbale di conciliazione o del mancato accordo al recapito indicato dal consumatore.
Per quanto riguarda i costi, il consumatore versa all’associazione dei consumatori un contributo la cui entità è annualmente stabilita dalle associazioni dei consumatori, sentita l’Ania.
Nel periodo di sperimentazione tale procedura ha riscosso molto successo, infatti nel 98% dei casi il problema è stato risolto al primo contatto senza procedere con la conciliazione.
Al fine di migliorare l’applicazione di questa tecnica di risoluzione l’ANIA ha istituito un sito (aniacons.it) destinato a facilitare il dialogo a distanza tra conciliatori e fornire vari servizi per gli operatori delle associazioni dei consumatori. Inoltre, ha elaborato un pacchetto informativo sull’assicurazione auto rivolto agli operatori stessi, destinato a migliorarne la conoscenza e diminuire la conflittualità.
L’istituzione di tale procedura da parte dell’Ania rappresenta un chiaro tentativo di voler risolvere il conflitto senza utilizzare la via ordinaria, mantenendo quindi un miglior rapporto con il consumatore interessato, risparmiando tempo e denaro.
E’ necessario però fare una precisazione in quanto l’accordo siglato tra l’Ania e le associazioni di consumatori parla di procedura di conciliazione, anche se non si può dire si tratti propriamente di questa.
La conciliazione infatti è caratterizzata dalla presenza di un soggetto terzo, chiamato a individuare gli interessi sostanziali di ciascuna parte, sottesi a ciascuna pretesa al fine di superare la posizione dichiarata e raggiungere l’incontro della volontà delle parti. Nella procedura in questione, invece, la Commissione è caratterizzata dalla sola presenza di rappresentanti delle parti che instaurano un dialogo facendosi portavoce della volontà dei loro rappresentati.
Non vi è dunque un soggetto terzo che aiuti loro in tale confronto né vi sono i diretti interessati.
Inoltre, lo stesso utilizzo di “accordo transattivo” per definire l’accordo raggiunto dalle parti non sembra del tutto corretto, infatti la conciliazione può rientrare nel tipo contrattuale della transazione solo nel caso ricorrano alcuni elementi, cioè specifiche rinunce, perchè caratteristica della transazione è proprio la risoluzione di una controversia facendosi reciproche concessioni e riconoscimenti. Tale reciprocità non è invece elemento essenziale della conciliazione, ben potendosi risolvere con concessioni unilaterali.
Non si può quindi non considerare il fatto che tale procdeura di conciliazione non sfrutta pienamente tutte le potenzialità e i vantaggi della vera conciliazione, rischiando quindi di non raggiungere il risultato sperato. D’altro canto è anche opportuno considerare che, probabilmente i conflitti relativi al RC auto possono essere risolti con semplici chiarimenti e spiegazioni, per cui è sufficiente l’incontro tra rappresentanti delle categorie.
Sicuramente l’affidamento da parte dell’ANIA e delle associazioni di consumatori, ad un organizzazione terza, come ad esempio Quadra o qualsiasi altra, avrebbe garantito imparzialità, trasparenza e terzietà, fornendo ai consumatori un ottimo servizio ed una maggior garanzia di successo.